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Sez. 3, Sentenza n. 6130 del 03/05/1985 Ud. (dep. 19/06/1985) Rv. 169815 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO DELL'INQUINAMENTO - ESTREMI DEL REATO - ACCERTAMENTI NECESSARI AI FINI DELLA SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169815-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO DELL'INQUINAMENTO - ESTREMI DEL REATO - ACCERTAMENTI NECESSARI AI FINI DELLA SUSSISTENZA.*

Ai fini della sussistenza del reato di aumento dell'inquinamento delle acque, di cui all'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319, non è sufficiente accertare il grado di inquinamento, ma è necessario accertare l'andamento di tale fenomeno, e, in particolare, che, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge citata, si sia verificato un aumento, anche solo temporaneo, dello stesso. Sicché, la materialità della condotta penalmente sanzionabile si realizza con l'omissione della attività di prevenzione, sempre che il maggior inquinamento si verifichi. (Conf mass n 159328).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)