Sez. 2, Sentenza n. 50146 del 12/11/2015 Ud. (dep. 21/12/2015) Rv. 265684 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Recidiva, ex art. 99, comma quinto, cod. pen. - Motivazione - Necessità.
RECIDIVA - IN GENERE
È illegittima la decisione con cui il giudice applichi l'aumento di pena per effetto della recidiva, ritenuta obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena. (Cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)