Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza della Cone (quarta sezione) del 15 gennaio 1985, causa 241/83
Epigrafe
Sentenza della Cone (quarta sezione)
15 gennaio 1985
Nel procedimento 241/83,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Erich Rosier, Berlino,
e
Horst Rottwinkel, Bielefeld,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16, n. 1, di detta Convenzione 27 settembre 1968, il quale contempla la competenza esclusiva, in fatto di diritti reali immobiliari e di contraţi d'affitto di immobili, dei giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato,
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono così riassumere :
SENTENZA › In fatto › 1. Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Con contratto scritto 19 gennaio 1980, il resistente nella causa principale affittava al ricorrente nella causa principale, per il periodo 12 luglio — 2 agosto 1980, un alloggio situato nella propria villa di Cannobio. Il canone per quattro persone veniva stabilito in DM 2625. Il contratto non consentiva di alloggiare ospiti. Le spese per l'elettricità, l'acqua e il gas dovevano essere conteggiate in base al consumo. La pulizia finale doveva del pari essere pagata a parte. Le parti convenivano inoltre di applicare al contratto d'affitto il diritto tedesco.
paragrafo 2
Il resistente nella causa principale trascorreva le vacanze nella villa contemporaneamente al ricorrente.
paragrafo 3
Il 7 gennaio 1981, il resistente nella causa principale esperiva un'azione dinanzi al Landgericht di Berlino, chiedendo al ricorrente nella causa principale il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese accessorie residue. Egli sosteneva che durante l'intera vacanza il ricorrente aveva ospitato nell'alloggio più di quattro persone. A causa del sovraffollamento, il pozzo nero traboccava in permanenza. Ciò provocava un lezzo insopportabile. Il sovraffollamento, data fra l'altro la presenza di un bambino, causava del pari un notevole disturbo sotto il profilo del rumore. A causa del comportamento del ricorrente, le parti venivano frequentemente a diverbio. Il riposo del resistente e della sua famiglia veniva perciò considerevolmente disturbato. Data la perdita del vantaggio delle vacanze da lui subita, il resistente chiedeva un risarcimento dei danni per inadempimento del contratto d'affitto e il rimborso delle spese di viaggio per e dal luogo di villeggiatura, da lui inutilmente sostenute. Egli chiedeva inoltre, in forza del contratto, le spese per l'acqua, l'elettricità, il gas e la pulizia finale.
paragrafo 4
Il Landgericht di Berlino dichiarava irricevibile la domanda in quanto, ai sensi dell'art. 16, n. 1, della Convenzione, i giudici dello Stato contraente Italia erano competenti in via esclusiva per le domande proposte.
paragrafo 5
Il Kammergericht annullava la sentenza e rinviava la causa allo stesso giudice. Esso riteneva che l'art. 16, n. 1, della Convenzione non riguardasse le domande proposte. Era già dubbio che l'art. 16, n. 1, si applicasse ai contratti d'affitto riguardanti case o appartamenti per le vacanze. Ma anche se l'art. 16, n. 1, della Convenzione non consentisse di distinguere i contratti d'affitto a seconda della loro durata, le domande non sarebbero rientrate nel campo d'applicazione di detta disposizione. Le domande di risarcimento e di inadempimento del contratto d'affitto e di pagamento delle spese accessorie in forza del contratto stesso dovevano infatti essere considerate indipendenti dall'immobile locato.
paragrafo 6
Il ricorrente nella causa principale ricorreva per « revisione » avverso la sentenza del Kammergericht dinanzi al Bundesgerichtshof il quale, con ordinanza 5 ottobre 1983, ha deciso di sottoporre in via pregiudiziale alla Cone di giustizia le seguenti questioni.
paragrafo 7
Ai sensi dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971 in materia d'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (BGBl. II 1972, pag. 773) e dell'art. 2 della legge tedesca 7 agosto 1972 (BGBl. II 1972, pag. 845), la Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo è invitata a pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 8
1) Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione possa applicarsi nel caso in cui il contratto di locazione, stipulato da due parti entrambe domiciliate nella Repubblica federale di Germania, riguardi solo la cessione in uso per un breve periodo di un alloggio per la villeggiatura situato in Italia e le parti abbiano convenuto di applicare il diritto tedesco.
2) In caso affermativo: Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione si possa applicare del pari alle azioni aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di locazione, in particolare a causa del mancato godimento delle vacanze, nonché il pagamento delle spese accessorie contemplate dal contratto di locazione.
paragrafo 9
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 1983.
paragrafo 10
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof espone quanto segue:
paragrafo 11
La Sezione propende a ritenere che non sussista la competenza internazionale dei giudici italiani a norma dell'art. 16, n. 1, della Convenzione. È vero che questa disposizione non distingue i contratti di locazione di lunga durata dai contratti relativi alla messa a disposizione per un breve periodo di alloggi per la villeggiatura; tuttavia considerazioni di opportunità militano contro l'applicazione dell'art. 16, n. 1, nei casi in cui il contratto di locazione riguarda solo la cessione temporanea di un alloggio per la villeggiatura, entrambe le parti sono domiciliate in un paese diverso da quello in cui è situato l'immobile ed hanno convenuto di applicare il diritto sostantivo dello Stato del domicilio. A favore dell'interpretazione restrittiva milita anche la massima formulata dalla Corte nella sentenza 14 dicembre 1977, Sanders/van der Putte (causa 73/77, Race. pag. 2383) secondo cui l'art. 16 della Convenzione non può essere interpretato in senso più lato di quanto non richieda il suo scopo, perché la competenza esclusiva ex art. 16, n. 1, della Convenzione implica che alle parti sia tolta la scelta, altrimenti possibile, del foro competente e che in siffatti casi esse debbano comparire davanti ad un giudice che per nessuna di esse costituisce il foro del luogo del domicilio.
paragrafo 12
Nel caso in esame, lo scopo dell'art. 16, n. 1, della Convenzione potrebbe non richiedere la competenza internazionale dei giudici italiani. La Corte di giustizia ha spiegato l'estensione dell'art. 16, n. 1, della Convenzione ai. contratti d'affitto di beni immobili con il fatto che tali contratti sono in genere disciplinati da disposizioni particolari la cui complessità rende preferibile la loro applicazione esclusiva da parte dei giudici dello Stato in cui hanno vigore. Questo scopo non può essere raggiunto nel caso dei contratti di locazione per abitazioni di villeggiatura, perché di solito le disposizioni particolari in fatto di locazione di immobili, che perseguono scopi sociali, non si riferiscono a siffatti contratti.
paragrafo 13
Nei casi come quello in esame, l'art.16, n. 1, della Convenzione non dovrebbe comunque essere applicato qualora le parti abbiano convenuto, come è loro lecito, di applicare il diritto sostantivo di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'immobile. In caso contrario, infatti, lo scopo dell'art. 16, n. 1, non sarebbe raggiunto, dal momento che i giudici dello Stato in cui è situato l'immobile dovrebbero applicare il diritto straniero.
