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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 aprile 1976, causa 112/75

Decisione
decisa il 1976-04-08
ECLI
ECLI:EU:C:1976:60

Epigrafe

Nel procedimento 112-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE dalla Cour d'appel di Nancy nella causa dinanzi ad essa pendente tra DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DI NANCY e AUGUSTE HIRARDIN, residente in Mont Saint Martin, Francia, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, Nancy, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 3 del 25 settembre 1958 del Consiglio CEE relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti (GU n. 30 del 16 dicembre, pag. 561), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. Q'Keeffe e H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A.J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il procedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
Lo Hirardin, cittadino belga, residente in Francia, ha svolto attività subordinata in Francia dal 1o luglio 1930 al 30 settembre 1939, dal 1o gennaio 1940 al maggio 1940, dal 1954 al 1956, poi in Algeria dal 16 gennaio 1957 al 31 marzo 1961 e nuovamente in Francia dal 1961 fino al suo collocamento a riposo.
punto 2
Al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, nel settembre 1972, lo Hirardin chiedeva alla Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (in prosieguo la Caisse), il riconoscimento del periodo assicurativo maturato in Algeria, affinché se ne potesse tener conto nel computo delle sue spettanze di pensione. Tale richiesta era fondata sulla legge francese n. 64-1330 del 26 dicembre 1964, che stabilisce che i francesi rimpatriati dall'Algeria possano ottenere il riconoscimento gratuito dei periodi di attività svolti in Algeria anteriormente al 1o luglio 1962. La Caisse respingeva la richiesta poiché a suo giudizio la legge in questione poteva applicarsi agli stranieri solo se essi presentavano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto n. 62-1049 del 4 settembre 1962, e avevano dato prova di attaccamento alla Francia o avevano acquisito meriti eccezionali. La Commissione per i ricorsi amministrativi, invece, cui si era rivolto lo Hirardin, ha accolto la domanda e la Caisse doveva riconoscere il periodo assicurativo maturato in Algeria. Il Directeur régional de la Sécurité sociale di Nancy (in prosieguo il Direttore regionale) nell'esercizio delle sue facoltà di sindacato, annullava detto provvedimento. Lo Hirardin adiva allora la commissione di primo grado del contenzioso previdenziale di Longwy, che confermava il riconoscimento del periodo assicurativo algerino.
punto 3
Il Direttore regionale impugnava quest'ultima decisione dinanzi alla Cour d'appel di Nancy, osservando che la legge 26 dicembre 1964, che è una legge di solidarietà nazionale, può applicarsi agli stranieri solo se essi rientrano nelle categorie di persone contemplate dall'art. 2 del decreto 4 settembre 1962. Il Direttore regionale nega che lo Hirardin presenti tali presupposti e che possa applicarsi al regolamento n. 3 del Consiglio relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, giacché l'Algeria non fa più parte della sfera di applicazione di detto regolamento dal 19 gennaio 1965, quindi è impossibile applicare ai periodi algerini maturati prima di questa data le disposizioni del regolamento n. 3, in quanto la liquidazione delle prestazioni ha effetto dopo detta scadenza.
punto 4
La Cour d'appel di Nancy, ravvisando la necessità di risolvere un problema di interpretazione del regolamento n. 3, il 13 novembre 1975 chiedeva alla Corte di giustizia «di pronunciarsi in via pregiudiziale, su due questioni relative agli artt. 2, 3, 8 e 12 del regolamento n. 3: 1. se sia lecito negare ad un cittadino della Comunità, in forza del decreto 4 settembre 1962 — che stabilisce discriminazioni fra cittadini francesi e stranieri — una pensione di vecchiaia spettante ai cittadini francesi; 2. se, quindi, un cittadino belga sia tenuto a dimostrare di essere in possesso dei requisiti stabiliti, per quanto concerne gli stranieri, dal suddetto decreto 4 settembre 1962, perché vengano riconosciuiti utili ai fini della pensione di vecchiaia, in conformità alla legge 26 dicembre 1964, i periodi contributivi da lui maturati in Algeria anteriormente al 1o luglio 1962.»
