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Sez. 3, Sentenza n. 84 del 06/01/1983 (Rv. 424887 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - NEL CASO DI AFFITTO - COMUNICAZIONE AL LOCATORE DELLA CESSIONE - FUNZIONE - EFFICACIA DEL RAPPORTO TRA IL CONDUTTORE CEDENTE E IL TERZO CESSIONARIO - ESTENSIONE AL LOCATORE CEDUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424887-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - NEL CASO DI AFFITTO - COMUNICAZIONE AL LOCATORE DELLA CESSIONE - FUNZIONE - EFFICACIA DEL RAPPORTO TRA IL CONDUTTORE CEDENTE E IL TERZO CESSIONARIO - ESTENSIONE AL LOCATORE CEDUTO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma primo, della legge 27 gennaio 1963 n. 19 - per il quale il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, e deve darne comunicazione al locatore, il quale può opporvisi per gravi motivi entro quindici giorni - la comunicazione della cessione al locatore è un atto unilaterale recettizio avente la doppia funzione di portare a conoscenza del locatore medesimo l'avvenuta valida conclusione del contratto di cessione della locazione (al fine di rendere efficace tale contratto anche nei suoi confronti) e di far decorrere il termine di quindici giorni entro il quale il locatore può proporre la sua opposizione. Conseguentemente l'efficacia del rapporto tra il conduttore-cedente ed il terzo-cessionario non si estende al locatore ceduto e la cessione del contratto non è a lui opponibile, sino a quando non gli venga notificata. (V 4025/76, mass n 382628).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)