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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Settima Sezione ampliata) del 3 settembre 2025, causa T-348/23

Decisione
decisa il 2025-09-03
ECLI
ECLI:EU:T:2025:821

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 3 settembre 2025 Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Eccezione di illegittimità – Articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Proporzionalità – Obbligo di motivazione Nella causa T-348/23, Zalando SE, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da R. Briske, K. Ewald, L. Schneider e J. Trouet, avvocati, ricorrente, sostenuta da Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh), con sede in Berlino, rappresentata da R. van der Hout e V. Lemonnier, avvocati, interveniente, contro Commissione europea, rappresentata da L. Armati, L. Wildpanner e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti, da: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Sitbon, N. Brzezinski e M. Moore, in qualità di agenti, e da European Information Society Institute o.z. (EISi), con sede in Košice (Slovacchia), rappresentata da M. Husovec, avvocato, intervenienti IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata), composto da K. Kowalik-Bańczyk (relatrice), presidente, E. Buttigieg, G. Hesse, I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová, giudici, cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Zalando SE, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2023) 2727 final della Commissione, del 25 aprile 2023, che designa la sua piattaforma Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

punto 2
La ricorrente gestisce un negozio online accessibile in particolare sul sito Internet «www.zalando.de» nonché ai corrispondenti indirizzi URL recanti nomi di dominio di primo livello di altri paesi. Tale negozio commercializza articoli di moda nonché prodotti di bellezza. I clienti di tale negozio possono acquistare prodotti venduti direttamente dalla ricorrente, nell’ambito di un servizio di vendita denominato «Zalando Retail», oppure venduti da venditori terzi partecipanti al programma denominato «Partner Programm».
punto 3
Il 17 febbraio 2023 la ricorrente ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1), due numeri sul suo sito Internet «www.zalando.de», corrispondenti al numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione europea (in prosieguo: il «NMM») della piattaforma Zalando. Da un lato, essa ha indicato che il NMM di tale piattaforma, considerata nel suo insieme (vale a dire comprendente la Zalando Retail e il Partner Programm), era di 83,341 milioni. Dall’altro lato, essa ha affermato che, poiché il valore lordo dei prodotti commercializzati nell’ambito del Partner Programm corrispondeva al 37% del valore lordo di tutti i prodotti commercializzati su detta piattaforma, il NMM di tale piattaforma corrispondeva al 37% di 83,341 milioni e ammontava, di conseguenza, a 30,836 milioni.
punto 4
Il 22 febbraio 2023, da un lato, la Commissione europea ha comunicato alla ricorrente le sue conclusioni preliminari secondo cui la piattaforma Zalando soddisfaceva le condizioni per essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065. Più in particolare, essa ha ritenuto che occorresse tener conto di tutti i destinatari attivi di tale piattaforma, e non unicamente della proporzione di questi ultimi corrispondente alla proporzione del valore lordo delle vendite generate nell’ambito del Partner Programm. Essa ne ha dedotto che il NMM era superiore alla soglia di 45 milioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento.
punto 5
Dall’altro lato, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, della sua intenzione di designare la piattaforma Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi.
punto 6
Il 27 febbraio 2023 la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione di non avere osservazioni da presentare.
punto 7
Il 1o marzo 2023 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione. Essa ha rilevato che quest’ultima doveva tener conto dei destinatari della piattaforma Zalando solo nella misura in cui tale piattaforma costituiva una «piattaforma online» ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065. Essa ha osservato, in proposito, che la piattaforma Zalando costituiva una piattaforma online solo per quanto riguardava il Partner Programm. Essa ha quindi ritenuto che la Commissione dovesse tener conto soltanto della proporzione dei destinatari corrispondente alla proporzione del valore lordo delle vendite generate da venditori terzi nell’ambito del Partner Programm. Essa ne ha dedotto che il NMM della piattaforma Zalando era di 30,836 milioni e che era quindi inferiore alla soglia di 45 milioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento.
punto 8
Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che risultava in particolare dal considerando 77 e dall’articolo 3, lettere b) e p), del regolamento 2022/2065 che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» includeva tutti i destinatari che utilizzavano effettivamente la piattaforma in questione, in particolare essendo esposti a informazioni diffuse su quest’ultima, e che essa non si limitava a quelli che vi effettuavano operazioni. Orbene, in proposito, essa ha constatato che i prodotti commercializzati direttamente dalla ricorrente erano affissi insieme a quelli commercializzati dai venditori terzi, senza che fosse possibile, sull’interfaccia, distinguerli. Essa ha quindi rilevato che i prodotti commercializzati dai venditori terzi e dalla ricorrente potevano essere presentati sulle stesse pagine Internet e che quando i venditori terzi e la ricorrente commercializzavano lo stesso prodotto, ma in dimensioni o colori diversi, l’identità del venditore appariva solo nel momento in cui il destinatario del servizio sceglieva le dimensioni o il colore di detto prodotto.
punto 9
Di conseguenza, la Commissione ha constatato che non era possibile identificare, tra i destinatari del servizio, quelli che erano esposti solo alle informazioni relative ai prodotti della ricorrente e quelli che erano esposti solo alle informazioni relative ai prodotti dei venditori terzi. Essa ne ha dedotto che la ricorrente aveva dovuto, per tale ragione, calcolare il numero di 30,836 milioni a partire dal numero di 83,341 milioni e basarsi sul criterio relativo alla proporzione del valore delle vendite generate dai venditori terzi. Tuttavia, essa ha ritenuto che tale criterio non fosse appropriato in quanto portava ad escludere destinatari del servizio che, pur essendo stati esposti a informazioni provenienti da venditori terzi, non avevano alla fine acquistato prodotti o avevano unicamente acquistato prodotti commercializzati direttamente dalla ricorrente. Essa ha quindi rilevato che il NMM della piattaforma Zalando era di 83,341 milioni e non di 30,836 milioni, cosicché tale piattaforma doveva essere designata come una piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065.

Conclusioni delle parti

punto 10
La ricorrente e la Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh) chiedono che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese.
punto 11
La Commissione e il Parlamento europeo chiedono che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.
punto 12
Il Consiglio dell’Unione europea e l’European Information Society Institute o.z. (EISi) chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

punto 13
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, lettere g) e i), e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, il secondo, sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento, e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE.

In diritto › Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, lettere g) e i), e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065

punto 14
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, l’articolo 3, lettere g) e i), e l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 ritenendo, erroneamente, che la piattaforma Zalando fosse una piattaforma online di dimensioni molto grandi. Tale motivo si articola in due parti. Con la prima parte, la ricorrente rileva che detta piattaforma non costituisce una piattaforma online, un servizio di memorizzazione di informazioni o un servizio intermediario. Con la seconda parte, essa ritiene che il NMM di tale piattaforma fosse inferiore a 45 milioni.

In diritto › Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, lettere g) e i), e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 › Sulla prima parte del primo motivo, vertente sul fatto che la piattaforma Zalando non costituisce una piattaforma online, un servizio di memorizzazione di informazioni o un servizio intermediario