paragrafo 14
Anche se si dovesse partire dal principio che i contratti relativi ad alloggi di villeggiatura ricadano del pari sotto l'art. 16, n. 1, della Convenzione, la sezione è incline a sottoporre alla competenza internazionale di cui a detta disposizione solo le domande scaturenti dal contratto di locazione che abbiano un rapporto diretto con l'immobile locato. Nonostante le difficoltà di delimitazione che si delineano e sebbene non si possa negare il pericolo di frammentazione della competenza giurisdizionale, potrebbe essere opportuno, dato lo scopo dell'art. 16, n. 1, della Convenzione, non far rientrare nel campo d'applicazione di detta disposizione tutte le domande che possono scaturire da un contratto di affitto, bensì effettuare una distinzione. Di conseguenza, la domanda di pagamento delle spese accessorie (pulizia, gas, acqua e corrente elettrica) non dovrebbe ricadere sotto l'art. 16, n. 1. Ciò vale a maggior ragione per le domande di risarcimento dei danni relativi al mancato godimento delle vacanze ed alle spese di viaggio inutilmente sostenute. Queste domande non hanno infatti alcun rapporto con l'abitazione locata. Lo stesso vale per il risarcimento dei danni provocati dal danneggiamento degli oggetti di arredo e corredo.
paragrafo 15
A norma dell'art. 5, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte il resistente nella causa principale, con l'aw. Günter Groppel, del foro di Bielefeld; il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal proprio agente dr. Christof Böhmer; il governo italiano, rappresentato dal proprio agente sig. O. Fiumara; il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J. R. J. Braggins del Treasury Solicitor's Department; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. E. Zimmermann, assistito dall'aw. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Düsseldorf.
paragrafo 16
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 17
Con ordinanza 30 maggio 1984 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla quarta sezione.
SENTENZA › In fatto › 2. Le osservazioni scritte
paragrafo 1
Il resistente nella causa principale sostiene che l'art. 16, n. 1, della Convenzione, non si applica nel caso in esame. Si tratta di un contratto di locazione di breve durata riguardante un'abitazione per la villeggiatura, il quale dal punto di vista economico è più affine ad un contratto d'albergo che ad un contratto di locazione vero e proprio.
paragrafo 2
Le domande proposte vertono anzitutto sul risarcimento dei danni per il mancato godimento delle vacanze e per il deterioramento o la perdita di beni mobili. A parte ciò, il luogo d'adempimento è nella Repubblica federale di Germania. Il pagamento, in particolare dell'affitto, doveva essere effettuato e le chiavi dovevano essere restituite nella Repubblica federale di Germania. Tutti i testimoni citati sono cittadini tedeschi e devono essere sentiti nella Repubblica federale di Germania, onde evitare spese superflue per il viaggio in Italia. Non occorre che il giudice conosca perfettamente i luoghi. L'accesso sul luogo va escluso.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale di Germania rileva che l'art. 16, n. 1, della Convenzione va interpretato restrittivamente e, secondo il suo spirito, non si applica alle azioni basate su contratti di locazione di durata limitata, per le seguenti ragioni:
paragrafo 4
Nella sentenza 14 dicembre 1977 (Sanders/van der Putte, causa 73/77, Race. pag. 2383), la Corte di giustizia ha già dichiarato che l'art. 16, n. 1, della Convenzione va interpretato restrittivamente, dato che le parti vengono private della scelta del foro. La disposizione non dev'essere interpretata in senso più ampio di quanto non richieda il suo scopo. La ratio legis dell'art. 16, n. 1, della Convenzione consiste in primo luogo nel fatto che per le locazioni d'immobili, in particolare per i contratti riguardanti dei locali di abitazione, vigono in generale norme complesse ed informate a considerazioni di ordine sociale, che i giudici dello Stato in cui sono in vigore sono meglio di ogni altro in grado di applicare.
paragrafo 5
L'inopportunità di applicare l'art. 16, n. 1, della Convenzione pure ai contratti di locazione relativi ad alloggi per la villeggiatura è particolarmente evidente qualora le parti — come nel nostro caso — abbiano sottoposto i loro rapporti contrattuali esclusivamente al diritto tedesco. Questa scelta del diritto da applicare dev'essere osservata anche dai giudici italiani. Essi dovrebbero quindi accertare i fatti esclusivamente alla luce del diritto sostantivo tedesco. Di conseguenza, lo scopo perseguito attribuendo la competenza al giudice del luogo in cui si trova l'immobile, cioè agevolare l'applicazione delle norme imperative del luogo in cui si trova l'immobile, facendo coincidere il foro e il diritto da applicarsi, e semplificare in definitiva il procedimento, viene meno sotto tutti gli aspetti; al contrario, il procedimento verrebbe inutilmente reso più complicato.
paragrafo 6
Un altro scopo perseguito dall'art. 16, n. 1, della Convenzione è che l'inquilino di un locale d'abitazione, in generale socialmente più debole, non sia ulteriormente svantaggiato dal fatto che il giudizio si svolge dinanzi ad un giudice lontano dal suo domicilio. Nemmeno questo scopo ha peso per i contratti relativi ad un alloggio di villeggiatura in quanto normalmente l'inquilino non è domiciliato nel luogo in cui si trova l'immobile e non merita particolari riguardi sotto il profilo sociale.
paragrafo 7
Lo spirito dell'art. 16, n. 1, della Convenzione non rende quindi necessario attribuire i contratti relativi ad alloggi per la villeggiatura alla competenza esclusiva del giudice in cui si trova l'immobile. La disposizione va perciò interpretata nel senso che fra i contratti d'affitto di cui all'art. 16, n. 1, della Convenzione non vanno inclusi quelli di durata limitata riguardanti un alloggio per la villeggiatura.
paragrafo 8
La relazione Schlosser precisa espressamente a proposito dell'art. 16: «Tuttavia, la ratio legis della disposizione non implica certamente la sua applicabilità ai contratti di cessione d'uso a breve durata, in particolare a quelli a scopo di soggiorno per ferie » (GU C 59, 1979, pag. 120).
paragrafo 9
Nel caso in cui le parti abbiano entrambe il domicilio in Germania e l'alloggio per la villeggiatura locato si trovi all'estero, questo risultato risponde del pari a considerazioni d'opportunità. È inutile conferire l'incarico ad avvocati stranieri, essere presenti o rappresentati alle udienze di un tribunale straniero molto lontano e far effettuare la traduzione costosa della corrispondenza.
paragrafo 10
Il governo tedesco conclude che la prima questione va risolta in senso negativo.
paragrafo 11
Per il caso in cui la Corte di giustizia risolvesse la prima questione in senso affermativo, il governo tedesco presenta le seguenti osservazioni sulla seconda questione:
paragrafo 12
A norma dell'art. 16, n. 1, la competenza esclusiva vale « in materia ... di contratti di affitto di immobili ». Dato che la disposizione dev'essere interpretata restrittivamente, vi rientrano solo le azioni relative a domande riguardanti direttamente la cosa locata come, ad esempio, le liti relative all'esistenza del contratto d'affitto, al rilascio dei locali o alla riparazione di danni recati alla cosa locata. Secondo l'opinione degli autori della Convenzione, opinione esposta nella relazione Jenard (GU C 59, 1979, pag. 1), la competenza esclusiva va esclusa già in fatto di azioni per pagamento del canone, giacché queste vanno considerate separate dalla cosa locata. A maggior ragione ciò vale per le azioni di risarcimento del danno indiretto derivante dall'inadempimento del contratto che non è in relazione con la cosa locata stessa. Di conseguenza, le domande di risarcimento proposte dal resistente per il mancato godimento delle vacanze e per le spese di viaggio inutilmente sostenute non rientrano nell'art. 16, n. 1, della Convenzione.
