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Sez. 2, Sentenza n. 1404 del 28/05/1963 (Rv. 262106 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - INNOVAZIONI SUL FONDO SERVENTE.*
Stato
decisa il 1963-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262106-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - INNOVAZIONI SUL FONDO SERVENTE.*

Non ogni innovazione apportata al fondo servente puo essere considerata, di per se, limitazione della servitu, se non costituisce anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'Esercizio della servitu e informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'Onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio. (V 1148/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)