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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 331 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-06, depositata il 1985-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:331
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11241

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Formazione del reddito complessivo netto
  • Concorso della indennità integrativa speciale
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46, primo comma, e 48; dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 42.
  • cst art. 36.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo comma, e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, denunciato, in riferimento all'art. 36 Cost., nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 luglio 1959, n. 329, concorra a formare il reddito complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive, in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata. - S. n. 277/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese nei procedimenti sui ricorsi proposti da Scaglione Francesca e Di Martino Salvatore iscritte ai nn. 213 e 214 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984 (comunicate il 5 e notificate l'8 febbraio 1985; pubblicate nella G.U. n. 131 bis del 5 giugno 1985 e iscritte ai nn. 213 e 214 R.O. 1985) su separati ricorsi di Scaglione Francesca e di Di Martino Salvatore la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese ha ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'applicazione delle aliquote progressive.
punto 2
Considerato che la Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle aliquote progressive e che tale declaratoria assorbe la limitata questione sollevata dal giudice a quo, il quale, pur nel più stretto ambito, non prospetta argomenti idonei a indurre questa Corte a divergere dal precedente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 213 e 214 R.O. 1985, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 42 d.P.R.. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorra a formare il reddito complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive, sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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