diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Decima Sezione) del 22 novembre 2023, causa T-484/22

Decisione
decisa il 2023-11-22
ECLI
ECLI:EU:T:2023:741

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) 22 novembre 2023 Funzione pubblica – Agenti temporanei – Reinquadramento – Esercizio di reinquadramento 2021 – Decisione di non reinquadramento – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del RAA – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Responsabilità Nella causa T-484/22, QN, rappresentato da H. Tagaras, avvocato, ricorrente, contro Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), rappresentata da M. Chiodi, in qualità di agente, assistito da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da O. Porchia, presidente, L. Madise e P. Nihoul (relatore), giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 14 giugno 2023, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, QN, ricorrente, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) del 22 dicembre 2021 di non reinquadrarlo al termine dell’esercizio di reinquadramento dell’anno 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a seguito del suo mancato reinquadramento.

Fatti

punto 2
Il 1o marzo 2019 il ricorrente è stato assunto dall’eu-LISA in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e inquadrato nel grado AD 9, per svolgervi le funzioni di capo dell’unità «Servizi generali» di tale agenzia.
punto 3
Il 28 febbraio 2021 il ricorrente è divenuto ammissibile al reinquadramento.
punto 4
Il 29 ottobre 2021 l’eu-LISA ha pubblicato un’informazione amministrativa (in prosieguo: l’«informazione amministrativa») riguardante l’avvio dell’esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei per l’anno 2021 (in prosieguo: l’«esercizio 2021»).
punto 5
Il nome del ricorrente non è stato incluso nell’elenco degli agenti proposti per il reinquadramento, pubblicato il 3 dicembre 2021.
punto 6
Il 14 dicembre 2021 il ricorrente ha contestato dinanzi al comitato paritetico per il reinquadramento (in prosieguo: il «comitato paritetico») il fatto di non essere stato proposto per il reinquadramento. Il 22 dicembre 2021, il comitato paritetico lo ha informato che non raccomandava il suo reinquadramento.
punto 7
Lo stesso giorno, il direttore esecutivo dell’eu-LISA (in prosieguo: il «direttore esecutivo»), in qualità di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), ha pubblicato l’elenco degli agenti reinquadrati per l’esercizio 2021, nel quale il nome del ricorrente non figurava.
punto 8
Il 1o marzo 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del RAA. Tale reclamo è stato respinto con decisione del presidente del consiglio di amministrazione dell’eu-LISA il 25 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»).

Conclusioni delle parti

punto 9
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata e la decisione di rigetto; condannare l’eu-LISA al pagamento di EUR 3000 a titolo di risarcimento danni; condannare l’eu-LISA alle spese.
punto 10
L’eu-LISA chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso in quanto infondato; condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

paragrafo 1
[omissis]

In diritto › Sulla domanda di annullamento [omissis] › Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della clausola dei tassi di moltiplicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE [omissis] › – Sulla presa in considerazione dell’allegato I, sezione B, dello Statuto e dell’allegato II delle DGE