punto 15
Nella prima parte del primo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, rileva che il suo servizio Zalando Retail non costituisce un servizio intermediario ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento 2022/2065, né, a fortiori, un servizio di memorizzazione di informazioni o una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettere g) e i), di tale regolamento. Essa aggiunge che nemmeno la vendita di prodotti da parte di venditori terzi nell’ambito del Partner Programm rientra nelle nozioni di «servizio intermediario», di «servizio di memorizzazione di informazioni» o di «piattaforma online», dal momento che essa controlla sistematicamente e, se del caso, modifica la descrizione e le immagini dei prodotti forniti da tali venditori terzi. Essa ne deduce che la Commissione ha erroneamente designato la piattaforma Zalando come una piattaforma online di dimensioni molto grandi.
punto 16
La Commissione, sostenuta dalla EISi, contesta l’argomento della ricorrente.
punto 17
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 dispone che tale regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell’Unione o che sono ubicati nell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.
punto 18
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 stabilisce che tale regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a servizi che non sono servizi intermediari, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano o meno forniti facendo ricorso a un servizio intermediario.
punto 19
L’articolo 3, lettera g), del regolamento 2022/2065 dispone che i servizi intermediari corrispondono a taluni servizi della società dell’informazione, vale a dire a taluni servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario del servizio. Tale articolo precisa che, tra i servizi intermediari, figurano in particolare i servizi di memorizzazione di informazioni consistenti nel memorizzare informazioni fornite da un siffatto destinatario su richiesta dello stesso.
punto 20
Ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065, una piattaforma online è un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico. Viene tuttavia precisato che un servizio di memorizzazione di informazioni non è una piattaforma online quando l’attività di memorizzazione e diffusione al pubblico delle informazioni è solo «una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale che, per ragioni oggettive e tecniche, non può essere utilizzata senza tale altro servizio, e a condizione che l’integrazione di tale funzione o funzionalità nell’altro servizio non sia un mezzo per eludere l’applicabilità del [suddetto] regolamento».
punto 21
Ne consegue che, come indicato dal considerando 13 del regolamento 2022/2065, una piattaforma online ai sensi di tale regolamento costituisce solo una «sottocategoria» all’interno della più ampia categoria dei servizi di memorizzazione di informazioni che, a loro volta, costituiscono solo una sottocategoria di servizi intermediari. Il considerando 13 di detto regolamento precisa altresì che una piattaforma online può essere una rete sociale o una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali (in prosieguo: un «mercato online»).
punto 22
L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 prevede che gli obblighi di cui alla sezione 5 del capo III di tale regolamento si applichino alle piattaforme online che hanno un NMM pari o superiore a 45 milioni e che sono designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065.
punto 23
A norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, la Commissione adotta una decisione che designa una piattaforma online come piattaforma online di dimensioni molto grandi quando il suo NMM è pari o superiore al numero di cui all’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento. Esso aggiunge che la Commissione adotta tale decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online di cui trattasi, in particolare ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento, o di qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione.
punto 24
Peraltro, l’articolo 3, lettera b), del regolamento 2022/2065 precisa che un destinatario del servizio è una persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili.
punto 25
In tali circostanze, occorre rilevare che dal regolamento 2022/2065 risulta che, per designare la piattaforma Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, di tale regolamento, la Commissione doveva, in via preliminare, dimostrare che tale piattaforma costituiva una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), di detto regolamento e, quindi, che essa costituiva un servizio di memorizzazione di informazioni che figurava tra i servizi intermediari di cui all’articolo 3, lettera g), del regolamento in questione.
punto 26
In proposito, è pacifico tra le parti che la vendita diretta di prodotti da parte della ricorrente nell’ambito del servizio Zalando Retail non rientra in un servizio di memorizzazione di informazioni che figura tra i servizi intermediari di cui al regolamento 2022/2065, dal momento che tale servizio non memorizza informazioni fornite da un destinatario del servizio, ma unicamente informazioni provenienti dalla ricorrente stessa.
punto 27
Per contro, occorre constatare che, nell’ambito del Partner Programm, la ricorrente utilizza le informazioni di venditori terzi per commercializzare i loro prodotti. Essa spiega quindi, nel ricorso, che tali venditori le forniscono immagini dei prodotti di cui trattasi e che redigono essi stessi la descrizione di questi ultimi. Il fatto che essa verifichi, in seguito, che tali immagini e descrizioni siano conformi ai suoi requisiti commerciali, che essa le modifichi o le integri di conseguenza implica semplicemente che essa può, da un lato, modificare il modo in cui sono presentate le informazioni provenienti dai venditori terzi e, dall’altro, diffondere le proprie informazioni oltre a quelle provenienti da questi ultimi. Tuttavia, una siffatta circostanza non mette in discussione il fatto che tali informazioni provengano, almeno in parte, da detti venditori.
punto 28
Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta dal regolamento 2022/2065, né dalla direttiva (CE) 2000/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), modificata da detto regolamento, che la memorizzazione e la diffusione di informazioni, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), di tale regolamento, escludano la memorizzazione e la diffusione di informazioni la cui presentazione sia stata modificata o completata dal fornitore della piattaforma online.
punto 29
In proposito, dal termine stesso «informazioni», utilizzato nel regolamento 2022/2065, emerge che quest’ultimo riguarda in particolare le fotografie fornite da venditori terzi concernenti i loro prodotti nonché le informazioni contenute nelle relative descrizioni, e non unicamente il testo di tali descrizioni quale redatto da detti venditori. Del resto, occorre altresì rilevare, al pari di quanto indicato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nelle cause riunite YouTube e Cyando (C-682/18 e C-683/18, EU:C:2020:586, nota a piè di pagina n. 134), che la nozione di «informazioni» deve essere intesa in senso ampio per quanto riguarda i servizi di memorizzazione di informazioni ai sensi della direttiva 2000/31. Pertanto, è possibile, per la ricorrente, comunicare informazioni provenienti dai venditori terzi modificando al contempo la redazione dei loro testi al fine di renderle conformi alle sue esigenze commerciali, il cui obiettivo si limita a «garantire un’esperienza di acquisto unica che si distacca da quelle che possono essere vissute presso i concorrenti».
punto 30
Inoltre, occorre constatare che i dati relativi alle offerte di prodotti commercializzati da venditori terzi costituiscono «informazioni», come già dichiarato dalla Corte per quanto riguarda la direttiva 2000/31 nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punti 110 e 111). Come rilevato dalla Commissione, una siffatta constatazione risulta in particolare dalla definizione di «contenuto illegale» enunciata nel regolamento 2022/2065. Più in particolare, dall’articolo 3, lettera h), di detto regolamento, come interpretato alla luce del considerando 12 di quest’ultimo, risulta che la nozione di «contenuto illegale» comprende le informazioni relative alla vendita di prodotti o alla fornitura di servizi illegali, che si tratti in particolare della vendita di prodotti non conformi o contraffatti o della vendita di prodotti o della fornitura di servizi in violazione del diritto in materia di tutela dei consumatori. Di conseguenza, la sola referenziazione di un prodotto ai fini della sua commercializzazione può costituire un contenuto illegale, in particolare quando tale prodotto è illegale, e deve, di conseguenza, essere considerata un’informazione ai sensi di detto regolamento. Ne consegue che le offerte di prodotti di venditori terzi nell’ambito del Partner Programm devono essere considerate informazioni fornite da destinatari del servizio ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del medesimo regolamento.
punto 31
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dal considerando 18 e dagli articoli 7 e 8 del regolamento 2022/2065, che riguardano la responsabilità dei fornitori di servizi intermediari, non risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dalla nozione di «fornitori di piattaforme online» coloro che effettuavano un controllo delle informazioni provenienti dai destinatari del servizio prima della loro diffusione.
punto 32
Infatti, il considerando 18 del regolamento 2022/2065 indica che un prestatore di servizi intermediari che «svolge un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo» delle informazioni fornite dal destinatario dei servizi non dovrebbe beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità previste da tale regolamento. In proposito, l’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Memorizzazione di informazioni», prevede un’esenzione da responsabilità qualora il fornitore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell’attività illegale o del contenuto illegale. L’articolo 7 dello stesso regolamento precisa tuttavia che non si ritiene che i prestatori di servizi intermediari non possano beneficiare di tale esenzione dalla responsabilità «per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali».
punto 33
Peraltro, l’articolo 8 del regolamento 2022/2065 dispone che ai «prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano».
punto 34
Pertanto, sebbene il regolamento 2022/2065 non obblighi i fornitori di piattaforme online a controllare le informazioni che memorizzano, esso prevede tuttavia espressamente la possibilità che tali fornitori procedano, di propria iniziativa, al controllo di dette informazioni per determinare la loro responsabilità. Di conseguenza, detto regolamento non può essere interpretato nel senso che esclude il fatto che detti fornitori possano procedere a siffatti controlli.
punto 35
Inoltre, occorre rilevare che il considerando 41 del regolamento 2022/2065 precisa che «[g]li obblighi in materia di dovere di diligenza sono indipendenti dalla questione della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, che deve pertanto essere valutata separatamente». Pertanto, le disposizioni relative alla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, di cui fanno parte gli articoli 7 e 8 di detto regolamento, non possono essere utilizzate al fine di determinare se la ricorrente dovesse essere assoggettata agli obblighi di diligenza, previsti nell’ambito del capo III del medesimo regolamento, compresi quelli imposti ai fornitori delle piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento in questione. Di conseguenza, le disposizioni relative alla responsabilità dei fornitori di servizi intermediari non possono essere utilizzate per determinare se la piattaforma Zalando dovesse essere designata come una piattaforma online di dimensioni molto grandi.
punto 36
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la giurisprudenza della Corte relativa alle esenzioni di responsabilità di cui potevano beneficiare i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31 non consente di precisare la nozione di «servizio intermediario» ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento 2022/2065.
punto 37
Infatti, l’articolo 14 della direttiva 2000/31 prevede che un prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni possa non essere responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio in particolare qualora non sia effettivamente al corrente «del fatto che l’attività o l’informazione è illecita».
punto 38
Orbene, è vero che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punti 112 e 113), che, affinché il prestatore di un servizio su Internet possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2000/31, era «necessario che egli fosse un “prestatore intermediario” nel senso inteso dal legislatore nell’ambito della sezione 4 del capo II di tale direttiva». Essa ha quindi dichiarato che il prestatore di un servizio su Internet non era un siffatto prestatore intermediario quando, anziché limitarsi a una fornitura neutra di tale servizio mediante un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati forniti dai suoi clienti, svolgeva un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati.
punto 39
Tuttavia, da un lato, la Corte ha precisato che, per interpretare l’articolo 14 della direttiva 2000/31, essa aveva tenuto conto del suo contesto e degli obiettivi di tale direttiva (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 111). Essa ha quindi rilevato che la sezione 4 del capo II di detta direttiva, di cui fa parte il suo articolo 14, era intitolata «Responsabilità dei prestatori intermediari» e mirava a limitare le ipotesi in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile in materia, poteva sorgere la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 107). Di conseguenza, limitando la nozione di «prestatore intermediario», la Corte ha inteso limitare anche la portata delle esenzioni di responsabilità di cui potevano beneficiare i prestatori dei servizi di cui trattasi.
punto 40
Dall’altro lato, la Corte ha fatto riferimento alla sentenza precedente del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti da 112 a 116), per definire la nozione di «prestatore intermediario» ai sensi della sezione 4 del capo II della direttiva 2000/31. Orbene, da tale sentenza risulta che l’interpretazione di questa nozione si basa sul considerando 42 di detta direttiva, secondo il quale «[l]e deroghe alla responsabilità stabilita [in particolare dall’articolo 14 di tale direttiva] riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare», con la precisazione che «[s]iffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo».
punto 41
Ne consegue che l’interpretazione data dalla Corte alla nozione di «prestatore intermediario» si limita, come essa ha espressamente indicato, al «senso inteso dal legislatore nell’ambito della sezione 4 del capo II [della] direttiva [2000/31]» (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 112) e che tale interpretazione non può essere utilizzata ai fini dell’applicazione del regolamento 2022/2065 che prevede, come rilevato ai precedenti punti da 31 a 35, il proprio regime di responsabilità. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento ha soppresso la sezione 4 del capo II della direttiva 2000/31 che costituiva l’oggetto dell’interpretazione della Corte.
punto 42
Peraltro, anche supponendo che la ricorrente abbia inteso far valere, in udienza, che dal considerando 19 del regolamento 2022/2065 risultava che la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 2000/31 doveva essere «trasposta» ai fini dell’interpretazione del medesimo regolamento, occorre rilevare che tale considerando verte sulle differenze tra tre categorie di servizi intermediari, ossia quelle relative alle attività di semplice trasporto, di memorizzazione temporanea e di memorizzazione di informazioni. Pertanto, sebbene il legislatore dell’Unione abbia ritenuto che queste tre categorie di servizi intermediari dovessero essere oggetto di norme specifiche, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esso non ha indicato che la nozione di «servizi intermediari», definita dalla Corte facendo riferimento al considerando 42 della direttiva 2000/31, dovesse essere mantenuta ai fini dell’applicazione del regolamento 2022/2065.
punto 43
In tali circostanze, si deve considerare che la piattaforma Zalando memorizza e diffonde informazioni fornite da destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi nell’ambito del Partner Programm.
punto 44
Inoltre, non si sostiene che una siffatta attività di memorizzazione e diffusione sia solo «una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale che, per ragioni oggettive e tecniche, non può essere utilizzata senza tale altro servizio». Al contrario, la ricorrente stessa afferma che le vendite realizzate nell’ambito del Partner Programm rappresentano il 37% del valore lordo dei prodotti commercializzati sulla piattaforma Zalando.
punto 45
In tali circostanze, si deve ritenere che la piattaforma Zalando sia una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065 nella misura in cui venditori terzi vi commercializzano prodotti nell’ambito del Partner Programm. Ciò è quanto aveva del resto indicato anche la ricorrente nelle sue osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione, come rilevato nel precedente punto 7.
punto 46
Ne consegue che la piattaforma Zalando costituisce altresì un servizio intermediario e un servizio di memorizzazione di informazioni ai sensi dell’articolo 3, lettera g), iii), del regolamento 2022/2065.
punto 47
Tale constatazione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.
punto 48
Infatti, in primo luogo, la ricorrente sostiene che, tenuto conto dei controlli da essa effettuati, le informazioni che riceve dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm dovrebbero essere trattate allo stesso modo delle fotografie che potrebbe ricevere da un fotografo da essa incaricato ai fini della vendita diretta dei propri prodotti nell’ambito del servizio Zalando Retail.
punto 49
Tuttavia, è sufficiente rilevare che, conformemente all’articolo 3, lettere i) e k), del regolamento 2022/2065, una piattaforma online è un servizio di memorizzazione di informazioni che memorizza e diffonde al pubblico informazioni «su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite». Orbene, da un lato, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza, il fotografo quale descritto nel suo esempio non è un destinatario della piattaforma Zalando, poiché non è una persona che utilizza tale piattaforma ai sensi dell’articolo 3, lettera b), di detto regolamento. Dall’altro lato, le fotografie scattate da tale fotografo non sono memorizzate e diffuse su detta piattaforma su sua richiesta, bensì su iniziativa della ricorrente.
punto 50
Pertanto, a differenza dei venditori terzi nell’ambito del Partner Programm, il fotografo, nell’esempio della ricorrente, non utilizza una piattaforma online, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065. Ne consegue che la differenza di trattamento tra le fotografie scattate da un fotografo e quelle fornite dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm risulta dall’impianto sistematico stesso di detto regolamento e che, di conseguenza, essa non è idonea a viziare di illegittimità la decisione impugnata.
punto 51
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che dalla sentenza del 22 dicembre 2022, Louboutin (Uso di un segno contraffatto su un mercato online) (C-148/21 e C-184/21, EU:C:2022:1016), risulta che essa «usa», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), i marchi commercializzati dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm. Infatti, essa precisa, al riguardo, che la presentazione delle offerte è identica nell’ambito del servizio Zalando Retail e nell’ambito del Partner Programm e che essa è, di conseguenza, responsabile delle eventuali violazioni del diritto dei marchi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti nel contesto del Partner Programm.
punto 52
Tuttavia, è sufficiente constatare che la questione se la ricorrente usi i marchi commercializzati dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 è irrilevante per determinare se la piattaforma Zalando costituisca o meno una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065.
punto 53
Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

