Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 07/12/1978 (Rv. 395640 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA - USO - IN GENERE - CANNA FUMARIA AL SERVIZIO DI DUE APPARTAMENTI - OSTRUZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLO APPARTAMENTO SOVRASTANTE - POSSESSO ESCLUSIVO CLANDESTINO - CONFIGURABILITA - USUCAPIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA - USO - IN GENERE - CANNA FUMARIA AL SERVIZIO DI DUE APPARTAMENTI - OSTRUZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLO APPARTAMENTO SOVRASTANTE - POSSESSO ESCLUSIVO CLANDESTINO - CONFIGURABILITA - USUCAPIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In caso di comproprieta di una canna fumaria destinata al servizio di due appartamenti, il fatto che il proprietario di quello sovrastante abbia ostruito la canna, impedendone l'uso al proprietario dell'unita immobiliare sottostante, senza che questi si sia accorto di tale ostruzione a causa del non uso della canna stessa, integra un possesso esclusivo clandestino che e ostativo all'usucapione della relativa proprieta esclusiva, fino al momento in cui l'ostruzione viene scoperta dal comproprietario sottostante e, pertanto, solo da tale momento e a quest'ultimo opponibile ed utile il possesso della canna ai fini dell'usucapione della relativa proprieta esclusiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)