punto 28
Con tale censura, il ricorrente fa valere che la clausola dei tassi di moltiplicazione può, nonostante la formulazione dell’allegato II delle DGE, essere interpretata solo come un meccanismo diretto a determinare un numero di posti disponibili per il reinquadramento degli agenti.
punto 29
Esso si basa, in sostanza, su un’interpretazione contestuale di detta clausola e tiene altresì in considerazione gli obiettivi di quest’ultima.
punto 30
L’eu-LISA contesta gli argomenti del ricorrente.
punto 31
A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che l’atto di cui essa fa parte persegue (sentenza del 15 marzo 2022, Autorità dei mercati finanziari, C-302/20, EU:C:2022:190, punto 63; v., altresì, sentenze del 9 marzo 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C-682/20 P, EU:C:2023:170, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 marzo 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, punto 31).
punto 32
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE, da essa emerge che la decisione di reinquadramento è subordinata, in primo luogo, alla comparazione dei meriti e, in secondo luogo, al fatto che l’amministrazione, da un lato, tenga in considerazione le risorse di bilancio disponibili per l’esercizio interessato e, dall’altro, rispetti i «tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie, quali applicati nell’allegato II [delle DGE]».
punto 33
Analogamente, in forza dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7, delle DGE, l’elenco degli agenti proposti per il reinquadramento e la raccomandazione del comitato paritetico non devono neppure superare tali tassi come applicati nell’allegato II delle DGE.
punto 34
Da un lato, l’allegato II delle DGE impone di non superare i tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie indicate all’allegato I, sezione B, dello Statuto, ricordando che tali tassi si applicano su base quinquennale a partire dal 1o gennaio 2014. Dall’altro, esso converte tali tassi in anzianità media in ciascun grado prima dell’inquadramento nel grado superiore. Per il grado AD 9, il cui tasso è del 25%, l’anzianità media è di quattro anni.
punto 35
Pertanto, l’allegato II delle DGE, al quale rinvia l’articolo 5 delle DGE, stabilisce in modo inequivocabile le modalità di applicazione dei tassi di moltiplicazione di cui all’allegato I, sezione B, dello Statuto nel contesto del reinquadramento.
punto 36
La chiara formulazione dell’allegato II è quindi in contrasto con la tesi del ricorrente.
punto 37
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la clausola dei tassi di moltiplicazione, il ricorrente ritiene che tale clausola debba essere interpretata esclusivamente alla luce di diverse disposizioni dello Statuto. Egli afferma al riguardo che: l’allegato II delle DGE rinvia all’allegato I, sezione B, dello Statuto, che attribuisce i tassi di moltiplicazione a ciascun grado; poiché l’allegato I, sezione B, dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, tali tassi possono servire solo per calcolare il numero di posti vacanti in ciascun grado; l’articolo 5, paragrafo 8, e l’allegato II delle DGE devono quindi essere interpretati in tal senso, tanto più che anche l’articolo 54 del RAA, gerarchicamente superiore alle DGE, rinvia per i tassi di moltiplicazione all’allegato I, sezione B, dello Statuto; pertanto, l’interpretazione di detti tassi alla luce dello Statuto prevale su quella che può essere fatta alla luce dell’allegato II delle DGE.
punto 38
A questo proposito, l’interpretazione contestuale della clausola dei tassi di moltiplicazione impone di chiarire il modo in cui si articolano le DGE, l’articolo 54 del RAA e le disposizioni statutarie pertinenti, vale a dire l’allegato I, sezione B, e l’articolo 6 dello Statuto.
punto 39
In primo luogo, la clausola dei tassi di moltiplicazione è contenuta nelle DGE e queste ultime specificano le modalità di attuazione dell’articolo 54 del RAA nell’ambito dell’eu-LISA.
punto 40
Le DGE sono al riguardo l’espressione dell’ampio potere discrezionale di cui gode l’eu-LISA in materia di reinquadramento degli agenti temporanei (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2020, WD/EFSA, T-320/18, non pubblicata, EU:T:2020:45, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, punto 54).
punto 41
Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché una simile agenzia, mediante direttiva interna, ha adottato un regime specifico destinato a garantire la trasparenza del processo di reinquadramento, determinandone le modalità e la procedura, tale regime si risolve in un’autolimitazione del suo potere discrezionale, da cui essa può discostarsi, pena violare il principio della parità di trattamento, solo precisando chiaramente le ragioni che possono giustificare siffatto cambiamento (v., in tale senso, sentenza del 12 febbraio 2020, WD/EFSA, T-320/18, non pubblicata, EU:T:2020:45, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenza del 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