In diritto › Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, lettere g) e i), e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 › Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sul fatto che il NMM della piattaforma Zalando è inferiore a 45 milioni

punto 54
Nella seconda parte del primo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, contesta alla Commissione di aver erroneamente ritenuto che la piattaforma Zalando avesse un NMM superiore a 45 milioni. Essa precisa che, conformemente all’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, la Commissione doveva tener conto soltanto dei destinatari attivi di tale piattaforma, ossia i destinatari del servizio che erano stati effettivamente esposti alle informazioni provenienti dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm, e non di quelli che erano stati esposti alle informazioni da essa stessa fornite nell’ambito del servizio Zalando Retail. Essa considera quindi che, in assenza di altri mezzi che consentissero di identificare tali destinatari attivi, occorreva determinare il loro numero tenendo conto della percentuale delle vendite realizzate dai venditori terzi e constatare, di conseguenza, che il NMM di detta piattaforma ammontava solo a 30,836 milioni.
punto 55
La Commissione, sostenuta dalla EISi, contesta l’argomento della ricorrente.
punto 56
Ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, un destinatario attivo di una piattaforma online è un destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online.
punto 57
Inoltre, dall’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 risulta che la Commissione designa come piattaforme online di dimensioni molto grandi le piattaforme online che hanno un NMM pari o superiore a 45 milioni, basandosi, in particolare, sui dati comunicati dai fornitori di tali piattaforme in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento o su qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione.
punto 58
Infine, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 prevede che, entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi, i fornitori pubblichino per ciascuna piattaforma online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, laddove tali atti delegati siano stati adottati.
punto 59
Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente ha pubblicato, il 17 febbraio 2023, in una sezione della sua interfaccia online accessibile al pubblico, informazioni relative al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione. Da un lato, essa ha indicato che il NMM della piattaforma Zalando, considerata nel suo insieme (vale a dire comprendente la Zalando Retail e il Partner Programm), era di 83,341 milioni. Dall’altro lato, essa ha affermato che, poiché il valore lordo dei prodotti commercializzati nell’ambito del Partner Programm corrispondeva al 37% del valore lordo di tutti i prodotti commercializzati su detta piattaforma, il NMM, corrispondente al 37% di 83,341 milioni, ammontava a 30,836 milioni.
punto 60
In secondo luogo, occorre constatare, al pari della Commissione, che dall’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065 risulta che, per essere qualificato come destinatario attivo di una piattaforma online, il destinatario del servizio deve soltanto essersi avvalso di tale piattaforma, in particolare esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online. Pertanto, da tale disposizione risulta che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» non si limita alle persone che hanno concluso un’operazione sulla piattaforma Zalando. Essa include, al contrario, tutte le persone che sono state «esposte» alle informazioni fornite dai venditori terzi, anche venendo a conoscenza del nome dei prodotti commercializzati da questi ultimi, del loro fabbricante, della loro descrizione e della loro fotografia.
punto 61
Tale interpretazione dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065 è peraltro confermata dal considerando 77 di tale regolamento, il quale precisa che un destinatario può essere esposto a informazioni semplicemente «con la visualizzazione o l’ascolto» e che «l’impegno non si limita all’interazione con le informazioni cliccando, commentando, collegando, condividendo, acquistando o effettuando transazioni su una piattaforma online».
punto 62
In proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 non può essere considerato irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, lettera p), di tale regolamento. Infatti, occorre ricordare che il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, sebbene non abbia valore giuridico vincolante e non possa essere invocato per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi o per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, punto 51 e giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che detto considerando si limita a precisare il contenuto di tale articolo, senza derogarvi o contraddirlo, come del resto riconosciuto dalla ricorrente in udienza, dal momento che un destinatario attivo può «avvalersi» di informazioni ed essere «esposto» a queste ultime anche quando non interagisce con esse.
punto 63
In terzo luogo, si deve osservare che, come spiegato dalla ricorrente, per taluni prodotti commercializzati sia da quest’ultima sia da venditori terzi, «la presentazione dei prodotti è sempre uniforme e indipendente dall’identità del venditore di cui trattasi». Essa precisa quindi che «esiste una sola pagina di dettagli del prodotto contenente informazioni ed immagini identiche» e che il consumatore conosce l’identità del venditore solo quando seleziona le specifiche del prodotto di cui trattasi, quali, ad esempio, la sua taglia per l’abbigliamento.
punto 64
In proposito, sebbene la ricorrente asserisca che, «nella maggior parte dei casi», le informazioni relative ai prodotti commercializzati sia da quest’ultima sia da venditori terzi provengono da essa e non da questi venditori, occorre rilevare che essa non sostiene che ciò sia sistematico.
punto 65
Inoltre, non si può escludere che i consumatori vengano a conoscenza delle informazioni relative a prodotti commercializzati esclusivamente da venditori terzi prima di scegliere alla fine di acquistare un altro prodotto venduto direttamente dalla ricorrente.
punto 66
In tali circostanze, occorre rilevare che il numero dei destinatari attivi, ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, non può essere determinato in funzione della proporzione delle vendite generate dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente e la bevh non siano legittimate a considerare che la piattaforma Zalando avesse un NMM pari a 30,836 milioni e, pertanto, che tale NMM fosse inferiore alla soglia di 45 milioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento.
punto 67
Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065 prevede che, per essere qualificato come destinatario attivo di una piattaforma online, quest’ultimo debba essere effettivamente esposto a informazioni, e non soltanto che abbia potuto esservi esposto. Infatti, è sufficiente constatare che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento, spettava alla ricorrente identificare essa stessa le persone che erano state effettivamente esposte a dette informazioni. Nella misura in cui la ricorrente sostiene di non essere in grado di distinguere, tra gli 83,341 milioni di persone prese in considerazione ai fini del calcolo del NMM, quelle che erano state effettivamente esposte alle informazioni provenienti dai venditori terzi da quelle che non erano state esposte a tali informazioni, si deve ritenere che la Commissione fosse legittimata a considerare che tutte queste persone fossero state effettivamente esposte a dette informazioni. Ne consegue che la Commissione era altresì legittimata a ritenere che il NMM della piattaforma Zalando fosse pari a 83,341 milioni.
punto 68
Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente considera che la decisione impugnata violi il principio di proporzionalità in quanto, secondo il ragionamento seguito dalla Commissione in tale decisione, la piattaforma Zalando sarebbe stata designata come una piattaforma online di dimensioni molto grandi, anche nell’ipotesi in cui «il 99,99% delle informazioni» diffuse al pubblico provenisse da essa, è sufficiente constatare che essa non afferma che tale ipotesi corrisponderebbe effettivamente alla realtà. Al contrario, come rilevato nel precedente punto 44, essa sostiene che le vendite realizzate nell’ambito del Partner Programm rappresentano il 37% del valore lordo dei prodotti commercializzati sulla piattaforma Zalando, il che suggerisce che le informazioni provenienti dai venditori terzi rappresenterebbero una parte significativa delle informazioni diffuse su quest’ultima.
punto 69
Inoltre, la ricorrente non precisa la ragione per cui la diffusione di informazioni provenienti dai venditori terzi, che, nel suo esempio, rappresenterebbero solo lo 0,01% delle informazioni diffuse sulla piattaforma Zalando, non costituirebbe una funzione minore o puramente accessoria di tale piattaforma ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065.
punto 70
Ne consegue che occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, di conseguenza, detto motivo nella sua interezza.