paragrafo 13
Se già le domande per il pagamento del canone non rientrano nell'art. 16, n. 1, della Convenzione, in forza di questa disposizione non vi può essere competenza esclusiva per le domande di pagamento delle spese accessorie che fanno parte integrante del canone complessivo.
paragrafo 14
Il governo italiano osserva che lo scopo dell'art. 16, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, secondo la relazione Jenard, è quello di non creare situazioni di conflitto con norme considerate di ordine pubblico in determinati Stati membri e di evitare il rischio di ostacolare la « libera circolazione delle sentenze ». Del resto, la norma risponde « all'interesse di una retta amministrazione della giustizia » perché « questi tipi di controversia comportano in modo frequente accertamenti, indagini e perizie che dovranno essere effettuati sul posto » e perché « la materia inoltre è spesso sottoposta in parte ad usi che sono conosciuti in genere solo dagli organi giurisdizionali del luogo, o quanto meno del paese in cui l'immobile è sito ».
paragrafo 15
La relazione prosegue, per quanto riguarda in particolare i contratti di affitto, precisando che « per locazione di immobili si intende l'affitto di locali destinati ad abitazione o ad uso professionale, l'affitto di locali per usi commerciali e la locazione di fondi rustici » e che per controversie relative a tali contratti si intendono quelle, a titolo principale, « fra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione dei contratti di locazione o alla ripartizione dei danni causati dal conduttore, all'evacuazione dei locali, ... », mentre la norma non troverebbe applicazione per le azioni che riguardano unicamente il pagamento del canone, in quanto tali azioni possono essere considerate distinte dall'immobile locato. Questa soluzione, conclude la relazione, è stata dettata perché la materia è spesso disciplinata, nei singoli Stati, da una legislazione particolare che sovente contempla anche una competenza esclusiva.
paragrafo 16
Se è vero che la norma in questione non può essere interpretata in senso più lato di quanto non richieda il suo scopo (sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders/van der Putte, Race. pag. 2383), è altresì vero che essa va interpretata rigorosamente per impedire che lo scopo stesso non sia raggiunto, aprendosi la strada, in una materia molto delicata (si pensi in Italia alla disciplina dell'« equo canone » per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo), a competenze alternative o a deroghe pattuite per eludere norme imperative.
paragrafo 17
Il caso di specie può apparire singolare, ma tale apparenza non può giustificare generalizzazioni che potrebbero stravolgere la portata dell'intera normativa.
paragrafo 18
Nessuna delle circostanze segnalate dal giudice di rinvio appare tale da consentire la disapplicazione dell'art. 16, n. 1. Certamente non influente appare la circostanza che sia stata pattuita la locazione di un immobile per uso di villeggiatura. La norma non distingue fra periodi lunghi e periodi brevi di locazione, né fra le varie destinazioni dell'immobile : professionale, commerciale, agricolo, abitativo, villeggiatura, ecc. Sebbene alcune esigenze, particolarmente per norme di ordine pubblico, possano sussistere solo per alcune situazioni e non per altre, ogni limitazione generalizzata sarebbe arbitraria e, non essendo possibile fissarla in termini precisi, potrebbe essere abilmente sfruttata per sfuggire a norme imperative.
paragrafo 19
Ben poco consistente appare la circostanza che entrambi i contraenti non risiedono in Italia. Basta considerare che la Convenzione presuppone l'esistenza di un territorio comunitario e l'art. 16, n. 1, proprio prevedendo una competenza esclusiva e non consentendo quindi neanche una deroga per accordo delle parti, mira a garantire « una retta amministrazione della giustizia », per cui non può che essere del tutto indifferente la residenza delle parti.
paragrafo 20
Se si ammette che la Convenzione possa far venir meno la competenza del giudice dello Stato in cui si trova l'immobile, si apre la strada alla possibilità di sottrarsi a norme imperative di tale Stato: per sottrarsi alla disciplina dell'equo canone in Italia il locatore potrebbe imporre al conduttore di sottoporre la disciplina del contratto al diritto di un altro Stato, magari pattuendo altresì espressamente la proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione.
paragrafo 21
Sulla seconda questione, il governo italiano ha sostenuto che le spese accessorie del contratto di locazione costituiscono un obbligo a carico del conduttore e vanno quindi riferite al contratto di affitto stesso. Di conseguenza, la competenza esclusiva a norma dell'art. 16, n. 1, dovrebbe essere pacifica per una lite relativa ad esse.
paragrafo 22
Quanto alle azioni risarcitone, potrebbe invero distinguersi il caso di azioni di risarcimento del danno collegate ad una domanda di adempimento o di risoluzione, nel qual caso appare operante la norma in questione, dai casi di azioni di risarcimento in cui l'inadempimento contrattuale assume la rilevanza di un fatto storico da accertarsi solo in via incidentale (tale potrebbe essere il caso della domanda di ristoro delle spese di viaggio ed altro per mancato godimento delle vacanze dedotto dal locatore di specie); in questo caso potrebbe forse dubitarsi dell'applicazione dell'art. 16, n. 1, considerato che, come rilevato nella relazione Jenard, « le materie enumerate nell'art. 16 sono, in linea di principio, costitutive di competenza giurisdizionale soltanto se il giudice deve conoscerne a titolo principale ».
paragrafo 23
Il governo del Regno Unito osserva che lo scopo dell'art. 16, n. 1, della Convenzione dev'essere determinato in relazione al tipo di azioni riguardanti la proprietà immobiliare piuttosto che alla natura del contratto di locazione o di altri diritti relativi agli immobili. Di conseguenza il Regno Unito ritiene più opportuno esaminare anzitutto la seconda delle questioni sollevate dal Bundesgerichtshof, il quale chiede se l'art. 16, n. 1, si applichi ad azioni legali che abbiano ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto nonché il pagamento delle spese accessorie afferenti al contratto di locazione.
paragrafo 24
Il resistente non pretende il canone d'affitto, bensì il risarcimento per inadempimento del contratto e per il danno che ne deriva. Le azioni per il recupero del canone sembrano in generale avere un nesso più stretto con l'immobile locato che non le azioni esperite nel caso in esame.
paragrafo 25
Le pretese del resistente non rientrano nella categoria di liti menzionata dalla Corte nella causa Sanders/van der Putte come ricadenti sotto l'art. 16, n. 1. La Corte ha enumerato le liti fra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione di contratti d'affitto o al risarcimento di danni causati da conduttori ed al rilascio dei locali come esempi particolari di liti in cui la competenza è attribuita esclusivamente ai giudici dello Stato in cui si trova l'immobile. Queste liti possono richiedere indagini e perizie che devono essere effettuate sul posto ed implicano spesso l'applicazione di norme speciali complesse. Come la Corte ha chiarito, l'attribuzione di competenza esclusiva in questi casi risponde all'esigenza di una sana amministrazione della giustizia. Secondo il Regno Unito, questa necessità non implica che azioni le quali, come nel caso in esame, ri-guardinol'inadempimento del contratto di locazione o il danno che ne deriva siano attribuite alla competenza esclusiva di giudici dello Stato in cui si trova l'immobile.