punto 42
Tuttavia, una direttiva interna di questo tipo non può in alcun caso restringere l’ambito di applicazione dello Statuto o del RAA o stabilire norme che derogherebbero a disposizioni gerarchicamente superiori, quali le disposizioni dello Statuto e del RAA o i principi generali del diritto (v. sentenze del 20 marzo 2018, Argyraki/Commissione, T-734/16, non pubblicata, EU:T:2018:160, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 febbraio 2023, Freixas Montplet e a./Comitato delle regioni, T-260/22, non pubblicata, EU:T:2023:71, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
punto 43
Orbene, l’articolo 54, primo comma, del RAA subordina il reinquadramento degli agenti temporanei alla comparazione dei meriti e al rispetto dei tassi di moltiplicazione, disponendo semplicemente relativamente a questi ultimi che «[n]on possono essere superati i tassi di moltiplicazione (...) stabiliti per i funzionari all’allegato I, sezione B, dello statuto».
punto 44
Tale disposizione, la sola del RAA a fare riferimento ai tassi di moltiplicazione e all’allegato I, sezione B, dello Statuto, non precisa quindi come tali tassi debbano essere applicati.
punto 45
L’articolo 54, secondo comma, del RAA opera invece un rinvio alle disposizioni generali di esecuzione dello stesso articolo che ciascuna agenzia deve adottare ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto.
punto 46
A tal riguardo, l’articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto fissa le modalità di adozione delle disposizioni generali di applicazione applicabili alle agenzie, affidando l’adozione di tali disposizioni alla Commissione europea e prevedendo che queste ultime si applichino per analogia a dette agenzie.
punto 47
Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’eu-LISA, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU 2018, L 295, pag. 99), dispone che al personale dell’eu-LISA si applichino lo Statuto e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di quest’ultimo.
punto 48
Orbene, le DGE sono state adottate proprio in applicazione dell’articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto e dell’articolo 54 del RAA, nonché, da un lato, dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2011, L 286, pag. 1), il quale è stato abrogato e sostituito, con effetto dall’11 dicembre 2018, dall’articolo 28 del regolamento 2018/1726 menzionato al precedente punto 47, e, dall’altro, del previo accordo della Commissione, del 16 dicembre 2015, dato alle agenzie, conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto, riguardante le norme di applicazione dell’articolo 54 del RAA.
punto 49
Le disposizioni richiamate ai precedenti punti 46 e 47 circoscrivono quindi il margine di discrezionalità dell’eu-LISA nel determinare le sue regole relative al reinquadramento dei suoi agenti.
punto 50
Inoltre, l’eu-LISA afferma, senza essere contraddetta dal ricorrente, che le DGE sono state approvate dalla Commissione e che esse si basano sulle disposizioni del modello di decisione per le agenzie decentrate e le imprese comuni che stabiliscono le disposizioni generali di applicazione dell’articolo 54 del RAA (in prosieguo: la «decisione modello»), che è stato adottato dalla Commissione e che figura nell’allegato I alla decisione C(2015) 9563 final di quest’ultima, del 16 dicembre 2015, che attribuisce alle agenzie decentrate e alle imprese comuni un previo accordo sulle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto.
punto 51
Al riguardo occorre osservare che le disposizioni delle DGE riprendono in sostanza quelle della decisione modello. In particolare, l’articolo 5 e l’allegato II delle DGE riproducono le disposizioni pertinenti di detta decisione modello e anche queste ultime subordinano il reinquadramento degli agenti del grado AD 9 ad un’anzianità media minima in tale grado di quattro anni.
punto 52
Da quanto precede risulta che la conversione, nell’allegato II delle DGE, dei tassi di moltiplicazione previsti all’allegato I, sezione B, dello Statuto in anzianità media minima nel grado riprende le disposizioni adottate dalla Commissione che, in forza dell’articolo 110 dello Statuto e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2018/1726, possono applicarsi in linea di principio a tutte le agenzie.
punto 53
In secondo luogo, per quanto riguarda le disposizioni statutarie, occorre ricordare che l’allegato I, sezione B, dello Statuto determina i «tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie» nei tre gruppi di funzioni (AD, AST e AST/SC), fissando un tasso specifico per ciascun grado di tali gruppi. Per il grado AD 9, il tasso è del 25%.