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento

punto 71
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento. Questo motivo consta di tre parti.
punto 72
Con la prima parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto.
punto 73
Con la seconda e la terza parte, la ricorrente sostiene che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola rispettivamente il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità.

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla prima parte del secondo motivo, relativo al fatto che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto

punto 74
Nella prima parte del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, asserisce che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto per il motivo che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» non è sufficientemente precisa e che la designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi non è, di conseguenza, sufficientemente prevedibile.
punto 75
La Commissione, sostenuta dal Parlamento, dal Consiglio e dall’EISi, contesta l’argomentazione della ricorrente.
punto 76
In proposito, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 68, e dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C-205/20, EU:C:2022:168, punto 46]. Tale principio si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C-504/19, EU:C:2021:335, punto 52 e giurisprudenza citata), come nel caso del regolamento 2022/2065.
punto 77
Il principio della certezza del diritto non esige però che una norma sia immune da qualsiasi dubbio interpretativo. Ciò che conta, al contrario, è se l’atto giuridico di cui trattasi sia viziato da un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che si possa eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso della disposizione (conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa FCD e FMB, C-106/14, EU:C:2015:93, paragrafo 55; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/Commissione, C-110/03, EU:C:2005:223, punto 31). Pertanto, il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi di interpretazione diversi dall’interpretazione letterale di una disposizione di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, punto 167).
punto 78
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la circostanza che una disposizione non prescriva un metodo o procedimenti concreti non significa tuttavia che quest’ultima violi il principio della certezza del diritto (v. sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C-160/20, EU:C:2022:101, punto 43 e giurisprudenza citata). Infatti, in una simile circostanza, spetta all’autorità o agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile idoneo ad assicurare l’osservanza del requisito derivante da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C-220/17, EU:C:2019:76, punto 33).

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla prima parte del secondo motivo, relativo al fatto che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto › – Considerazioni preliminari

punto 79
Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» è destinata ad applicarsi a una grande varietà di situazioni. Infatti, dall’articolo 3, lettera i), e dal considerando 13 del regolamento 2022/2065 risulta che la nozione di «piattaforma online» include sia reti sociali sia mercati online. La ricorrente riconosce inoltre l’esistenza di una «grande diversità delle piattaforme online» che «differiscono per la natura dei servizi che esse propongono». Pertanto, la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» deve potersi adattare a diversi tipi di piattaforme online che possono esporre diversi tipi di contenuti, tra cui contenuti sonori e visivi, secondo modalità diverse, ad esempio mediante l’utilizzo di un sito Internet o di un’applicazione, o subordinando o meno l’accesso a tali contenuti a una previa registrazione e all’apertura di un account.
punto 80
In tali circostanze, occorre considerare che un certo grado di incertezza quanto al senso e alla portata della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» è inerente a quest’ultima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/Commissione, C-110/03, EU:C:2005:223, punto 31).

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla prima parte del secondo motivo, relativo al fatto che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto › – Sull’esistenza di diversi metodi per calcolare il NMM delle piattaforme online