paragrafo 26
In proposito ci si deve rifare alla sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijn-stee/Goderbauer (Race. 1983, pag. 3663) in cui la Corte ha ritenuto che la sana amministrazione della giustizia non implichi che una lite la quale, di per sé, non verte sulla validità di un brevetto o sul suo deposito, sia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato in cui il brevetto è stato ottenuto o richiesto. Nel nostro caso, il petitum riguarda il pagamento di somme di denaro come risarcimento, anziché, ad esempio, l'ingiunzione del giudice di attribuire o di togliere il possesso dell'immobile. Secondo il governo del Regno Unito, il giudice tedesco può provvedere come quello italiano, o addirittura meglio, al risarcimento. La sentenza emessa in Germania che ordinasse il pagamento di determinate somme da parte di un convenuto domiciliato in Germania potrebbe essere immediatamente eseguita nei confronti di questo e gli atti esecutivi potrebbero riguardare qualsiasi bene situato in detto paese. Così pure, vi sono considerazioni di ordine pratico a favore dell'attribuzione di materie quali le ingiunzioni di attri-buire o di togliere il possesso alla competenza esclusiva dello Stato in cui si trova l'immobile ed in cui l'ingiunzione sarà necessariamente eseguita. In questi casi sembra opportuno applicare il principio tradizionale « actor sequitur forum rei ».
paragrafo 27
Le domande proposte dal resistente nella causa principale non sembrano strettamente connesse all'immobile locato, bensì consistono nella domanda di risarcimento per il mancato godimento delle vacanze che è del tutto distinta dall'immobile locato. Una domanda siffatta può del pari rientrare nelle norme generali relative alla responsabilità per illecito. L'estensione dell'obbligo, per il ricorrente nella causa principale, di risarcire il danno è una questione che rientra nel diritto generale delle obbligazioni e non è specifica della locazione di immobili. Non è necessario, nell'interesse della sana amministrazione della giustizia, attribuire questioni del genere alla competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui si trova l'immobile.
paragrafo 28
Argomenti analoghi valgono per la domanda di pagamento delle spese accessorie, in particolare quelle relative al consumo di gas, di elettricità o di acqua ed alla pulizia.
paragrafo 29
Queste domande possono anch'esse essere considerate come pretese puramente contrattuali che non è necessario attribuire alla competenza esclusiva dei giudici in cui si trova l'immobile.
paragrafo 30
Il governo del Regno Unito concorda quindi con il Bundesgerichtshof nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno relativo alla perdita o al deterioramento dell'arredo e corredo non riguardi l'immobile locato. Domande del genere si possono avere in ogni forma di accordi che consentano l'uso o l'occupazione di un immobile locato e non dipendono dall'esistenza di un contratto che attribuisca il possesso dell'immobile in cui detti articoli si trovano. Pretese del genere non devono quindi essere considerate come liti aventi ad oggetto l'affitto di immobili ai sensi dell'art. 16, n. 1, della Convenzione.
paragrafo 31
Il governo del Regno Unito conclude che, perché l'art. 16, n. 1, vada applicato, la lite deve avere ad oggetto l'attribuzione, l'esercizio o la cessazione di diritti di possesso. Di conseguenza, la seconda questione sollevata dal Bundesgerichtshof va risolta nel senso che l'art. 16, n. 1, non si applica alle azioni di risarcimento per inadempimento del contratto di locazione, di risarcimento del mancato godimento delle vacanze o per il pagamento delle spese accessorie contemplate dal contratto.
paragrafo 32
La Corte, se accoglie la tesi del Regno Unito per quanto riguarda la seconda questione, deve ritenere superfluo risolvere la prima.
paragrafo 33
Tuttavia, per il caso in cui la Corte ritenesse necessario risolvere la prima questione, il Regno Unito svolge le seguenti osservazioni.
paragrafo 34
Anzitutto il fatto che le parti siano domiciliate in Germania è irrilevante, giacché l'art. 16 dichiara espressamente di prescindere dal domicilio.
paragrafo 35
In secondo luogo, la lettera dell'art. 16, n. 1, dimostra che esso riguarda procedimenti particolari, non già determinati diritti reali o del conduttore. Dalla lettera dell'art. 16, n. 1, non si può desumere una distinzione fra contratti di locazione di varia durata o fra contratti di locazione aventi uno scopo particolare.
paragrafo 36
Non pare sussistere un punto a partire dal quale un contratto a breve termine può essere facilmente distinto da un contratto di maggior durata. Nel presente caso, ad esempio, non pare sussista in linea di massima una distinzione fra un contratto di locazione della durata di tre settimane ed un contratto di locazione per due mesi o più. Appare ugualmente difficile fare una distinzione, ai fini dell'art. 16, n. 1, fra contratti di locazione a seconda del loro scopo, ad esempio tra l'affitto per le vacanze e affitto di locali commerciali.
paragrafo 37
La relazione Schlosser sulla Convenzione di adesione del 9 ottobre 1978 pone del pari in rilievo che il tipo di procedimento, anziché la natura della locazione o di altro diritto reale, è quello che deve determinare il campo di applicazione dell'art. 16, n. 1 (vedi nn. 163 e 164 della relazione).
paragrafo 38
Il governo del Regno Unito ritiene che la ragione per cui l'art. 16, n. 1, non si applica all'affitto a breve termine di alloggi per le vacanze non sia il carattere dell'affitto, ma piuttosto la natura del procedimento. In numerosi casi le liti relative all'uso ed all'occupazione di alloggi del genere vertono sul diritto delle obbligazioni anziché sui diritti reali.
paragrafo 39
Se vi dovessero essere delle deroghe all'art. 16, n. 1, in considerazione della durata o dello scopo della locazione, si correrebbe il rischio di una prolungata incertezza fino a che la Corte non abbia individuato tutte le eccezioni.
paragrafo 40
In ogni caso, le distinzioni su cui tali eccezioni si fondano non potrebbero essere lasciate al diritto nazionale degli Stati contraenti, ma dovrebbero essere determinate dalla Corte come una nozione indipendente, atta ad essere applicata in modo uniforme in tutti gli Stati contraenti. La Corte ha costantemente affermato che le questioni che determinano il campo d'applicazione della Convenzione vanno interpretate autonomamente ed in modo uniforme, non già rifacendosi al diritto di determinati Stati contraenti.
paragrafo 41
La scelta del diritto ad opera delle parti non deve costituire un fattore decisivo nel determinare il campo d'applicazione dell'art. 16, n. 1. Dalla lettera dell'art. 17, 2o comma, della Convenzione emerge chiaramente che l'accordo attributivo di competenza ad un determinato giudice è invalido se mira ad escludere la competenza esclusiva attribuita al giudice dall'art. 16. Se la scelta del diritto dovesse determinare il campo d'applicazione dell'art. 16, n. 1, potrebbe conseguirne che i giudici del luogo in cui si trova l'immobile sarebbero privati di competenza nei casi in cui sarebbe più opportuno, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, che essi fossero competenti.
