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Sez. 1, Sentenza n. 36944 del 12/11/2025 Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288949-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Domanda di protezione internazionale non accolta - Provvedimento questorile che disponga le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Convalida - Competenza - Giudice di pace - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288949-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la competenza a convalidare il provvedimento con il quale il questore abbia disposto, nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata, le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, appartiene al giudice di pace, in quanto, in tal caso, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. (In motivazione la Corte ha precisato che la corte di appello è, invece, competente per la convalida del provvedimento questorile di trattenimento disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B), Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)