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Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 06)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Apprezzamento del giudice disciplinare - Contenuto - Principio di gradualità - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656792-06

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, in presenza della richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, il giudice non è tenuto al completo accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull'illecito) ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza, dipendendo da tali valutazioni - in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.) - l'irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o quella del trasferimento provvisorio in altro distretto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)