paragrafo 42
A parte ciò è lecito chiedersi se la scelta ad opera delle parti di un diritto straniero per il contratto di locazione avrebbe in ogni caso l'effetto di escludere l'applicazione del diritto del paese in cui l'immobile si trova, giacché in molti casi non è possibile derogare per contratto alle norme degli Stati contraenti riguardanti le locazioni.
paragrafo 43
Il governo del Regno Unito conclude che la Corte, se ritenesse necessario risolvere la prima questione, dovrebbe dichiarare che il campo di applicazione dell'art. 16, n. 1, dipende dal tipo del procedimento, non già dalla natura o dallo scopo della locazione ovvero dalla scelta del diritto ad opera delle parti.
paragrafo 44
La Commissione rileva che la relazione Jenard come pure la relazione Schlosser, sulla Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla Convenzione, hanno espresso dei dubbi circa la competenza esclusiva dell'art. 16, n. 1.
paragrafo 45
Nelle discussioni che hanno avuto luogo in seno al gruppo di lavoro del Consiglio per l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla Convenzione, la questione della restrizione in fatto di locazioni della competenza esclusiva contemplata dall'art. 16, n. 1, è stata riesaminata. La delegazione del Regno Unito ha presentato una proposta di modifica, in forza della quale la competenza di detto articolo non doveva essere esclusiva in caso di liti vertenti su obbligazioni personali derivanti da contratti conclusi in materia di immobili; questa competenza non esclusiva valeva in particolare per le azioni aventi ad oggetto il pagamento del canone come pure per le azioni riguardanti l'affitto per un breve periodo, come ad esempio l'affitto di un alloggio o di una casa di villeggiatura all'estero. La maggioranza delle altre delegazioni ha respinto la proposta. Il gruppo di lavoro ha infine concordato di non modificare l'art. 16, n. 1.
paragrafo 46
La Commissione ritiene che la lettera dell'art. 16, n. 1, non giustifichi l'esclusione dal suo campo di applicazione delle locazioni di immobili concluse per un breve periodo.
paragrafo 47
Nel nostro caso è pacifico che l'oggetto della locazione in Italia è un « immobile » ai sensi dell'art. 16, n. 1; ci si può tuttavia chiedere se la causa principale verta su una locazione. Secondo tutte le versioni linguistiche della Convenzione, l'art. 16, n. 1, non distingue a seconda della durata, né a seconda del tipo di locazione. Così pure esso tace sul domicilio delle parti e sull'applicazione, per accordo fra le parti, di un diritto diverso da quello del luogo in cui si trova l'immobile.
paragrafo 48
Cionondimeno, nel nostro caso non si tratta semplicemente di un contratto concluso per un breve periodo, cioè per tre settimane, ma di un contratto sui generis relativo alla messa a disposizione temporanea di un alloggio per le vacanze ammobiliato.
paragrafo 49
La Commissione ritiene che l'ammettere la competenza internazionale esclusiva dei giudici degli Stati in cui si trova l'alloggio per le vacanze avrebbe conseguenze inique e in contrasto con la ratio legis.
paragrafo 50
La Convenzione deve contribuire alla tutela dei residenti nella Comunità. La disposizione riguardante la competenza giudiziaria internazionale persegue lo stesso scopo. Le liti vengono attribuite ai giudici i quali, per motivi connessi alla procedura ed alla geografia, nonché per la loro precisa conoscenza delle norme da applicarsi di volta in volta, sono i più atti a risolvere la lite.
paragrafo 51
Queste norme comprendono disposizioni imperative che vanno osservate nel dirimere la lite, senza tener conto della disciplina normalmente vigente per il contratto, e che sono quindi di ordine pubblico. In tutti gli Stati membri esistono disposizioni di questo tipo per la locazione a lungo termine di immobili, soprattutto di locali e di terre ed edifici agricoli, a persone per le quali l'oggetto della locazione costituisce un fattore essenziale d'esistenza, dal punto di vista privato o professionale.
paragrafo 52
Questo scopo sociale non sussiste nel caso della locazione di alloggi per la villeggiatura. In generale alloggi del genere comprendono non solo gli accessori normali dei locali affittati vuoti, ma inoltre un arredo completo di mobili, lenzuola e federe, biancheria ed altri oggetti casalinghi. I contratti per gli alloggi della villeggiatura sono spesso completati da accordi relativi a prestazioni del locatore, cioè, come nel nostro caso, la pulizia dell'alloggio alla fine del contratto o il lavaggio della biancheria fornita dal proprietario. I contratti relativi alla locazione di alloggi per la villeggiatura di breve termine si distinguono quindi dai contratti di affitto di lunga durata soprattutto per il fatto appunto che « l'oggetto del contratto » non costituisce un fattore essenziale d'esistenza per il villeggiante. Per le suddette ragioni, in determinati Stati contraenti i locali ammobiliati in generale e gli alloggi per la villeggiatura ammobiliati in particolare non rientrano espressamente o implicitamente nel campo d'applicazione delle normative speciali riguardanti la tutela dell'inquilino.
paragrafo 53
Se ciò non bastasse, il diritto di determinati Stati membri stabilisce che i contratti d'affitto non possono in generale essere opposti ad un terzo, in particolare all'acquirente dell'oggetto della locazione, se non sono stati trascritti in un pubblico registro, mentre la trascrizione non è contemplata per i contratti relativi ad alloggi per la villeggiatura. Questo effetto della trascrizione dei contratti registrati nei confronti dei terzi ha contribuito a farli equiparare ai diritti reali sugli immobili ed a farli includere nel campo d'applicazione dell'art. 16, n. 1.
paragrafo 54
Con ragione il Bundesgerichtshof rileva nell'ordinanza di rinvio che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le competenze esclusive contemplate dall'art. 16 della Convenzione vanno interpretate restrittivamente (sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders/van der Putte, Race, pag. 2383).
paragrafo 55
Le relazioni sulla Convenzione indicano chiaramente che non è stato raggiunto l'accordo sul punto di quali contratti e quali diritti nascenti dagli stessi si debbano ritenere disciplinati dall'art. 16, n. 1. Nell'interesse dell'uniforme applicazione della Convenzione e per motivi di certezza del diritto è opportuno ovviare a questa mancanza di chiarezza.
paragrafo 56
Questo problema interpretativo può essere risolto richiamandosi allo spirito dell'art. 16, n. 1. Questo mira a tutelare un determinato gruppo di persone, e cioè i conduttori di immobili, dato che questi immobili costituiscono per essi un fattore essenziale di esistenza sotto il profilo personale o professionale.
paragrafo 57
Il fatto che le parti siano domiciliate, non già nello Stato contraente in cui si trova l'alloggio di villeggiatura, ma in Germania, è irrilevante. L'art. 16, stando alla sua lettera, prescinde infatti dal domicilio delle parti.
paragrafo 58
Nemmeno l'esistenza di un accordo fra le parti sull'applicazione del diritto dello Stato del loro domicilio può avere la conseguenza di far venire meno la competenza esclusiva dei giudici del luogo in cui si trova l'alloggio per la villeggiatura. Eventualmente, questi giudici devono tener conto della scelta delle parti per quanto riguarda il diritto da applicare, qualora il diritto nazionale consenta questa scelta e l'ordine pubblico della lex fori non vieti l'applicazione del diritto straniero o non imponga quella del diritto nazionale.