punto 54
L’allegato I, sezione B, dello Statuto non fornisce invece alcuna precisazione sul contesto in cui tali tassi si applicano né sul modo in cui essi devono essere utilizzati.
punto 55
L’unica disposizione statutaria che si riferisce ai tassi fissati in tale allegato è l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto. Al riguardo, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto Statuto, una tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 dello Statuto, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B, dello Statuto; dette percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.
punto 56
L’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto prevede quindi che i tassi di moltiplicazione servano a calcolare il numero di posti vacanti per ciascun grado e ciascun anno contenuto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio dell’istituzione interessata e che tale numero è preso in considerazione nell’ambito della promozione dei funzionari.
punto 57
A questo proposito, se è vero che l’articolo 45, paragrafo 1, prima frase, dello Statuto fa riferimento all’articolo 6, paragrafo 2, di detto Statuto, prevedendo che la promozione dei funzionari sia conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina tenuto conto di quest’ultima disposizione, ciò non avviene invece nel caso dell’articolo 54 del RAA che disciplina il reinquadramento degli agenti, né di alcuna disposizione delle DGE.
punto 58
Inoltre, l’articolo 5 delle DGE rinvia esclusivamente al modo in cui i tassi di moltiplicazione sono applicati all’allegato II delle DGE, vale a dire all’anzianità media nel grado prima del reinquadramento calcolata a partire da tali tassi, senza considerare l’articolo 6 dello Statuto, né il numero di posti per grado figuranti nella tabella degli organici. In tale contesto, non può concludersi che l’articolo 5 delle DGE deroghi alle disposizioni gerarchicamente superiori pertinenti risultanti dallo Statuto o dal RAA.
punto 59
Dall’analisi contestuale che precede si evince che i tassi di moltiplicazione, espressi in percentuale nell’allegato I, sezione B, dello Statuto, sono utilizzati a due fini distinti. Da un lato, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, essi servono a calcolare il numero annuo di posti vacanti per ciascun grado e, pertanto, le possibilità di promozione. Dall’altro, in forza dell’articolo 5, paragrafo 8, e dell’allegato II delle DGE, essi sono utilizzati per determinare l’anzianità media minima in ciascun grado che condiziona il reinquadramento degli agenti.
punto 60
Orbene, nell’ambito della promozione dei funzionari, il Tribunale ha confermato tale duplice vocazione dei tassi di moltiplicazione dichiarando che essi possono, indipendentemente dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, servire anche a determinare la durata di carriera media in un grado (v., in tale senso, sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punti 121, 122 e 124).
punto 61
Da una parte, il Tribunale ha precisato al riguardo che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, tali tassi consentono di calcolare il numero di posti aperti alla promozione e che, in questo contesto, essi si applicano su una base media quinquennale (sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punto 121).
punto 62
Dall’altra, secondo il Tribunale, convertiti in anni, detti tassi servono a determinare la durata di carriera media in un grado (sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punti 121, 122 e 124). Per tale questione, occorre tener conto dei tassi di moltiplicazione applicabili nel corso degli anni durante i quali l’agente si trovava nel grado in questione e, quindi, la limitazione della base quinquennale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto non si applica (sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punto 121).
punto 63
Da quanto precede risulta che le disposizioni dello Statuto e del RAA relative ai tassi di moltiplicazione non consentono di concludere che, nell’ambito del reinquadramento degli agenti, i tassi in questione dovrebbero essere utilizzati unicamente per calcolare il numero di posti aperti al reinquadramento, senza poter servire a fissare un’anzianità media minima in ciascun grado prima del reinquadramento.
punto 64
La tesi del ricorrente non è dunque corroborata neppure dal contesto in cui si inserisce la clausola dei tassi di moltiplicazione.
punto 65