punto 5
Dopo aver rilevato, nel provvedimento di rinvio, che lo Hirardin non ha dimostrato di essere in grado di fruire delle disposizioni dell'art. 2 del decreto 4 settembre 1962, la Corte d'appello ha dichiarato: «Per quanto concerne il secondo mezzo dedotto dallo Hirardin, va considerato che il regolamento n. 3 del Consiglio CEE, emanato per l'attuazione degli artt. 48-51 del trattato di Roma, stabilisce all'art. 8 che i cittadini di un paese della Comunità residenti in un diverso Stato membro fruiscono delle prestazioni previdenziali allo stesso modo dei cittadini del paese ospitante. L'art. 16, 2o comma, del regolamento n. 109/65 precisa che la radiazione dell'Algeria dall'elenco dei territori di cui al regolamento n. 3 non pregiudica i diritti quesiti. Occorre quindi stabilire, nel caso di specie, in qual modo il decreto 4 settembre 1962 e la legge 26 dicembre 1964 vadano armonizzati con il regolamento n. 3.»
punto 6
La sentenza della Cour d'appel di Nancy è stata registrata in cancelleria il 25 novembre 1975. Lo Hirardin, con l'avv. Borella, del foro di Nancy, il Direttore regionale della Sécurité sociale di Nancy, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Marie-José Jonczy, hanno presentato osservazioni scritte. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

punto 1
Lo Hirardin ricorda che, in virtù dell'art. 27 del regolamento n. 3, «ai fini dell'acquisto, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono». L'attore sostiene che l'Algeria, il cui territorio rientrava nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 in forza dell'art. 1 lettera a) e dell'allegato A di detto regolamento, è divenuta indipendente il 1o luglio 1962: ciononostante però, si è ritenuto che essa non facesse più parte della sfera d'applicazione del regoamento n. 3 solo a decorrere dal 19 gennaio 1965, come previsto nel regolamento CEE n. 109 del Consiglio del 30 giugno 1965 (GU n. 125 del 9 luglio 1965, pag. 2124). La menzione dell'Algeria è stata radiata dagli allegati del regolamento n. 3, però — secondo il tenore dell'art. 16, n. 2 del regolamento n. 109/65 — tale radiazione è stata effettuata «salvi restando i diritti acquisiti». Da queste disposizioni risulta, come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza Fiege (causa 110-73, Racc. 1973, pag. 1010) che «l'allegato A del regolamento n. 3 nella vecchia versione, impone pertanto agli enti previdenziali francesi il rispetto dei diritti acquisiti in Algeria da un lavoratore migrante prima del 19 gennaio 1965». Analogamente, nella sentenza 6/75 (Horst, Racc. 1975, pag. 830) la Corte ha interpretato la nozione di «diritti acquisiti» nel senso che «ove ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni previdenziali, i periodi assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 19 gennaio 1965 vanno presi in considerazione nel calcolo delle pensioni di cui ai capitoli 2 e 3 del regolamento n. 3, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la presentazione della domanda di pensione sono posteriori alla predetta data». In subordine, lo Hirardin sostiene che le disposizioni del decreto 4 settembre 1962, data la loro incompatibilità con il principio di non discriminazione tra i cittadini della Comunità e il lavoratori della nazione di cui trattasi, sancito dagli articoli 7 e 8 del regolamento n. 3, non possono venir invocate contro i lavoratori migranti cittadini degli Stati membri della CEE. Lo Hirardin propone quindi di risolvere come segue il primo quesito: «Le disposizioni del decreto 4 settembre 1962 non possono risolversi in un rifiuto di riconoscere, a favore di un cittadino della Comunità, i periodi assicurativi maturati in Algeria prima del 19 gennaio 1965, poiché ciò costituisce un diritto acquisito ai sensi del regolamento n. 3 e del regolamento n. 109/65, indipendentemente dalla data di liquidazione delle relative spettanze. Detto diritto va tutelato dal giudice nazionale, pur se la legislazione interna vigente in materia è più restrittiva e — in subordine — in ossequio al principio della parità di trattamento.» Lo Hirardin ritiene inoltre che la seconda questione — a prima vista — esuli dalla competenza che l'art. 177 del trattato conferisce alla Corte. È pacifico che la Corte non può interpretare né applicare il diritto interno. Però la questione va intesa nel senso che si chiede alla Corte di pronunciarsi sul senso e sulla portata dei regolamenti nn. 3 e 109/65 in quanto essi ammettono il riconoscimento, per le prestazioni di vecchiaia, dei periodi assicurativi maturati in Algeria prima del 19 gennaio 1965 da un cittadino belga che non presenta i requisiti di cui alla legge 26 dicembre 1964 ed al decreto 4 settembre 1962. La risposta scaturisce dal principio della prevalenza del diritto comunitario. Le condizioni stabilite dal decreto 4 settembre 1962 non