paragrafo 59
In definitiva, la Commissione ritiene che la cessione in uso a titolo oneroso di alloggi, e in particolare di alloggi per la villeggiatura ammobiliati, non rientri nel campo di applicazione dell'art. 16, n. 1.
paragrafo 60
Qualora, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, la Corte di giustizia dichiarasse che l'art. 16, n. 1, si applica al contratto di locazione relativo ad alloggi per la villeggiatura, si dovrebbe accertare se le domande proposte nella causa principale e, eventualmente, quali fra esse rientrino nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui trova l'alloggio stesso.
paragrafo 61
La Commissione rileva che il resistente nella causa principale ha proposto i seguenti capi di domanda:
paragrafo 62
In primo luogo egli chiede il risarcimento del danno subito per il fatto che il ricorrente si è reso inadempiente ospitando nell'alloggio più delle quattro persone convenute, il che avrebbe causato il traboccamento del pozzo nero ed un lezzo insopportabile, come pure un considerevole disturbo dal punto di vista del rumore, soprattutto a causa della presenza di un bambino piccolo. Il riposo del resistente ne sarebbe stato notevolmente turbato. Le spese di viaggio fino al luogo della villeggiatura, andata e ritorno, sarebbero state quindi inutilmente sostenute e dovrebbero essere rimborsate dal ricorrente.
paragrafo 63
La questione è se queste domande riguardino direttamente l'affitto di immobili ai sensi dell'art. 16, n. 1. La soluzione è affermativa per le liti riguardanti direttamente il contratto d'affitto, come ad esempio quelle sull'esistenza o l'inesistenza del contratto, l'estinzione dello stesso, nonché i vizi della cosa locata o i danni recati alla stessa. Il primo capo della domanda non riguarda alcuno di questi punti. Si tratta piuttosto di liti derivanti certo dall'uso, in contrasto col contratto, della cosa locata, il quale non ha tuttavia causato alcun danno diretto o quanto meno alcun danno rilevante alla cosa locata. Le pretese del resistente vanno ben oltre, giacché quello che chiede è il risarcimento di spese e di danni che derivano solo indirettamente dall'uso, in contrasto col contratto, dell'oggetto del contratto stesso.
paragrafo 64
In secondo luogo il resistente chiede il risarcimento del danno per oggetti danneggiati o mancanti (non restituiti). In caso di affitto di un alloggio per la villeggiatura, l'obbligazione essenziale consiste nel lasciare l'alloggio alla fine della locazione. Le obbligazioni relative alla restituzione o alla sostituzione di oggetti mobili, anche se derivano dal contratto relativo ad un alloggio per le vacanze, non riguardano direttamente i contratti d'affitto di immobili. Anche se fosse necessario procedere sul posto ad accertamenti di fatto circa l'entità dei danni, questa circostanza non basterebbe di per sé a far ammettere la competenza esclusiva del tribunale del paese in cui è situato l'alloggio per la villeggiatura, giacché gli atti istruttori indispensabili potrebbero del pari essere disposti da un altro tribunale ed essere effettuati per rogatoria.
paragrafo 65
In terzo luogo il resistente nella causa principale chiede il pagamento delle spese accessorie, per l'acqua, l'elettricità ed il gas, nonché per la pulizia finale. La Commissione si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte di giustizia. Anche su questo punto essa è propensa a negare l'esistenza di un rapporto diretto con la cosa locata e quindi ad escludere l'applicazione dell'art. 16, n. 1, della Convenzione.
SENTENZA › In fatto › 3. La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. E. Zimmermann, ha presentato le sue osservazioni orali all'udienza del 4 luglio 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 5 ottobre 1983, pervenuta alla Corte il 24 ottobre seguente, il Bundesgerichtshof ha sollevato, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 16, n. 1, della Convenzione stessa.
punto 2
Con contratto scritto 19 gennaio 1980 il sig. Horst Rottwinkel, resistente nella causa principale, affittava al sig. Erich Rosier, ricorrente nella causa principale, per il periodo 12 luglio — 2 agosto 1980, un alloggio situato nella propria casa di vacanze di Cannobio, in Italia, il cui canone veniva fissato per quattro persone in DM 2625. Secondo il contratto, non era permesso alloggiare ospiti. Le spese per l'elettricità, l'acqua e il gas dovevano essere conteggiate in base al consumo. La pulizia finale doveva del pari essere pagata a parte. Le parti convenivano inoltre che al contratto si sarebbe dovuto applicare il diritto tedesco e che il luogo dell'adempimento ed il foro competente era Bielefeld.
punto 3
Il resistente nella causa principale trascorreva le vacanze nella villa contemporaneamente al ricorrente.
punto 4
Il 7 gennaio 1981 il resistente nella causa principale esperiva un'azione dinanzi al Landgericht di Berlino, chiedendo al ricorrente nella causa principale il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese accessorie residue. Egli sosteneva che durante l'intera vacanza il ricorrente nella causa principale aveva ospitato nell'alloggio più di quattro persone. A causa del sovraffollamento, il pozzo nero traboccava in permanenza. Ciò provocava un lezzo insopportabile. Il sovraffollamento causava del pari un notevole disturbo sotto il profilo del rumore.
punto 5
Il riposo del resistente e della sua famiglia veniva perciò considerevolmente disturbato. Data la perdita del vantaggio delle vacanze da lui subita, il resistente chiedeva il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto d'affitto e il rimborso delle spese di viaggio fino al luogo della villeggiatura. Egli chiedeva inoltre, in forza del contratto, le spese per l'acqua, l'elettricità, il gas e la pulizia finale.
punto 6
Il Landgericht di Berlino dichiarava irricevibile la domanda. Esso riteneva che, ai sensi dell'art. 16, n. 1 della Convenzione, i giudici dello Stato contraente in cui è situato l'immobile, cioè l'Italia, sono competenti in via esclusiva a pronunziarsi sulle domande di pagamento di cui trattasi. Il Kammergericht di Berlino annullava la sentenza del Landgericht e gli rinviava la causa per una nuova pronunzia.
punto 7
Il ricorrente nella causa principale impugnava per « revisione » la sentenza del Kammergericht dinanzi al Bundesgerichtshof.
punto 8
Ritenendo che la lite sollevi questioni d'interpretazione della Convenzione, con ordinanza 5 ottobre 1983 il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione possa applicarsi nel caso in cui il contratto di locazione, stipulato da due parti entrambe domiciliate nella Repubblica federale di Germania, riguardi solo la cessione in uso per un breve periodo di un alloggio per la villeggiatura situato in Italia e le parti abbiano convenuto di applicare il diritto tedesco.