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla clausola dei tassi di moltiplicazione, il ricorrente ritiene che essa miri a porre un limite al numero di posti disponibili per un reinquadramento e quindi a garantire un certo parallelismo con i funzionari per quanto riguarda la progressione delle carriere. Egli ritiene che tale interpretazione non sia rimessa in discussione dal fatto che il rispetto delle risorse di bilancio disponibili imposte in particolare dalle DGE e dalla tabella degli organici ha la stessa funzione, dal momento che il limite risultante da dette risorse e da detta tabella serve interessi di altra natura.
punto 66
A tal riguardo, sotto un primo profilo, dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto risulta che, fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito, i tassi di moltiplicazione esprimono la progressione di carriera media (sentenza del 13 marzo 2013, AK/Commissione, F-91/10, EU:F:2013:34, punto 71).
punto 67
Orbene, la conversione di tali tassi in anzianità media minima nel grado è un altro modo per inquadrare la velocità media alla quale gli agenti possono essere reinquadrati (v., in tale senso, sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punti 122 e 124) e persegue quindi il medesimo obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto.
punto 68
Il secondo considerando delle DGE e della decisione modello fa riferimento su questo punto alla necessità di definire norme specifiche e coerenti per il reinquadramento degli agenti temporanei al fine, in particolare, di facilitarne la mobilità tra agenzie.
punto 69
Inoltre, le norme applicabili al reinquadramento di agenti temporanei non possono essere identiche a quelle applicabili ai funzionari, in quanto i primi non hanno, rispetto ai secondi, la stessa aspettativa di carriera in seno alla loro istituzione (sentenze del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, punto 55, e del 27 aprile 2022, Correia/CESE, T-750/20, non pubblicata, EU:T:2022:246, punto 80).
punto 70
Infatti, a differenza dei funzionari ai quali lo Statuto garantisce la stabilità del rapporto d’impiego, gli agenti temporanei sono soggetti ad un regime particolare, fondato sul contratto di lavoro stipulato con l’istituzione interessata (sentenza del 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento, T-45/90, EU:T:1992:7, punto 90).
punto 71
Poi, il riconoscimento statutario delle aspettative di carriera dei funzionari non conferisce loro un diritto soggettivo alla promozione, anche se soddisfano tutti i requisiti richiesti, poiché la decisione di promozione non dipende unicamente dalle qualifiche e dalle capacità del candidato, ma anche dalla loro valutazione rispetto a quelle di altri candidati promuovibili (v. sentenza del 27 aprile 2022, Correia/CESE, T-750/20, non pubblicata, EU:T:2022:246, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
punto 72
Lo stesso vale necessariamente per quanto riguarda gli agenti temporanei, per le ragioni esposte nella giurisprudenza citata ai precedenti punti 69 e 70.
punto 73
In questo contesto, non è incoerente subordinare il reinquadramento degli agenti alla permanenza media di un certo numero di anni nel proprio grado, tanto più che, anche nel caso di promozione dei funzionari, destinati a fare carriera all’interno della propria istituzione, la considerazione del numero di posti disponibili per la promozione non esclude la contestuale applicazione di un requisito minimo di anzianità nel grado (v., in tale senso, sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T-688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punti 121, 122 e 124).
punto 74
Sotto un secondo profilo, prevedendo che i tassi di moltiplicazione servano a calcolare il numero di posti vacanti per ciascun grado indicato nella tabella dell’organico allegata alla sezione del bilancio dell’istituzione interessata, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello Statuto stabilisce un nesso diretto tra i tassi di moltiplicazione e il bilancio dell’istituzione interessata. Tuttavia, il fatto che da tale testo risulti che detti tassi costituiscono un meccanismo che serve a delimitare sia la velocità di progressione delle carriere sia l’assegnazione delle risorse di bilancio non consente di dedurne che, nell’ambito del reinquadramento degli agenti, la delimitazione di tale velocità possa avvenire solo applicando quote, anche indicative, di reinquadramento senza poter imporre un’anzianità media minima nel grado.
punto 75
Da quanto precede risulta che la tesi del ricorrente non è confermata neppure dall’obiettivo della clausola dei tassi di moltiplicazione, vale a dire la limitazione della velocità media alla quale gli agenti possono essere reinquadrati, che può essere perseguito applicando un’anzianità media minima nel grado.
punto 76
Occorre pertanto respingere la prima censura. [omissis]