punto 81
La ricorrente e la bevh sostengono che, tenuto conto dell’imprecisione della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online», la Commissione e i fornitori di piattaforme online hanno, in pratica, adottato diversi metodi per calcolare il NMM di queste ultime.
punto 82
In primo luogo, la ricorrente sostiene che alcuni fornitori sottostimerebbero il NMM delle loro piattaforme online.
punto 83
Pertanto, sotto un primo profilo, la ricorrente afferma che alcuni fornitori di piattaforme online non hanno tenuto conto degli indirizzi di protocollo Internet (indirizzi IP) che, pur essendo situati nell’Unione, non erano in uno Stato membro in cui tali fornitori erano attivi o nel quale i loro prodotti potevano essere consegnati. Essa aggiunge, in proposito, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 si limita a fare riferimento ai destinatari attivi nell’Unione, senza precisare se si tratti di coloro che hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nell’Unione o di quelli che hanno un altro «legame territoriale» con quest’ultima.
punto 84
Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente sembra fondarsi sulla versione tedesca dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, secondo la quale tale regolamento si applica in particolare ai servizi intermediari proposti a destinatari del servizio, quali le persone fisiche, che hanno la loro «Sitz» (domicilio) nell’Unione. Orbene, le altre versioni linguistiche di detta disposizione si limitano ad esigere che tali destinatari del servizio siano «ubicati» nell’Unione, senza ulteriori precisazioni.
punto 85
Secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (sentenze del 21 marzo 2024, Cobult, C-76/23, EU:C:2024:253, punto 25, e del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione, C-632/20 P, EU:C:2023:28, punto 40).
punto 86
In tali circostanze, occorre considerare che solo il luogo in cui si trovano i destinatari del servizio in questione quando sono esposti alle informazioni ospitate dalla piattaforma online è pertinente, indipendentemente dal luogo del loro domicilio o della loro residenza abituale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, dalle diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, considerate nel loro insieme, non risulta che il legislatore dell’Unione dovesse definire la nozione di «domicilio» ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Del resto, dal punto 41 del ricorso risulta che la ricorrente aveva correttamente interpretato detta disposizione per calcolare il NMM della piattaforma Zalando, in quanto essa aveva tenuto conto soltanto del luogo a partire dal quale i siti Internet e le applicazioni relativi a tale piattaforma erano stati consultati.
punto 87
Dall’altro lato, nessuna delle versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 consente di escludere i destinatari del servizio per il motivo che, pur essendo situati nell’Unione, essi sarebbero in uno Stato membro in cui il fornitore della piattaforma online non è attivo o in cui i suoi prodotti non possono essere forniti.
punto 88
Ne consegue che, come rilevato dalla Commissione, il comportamento descritto dalla ricorrente per calcolare il NMM di una piattaforma online viola il regolamento 2022/2065. Di conseguenza, il fatto, ammesso che sia dimostrato, che taluni fornitori di piattaforme online abbiano adottato un siffatto comportamento non consente di dimostrare una violazione del principio della certezza del diritto a causa dell’imprecisione della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» in detto regolamento.
punto 89
In secondo luogo, la ricorrente afferma che i fornitori di piattaforme online tengono conto solo dei destinatari attivi sui loro siti Internet, ma non sulle loro applicazioni corrispondenti. Peraltro, essa sostiene che i fornitori di piattaforme online, sulle quali sono accessibili sia i loro contenuti sia quelli di venditori terzi, tengono conto soltanto dei «destinatari di contenuti terzi», anche quando tali fornitori presentano i propri contenuti sulla stessa interfaccia. Essa afferma altresì che i fornitori di piattaforme online non tengono conto dei destinatari attivi che non accettano l’uso di cookie. Inoltre, essa sostiene che i fornitori di piattaforme online, che possono essere utilizzate solo da persone iscritte, ma il cui contenuto è accessibile da persone non iscritte, non terrebbero conto di queste ultime. Infine, essa rileva che i fornitori di piattaforme online assimilano destinatari attivi a bot quando restano inattivi per 30 minuti e che, di conseguenza, tali fornitori non ne tengono conto ai fini del calcolo del NMM.
punto 90
Tuttavia, si deve osservare che i comportamenti così descritti dalla ricorrente violano anche in questo caso il regolamento 2022/2065, circostanza che quest’ultima ha del resto riconosciuto in udienza, e che, di conseguenza, essi non sono idonei a dimostrare l’insufficienza di precisione di detto regolamento.
punto 91
Infatti, da un lato, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 precisa che un destinatario del servizio «dovrebbe, se possibile, essere conteggiato una sola volta», che tale regolamento «non impone ai fornitori di piattaforme online (...) di effettuare un tracciamento specifico delle persone online» e che tali fornitori possono, qualora «siano in grado» di farlo, «non tenere in considerazione utenti automatizzati come i bot o i web scraper, senza ulteriore trattamento di dati personali e tracciamento». Tuttavia, non se ne può dedurre che tali fornitori potrebbero, ai fini del calcolo del NMM, non tener conto di alcuni destinatari attivi per il motivo che taluni rifiuterebbero l’uso di cookie e che occorrerebbe non conteggiare i bot.
punto 92
Al contrario, dal considerando 77 del regolamento 2022/2065 risulta che i fornitori di piattaforme online possono essere indotti a conteggiare i bot qualora non siano in grado di escluderli senza ulteriore trattamento dei dati personali né tracciamento nonché a conteggiare più volte un medesimo destinatario attivo, sebbene l’obiettivo sia, «se possibile», quello di conteggiare i destinatari attivi una sola volta. Pertanto, in talune circostanze, tali fornitori possono essere indotti a sopravvalutare il NMM della loro piattaforma online, conformemente a detto regolamento. Per contro, quest’ultimo non li autorizza a sottostimare detto numero. Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 78, spetta in particolare a detti fornitori scegliere un metodo affidabile in grado di garantire il rispetto del requisito di non sottostimare il numero in questione.
punto 93
Il fatto, invocato dalla ricorrente, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 menzioni il NMM e non il numero medio mensile di consultazioni della piattaforma online interessata non è tale da rimettere in discussione detta conclusione. Infatti, questa disposizione, come interpretata alla luce del considerando 77 di tale regolamento, non porta a conteggiare l’insieme di tali consultazioni, sebbene possa condurre a sopravvalutare il numero di destinatari attivi della piattaforma online di cui trattasi.
punto 94
Dall’altro lato, come ricordato al precedente punto 60, per essere qualificato come destinatario attivo di una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065, il destinatario del servizio deve soltanto essere stato in contatto con tale piattaforma, in particolare essendo esposto alle informazioni ospitate da quest’ultima e diffuse attraverso la sua interfaccia online.
punto 95
Ne consegue che un fornitore di piattaforme online non può escludere, ai fini del calcolo del NMM, i destinatari del servizio che, pur essendo stati esposti alle informazioni ospitate da quest’ultima, non vi sono iscritti, non vi hanno concluso alcuna transazione, sono rimasti inattivi per un certo tempo, hanno rifiutato l’utilizzo di cookie o hanno avuto accesso alla piattaforma a partire da un’applicazione.
punto 96
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i fornitori di piattaforme online temono di conteggiare più volte uno stesso destinatario attivo se si affidano al solo numero di consultazioni delle loro piattaforme online. Essa aggiunge che questi ultimi valutano in modo diverso il numero di tali doppioni. Tuttavia, siffatte circostanze non sono idonee a dimostrare una violazione del principio della certezza del diritto a causa dell’imprecisione della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» nel regolamento 2022/2065.
punto 97
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che alcuni fornitori non pubblicano il NMM delle loro piattaforme online, ma si limitano ad indicare che tale numero è inferiore a 45 milioni per il motivo che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 imporrebbe loro soltanto di pubblicare «informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi», e non il NMM in quanto tale. Tuttavia, una siffatta circostanza non è idonea a dimostrare una violazione del principio della certezza del diritto a causa dell’imprecisione della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» in detto regolamento.
punto 98
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i fornitori di piattaforme online conteggiano unicamente, ai fini del calcolo del NMM, i destinatari del servizio che restano su di esse per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Essa precisa che la durata minima mantenuta varia tra 3 e 45 secondi in funzione del fornitore di cui trattasi e che la scelta di tale durata può avere un’incidenza significativa sul calcolo del NMM delle loro piattaforme online.
punto 99
In proposito, è certamente pacifico che il NMM di una piattaforma online può variare a seconda che venga mantenuta una durata minima di 3 secondi o di 45 secondi durante la quale i destinatari del servizio devono restare su tale piattaforma per essere conteggiati come destinatari attivi.
punto 100
Tuttavia, il considerando 77 del regolamento 2022/2065 precisa che il calcolo del NMM, e quindi del numero di persone esposte alle informazioni ospitate da una piattaforma online, può dipendere «dalla natura del servizio e dal modo in cui i destinatari del servizio interagiscono con esso». Pertanto, la circostanza che tale regolamento non fissi, in modo astratto e per l’insieme delle piattaforme online, la durata minima che i fornitori di tali piattaforme devono prendere in considerazione ai fini del calcolo del NMM non è sufficiente a dimostrare che esso non consente di determinare il NMM di una piattaforma online in particolare, tenuto conto delle caratteristiche proprie di quest’ultima.
punto 101
Inoltre, si deve osservare, al pari della Commissione, che la ricorrente non afferma che le era impossibile determinare, nel caso di specie, la durata minima in questione per calcolare il NMM della piattaforma Zalando. Al contrario, dalla sua argomentazione risulta che essa aveva tenuto conto di una durata minima di 10 secondi, anche per quanto riguarda il numero di 83,341 milioni infine preso in considerazione dalla Commissione. Inoltre, essa non sviluppa alcun argomento diretto a dimostrare che, alla luce delle caratteristiche di tale piattaforma, una siffatta durata non consentiva di ritenere che un destinatario del servizio avesse potuto essere esposto alle informazioni provenienti dai venditori terzi e che tale durata fosse stata scelta in modo arbitrario al solo scopo di conformarsi all’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065.
punto 102
In quinto luogo, la bevh sostiene che alcuni destinatari attivi non sono necessariamente esposti alle informazioni ospitate dalla piattaforma online, cosicché i fornitori di piattaforme online devono poter effettuare «adeguamenti» al fine di calcolare il NMM di queste ultime. Essa rileva d’altronde che la Commissione riconosce che la ricorrente poteva procedere a siffatti adeguamenti nel caso di specie, in particolare al fine di non conteggiare più volte uno stesso destinatario attivo o di non conteggiare «utilizzi involontari» della piattaforma Zalando che non implica un’esposizione effettiva ai contenuti di quest’ultima. Tuttavia, essa sostiene che il regolamento 2022/2065 non elenca in modo esaustivo gli adeguamenti che sarebbero autorizzati. Essa contesta quindi al legislatore dell’Unione di aver definito la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» facendo riferimento alla nozione di «esposizione», mentre quest’ultima è anch’essa imprecisa.
punto 103
In proposito, da un lato, dall’articolo 3, lettera p), del regolamento 2022/2065 risulta che un destinatario attivo di una piattaforma online è o la persona che richiede a tale piattaforma di ospitare informazioni, o la persona esposta a tali informazioni attraverso l’interfaccia di detta piattaforma. Ne consegue che, per essere conteggiato come destinatario attivo della piattaforma Zalando, un consumatore doveva, nel caso di specie, essere stato necessariamente esposto alle informazioni ospitate su tale piattaforma su richiesta dei venditori terzi. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la bevh, non è possibile individuare, tra i destinatari attivi, i consumatori che non siano stati esposti a dette informazioni. Di conseguenza, se era possibile «adeguare» il numero di consultazioni o quello di destinatari del servizio al fine di determinare il numero di consumatori da conteggiare come destinatari attivi di tale piattaforma, non occorreva adeguare il numero di destinatari attivi al fine di calcolare il NMM di quest’ultima.
punto 104
Dall’altro lato, occorre rilevare che gli adeguamenti invocati dalla bevh tendevano, in realtà, ad evitare di conteggiare più volte un medesimo destinatario attivo o di conteggiare persone che si trovavano involontariamente sulla piattaforma Zalando senza essere effettivamente esposte alle informazioni provenienti dai venditori terzi. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostiene la bevh, non se ne può dedurre che la Commissione abbia riconosciuto che destinatari attivi potevano non essere esposti a informazioni provenienti da venditori terzi. Infine, la bevh non suffraga la sua affermazione secondo cui la nozione di «esposizione» non sarebbe sufficientemente precisa, in particolare alla luce delle spiegazioni contenute nel considerando 77 del regolamento 2022/2065.
punto 105
In sesto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione stessa ha utilizzato metodi diversi per calcolare il NMM della piattaforma Zalando. Pertanto, essa rileva che la Commissione, con decisione del 27 settembre 2023, successiva alla decisione impugnata, ha fissato l’importo del contributo per le attività di vigilanza che essa doveva pagare ai sensi dell’articolo 43 del regolamento 2022/2065. Essa constata che la Commissione ha quindi considerato che il NMM di detta piattaforma ammontava solo a 47,5 milioni, e non più a 83,341 milioni come essa aveva indicato nella decisione impugnata. Analogamente, essa constata una differenza significativa tra i dati pubblicati da altri fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento e quelli utilizzati dalla Commissione ai fini del calcolo di tale contributo.
punto 106
Al riguardo, in primo luogo, occorre osservare che l’articolo 43 del regolamento 2022/2065 dispone in particolare che i fornitori di servizi intermediari designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi devono versare un contributo per le attività di vigilanza alla Commissione. L’importo totale di tale contributo corrisponde, ogni anno, alla stima delle spese che quest’ultima dovrà sostenere per svolgere i compiti affidatile da detto regolamento.
punto 107
Inoltre, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione, del 2 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (GU 2023, L 149, pag. 16), prevede che l’importo di base del contributo per le attività di vigilanza debba essere ripartito tra i fornitori dei servizi intermediari interessati in funzione, in particolare, del NMM di questi ultimi. Tale disposizione prevede altresì che la Commissione possa basarsi, in particolare, sul NMM pubblicato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi in questione o su «qualsiasi altra informazione» disponibile al 31 agosto dell’anno per il quale detto contributo deve essere versato.
punto 108
Di conseguenza, occorre rilevare che l’articolo 4 del regolamento 2023/1127 prevede espressamente la possibilità, per la Commissione, di basarsi su altre fonti di informazione come dati provenienti da imprese terze e, quindi, di prendere in considerazione un NMM diverso, ai fini del calcolo dell’importo di base del contributo per le attività di vigilanza, da quello pubblicato dalla ricorrente il 17 febbraio 2023 ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, ai fini della designazione della piattaforma Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi. In proposito, dal precedente punto 67 risulta che la Commissione poteva legittimamente considerare, nella decisione impugnata, il NMM di 83,341 milioni che era stato pubblicato dalla ricorrente ai sensi di quest’ultima disposizione.
punto 109
In secondo luogo, è vero che la Commissione ha indicato, nella decisione del 27 settembre 2023 nonché nella sua comunicazione alla ricorrente, preliminare a tale decisione e menzionata all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2023/1127, di aver preferito basarsi sui dati provenienti da imprese terze piuttosto che su quelli provenienti dalla ricorrente al fine di determinare il NMM della piattaforma Zalando. Essa ha affermato che la scelta di basarsi su dati di imprese terze era giustificata al fine di poter adottare un metodo comune di calcolo per tutti i 19 servizi intermediari soggetti al contributo per le attività di vigilanza nel 2023 e, quindi, di ripartire equamente l’importo tra i fornitori di tali servizi, conformemente al principio della parità di trattamento. Essa ha quindi considerato che il NMM della piattaforma Zalando ammontava a soli 47,5 milioni.
punto 110
Tuttavia, occorre constatare che la Commissione ha altresì riconosciuto che i dati di imprese terze erano solo stime, per loro natura, meno affidabili dei dati provenienti dalle piattaforme stesse, il che non è contestato dalla ricorrente. Orbene, indipendentemente dalla legittimità della decisione del 27 settembre 2023, che non è oggetto del presente ricorso, occorre rilevare che il fatto che la Commissione si sia basata sui dati più affidabili per determinare il NMM nella decisione impugnata non è tale da dimostrare che la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» non sia sufficientemente precisa ai sensi del principio della certezza del diritto. Ne consegue che un fatto del genere non è neppure idoneo a rimettere in discussione la legittimità di quest’ultima decisione, tanto più che la Commissione ha preso in considerazione anche un NMM superiore a 45 milioni nella decisione del 27 settembre 2023.
punto 111
Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente e la bevh non siano legittimate a sostenere che l’esistenza di diversi metodi per calcolare il NMM delle piattaforme è tale da dimostrare che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto.

