Sez. 6, Sentenza n. 28306 del 01/04/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225617 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Iscrizione all'albo - Infermiere professionale - Dipendente di ente pubblico - Necessità dell'iscrizione - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), pur dovendosi ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie, l'iscrizione all'albo professionale, prevista come obbligatoria dall'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre n. 233, costituisca parte integrante dell'abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione - da intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la "libera professione" - siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie, infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, essendo, anzi, per costoro espressamente prevista dall'art. 10 del citato D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, "limitatamente all'esercizio della libera professione", ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale essi dipendono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 8, Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 233 art. 3, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)