2) In caso affermativo: Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione si possa applicare del pari alle azioni aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di locazione, in particolare a causa del mancato godimento delle vacanze, nonché il pagamento delle spese accessorie contemplate dal contratto di locazione. »
punto 9
Il resistente sostiene che l'art. 16, n. 1, della Convenzione non si applica nel caso in esame. Si tratterebbe di un contratto di locazione di breve durata riguardante un'abitazione per la villeggiatura il quale, dal punto di vista economico, sarebbe più affine ad un contratto di albergo che ad un contratto di locazione vero e proprio. Le domande proposte verterebbero anzitutto sul risarcimento dei danni per il mancato godimento delle vacanze e per il deterioramento o la perdita di beni mobili. A parte ciò, il luogo dell'adempimento sarebbe nella Repubblica federale di Germania. Il contratto avrebbe infatti stabilito che il pagamento, in particolare del canone d'affitto, doveva aver luogo nella Repubblica federale, dove le chiavi dovevano essere restituite. L'accesso sul luogo sarebbe superfluo per decidere la lite.
punto 10
Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che l'art. 16, n. 1, della Convenzione, dato il suo spirito, non si applica alle azioni riguardanti contratti di locazione di durata limitata. Esso ricorda in proposito che nella sentenza 14 dicembre 1977 (Sanders/van der Putte, 73/77, Race. pag. 2383), la Corte ha dichiarato che questa disposizione non dev'essere interpretata in senso più ampio di quanto il suo scopo richieda. La ratio legis dell'art. 16, n. 1 consisterebbe in primo luogo nel fatto che per le locazioni d'immobili, in particolare per i contratti riguardanti dei locali di abitazione, vigono in generale norme complesse ed informate a considerazioni di ordine sociale e che i giudici dello Stato in cui sono in vigore sarebbero meglio di ogni altro in grado di applicarle. Questa situazione non sussisterebbe tuttavia nel caso di contratti di locazione vertenti unicamente sulla cessione d'uso temporanea di un alloggio per le vacanze situato all'estero. In questo caso, gli interessi coinvolti non esigerebbero l'applicazione delle leggi sociali sugli affitti. Nel diritto tedesco, ad esempio, la cessione d'uso temporanea dei locali di abitazione, ivi compresa la locazione di alloggi per le vacanze, sarebbe espressamente esclusa dalle norme sociali sugli affitti.
punto 11
Sempre secondo il governo della Repubblica federale di Germania, l'inopportunità di applicare l'art. 16, n. 1 del pari ai contratti di locazione riguardanti alloggi per le vacanze sarebbe particolarmente evidente nel caso in cui le parti, come nella presente fattispecie, hanno sottoposto i loro rapporti contrattuali esclusivamente ai giudici ed al diritto tedesco. Lo scopo principale perseguito dall'attribuzione della causa al giudice del luogo, cioè consentire l'applicazione delle norme imperative del diritto locale, facendo coincidere il foro competente e le norme da applicarsi e, in ultima analisi, semplificare il procedimento, mancherebbe nel nostro caso.
punto 12
Un altro scopo perseguito dall'art. 16, n. 1 sarebbe che l'inquilino di un locale d'abitazione, il quale in generale è il più debole socialmente, non sia ulteriormente svantaggiato dal fatto che il giudizio si svolge dinanzi ad un giudice lontano dal suo domicilio. Nemmeno questo scopo avrebbe peso per i contratti relativi ad un alloggio per le vacanze giacché, normalmente, l'inquilino non sarebbe domiciliato nel luogo in cui si trova l'immobile e non meriterebbe particolari riguardi sotto il profilo sociale.
punto 13
Quanto alla seconda questione, il governo della Repubblica federale di Germania ricorda che, nella già menzionata sentenza 14 dicembre 1977, la Corte ha dichiarato che considerazioni riguardanti solo la locazione d'immobili spiegano l'attribuzione, in fatto di locazione d'immobili propriamente dette, cioè di liti fra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione di contratti o alla riparazione di danni causati dal conduttore e allo sfratto, di una competenza esclusiva ai giudici del paese in cui l'immobile è situato. Secondo il relatore del comitato di periti sulla Convenzione (GU C 59, 1979, pag. 1), la norma della competenza esclusiva non si applicherebbe alle azioni aventi unicamente ad oggetto il pagamento del canone, giacché queste vanno considerate separate dalla cosa locata. A maggior ragione ciò varrebbe per le azioni di risarcimento del danno indiretto derivante dall'inadempimento del contratto e che non è in relazione con la cosa locata stessa. Di conseguenza, le domande di risarcimento proposte dal resistente per il mancato godimento delle vacanze e per le spese di viaggio inutilmente sostenute non rientrerebbero nell'art. 16, n. 1, della Convenzione. Non vi potrebbe essere competenza esclusiva per le domande di pagamento delle spese accessorie che fanno parte integrante del canone complessivo.
punto 14
Il governo del Regno Unito osserva che lo scopo dell'art. 16, n. 1, dev'essere determinato in relazione al tipo di azioni riguardanti la proprietà immobiliare piuttosto che alla natura del contratto di locazione o di altri diritti relativi agli immobili. Nel nostro caso, l'attore non chiederebbe il canone, bensì il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto. Le pretese dell'attore non rientrerebbero nella categoria di liti menzionata dalla Corte nella causa Sanders/van der Putte. Le esigenze di una buona amministrazione della giustizia non implicherebbero che delle azioni le quali, come nel nostro caso, riguardano l'inadempimento del contratto di locazione o il danno che ne deriva siano attribuite alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui si trova l'immobile. Argomenti analoghi varrebbero per la domanda di pagamento delle spese accessorie, in particolare di quelle riguardanti il consumo di gas, di elettricità ed acqua nonché la pulizia. Le domande riguardanti la perdita o il deterioramento dell'arredo e corredo non riguarderebbero l'immobile locato e non dovrebbero essere considerate come liti aventi ad oggetto l'affitto d'immobile ai sensi dell'art. 16, n. 1, della Convenzione. Perché questa disposizione si applichi, la lite dovrebbe avere ad oggetto l'attribuzione, l'esercizio o la cessazione di diritti di possesso.
punto 15
II governo della Repubblica italiana deduce che i motivi esposti dal giudice nazionale, cioè che considerazioni di opportunità militano contro l'applicazione dell'art. 16, n. 1, nei casi in cui il contratto di locazione riguarda unicamente la cessione d'uso temporanea di un alloggio per le vacanze, mentre le due parti sono domiciliate in un paese diverso da quello in cui si trova l'immobile ed hanno convenuto di applicare il diritto sostanziale dello Stato del domicilio, non sono atti ad escludere l'applicazione di detta disposizione. L'art. 16, n. 1, non distinguerebbe fra periodi lunghi e periodi brevi di locazione, né fra le varie destinazioni dell'immobile: professionale, commerciale, agricola, abitativa, villeggiatura, ecc. Il fatto che i contraenti non risiedano nello Stato in cui è situato l'immobile sarebbe irrilevante. L'argomento riguardante la clausola relativa all'applicazione del diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'immobile sarebbe in fatto inaccettabile. Comunque, almeno in determinati casi (ad esempio se mirasse ad eludere la disciplina dell'equo canone in Italia), la clausola sarebbe invalida. Se si ammettesse che un patto di questo genere, accompagnato da una clausola per la proroga della competenza, possa far venir meno la competenza del giudice dello Stato in cui si trova l'immobile, si aprirebbe la strada alla possibilità di sottrarsi a norme imperative di tale Stato.