In diritto › Sulla domanda di annullamento [omissis] › Sul secondo motivo, vertente, in subordine, su un’eccezione di illegittimità diretta contro la clausola dei tassi di moltiplicazione

punto 91
In subordine, il ricorrente deduce un’eccezione di illegittimità delle disposizioni delle DGE che prevedono l’applicazione del requisito dell’anzianità media minima nel grado. Tale motivo è suddiviso in due censure.

In diritto › Sulla domanda di annullamento [omissis] › Sul secondo motivo, vertente, in subordine, su un’eccezione di illegittimità diretta contro la clausola dei tassi di moltiplicazione › – Sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto, dell’articolo 54 del RAA, dell’articolo 4 delle DGE e del principio di reinquadramento fondato sui meriti

punto 92
Con tale censura, il ricorrente fa valere che il requisito di anzianità media minima nel grado viola il principio del reinquadramento fondato sui meriti, previsto all’articolo 45 dello Statuto, all’articolo 54 del RAA e all’articolo 4 delle DGE. Esso ritiene che, da un lato, il merito sia subordinato a tale condizione e che il soddisfacimento di quest’ultima non dipenda dal solo interessato e che, dall’altro, detta condizione escluda così dal reinquadramento dei gradi interi, indipendentemente dai meriti degli agenti reinquadrabili.
punto 93
L’eu-LISA contesta gli argomenti del ricorrente.
punto 94
A tal riguardo, l’articolo 54 del RAA estende al reinquadramento il principio della promozione fondata sul merito enunciato all’articolo 45 dello Statuto, imponendo altresì all’amministrazione di non superare i tassi di moltiplicazione. Questa duplice esigenza è ripresa rispettivamente agli articoli 4 e 5 delle DGE, i quali riprendono verbatim le pertinenti disposizioni della decisione modello.
punto 95
I due parametri che condizionano il reinquadramento, vale a dire la comparazione dei meriti e l’anzianità media minima nel grado, non sono criteri puramente individuali, poiché dipendono rispettivamente dai meriti e dall’anzianità degli altri candidati ammissibili del grado interessato.
punto 96
Inoltre, dalla decisione di rigetto risulta che i meriti dei candidati condizionano, da un lato, il calcolo dell’anzianità media nel grado, poiché solo i candidati meglio classificati, fino a concorrenza del numero di posti disponibili nella tabella dell’organico (in prosieguo: i «candidati più meritevoli»), sono presi in considerazione in tale calcolo e, dall’altro, la possibilità di reinquadrare i più meritevoli aventi, eventualmente, un’anzianità individuale nel grado superiore all’anzianità media applicabile.
punto 97
A tale riguardo, nella decisione di rigetto l’eu-LISA ha illustrato, sulla base di un esempio, il metodo applicato nell’esercizio 2021. Secondo questo metodo, la comparazione dei meriti serve innanzitutto a classificare i candidati e l’eu-LISA sceglie solo i candidati più meritevoli. Essa calcola poi l’anzianità media nel grado dei candidati più meritevoli. Se tale anzianità media è insufficiente, ma uno dei candidati più meritevoli ha un’anzianità individuale nel grado superiore all’anzianità media applicabile, non potrà essere reinquadrato se un candidato meglio classificato ha un’anzianità individuale inferiore a tale anzianità media. In tal caso, nessuno dei candidati più meritevoli viene reinquadrato.
punto 98
Con tale metodo, l’applicazione del requisito di anzianità media nel grado poteva quindi portare ad escludere dal reinquadramento una coorte completa di candidati appartenenti allo stesso grado se, da un lato, i candidati più meritevoli avevano collettivamente un’anzianità media nel loro grado inferiore a quella applicabile e, dall’altro, tra tali candidati, quelli meglio classificati avevano un’anzianità individuale nel grado inferiore a tale anzianità media. In tal caso, i candidati classificati meno favorevolmente con un’anzianità individuale superiore all’anzianità media minima applicabile non potevano essere reinquadrati.
punto 99