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla prima parte del secondo motivo, relativo al fatto che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto › – Sugli altri argomenti della ricorrente e della bevh

punto 112
In primo luogo, la ricorrente rileva che l’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065 prevede che «la Commissione può adottare atti delegati (...) al fine di integrare le disposizioni [di tale] regolamento definendo la metodologia per il calcolo del [NMM] ai fini [dell’articolo 33, paragrafo 1,] e dell’articolo 24, paragrafo 2, [di detto regolamento], e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato».
punto 113
Tuttavia, occorre ricordare che non è necessario che un atto legislativo fornisca esso stesso precisazioni di natura tecnica, in quanto il legislatore dell’Unione può ricorrere ad un quadro giuridico generale che deve essere, eventualmente, precisato successivamente [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C-541/20 a C-555/20, EU:C:2024:818, punto 160]. Inoltre, come risulta dal precedente punto 78, in mancanza di siffatte precisazioni, può spettare agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile in grado di garantire il rispetto dei requisiti derivanti da tale atto legislativo.
punto 114
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che il regolamento 2022/2065 preveda la possibilità, per la Commissione, di adottare un atto delegato non può essere sufficiente a dimostrare che, in assenza di un siffatto atto delegato, l’ambiguità di questo regolamento sarebbe tale che la sua applicazione violerebbe il principio della certezza del diritto.
punto 115
Peraltro, nei limiti in cui la bevh eccepisce l’illegittimità dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065 per il motivo che tale disposizione prevede, in violazione dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, l’adozione di un atto delegato che non si limiti a integrare o a modificare elementi non essenziali di detto regolamento, è sufficiente ricordare che possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità solo le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base della decisione individuale impugnata o che presentano un nesso giuridico diretto con tale decisione, ma che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui detta decisione non costituisca una misura di applicazione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C-119/19 P e C-126/19 P, EU:C:2020:676, punti 69 e 70 e giurisprudenza citata).
punto 116
Orbene, si deve constatare che l’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065 non presenta alcun nesso giuridico diretto con la decisione impugnata. Infatti, poiché la Commissione non ha adottato alcun atto delegato, come consentito da tale disposizione, essa non ha potuto applicare il metodo che sarebbe stato ivi contenuto ai fini del calcolo del NMM della piattaforma Zalando. Di conseguenza, una siffatta eccezione di illegittimità deve essere respinta in quanto irricevibile, e ciò indipendentemente dal suo carattere tardivo dedotto dalla Commissione.
punto 117
In secondo luogo, la ricorrente constata che il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1), include un allegato diretto a precisare il metodo di identificazione e di calcolo degli «utenti finali attivi». Tuttavia, tale circostanza è irrilevante per stabilire se il regolamento 2022/2065 definisca con sufficiente precisione la nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» alla luce del principio della certezza del diritto.
punto 118
In tali circostanze, occorre constatare che né la ricorrente né la bevh hanno fornito elementi che consentano di ritenere che le precisazioni contenute nel regolamento 2022/2065 fossero insufficienti per poter determinare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie e in particolare delle specificità della piattaforma di cui trattasi, il numero di persone che sono state esposte alle informazioni ospitate e diffuse da quest’ultima e calcolarne una media su sei mesi.
punto 119
Ne consegue che la ricorrente e la bevh non possono fondatamente sostenere che l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto.
punto 120
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della certezza del diritto

punto 121
Nella seconda parte del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, ritiene che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, violi il principio della parità di trattamento in quanto tratta, al contempo, in modo diverso piattaforme online comparabili e allo stesso modo piattaforme online differenti.
punto 122
La Commissione, sostenuta dal Parlamento, dal Consiglio e dall’EISi, contesta l’argomentazione della ricorrente.
punto 123
Il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C-260/22, EU:C:2023:900, punto 45 e giurisprudenza citata). Secondo una giurisprudenza costante, per poter determinare se sussista o meno una siffatta violazione di detto principio, occorre in particolare rimettersi all’oggetto e allo scopo perseguito dalla disposizione che si asserisce violi tale principio (v. sentenza del 6 settembre 2018, Piessevaux/Consiglio, C-454/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:680, punto 79 e giurisprudenza citata).
punto 124
Inoltre, in un settore nel quale il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, il principio della parità di trattamento è violato solo nel caso in cui tale legislatore operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C-116/21 P a C-118/21 P, C-138/21 P e C-139/21 P, EU:C:2022:557, punto 127, e del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C-714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 48).
punto 125
Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene che il carattere insufficientemente preciso della nozione di «destinatario attivo di una piattaforma online» induce i fornitori di piattaforme online e la Commissione a determinare il NMM in modo diverso a seconda della piattaforma online interessata.
punto 126
Tuttavia, da un lato, come risulta dai precedenti punti 118 e 119, né la ricorrente né la bevh hanno dimostrato che le precisazioni contenute nel regolamento 2022/2065 fossero insufficienti per poter determinare il NMM di una piattaforma online. Dall’altro lato, la ricorrente non identifica alcuna piattaforma online, paragonabile alla piattaforma Zalando, che non sarebbe stata designata dalla Commissione come una piattaforma online di dimensioni molto grandi a causa dell’asserita ambiguità di detto regolamento.
punto 127
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i fornitori di piattaforme online potrebbero non essere mai costretti a comunicare informazioni relative al NMM delle loro piattaforme online alla Commissione o al coordinatore per i servizi digitali dello Stato membro di stabilimento, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065, se questi ultimi non ne fanno richiesta. Orbene, essa constata che i fornitori di piattaforme online beneficiano di un vantaggio concorrenziale quando le loro piattaforme online non sono designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi. Essa ne deduce che detti fornitori potrebbero beneficiare di un siffatto vantaggio nell’ipotesi in cui essi sottostimassero, intenzionalmente o meno, il numero di destinatari attivi o nell’ipotesi in cui essi violassero il loro obbligo di pubblicare informazioni relative al NMM ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento. In proposito, essa precisa che, sebbene il legislatore dell’Unione abbia previsto la possibilità, per la Commissione, di imporre ammende ai fornitori le cui piattaforme online non sono ancora state designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi a causa di una violazione di detto regolamento, esso non ha previsto alcun «pagamento compensativo» per compensare lo «svantaggio concorrenziale» subito dai fornitori le cui piattaforme sono già state designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi.
punto 128
Tuttavia, occorre rilevare che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 impone ai fornitori di pubblicare, per ciascuna delle loro piattaforme online, informazioni relative al numero medio mensile di destinatari attivi di queste ultime, entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi.
punto 129
Orbene, da un lato, la circostanza, anche supponendola dimostrata, che i fornitori di piattaforme online abbiano violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 non è idonea a dimostrare che l’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento violi il principio della parità di trattamento. Inoltre, la ricorrente non spiega la ragione per cui l’ammenda, prevista dall’articolo 74 di tale regolamento, che la Commissione può imporre nell’ipotesi di una siffatta violazione, sarebbe insufficiente a compensare l’asserito «svantaggio concorrenziale» subito dagli altri fornitori che, essendosi conformati all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, hanno visto le loro piattaforme designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi.
punto 130
Dall’altro lato, se è vero che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento 2022/2065, la Commissione può chiedere ai fornitori di piattaforme online di comunicarle informazioni supplementari rispetto a quelle di cui all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre rilevare che la mera circostanza che tale disposizione conferisca alla Commissione un margine di discrezionalità al riguardo non consente di ritenere che quest’ultima eserciti necessariamente il suo potere discrezionale in violazione del principio della parità di trattamento.
punto 131
In terzo luogo, la ricorrente rileva che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 tiene conto solo del NMM ai fini della designazione come piattaforme online di dimensioni molto grandi e non della natura delle piattaforme online interessate, né dei rischi per la società che esse possono generare. Orbene, essa sostiene che, a differenza delle reti sociali, i mercati online non dovrebbero essere soggetti agli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in forza di tale disposizione. Inoltre, essa ritiene che la piattaforma Zalando, sulla quale solo venditori terzi da essa selezionati possono commercializzare prodotti, sia meno pericolosa delle piattaforme sulle quali i venditori sono anonimi o non sono oggetto di una procedura di selezione. D’altronde, essa constata che nessun prodotto contraffatto è stato finora proposto sulla piattaforma Zalando.
punto 132
In proposito, occorre rilevare che l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 contiene un elenco di rischi sistemici che possono essere causati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi.
punto 133
Più in particolare, da un lato, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/2065 prevede che i rischi sistemici includano la diffusione di contenuti illegali attraverso piattaforme online di dimensioni molto grandi. Ai sensi dell’articolo 3, lettera h), di tale regolamento, si tratta più precisamente dei rischi connessi alla diffusione di «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un’attività, tra cui la vendita di prodotti (...), non è conforme al diritto dell’Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell’Unione, indipendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico di tale diritto».
punto 134
Dall’altro lato, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/2065 enuncia che i rischi sistemici includono «eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l’esercizio dei diritti fondamentali, in particolare (...) il diritto fondamentale all’elevata tutela dei consumatori, sancito nell’articolo 38 della Carta».
punto 135
Orbene, in primo luogo, la ricorrente non contesta che mercati online, segnatamente quelli sui quali i venditori non sono stati oggetto di una procedura di selezione, possano facilitare la commercializzazione di prodotti pericolosi o illegali. Inoltre, il fatto che fornitori di mercati online, come la ricorrente, abbiano finora selezionato con attenzione i venditori operanti sui loro mercati online non è tale da escludere che questi ultimi possano, in futuro, consentire la commercializzazione di siffatti prodotti presso una parte significativa della popolazione dell’Unione, qualora il loro NMM resti pari o superiore a 45 milioni.
punto 136
In tali circostanze, si deve constatare che i mercati online, nel loro insieme, possono diffondere contenuti illegali rispetto alla vendita di prodotti e avere un effetto negativo sul diritto fondamentale a un livello elevato di protezione dei consumatori sancito all’articolo 38 della Carta.
punto 137
Ne consegue che il legislatore dell’Unione non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che i mercati online fossero idonei a generare rischi sistemici ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la bevh, il fatto, ammesso che sia dimostrato, che tale disposizione riguardi anche rischi che non potrebbero essere causati da mercati online non è idoneo a dimostrare che questi ultimi non comporterebbero alcuno dei rischi contemplati da detta disposizione.
punto 138
In secondo luogo, va osservato che la circostanza, invocata dalla ricorrente, secondo cui talune piattaforme online, tra cui le reti sociali, potrebbero comportare per la società maggiori rischi rispetto ai mercati online non è idonea a dimostrare che gli obblighi imposti a questi ultimi sarebbero manifestamente inadeguati per conseguire gli obiettivi del regolamento 2022/2065.
punto 139
Più in particolare, occorre rilevare che la ricorrente non sviluppa alcun argomento volto a dimostrare che gli obblighi supplementari, imposti dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 ai fornitori di mercati online designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi, e che figurano negli articoli da 34 a 43 di tale regolamento, sarebbero manifestamente inadeguati a ridurre i rischi sistemici generati da tali mercati online.
punto 140
È vero che la bevh sostiene, da parte sua, che gli articoli da 34 a 43 del regolamento 2022/2065 non consentono di aumentare la protezione dei consumatori. Tuttavia, tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante. Infatti, come risulta dai precedenti punti da 132 a 134, gli obblighi supplementari previsti da tali disposizioni non riguardano unicamente la tutela dei consumatori, ma perseguono anche altri obiettivi, tra cui la lotta contro la diffusione di contenuti illegali. Pertanto, l’argomento della bevh non è idoneo a dimostrare che tali obblighi siano manifestamente inadeguati per ridurre almeno alcuni dei rischi sistemici generati dai mercati online.
punto 141
Inoltre, occorre rilevare, in ogni caso, che la bevh non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che gli articoli da 34 a 43 del regolamento 2022/2065 non contribuiscano alla tutela dei consumatori. Infatti, essa non suffraga la sua affermazione secondo cui gli articoli da 34 a 37 di tale regolamento non sarebbero sufficientemente precisi per tutelare i consumatori. Essa non spiega neppure la ragione per cui l’articolo 38 di detto regolamento, che prevede la possibilità, per i consumatori, di scegliere un sistema di raccomandazioni che non si basa sulla profilazione, non sia idoneo a tutelare questi ultimi. Sebbene essa sostenga che gli articoli da 39 a 42 dello stesso regolamento contribuiscono alla comprensione dei rischi sistemici e che essi non tutelano quindi «direttamente» i consumatori, la bevh non esclude che essi possano consentire, quanto meno, una protezione «indiretta» di questi ultimi, in quanto la comprensione di detti rischi può essere una fase preliminare alla loro prevenzione. Infine, l’articolo 43 del regolamento in questione, poiché consente alla Commissione di disporre delle risorse necessarie ai fini dell’attuazione del medesimo regolamento, è necessariamente idoneo a tutelare i consumatori.
punto 142
In terzo luogo, anche supponendo che la ricorrente intenda contestare al legislatore dell’Unione di non aver adottato criteri «qualitativi» ai fini della designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, si deve osservare che la Commissione aveva indicato, nella valutazione d’impatto allegata alla proposta di regolamento, di aver preso in considerazione criteri diversi dal solo criterio del NMM, tra cui criteri «qualitativi» che tengono conto dell’effetto sociale ed economico della piattaforma online considerata. La Commissione ha tuttavia rilevato che la presa in considerazione di siffatti criteri qualitativi richiederebbe un approccio caso per caso che potrebbe comportare un’incertezza giuridica e un processo lungo e costoso per designare le piattaforme online di dimensioni molto grandi.
punto 143
Orbene, la ricorrente non contesta che la presa in considerazione, da parte della Commissione, della natura delle piattaforme online e dei rischi che esse possono generare ai fini della loro designazione come piattaforme online di dimensioni molto grandi renderebbe tale processo lungo e costoso. In tali circostanze, è sufficiente constatare che i criteri «qualitativi» invocati dalla ricorrente erano tali da ritardare l’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065 e da privare la Commissione di una parte delle sue risorse necessarie per svolgere i compiti ad essa attribuiti da tale regolamento. Di conseguenza, si deve ritenere che siffatti criteri non consentano di raggiungere detti obiettivi in modo altrettanto efficace quanto il criterio del NMM.
punto 144
In tali circostanze, occorre rilevare che il criterio del NMM ai fini della designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi non risulta manifestamente inadeguato a conseguire gli obiettivi del regolamento 2022/2065.
punto 145
Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto, invocato dalla bevh, che, nel corso di una riunione di un gruppo di esperti nel commercio elettronico tenutasi il 14 giugno 2018, alcuni rappresentanti di vari Stati membri hanno indicato, «in termini generali», che «le grandi piattaforme erano piuttosto attive e disposte a collaborare» con le autorità riguardo alla diffusione di contenuti illegali online e che il rappresentante di uno Stato membro ha indicato che i «piccoli fornitori di servizi di memorizzazione di informazioni» non erano, al contrario, «generalmente» desiderosi di collaborare con le autorità.
punto 146
Infatti, da un lato, le osservazioni formulate dai rappresentanti degli Stati membri che hanno partecipato alla riunione del 14 giugno 2018 vertevano sui servizi di memorizzazione di informazioni in generale, e non specificamente sui mercati online. Dall’altro lato, il fatto che talune imprese desiderino collaborare maggiormente con le autorità per lottare contro la diffusione di contenuti illegali non può essere tale da impedire al legislatore dell’Unione di assoggettarle ad obblighi di gestione dei rischi connessi alla diffusione di siffatti contenuti in forza del principio della parità di trattamento. Ciò vale a maggior ragione quando, a causa del NMM elevato delle loro piattaforme online, queste ultime possono esporre una parte significativa della popolazione dell’Unione a detti contenuti.
punto 147
In tali circostanze, si deve ritenere che la ricorrente e la bevh non siano legittimate a sostenere che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio della parità di trattamento.
punto 148
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta.

In diritto › Sul secondo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento › Sulla terza parte del secondo motivo, relativa al fatto che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio di proporzionalità

punto 149
Nella terza parte del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, rileva che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio di proporzionalità.
punto 150
La Commissione, sostenuta dal Parlamento, dal Consiglio e dall’EISi, contesta l’argomentazione della ricorrente.
punto 151
In proposito, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [v. sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C-611/17, EU:C:2019:332, punto 55 e giurisprudenza citata].
punto 152
Tuttavia, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione nei settori in cui la sua azione implica scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale, solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tali settori, rispetto all’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità della misura stessa. Di conseguenza, si tratta di sapere non se la misura adottata dal legislatore dell’Unione fosse l’unica o la migliore possibile, bensì se essa fosse manifestamente inappropriata [v., in tal senso, sentenze dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C-58/08, EU:C:2010:321, punto 52, e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C-611/17, EU:C:2019:332, punto 56].
punto 153
Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente ritiene, in sostanza, che il NMM non costituisca un criterio adeguato per identificare le piattaforme online più pericolose.
punto 154
Tuttavia, dai precedenti punti da 135 a 137 risulta che i mercati online possono essere utilizzati al fine di facilitare la commercializzazione di prodotti pericolosi o illegali presso una parte significativa della popolazione dell’Unione, qualora il loro NMM resti pari o superiore a 45 milioni.
punto 155
È vero che la ricorrente sostiene, in proposito, che dalle relazioni di trasparenza pubblicate ai sensi degli articoli 15, 24 e 42 del regolamento 2022/2065 risulta che la piattaforma Zalando è stata oggetto di un numero significativamente inferiore di notifiche ai sensi dell’articolo 16 di tale regolamento riguardanti contenuti potenzialmente illegali rispetto a quello di cui è stata oggetto la piattaforma Amazon Store nel corso di taluni mesi del 2023. Essa rileva quindi che, a differenza della piattaforma Amazon Store, le informazioni provenienti dai destinatari del servizio sono controllate prima di essere diffuse al pubblico sulla piattaforma Zalando.
punto 156
Tuttavia, come risulta dal precedente punto 135, il fatto, anche ammesso che sia dimostrato, che la ricorrente abbia finora proceduto a un controllo efficace delle informazioni prima della loro diffusione al pubblico sulla sua piattaforma non è tale da escludere che quest’ultima possa, in futuro, esporre una parte significativa della popolazione dell’Unione a contenuti illegali, qualora il suo NMM resti pari o superiore a 45 milioni. Di conseguenza, il criterio del NMM non risulta manifestamente inidoneo a conseguire gli obiettivi del regolamento 2022/2065.
punto 157
Peraltro, la bevh sostiene che il legislatore dell’Unione avrebbe potuto adottare criteri «qualitativi», come avrebbe fatto in altri settori del diritto dell’Unione, tra cui la conformità dei prodotti o la sicurezza informatica, o adottare un sistema di presunzione semplice, come avrebbe fatto nel regolamento 2022/1925. Tuttavia, come risulta dal precedente punto 152, la mera circostanza che il legislatore dell’Unione avrebbe potuto adottare altri criteri non è pertinente per determinare se il criterio del NMM, infine adottato da quest’ultimo, fosse manifestamente inidoneo a conseguire gli obiettivi del regolamento 2022/2065. Per di più, dai precedenti punti 142 e 143 risulta che i criteri «qualitativi», come quelli invocati dalla bevh, non consentivano, in ogni caso, di raggiungere detti obiettivi in modo altrettanto efficace di detto criterio del NMM.
punto 158
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le piattaforme online e i venditori attivi nel settore del commercio elettronico erano sottoposti ad obblighi, prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/2065, che consentivano già di raggiungere gli obiettivi fissati da quest’ultimo. Essa ne deduce che gli obblighi imposti da tale regolamento non sono necessari.
punto 159
Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non suffraga la sua argomentazione. Inoltre, come risulta dal precedente punto 152, la questione non è se il diritto applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento 2022/2065 fosse sufficiente per conseguire gli obiettivi di tale regolamento, bensì se i nuovi obblighi previsti dal medesimo regolamento, conformemente al suo articolo 33, paragrafo 1, siano manifestamente inadeguati o meno efficaci per raggiungere detti obiettivi. Ne consegue che un argomento del genere non è, in ogni caso, idoneo a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità.
punto 160
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che sia sproporzionato tener conto di tutti i destinatari del servizio per determinare il NMM di una piattaforma online, anche, come avviene nel caso di specie, qualora tali destinatari non siano stati effettivamente esposti a informazioni provenienti da venditori terzi.
punto 161
In proposito, occorre constatare che, come risulta dal precedente punto 67, la ricorrente poteva determinare il NMM della piattaforma Zalando escludendo i destinatari del servizio che non erano stati effettivamente esposti alle informazioni provenienti dai venditori terzi, conformemente al regolamento 2022/2065. Tuttavia, occorre ricordare che, per le ragioni indicate ai precedenti punti da 63 a 66, il numero di 30,836 milioni da essa invocato non corrisponde al numero di destinatari attivi che sono stati effettivamente esposti alle informazioni provenienti dai venditori terzi.
punto 162
Peraltro, nei limiti in cui la bevh sostiene che gli obblighi previsti agli articoli da 34 a 37 del regolamento 2022/2065 «vanno al di là delle normative che riguardano l’“ambiente offline”», è sufficiente constatare che essa non spiega la ragione per cui un siffatto confronto con negozi «fisici» consentirebbe di dimostrare che il criterio del NMM violerebbe il principio di proporzionalità.
punto 163
In tali circostanze, si deve ritenere che la ricorrente e la bevh non siano legittimate a sostenere che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, viola il principio di proporzionalità.
punto 164
Peraltro, anche supponendo che la ricorrente intenda dedurre dalla violazione del principio di proporzionalità una lesione della libertà d’impresa, della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi, è sufficiente constatare che l’esistenza di un siffatto pregiudizio non può essere stabilita dal momento che essa non ha dimostrato la violazione di detto principio. Infine, nei limiti in cui la bevh intende parimenti invocare una violazione della libertà d’impresa, è sufficiente rilevare che la sua censura non è accompagnata da precisazioni sufficienti per valutarne la fondatezza.
punto 165
Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del secondo motivo e, di conseguenza, respingere detto motivo nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, contestata dalla Commissione.

In diritto › Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE

punto 166
Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla bevh, contesta alla Commissione di aver violato l’articolo 296 TFUE e, di conseguenza, di aver violato una formalità sostanziale per il motivo che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata. Più in particolare, da un lato, essa contesta alla Commissione di non aver spiegato la ragione per cui riteneva che la piattaforma Zalando fosse un servizio di cui all’articolo 3, lettera g), iii), e lettera i), del regolamento 2022/2065. Dall’altro, essa sostiene che la Commissione non ha precisato la ragione per cui essa aveva tenuto conto dei «destinatari della mera vendita diretta».
punto 167
La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.
punto 168
In proposito, occorre rammentare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Pertanto, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C-42/01, EU:C:2004:379, punto 66, e del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, punto 79).
punto 169
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare, seguendo la Commissione, che quest’ultima aveva indicato, al primo punto della decisione impugnata, che la piattaforma Zalando memorizzava e diffondeva al pubblico informazioni su richiesta di destinatari del servizio.
punto 170
Inoltre, si deve osservare che la Commissione ha ricordato, nella decisione impugnata, il contesto nel quale tale decisione è stata adottata. Orbene, da tale contesto risulta che la ricorrente aveva compreso, prima dell’adozione di detta decisione, la ragione per cui la piattaforma Zalando costituiva una piattaforma online.
punto 171
Infatti, da un lato, la Commissione ha indicato, al punto 2 della decisione impugnata, che la ricorrente aveva pubblicato informazioni relative al numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma Zalando, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065, confermando così che essa riconosceva che tale piattaforma costituiva una piattaforma online prevista da tale disposizione.
punto 172
Dall’altro lato, la Commissione ha affermato, in sostanza, al punto 5 della decisione impugnata, che la ricorrente riconosceva, nelle sue osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione, che la piattaforma Zalando costituiva una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065, per quanto riguardava il Partner Programm. La Commissione ha quindi rilevato che la ricorrente si limitava, al riguardo, a contestare il fatto che fossero presi in considerazione destinatari del servizio nell’ambito del servizio Zalando Retail ai fini della designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi.
punto 173
In tali circostanze, occorre considerare che, alla luce del contesto in cui la decisione impugnata è stata adottata, come ricordato in tale decisione, la Commissione ha fatto apparire in modo sufficientemente chiaro e inequivocabile la ragione per cui riteneva che la piattaforma Zalando costituisse una piattaforma online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065 e, di conseguenza, un servizio di memorizzazione di informazioni ai sensi dell’articolo 3, lettera g), iii), di detto regolamento.
punto 174
In secondo luogo, dai precedenti punti 8 e 9 risulta che la Commissione ha spiegato, nella decisione impugnata, che i destinatari del servizio che acquistavano prodotti nel contesto del servizio Zalando Retail potevano essere stati previamente esposti a informazioni provenienti da venditori terzi nell’ambito del Partner Programm. Essa ha quindi fatto apparire in modo sufficientemente chiaro e inequivocabile la ragione per cui il NMM della piattaforma Zalando non poteva essere determinato in funzione del valore delle vendite generate da tali venditori terzi.
punto 175
Ne consegue che la ricorrente e la bevh non possono fondatamente sostenere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE né, di conseguenza, che la Commissione ha violato una formalità sostanziale.
punto 176
Ciò premesso, occorre respingere il terzo motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

punto 177
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
punto 178
Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Il Parlamento e il Consiglio si faranno quindi carico delle proprie spese.
punto 179
Del pari, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la EISi e la bevh si faranno carico delle proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Zalando SE si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la European Information Society Institute o.z. (EISi) e la Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh) si faranno carico delle proprie spese.

Firme

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Hesse Dimitrakopoulos Ricziová Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025. Firme

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