punto 16
Quanto al pagamento delle spese accessorie, secondo il governo della Repubblica italiana non pare possano sussistere dubbi circa la possibilità di riferirle al contratto di locazione stessa, giacché costituiscono un'obbligazione contrattuale a carico dell'inquilino. La competenza esclusiva a norma dell'art. 16, n. 1, dovrebbe essere evidente nel caso di una lite relativa a tali spese. La possibilità di sottrarre queste liti alla competenza del giudice dello Stato in cui si trova l'immobile potrebbe consentire di eludere norme imperative mediante abili pattuizioni.
punto 17
La Commissione allega che, in taluni Stati contraenti, i locali ammobiliati in generale e gli alloggi per le vacanze ammobiliati in particolare non rientrano, espressamente o implicitamente, nel campo d'applicazione ratione materiae delle normative particolari riguardanti la tutela degli inquilini. Per questi motivi essa ritiene che la cessione d'uso a titolo oneroso di alloggi, e in particolare di alloggi ammobiliati per le vacanze, non rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 16, n. 1.
punto 18
L'art. 16 della Convenzione dispone quanto segue:
« Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova; ... »
punto 19
La competenza esclusiva contemplata dall'art. 16, n. 1, a favore dei giudici delie-Stato contraente in cui l'immobile si trova è dovuta allo stretto nesso esistente fra i contratti di locazione e il regime giuridico della proprietà immobiliare nonché le disposizioni, generalmente di natura imperativa, che ne disciplinano l'uso, quali le norme relative al controllo dei canoni locativi ed alla tutela dei diritti degli inquilini e affittuari.
punto 20
A parte ciò, l'art. 16, n. 1, mira a garantire la razionale ripartizione delle competenze, dando la preferenza al giudice competente a causa della prossimità al luogo in cui l'immobile si trova, per il fatto che esso può più facilmente avere conoscenza diretta delle circostanze di fatto connesse alla stipulazione ed all'adempimento delle locazioni di immobili.
punto 21
La questione sollevata dal Bundesgerichtshof mira ad accertare se siano possibili deroghe alla norma generale dell'art. 16, in assenza di qualsiasi indizio nella lettera delle disposizioni, in considerazione della natura particolare di determinati contratti, come la locazione per un breve periodo di alloggi per le vacanze.
punto 22
In proposito va rilevato, come ha giustamente fatto il governo italiano, che qualsiasi deroga alla norma generale dell'art. 16, n. 1, implica il rischio di estensioni atte ad eludere l'applicazione delle norme nazionali che disciplinano l'uso della proprietà immobiliare.
punto 23
A parte ciò, si deve tener conto dell'incertezza che deriverebbe dall'ammissione da parte del giudice di deroghe alla norma generale dell'art. 16, n. 1, che ha il vantaggio di stabilire in ogni caso un'attribuzione di competenza univoca e certa, attenendosi quindi allo scopo della convenzione che è quello di determinare delle attribuzioni di competenza certe e prevedibili.
punto 24
Ne consegue che la disposizione di cui trattasi si applica a qualsiasi contratto di locazione di immobili, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche.
punto 25
La prima questione va perciò risolta nel senso che l'art. 16, n. 1, della Convenzione si applica a qualsiasi contratto di locazione di un immobile, anche per un breve periodo, ed anche se riguarda unicamente la cessione d'uso di un alloggio per le vacanze.
punto 26
Quanto alla seconda questione si deve rilevare che la Convenzione attribuisce competenza esclusiva « in materia di contratti di affitto di immobili ». Nella sopramenzionata sentenza 14 dicembre 1977 la Corte ha affermato che quest'espressione si riferisce in particolare alle liti fra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione del contratto o alla riparazione dei danni causati dall'inquilino. Si deve osservare che questa enumerazione non è esauriente. A ragione il governo della Repubblica italiana sostiene che le liti relative al pagamento del canone rientrano in questa competenza esclusiva. Sarebbe infatti in contrasto con uno degli scopi della disposizione di cui trattasi, cioè l'applicazione esatta delle norme nazionali riguardanti le locazioni, l'escludere da questa competenza esclusiva delle liti le quali, almeno in determinati Stati membri, sono rette da disposizioni legislative particolari, come le norme sull'equo canone in Italia.
punto 27
II contratto di locazione contiene in generale disposizioni riguardanti la cessione dell'immobile locato al conduttore, il suo uso, gli obblighi rispettivi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione, la durata del contratto e la restituzione del possesso dell'immobile al locatore, il canone e le altre spese accessorie a carico dell'inquilino, come le spese per il consumo dell'acqua, del gas e dell'elettricità.
punto 28
Le liti riguardanti le obbligazioni rispettive del locatore e del conduttore derivanti dal contratto di locazione rientrano nel campo di applicazione dell'art. 16, n. 1, della Convenzione « in materia di contratti di affitto d'immobili ». Viceversa le liti che si riferiscono solo indirettamente all'uso della proprietà locata, come quelle riguardanti la perdita del vantaggio delle vacanze e le spese di viaggio, non rientrano nella competenza esclusiva contemplata da detto articolo.
punto 29
La seconda questione va quindi risolta nel senso che rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui l'immobile si trova, competenza contemplata dall'art. 16, n. 1, della Convenzione, qualsiasi lite vertente sull'esistenza o sull'interpretazione del contratto, sulla sua durata, sulla restituzione del possesso dell'immobile al locatore, sulla riparazione di danni causati dall'inquilino o sul recupero del canone e delle altre spese accessorie a carico dell'inquilino, come le spese per il consumo d'acqua, di gas e di elettricità. Le liti che riguardano le obbligazioni rispettive del locatore e del conduttore derivanti dal contratto di locazione rientrano nel campo di questa competenza esclusiva. Viceversa, le liti che si riferiscono solo indirettamente all'uso della proprietà locata, come quelle riguardanti la perdita del vantaggio delle vacanze e le spese di viaggio, non rientrano nella competenza esclusiva contemplata da detto articolo.
SENTENZA › Sulle spese
punto 30
Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 3 ottobre 1983, dichiara:
1) L'art. 16, n. 1, della Convenzione si applica a qualsiasi contratto di locazione di un immobile, anche per un breve periodo, ed anche se riguarda unicamente la cessione d'uso di un alloggio per le vacanze.
2) Rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui l'immobile si trova, competenza contemplata dall'art. 16, n. 1, della Convenzione, tutte le liti vertenti sull'esistenza o sull'interpretazione del contratto, sulla sua durata, sulla restituzione del possesso dell'immobile al locatore, sulla riparazione di danni causati dall'inquilino o sul recupero del canone e delle altre spese accessorie a carico dell'inquilino, come le spese per il consumo d'acqua, di gas e di elettricità. Le liti che riguardano le obbligazioni rispettive del locatore e del conduttore derivanti dal contratto di locazione rientrano nel campo di questa competenza esclusiva. Viceversa, le liti che si riferiscono solo indirettamente all'uso della proprietà locata, come quelle riguardanti la perdita del vantaggio delle vacanze e le spese di viaggio, non rientrano nella competenza esclusiva contemplata da detto articolo.
Firme
Bosco
Pescatore
O'Keeffe
Koopmans
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quarta sezione
G. Bosco