possono limitare i diritti che la legislazione comunitaria conferisce al singolo. In subordine, lo Hirardin ritiene che il principio della non discriminazione che scaturisce dall'art. 8 del regolamento n. 3 vieti di applicare la legge del 26 dicembre 1964 che può provocare disparità di trattamento tra francesi e cittadini di altri Stati membri. Si tratta di stabilire se il principio della parità di trattamento imponga o meno alla Francia di estendere ai lavoratori migranti degli altri Stati membri la sfera di applicazione della legge 26 dicembre 1964. Le caratteristiche speciali della legge 26 dicembre 1964 non rappresentano un valido fondamento per una discriminazione di trattamento nei confronti dei cittadini della Comunità, basata su criteri ambigui come l'attaccamento alla Francia o i meriti speciali acquisiti verso la nazione. La giurisprudenza della Corte, specie nelle cause 24-74 (Biason, Racc. 1974, pag. 999), 44-72 (Marsmann, Racc. 1972, pag. 1243), 76-72 (Michel S., Racc. 1973, pag. 457), si fonda sul presupposto che le leggi — anche quelle ispirate alla solidarietà nazionale — non possono provocare nel settore delle prestazioni sociali discriminazioni tali da infrangere la parità di trattamento tra francesi e cittadini della Comunità.
punto 2
Il Direttore regionale della Sécurité sociale di Nancy sottolinea che le due questioni deferite dalla Cour d'appel di Nancy si risolvono nell'interrogativo se la legge del 26 dicembre 1964 giochi a favore di tutti gli stranieri che, come i cittadini della Comunità, possono rivendicare la parità di trattamento rispetto ai francesi in virtù degli accordi internazionali stipulati dalla Francia. Egli sostiene che il presupposto per una legittima rivendicazione della parità di trattamento tra stranieri e francesi è l'identità di situazione giuridica, sempre beninteso che l'impedimento della nazionalità sia stato sormontato. Più specialmente non è sufficiente un'apparente identità di situazioni di fatto, se dietro tali situazioni di fatto si cela una diversità di situazioni giuridiche, come si verifica nella fattispecie. A questo proposito il Direttore regionale osserva che la legge in questione è stata dettata da un sentimento di solidarietà nazionale ispirato ai fatti d'Algeria: la legge del 26 dicembre 1964 ha l'indole di una legge trasformatrice di diritti; essa traspone nell'ordinamento francese quanto è stato acquisito nell'ordinamento algerino. Per fruire delle disposizioni di detta legge, gli stranieri devono aver conservato anche in Francia, dopo la dichiarazione d'indipendenza dell'Algeria, i diritti acquisiti secondo la legge algerina e tali diritti devono essere stati riconosciuti e garantiti dalla Francia. Questi presupposti sussistono per i francesi rimpatriati dall'Algeria in virtù della convenzione franco-algerina in materia previdenziale del 19 gennaio 1965, ma non sussistono per gli stranieri, cui la convenzione non si applica. La legge del 26 dicembre 1964 ha quindi nei confronti dei cittadini francesi un riflesso positivo, in quanto i diritti acquisiti in Algeria vengono parificati ad ogni effetto ai diritti che scaturiscono dall'ordinamento francese, ed un riflesso negativo, cioè la perdita di ogni ulteriore diritto nei confronti dell'ordinamento algerino. Circa la pensione di vecchiaia, il protocollo n. 3 del 19 gennaio 1965 allegato alla convenzione in materia previdenziale franco-algerina, annullava ogni obbligo incombente alle istituzioni algerine nei confronti dei cittadini francesi residenti in Francia, insorto per effetto di periodi assicurativi da questi ultimi maturati in Algeria anteriormente al 1o luglio 1962. Se la legge 26 dicembre 1964 venisse applicata anche agli stranieri, gli effetti sarebbero diversi: non vi sarebbe trasformazione di diritti algerini in diritti francesi, ma unicamente conferimento di diritti francesi e corresponsione di prestazioni francesi. Gli interessati conserverebbero inalterati i loro crediti previdenziali nei confronti degli enti algerini, che sono sempre tenuti a versare le prestazioni relative alla pensione di vecchiaia. Indubbiamente si può osservare che la situazione illustrata più sopra è quella che già scaturisce dall'applicazione della legge 26 dicembre 1964 ad alcune categorie di stranieri. La Francia si è deliberatamente impegnata, per motivi che non interessano in questa sede, ad accollarsi gli oneri che il paese d'origine avrebbe dovuto sopportare nei confronti di detti stranieri; ciò tuttavia non implica che tale impegno debba venir esteso ai cittadini stranieri che reclamano una parità di trattamento che però non è fondata su una situazione giuridica identica a quella dei cittadini francesi. Nel caso specifico dello Hirardin, la sua posizione va esaminata normalmente alla luce della convenzione previdenziale algerino-belga del 27 febbraio 1968.