Il suddetto metodo dimostra tuttavia che lo scrutinio per merito comparativo resta il principale criterio su cui si fonda il reinquadramento. Infatti, esso serve a classificare i candidati secondo i loro meriti e l’ordine di classificazione determina poi se l’anzianità media nel grado impedisca in tutto o in parte il reinquadramento della coorte. In altri termini, se un agente fa parte dei candidati più meritevoli, ma non è il meglio classificato, e ha un’anzianità individuale nel grado superiore all’anzianità media, non potrà essere reinquadrato se, da un lato, tale anzianità media non è soddisfatta collettivamente da tutti i più meritevoli e se, dall’altro, i meglio classificati in tale coorte hanno un’anzianità inferiore all’anzianità media. In tal caso, sono proprio i meriti, e non solo l’anzianità, a bloccare il reinquadramento dell’agente più esperto nel grado.
punto 100
Nella decisione di rigetto l’eu-LISA ha quindi giustamente rilevato che l’anzianità media nel grado applicabile non comprometteva affatto il reinquadramento dei candidati più meritevoli.
punto 101
Per quanto riguarda il grado del ricorrente, essa ha ivi enunciato quanto segue: essa ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo degli agenti ammissibili in ciascun grado; in seguito a tale esame, essa ha verificato il requisito dell’anzianità media nel grado; tale requisito non era soddisfatto nel grado AD 9, poiché ciascuno dei sette agenti ammissibili, tra cui il ricorrente, aveva trascorso in media solo due anni in tale grado, mentre l’anzianità media doveva raggiungere i quattro anni; in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, delle DGE, il mancato soddisfacimento di tale requisito le impediva di reinquadrare gli agenti di tale grado; essa ha quindi deciso di non proporre alcun agente di grado AD 9 al reinquadramento.
punto 102
Da ciò risulta che i meriti degli agenti ammissibili del grado AD 9 sono stati esaminati nella prima fase della procedura di reinquadramento, prima della redazione dell’elenco degli agenti proposti. I meriti non sono tuttavia la causa del mancato reinquadramento. Quest’ultimo è dovuto all’anzianità media insufficiente di tutti gli agenti aventi diritto di tale grado, poiché l’anzianità di ciascuno di essi, tra cui quella del ricorrente, era circa due volte inferiore all’anzianità media minima applicabile.
punto 103
Orbene, occorre ricordare che, in primo luogo, il requisito dell’anzianità media minima nel grado previsto dalle DGE riprende quello contenuto nella decisione modello e mira a mantenere un’equivalenza delle carriere medie fornendo una cornice alla velocità con la quale un’agenzia può reinquadrare i suoi dipendenti più meritevoli. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, il fatto che la velocità con cui i funzionari possono essere promossi sia circoscritta da una condizione di anzianità media nel grado basata sui tassi di moltiplicazione non pregiudica il principio della promozione fondata sul merito (v., in tale senso, sentenza del 13 marzo 2013, AK/Commissione, F-91/10, EU:F:2013:34, punto 71) e ciò vale ancor più per gli agenti, che non hanno le stesse aspettative di carriera dei funzionari. In terzo luogo, il requisito dell’anzianità media minima nel grado mira inoltre a facilitare la mobilità tra agenzie (v. punto 68 supra), il che serve gli interessi degli agenti più meritevoli.
punto 104
Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può sostenere che il requisito di anzianità media nel grado violi il principio del reinquadramento fondato sui meriti. [omissis]

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), del 22 dicembre 2021, di non reinquadrare QN al termine dell’esercizio di reinquadramento per l’anno 2021 è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’eu-LISA è condannata alle spese.

Firme

Porchia Madise Nihoul Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2023. Firme

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze