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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 ottobre 1982, causa 234/81

Decisione
decisa il 1982-10-07
ECLI
ECLI:EU:C:1982:343

Epigrafe

Nel procedimento 234/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente fra, E.I. Du Pont de Nemours Inc. e Dewfield (società a responsabilità illimitata operante come CD. (U.K.)) e Commissioners of Customs and Excise (Ispettori dei dazi doganali e delle accise nel Regno Unito), domanda vertente sull'interpretazione della tariffa doganale comune, in particolare della voce 68.11, e delle sottovoci 39.02 C XII e 39.07 B V d), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
La E. I. Du Pont de Nemours Inc. (in seguito Du Pont) è una società con sede negli Stati Uniti d'America che, fra l'altro, fabbrica e smercia su scala mondiale un prodotto denominato corian.
paragrafo 2
La Dewfield è una società registrata in Inghilterra, la cui attività consiste nell'acquistare tale prodotto per rivenderlo nel regno Unito.
paragrafo 3
II corian è un materiale per l'edilizia, che imita il marmo, utilizzato per una vasta gamma di applicazioni di lusso, massiccio, translucido, omogeneo e ininfiammabile. Può spezzarsi con un colpo di martello, ma senza andare in frantumi. Dopo la colata e la solidificazione, esso non può essere né modellato a vuoto, né trattato a caldo, pur potendo essere ancora lavorato con adeguati strumenti. E composto, per il 66 % circa del peso, da idrossido di alluminio ricavato da un minerale di bauxite, per il 33 % circa, da materia plastica sintetica (polimetacrilato di metile), da una esigua percentuale di fibre color rame ricavate da una materia plastica sintetica, e da tracce di pigmento colorante.
paragrafo 4
A seguito di una controversia insorta fra la Du Pont e la Dewfield, da un lato, e i Commissioners of Customs and Excise, dall'altro, in ordine alla classificazione doganale del corian, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, cui spetta decidere nel merito, ha sottoposto, con ordinanza 22 luglio 1981 alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
«1. Se, in base all'esatta interpretazione della tariffa doganale comune o di qualsiasi altra disposizione rilevante del diritto comunitario, il prodotto corian vada classificato nella voce 68.11 della tariffa doganale comune della Comunità economica europea al fine della valutazione del dazio all'importazione. 2. In subordine, se il suddetto prodotto vada classificato nelle seguenti voci del capitolo 39 della tariffa doganale comune, e cioè nella voce 39.02 C XII o nella voce 39.07 B V d). 3. In via ulteriormente subordinata, se il suddetto prodotto vada classificato in un'altra qualsiasi voce della tariffa doganale comune».
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1981.
paragrafo 7
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Du Pont, rappresentata dal sig. Richard Taylor, solicitor, dello studio di solicitors Mc-Kenna's & Co. di Londra, e dall'aw. Jan S. Forrester, del foro scozzese, la Dewfield, anch'essa rappresentata dal sig. Taylor e dall'aw. Forrester, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. I. D. Howes, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas van Rijn e Frank S. Benyon, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha peraltro invitato la Commissione a produrre alcuni pareri di classificazione doganale emanati dal Comitato per la nomenclatura della TDC, dal Comitato per la nomenclatura in seno al Consiglio di cooperazione doganale (CCD) e dalle autorità doganali degli Stati membri, nonché a rispondere ad un quesito concernente la voce 68.11 della TDC.
paragrafo 9
Con ordinanza 3 febbraio 1982, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, la causa è stata rimessa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia

paragrafo 1
Le osservazioni presentate dalle parti si riferiscono alla possibilità di classificare il corian sotto diverse voci o sottovoci della TDC. Tenendo conto, fra l'altro, del fatto che il corian può venire importato vuoi come tale, sotto forma di lastre o lamine (eventualmente da tagliare ai fini del loro impiego), vuoi sotto forma di manufatti composti dello stesso materiale (in particolare lavabi), le voci o sottovoci della TDC che possono essere prese in considerazione ai fini della sua classificazione sono le seguenti:
paragrafo 2
«68.11: Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di “granito”»
paragrafo 3
«39.02: Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): ... C. Altri: ... XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici.»
paragrafo 4
«39.07: Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: ... B. Altri: ... V. Di altre sostanze: ... d) Altri.»
paragrafo 5
La Du Pont, alle cui tesi la Dewfield aderisce pienamente, sostiene che il corian va classificato come un lavoro di pietra artificiale sotto la voce 68.11 della TDC.
paragrafo 6
Le caratteristiche e le proprietà oggettive del corian, quali si rilevano agevolmente da un semplice esame di tale prodotto, corrispondono chiaramente alle palesi connotazioni della «pietra artificiale» di cui alla voce 68.11 della TDC, non a quelle della plastica in generale, né del «polimetacrilato di metile» in particolare.
paragrafo 7
Per quel che riguarda le note esplicative del CCD in ordine alla voce 68.11, il corian rientra, a suo dire, nell'ampia dizione «imitazioni della pietra naturale ricavate in particolare (“usually” nella versione inglese) agglomerando per mezzo di cemento, calce o altri coesivi come le sostanze plastiche sintetiche ... polvere di pietra naturale». Vero è che il corian è prodotto da una sostanza minerale che non è forse considerata pietra, ma tale è appunto il tipo di diversità rientrante nell'inciso «in particolare» (usually).
paragrafo 8
La Du Pont rileva che il corian è composto principalmente da una sostanza dalla denominazione mineralogica di «gibbsite» e chimica di «triidrato di alluminio» o (meno precisamente) di idrossido di alluminio, e da una sostanza plastica sintetica denominata polimetacrilato di metile. La gibbsite rappresenta circa i due terzi del peso del prodotto finito e la plastica circa un terzo. I rispettivi volumi sono approssimativamente uguali.
paragrafo 9
Quanto alla gibbsite, la Du Pont precisa trattarsi di un minerale cristallino che abbonda in natura, vuoi a se stante, vuoi aggregato ad altri cristalli nel minerale di bauxite estratto in Arkansas. La gibbsite impiegata nella produzione del corian viene ottenuta da questo minerale (ed esclusivamente da esso) attraverso un procedimento fisico-chimico di depurazione che isola la gibbsite nella stessa forma cristallina in cui era presente nel minerale e in cui si presenta in natura allo stato puro. A parere della Du Pont l'origine «naturale» della gibbsite è incontestabile e nessun suo elemento è tale da provocare, per l'impiego di tale sostanza riempitiva nel corian, l'esclusione di quest'ultimo dalla categoria delle pietre artificiali.
paragrafo 10
Per quanto concerne il poiimetacrilato di metile, la Du Pont specifica trattarsi di un liquido incolore che, a seguito di polimerizzazione, si solidifica in forma di plastica compatta, molto trasparente, impiegata per la fabbricazione di occhiali, parabrezza d'automobile e per altre analoghe applicazioni.
paragrafo 11
La Du Pont ritiene che le proprietà e le caratteristiche obiettive del corian non consentano di considerare tale prodotto come una materia plastica. Essa elenca, al riguardo, le principali differenze fra il corian e una materia plastica quale il poiimetacrilato di metile:
paragrafo 12
Il corian può essere scolpito a differenza della plastica; il corian può essere tagliato solo usando seghe da diamanti con raffreddamento ad acqua o seghe da pietra rinforzate al carburo di tungsteno e può essere lavorato solo con strumenti al carburo, mentre la plastica viene tagliata in generale usando una sega ordinaria o una lama calda; il corian presenta alla vista un aspetto minerale e cristallino e provoca una sensazione tattile non confondibile con quella determinata dalla plastica; il corian è ininfiammabile, la plastica brucia molto facilmente; il corian si rompe, se colpito da un martello, in numerosi pezzi, ma non va in frantumi, mentre la plastica si piega, resiste al colpo, ovvero in certi tipi di prodotto, va in frantumi; il corian è traslucido come l'alabastro e innumerevoli marmi di buona qualità, una plastica del tipo del poiimetacrilato di metile è trasparente; il corian ha struttura omogenea, mentre una plastica quale il poiimetacrilato di metile presenta una notevole differenza fra la superficie tagliata e quella modellata; il corian, pur avendo una porosità minima, assorbe tuttavia l'umidità, mentre la plastica è del tutto impermeabile; il corian ha lunga durata, mentre la plastica si deteriora per effetto dell'usura normale.
paragrafo 13
La Du Pont rileva inoltre che spesso vengono aggiunte sostanze riempitive alle materie plastiche impiegate nell'industria edilizia per ottenere diversi risultati e cioè per conferire colore ovvero opacità, per rendere indeformabile il prodotto, per aumentare il volume e il peso del prodotto finito. Tale aggiunta di norma non modifica le proprietà della plastica qualora il peso della carica non superi la percentuale del 50 % circa. Per contro, qualora le sostanze additive rappresentino oltre la metà del peso del prodotto finito (nel caso del corian si tratterebbe del 66 %), una proporzione del genere dà origine, di norma, a prodotti dalle caratteristiche del tutto diverse da quelle della plastica pura.
paragrafo 14
Il punto di vista secondo cui un prodotto andrebbe classificato soltanto sulla base del peso della plastica contenuta, anche ove la sostanza additiva modifichi in maniera rilevante le proprietà del prodotto ormai diverse da quelle della plastica (modificazione che si verifica in particolare quando la sostanza additiva è di tipo inconsueto), condurrebbe, a parere della Du Pont, a risultati abnormi. In base a tale punto di vista, si dovrebbero necessariamente considerare, in taluni casi, materie plastiche, a causa della percentuale in peso della plastica contenuta, il cemento e il terrazzo che sono tuttavia espressamente citati dalle note esplicative del CCD, come prodotti rientranti nella voce 68.11.
paragrafo 15
La Du Pont deduce che, nel caso di specie, il chiaro significato del termine «pietra artificiale» (di cui alla voce 68.11 della TDC) impone in pratica di ineludervi il corian e che una interpretazione elementare dell'espressione «prodotti di polimerizzazione» (di cui alla voce 39.02 della TDC e che abbracciano, per quanto ci riguarda, ¡ prodotti elencati alla posizione 39.07 «lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso») impone in pratica di escluderlo da quest'ultima.
paragrafo 16
Una tale soluzione sarebbe d'altro canto in armonia coi criteri forniti dalle regole generali per l'interpretazione della TDC.
paragrafo 17
Né la regola 2 a), relativa ai prodotti non finiti, né la regola 2 b), che, a parere della Du Pont, impone la classificazione di un prodotto misto o di un aggregato sotto la voce propria della materia di cui conservano il carattere, possono applicarsi al corian. Quest'ultimo è infatti un prodotto finito e non presenta inoltre i caratteri, come la Du Pont ritiene di avere già dimostrato, né dell'una, né dell'altra delle sostanze che lo compongono.
paragrafo 18
Si deve ricorrere alla regola 3, che diviene operante qualora la classificazione di un bene determinato possa effettuarsi sotto più voci e che si articola in tre criteri distinti.
paragrafo 19
Secondo il criterio espresso al punto a), la voce più specifica deve avere la precedenza su quelle di portata più generale. La Du Pont ritiene, al riguardo, che la voce 68.11 «lavori ... di pietra artificiale» fornisca una descrizione esatta del corian in quanto imitazione di una pietra naturale quale il marmo. Le voci 39.02 e 39.07 sono invece, a suo avviso, molto meno precise.
paragrafo 20
Il criterio che figura al punto b), in base al quale un prodotto misto o una merce composita vanno classificati secondo l'elemento costitutivo che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, non è pertinente in quanto né la plastica, né la gibbsite attribuiscono al corian le sue caratteristiche e proprietà essenziali.
paragrafo 21
Il criterio di cui al punto e), che prende in considerazione la voce classificata per ultima nell'ordine di numerazione della TDC, rende chiaramente prioritaria la voce 68.11 nei confronti di quelle descritte nel capitolo 39.
paragrafo 22
Qualora, infine, dovesse trovare applicazione la regola n. 4, in base alla quale la classificazione va effettuata con riferimento a merci analoghe al prodotto considerato, la Du Pont ritiene che non esista alcun esempio di prodotto analogo al corian composto semplicemente di plastica o dotato addirittura di caratteristiche proprie della plastica.
paragrafo 23
Per suffragare la propria tesi, la Du Pont cita un certo numero di decisioni della Corte di giustizia che conferirebbero un'importanza determinante, ai fini della classificazione doganale di un prodotto, al criterio fondato sulle caratteristiche e le proprietà essenziali di questo.
paragrafo 24
A suo avviso, la giurisprudenza della Corte conferma altresì i suoi punti di vista in ordine all'interpretazione dell'espressione «in particolare» (sentenza 14 luglio 1981, causa 205/80, Elba) nonché in ordine all'importanza del tutto relativa della percentuale di una certa sostanza contenuta nel prodotto da classificare (sentenza Elba precitata; sentenza 20 marzo 1981, causa 114/80, Ritter).
paragrafo 25
La Du Pont rileva che ove la tendenza delle autorità doganali a classificare il corian come materia plastica per il solo fatto che esso contiene un certo tenore di plastica riveli un desiderio di tener conto dell'evoluzione tecnologica dei materiali per l'edilizia che comporta un'utilizzazione crescente delle materie plastiche, tale punto di vista è stato chiaramente respinto dalla Corte che, nella sentenza 19 novembre 1981 in causa 122/80, Analog Devices, ha dichiarato che se il progresso tecnologico sembra giustificare una nuova classificazione doganale, spetta esclusivamente alle competenti istituzioni comunitarie tenerne conto modificando la TDC.
paragrafo 26
Uno degli elementi che inducono le autorità doganali a classificare il corian come materia plastica è forse, a parere della Du Pont, la considerazione che il valore della parte di plastica contenuta supera, a parità di peso, quello della parte di sostanza minerale. Orbene, la giurisprudenza della Corte non suffraga in alcun modo un criterio di classificazione basato sul valore del prodotto (sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi).
paragrafo 27
In conclusione, la Du Pont propone che le questioni oggetto del presente procedimento vengano risolte nel senso che il corian vada classificato sotto la voce 68.11 della TDC, e ciò prescindendo dalla forma sotto la quale può presentarsi, si tratti di lastre o lamine, ovvero di manufatti composti dello stesso materiale.
paragrafo 28
Il Regno Unito osserva che il prodotto denominato corian è costituito, trascurando l'eventuale presenza di modeste quantità di pigmenti coloranti, da due componenti principali, vale a dire il polimetacrilato di metile, materia plastica, e l'idrossido di alluminio, sostanza ricavata dalla bauxite attraverso un procedimento chimico noto come procedimento Bayer.
paragrafo 29
Il Regno Unito contrasta la tesi delle ricorrenti nella causa principale, secondo cui l'idrossido di alluminio ottenuto col procedimento Bayer non è altro che gibbsite per il solo fatto di rivestire la stessa forma cristallina dell'idrossido di alluminio presente nel minerale, ritenendo invece trattarsi di un prodotto chimico ricavato da un minerale di bauxite attraverso due distinte reazioni chimiche, a designare il quale non si addice il termine mineralogico di gibbsite. Esso precisa d'altronde che la sua posizione in ordine alla classificazione doganale del corian prescinde completamente dall'accertamento dell'origine naturale o meno dell'idrossido di alluminio impiegato nella fabbricazione di tale prodotto.
paragrafo 30
Affrontando quindi il problema della classificazione doganale del corian, il Regno Unito richiama preliminarmente l'attenzione sulla versione tedesca della posizione 68.11 della TDC in cui compare il termine «Betonwerksteine» che significa «pietra ricostruita» invece di «pietra artificiale». In ogni modo, esso ritiene che il corian non possa rientrare nella nozione di «pietra artificiale», né in quella di «pietra ricostruita». Entrambe dovrebbero infatti contenere «pietra naturale» a norma delle note esplicative del CCD in ordine alla voce 68.11. Tale espressione si riferisce necessariamente, nel contesto in esame, alle pietre naturali tradizionalmente riconosciute quali pietre da costruzione ed essa non può ragionevolmente ritenersi riguardante i minerali in generale, neppure la bauxite che, per quanto minerale naturale, è un minerale metallico non impiegato come pietra da costruzione. Più in particolare, la nozione di pietra naturale non può considerarsi estesa ad un prodotto chimico quale l'idrossido di alluminio ottenuto col procedimento Bayer. Inoltre, una interpretazione ragionevole della voce 68.11 porta a includervi prodotti che non soltanto contengono pietra naturale, ma che traggono altresì le rispettive caratteristiche dal loro componente in pietra naturale.
paragrafo 31
Dopo avere in tal modo escluso l'applicazione della voce 68.11, il governo del Regno Unito afferma la classificabilità del corian sotto la voce 39.02 nel caso di lastre e sotto la voce 39.07 nel caso di manufatti ricavati dal materiale di cui trattasi.
paragrafo 32
Infatti, secondo la regola generale di interpretazione 2 b) della TDC relativa alla classificazione delle materie mescolate o associate, anche l'idrossido di alluminio viene preso in considerazione ai fini della classificazione del corian di cui è un elemento costitutivo. Tuttavia, dato che l'idrossido di alluminio rientra nella voce 28.20 della TDC, non va dimenticato che, in forza della nota 1 a) al capitolo 28, quest'ultimo si applica soltanto agli «elementi chimici isolati». Tale clausola, escludendo la rilevanza dell'idrossido di alluminio contenuto nel corian, costringe a prendere in considerazione unicamente l'altro componente principale del corian: il polimetacrilato di metile.
paragrafo 33
A parere del Regno Unito, nulla vieta di considerare il corian come polimetacrilato di metile. Il corian è una plastica addizionata, ossia una materia plastica a cui viene aggiunta una sostanza inerte onde modificarne le proprietà e/o ridurne il costo. Nel caso del corian, l'impiego dell'idrossido di alluminio quale carica ha l'effetto di rendere la plastica opaca, più resistente al fuoco, più densa, più dura e più resistente alle lame degli strumenti di lavoro. Né il fatto che il riempitivo sia l'idrossido di alluminio, né la proporzione in peso di tale componente sono tali da far venire meno la designazione di plastica addizionata del corian.
paragrafo 34
Secondo la regola generale di interpretazione 2 b) della TDC, la classificazione delle materie mescolate o associate viene operata secondo i principi dettati dalla regola 3 che prescrivono come procedere alla classificazione nel caso di merci apparentemente classificabili sotto due o più voci. Nel caso di specie, non rientrando, manifestamente, il corian nelle voci 68.11 e 28.20, viene ancora presa in considerazione solo la voce 39.02 senza che sia più necessario applicare la regola 3.
paragrafo 35
Il Regno Unito ricorda inoltre che il Comitato per la nomenclatura della TDC ha classificato, nel luglio 1980, il corian in lastre sotto la voce 39.02 C XII e che, come hanno dichiarato le stesse ricorrenti nella causa principale, le autorità doganali tedesche hanno classificato, nel marzo 1980, il corian sotto il capitolo 39 della TDC. La diversa valutazione operata nel maggio 1978 dalle autorità doganali belghe, che hanno classificato il corian sotto la voce 68.11, può essere stata provocata dal fatto che, nella lettera con cui si sollecitava il parere di classificazione, figura l'affermazione (erronea) che l'idrossido di alluminio è un prodotto minerale estratto da cave o miniere.
paragrafo 36
In conclusione, il Regno Unito propone che vengano risolte negativamente la prima e la terza questione e positivamente la seconda.
paragrafo 37
La Commissione delle Comunità europee affronta preliminarmente il problema del se il corian vada classificato sotto la voce 68.11 della TDC. Questa classificazione sarebbe possibile soltanto ove il prodotto di cui trattasi dovesse considerarsi una pietra artificiale, in quanto non vengono in rilievo gli altri materiali che tale voce menziona.
paragrafo 38
La Commissione rileva, al riguardo, che, secondo le definizioni date da svariati dizionari specializzati, uno degli elementi rilevanti della pietra artificiale è costituito dalla presenza di piccoli frammenti, perfino polvere, di pietra naturale. Essa sottolinea che tale concezione, per cui la pietra naturale deve rientrare fra i componenti della pietra artificiale, compare altresì nella nota esplicativa alla voce 68.11 compilata dal CCD. Per quanto le note esplicative del CCD a cui rimandano quelle della TDC non siano giuridicamente vincolanti, esse costituiscono tuttavia un mezzo di interpretazione del significato iniziale e attuale nonché della portata delle varie voci doganali.
paragrafo 39
Dopo avere così precisato la nozione di pietra artificiale, la Commissione afferma che essa non può applicarsi ad un prodotto, quale il corian, privo di componenti in pietra naturale. Non può infatti considerarsi tale l'idrossido di alluminio che non esiste, come sostanza a sé, in natura e che viene ricavato, mediante un procedimento chimico, dalla bauxite.
paragrafo 40
La Commissione si chiede quindi se il corian possa essere classificato sotto il capitolo 39 della TDC, concernente fra l'altro le materie plastiche artificiali, e se, in caso affermativo, esso possa rientrare nella voce 39.02, attinente ai prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, ovvero nella posizione 39.07 relativa ai lavori delle sostanze comprese nelle voci nn. 39.01-39.06.
paragrafo 41
Essa rileva che il polimetacrilato di metile è un prodotto di polimerizzazione e rientra, conseguentemente, nella voce 39.02, sottovoce C XII («polimeri meta-crilici»), mentre l'idrossido di alluminio è espressamente ricompreso nella posizione 28.20. Tuttavia, l'idrossido di alluminio, nella fattispecie, è mescolato con gli altri elementi costitutivi del corian, il che esclude ogni possibilità di applicazione della voce 28.20, in quanto la nota 1 al capitolo 28 della TDC precisa che «questo capitolo comprende soltanto: a) elementi chimici isolati ...». Di conseguenza, solo la voce 39.02 C XII può essere presa in considerazione ai fini della classificazione del corian.
paragrafo 42
La Commissione, alla luce della descrizione del prodotto denominato corian, ritiene essere il polimetacrilato di metile a conferire a quest'ultimo le caratteristiche principali, quali consistenza, bellezza, lucentezza, trasparenza e resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, mentre l'idrossido di alluminio ha solo la funzione di carica.
paragrafo 43
Il Consiglio per la cooperazione doganale (CCD) è giunto ad una conclusione analoga in due pareri sulla classificazione di piastrelle contenenti, proprio come il corian, una percentuale relativamente esigua di materia plastica ed elevata di minerali.
paragrafo 44
La Commissione aggiunge inoltre che il corian è stato classificato sotto la posizione 39.02 dal Comitato per la nomenclatura della TDC.
paragrafo 45
Sulla base delle considerazioni svolte, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice nazionale:
paragrafo 46
«La voce 39.02 C XII va interpretata nel senso che deve esservi classificato un prodotto composto per il 66 % di idrossido di alluminio, per il 33 % di polimetacrilato di metile, da un'esigua percentuale di fibre corte color rame e altre tracce di pigmento colorante».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 17 giugno 1982 la Du Pont e la Dewfield, con l'aw. Ian S. Forrester, del foro scozzese, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'8 luglio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 22 luglio 1981, pervenuta alla Corte il 21 agosto 1981, la High Court of Justice di Londra ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione, in particolare, della voce 68.11 e delle sottovoci 39.02 C XII e 39.07 B V d) della tariffa doganale comune (TCD).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al suddetto giudice fra le società E. I. Du Pont de Nemours Inc. (in prosieguo la Du Pont) e Dewfield, da una parte, ed i Commissioners of Customs and Excise del Regno Unito, dall'altra, in merito alla classificazione doganale di un prodotto chiamato corian, che imita il marmo e che è composto, in peso, da circa il 66 % di idrossido di alluminio, ottenuto da un minerale della bauxite, e da circa il 33 % di polimetacrilato di metile, una materia plastica sintetica, nonché da una piccolissima percentuale di catalizzatori e di altri indurenti.
punto 3
Le società Du Pont e Dewfield sostengono che il prodotto va classificato alla voce 68.11 della TDC quale lavoro «di pietra artificiale». I Commissioners of Customs and Excise sono invece del parere che vada classificato alla sottovoce 39.02 C XII, relativa ai polimeri metacrilici, se importato in lastre o lamine, o alla sottovoce 39.07 B V d), relativa ai lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluse, se importato come manufatto.
punto 4
Ai fini della classificazione doganale del corian, va considerata anzitutto la regola generale 2 b) per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, a norma della quale «qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3».
punto 5
In forza della regola generale 2 b), il corian, in quanto contiene il polimetacrilato di metile, una materia compresa nelle sottovoci 39.02 C XII e 39.07 B V d, può essere classificato, prima facie, in queste sottovoci.
punto 6
L'altra componente, cioè l'idrossido d'alluminio, anche considerandolo un minerale quale «gibbsite», non può invece portare a prendere in considerazione la voce 26.01, che comprende i minerali metallurgici. Infatti, secondo la nota 2 del capitolo 26, questo comprende solo i minerali metallurgici che non hanno «subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica», il che non avviene evidentemente per la gibbsite contenuta nel corian, ottenuta, nel caso concreto, mediante un processo chimico. La voce 28.20, concernente, fra l'altro, l'ossido e l'idrossido d'alluminio, va anch'essa scartata in applicazione della nota 1 del capitolo 28, la quale dispone che detto capitolo comprende solo «elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente», il che non avviene per l'idrossido d'alluminio presente nel corian.
punto 7
La voce tariffaria che potrebbe ancora incidere sulla classificazione del corian è la voce 68.11, se tuttavia il prodotto potesse essere considerato, come sostengono la Du Pont e la Dewfield, una «pietra artificiale».
punto 8
L'interpretazione di tale nozione risulta dalla prassi commerciale e dalla tecnologia non priva d'equivoci, sebbene l'accezione prevalente sembri essere quella secondo cui «una pietra artificiale contiene della pietra naturale». Questo è l'orientamento seguito dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, alle quali ci si può richiamare per l'interpretazione delle voci della TDC. Secondo dette note «col nome di pietra artificiale si indicano le imitazioni della pietra naturale ottenute in particolare agglomerando frammenti, particelle o polvere di pietra naturale (marmo ed altre pietre calcaree, granito, porfido, serpentino, ecc.) con cemento, calce o altri leganti, quali le materie plastiche artificiali».
punto 9
La Du Pont e la Dewfield hanno sostenuto che l'espressione «in particolare» «en particulier» nella versione francese, «usually» in quella inglese) usata nelle suddette Note presuppone la possibilità di eccezioni e consente quindi di considerare «pietra artificiale» anche prodotti che non contengono pietra naturale. Non si può tuttavia accettare questa tesi. La posizione di «in particolare» che precede l'espressione «agglomerando» e non quella «polvere di pietra naturale» dimostra infatti che un'eventuale eccezione potrebbe tutt'al più riferirsi alla possibilità di usare un processo di fabbricazione diverso dal-l'agglomeramento dei leganti colla polvere di pietra naturale, ma non alla possibilità di non usare pietra naturale.
punto 10
Alla luce delle suddette considerazioni, le sole voci di cui tener conto per la classificazione del corian sono le sottovoci 39.02 C XII e 39.07 B V d) della TDC.
punto 11
La soluzione non potrebbe d'altra parte essere diversa anche qualora si ritenesse, in ipotesi, possibile classificare, prima facie, il corian anche nella voce 68.11 della TDC.
punto 12
In tal caso, infatti, andrebbe applicata la regola generale 3 la quale dispone, sub a), che «la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale». Ora, la voce 68.11, che comprenderebbe, accettando il punto di vista della Du Pont e della Dewfield, «qualsiasi materiale con le caratteristiche di una imitazione della pietra naturale», avrebbe evidentemente, in detta accezione, portata molto più generale di quella delle sottovoci 39.02 C XII e 39.07 B V d).
punto 13
Al giudice nazionale va quindi risposto che le disposizioni della TDC si devono interpretare nel senso che il prodotto chiamato corian, costituito, in peso, da circa il 66 % d'idrossido d'alluminio, da circa il 33 % di polimetacrilato di metile e da una piccolissima percentuale di catalizzatori e di altri indurenti, rientra nella sottovoce 39.02 C XII della TDC se importato in lastre, e nella sottovoce 39.07 B V d) se importato come manufatti da esso ricavati e non va classificato in alcuna altra voce della TDC.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, con ordinanza 22 luglio 1981, dichiara: Le disposizioni della tariffa doganale comune vanno interpretate nel senso che il prodotto chiamato corian, costituito, in peso, da circa il 66 % di idrossido di alluminio, da circa il 33 °/o di polimetacrilato di metile e da una piccolissima percentuale di catalizzatori e di altri indurenti, rientra nella sottovoce 39.02 C XII della TDC se importato in lastre, e nella sottovoce 39.07 B V d) se importato come manufatti da esso ricavati e non va classificato in alcuna altra voce della tariffa doganale comune.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 ottobre 1982. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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