punto 3
La Caisse régional d'assurance maladie du Nord-Est, dopo aver tratteggiato gli elementi di fatto, si rimette al prudente apprezzamento della Corte.
punto 4
La Commissione ricorda che la Corte, nelle sentenze 110-73 (Fiege) e 6-75 (Horst) ha già sancito la responsabilità degli enti previdenziali francesi relativamente ai periodi assicurativi maturati in Algeria, anteriormente al 19 gennaio 1965, da lavoratori migranti ai sensi del regolamento n. 3, anche se il rischio assicurato e la domanda di pensione erano posteriori a detta data. L'orientamento della Corte è stato fondato sull'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65. La Commissione propone una rielaborazione delle questioni pregiudiziali e sostiene che la fattispecie è ancor più significativa di quelle esaminate nelle sentenze summenzionate: il periodo assicurativo è stato maturato in Algeria prima della dichiarazione di indipendenza e il rischio assicurato si è verificato allorché l'interessato era soggetto alla legislazione francese, è evidente quindi che i periodi assicurativi maturati in Algeria prima del 19 gennaio 1965 devono essere presi in considerazione dagli enti previdenziali francesi per il computo delle spettanze di pensione del lavoratore. Si svuota allora di contenuto la questione del se, in ossequio alla parità di trattamento di cui all'art. 8 del regolamento n. 3, la legislazione di uno Stato membro vada applicata ai cittadini degli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per i cittadini del primo Stato membro. Alla pubblica udienza dell'11 marzo 1976 lo Hirardin, con l'avv. Borella, il Direttore generale delle Sécurité sociale di Nancy, con l'avv. A. Molon, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est con gli avvocati Schlecht e Marande e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico M. J. Jonczy, hanno presentato osservazioni orali. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 marzo 1976.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/2 Con sentenza 13 novembre 1975, pervenuta in cancelleria il 25 novembre successivo, la Corte d'appello di Nancy ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale su due questioni relative all'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento n. 3 del Consiglio, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori migranti. Dette questioni sono state sollevate in una causa vertente sulla richiesta di un lavoratore belga residente in Francia diretta ad ottenere che, nel calcolare la sua pensione di vecchiaia, si tenesse conto dell'attività dipendente da lui svolta in Algeria dal 1957 al 1961.
paragrafo 2
3/4 Con la prima questione si chiede se le discriminazioni tra francesi e stranieri contenute nel decreto 4 settembre 1962 valgano nei confronti di un cittadino della Comunità, nel caso in cui abbiano l'effetto di fargli ricusare una pensione di vecchiaia spettante invece ai francesi. Con la seconda questione si chiede se, di conseguenza, un cittadino belga, per fruire della legge 26 dicembre 1964 che convalida per le prestazioni di vecchiaia i periodi di attività maturati in Algeria anteriormente al 1o luglio 1962, debba dimostrare di possedere i requisiti prescritti per gli stranieri dal soprammenzionato decreto 4 settembre 1962.
paragrafo 3
5/7 La legge francese 26 dicembre 1964 stabilisce all'art. 1: «I francesi che abbiano svolto in Algeria un'attività professionale, risiedano in Francia e siano titolari di diritti già maturati, in corso di maturazione od eventuali, a prestazioni di vecchiaia a carico di enti algerini, hanno diritto alla convalida dei periodi di attività dipendente o meno svolta in Algeria e durante i quali, anteriormente al 1o luglio 1962, sono stati iscritti a detti enti». Il decreto 2 settembre 1965 ha esteso l'applicazione di detta legge agli stranieri ammessi a fruire di una o più prestazioni in forza del decreto 4 settembre 1962, contenente un regolamento di amministrazione pubblica per l'applicazione a determinati stranieri della legge 26 dicembre 1961, relativa al ricevimento ed alla reinserzione dei francesi d'oltremare. Ne deriva in ispecie che, per aver diritto alla convalida dei periodi di attività subordinata in Algeria, gli stranieri devono aver dimostrato attaccamento alla Francia o averle reso servigi eccezionali.
paragrafo 6
10/13 La Direction régionale de Sécurité sociale di Nancy appellante nella causa principale, sostiene tuttavia che i lavoratori stranieri non possono far valere il principio della parità di trattamento onde fruire della legge 26 dicembre 1964, dato che essi non si trovano in una situazione giuridica identica a quella dei lavoratori cittadini francesi contemplati dalla legge. Il vantaggio garantito dalla legge sarebbe subordinato alla duplice condizione che gli interessati abbiano conservato nel territorio francese, posteriormente all'indipendenza dell'Algeria, i loro diritti nei confronti degli enti algerini e che questi diritti siano stati riconosciuti e garantiti dalla Francia. Per quanto riguarda i cittadini francesi, questa condizione sarebbe soddisfatta grazie all'accordo franco-algerino 19 gennaio 1965, dal quale deriva che i diritti degl'interessati nei confronti della previdenza sociale francese sono stati sostituiti ai loro diritti nei confronti della previdenza sociale algerina e che gli enti algerini sono stati sollevati dai relativi obblighi. Gli stranieri, invece, si troverebbero in una situazione giuridica diversa, dato che i loro diritti algerini non sono stati trasformati in diritti francesi e gli enti francesi non possono far valere, nei confronti degli enti algerini, la surrogazione in detti diritti.
paragrafo 7
14/15 Questo ragionamento non può essere determinante per la soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte. Le addotte differenze derivano infatti, non già dal diritto comunitario, ma dalla legge francese e dall'accordo bilaterale franco-algerino, i quali non possono derogare alle norme di diritto comunitario che vietano qualsiasi discriminazione fra lavoratori degli Stati membri.
paragrafo 8
16/18 D'altro canto, l'allegato A del regolamento n. 3, nella versione iniziale, indicava che l'Algeria faceva parte del territorio francese ai fini dell'applicazione del regolamento. Benché l'Algeria sia divenuta indipendente il 1o luglio 1962, solo con effetto dal 19 gennaio 1965 l'Algeria è stata tolta dall'allegato A, in forza del regolamento del Consiglio 30 giugno 1965, n. 109 (GU del 9 luglio 1965, pag. 2124). L'art. 16, n. 2, di questo regolamento ha stabilito espressamente che detta soppressione aveva luogo «salvi restando i diritti quesiti».
punto 8
Benché nell'ambito dell'art. 177 non possa applicare le norme comunitarie ad una fattispecie determinata e quindi non possa qualificare una disposizione di diritto nazionale, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione relativi al diritto comunitario che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di detta disposizione.
punto 9
In forza del divieto di qualsiasi discriminazione fra lavoratori degli Stati membri fondata sulla nazionalità, sancito dagli artt. 48-51 del trattato, il lavoratore cittadino di uno degli Stati membri è assimilato, agli effetti del regolamento n. 3, ai lavoratori nazionali che si trovino nelle stesse condizioni.
punto 19
Se ne deve concludere che il principio della parità di trattamento dei lavoratori, sancito dagli artt. 48-51 del trattato CEE, implica che non valgono, nei confronti di un lavoratore residente in Francia e cittadino di un altro Stato membro, le norme nazionali che abbiano l'effetto di ricusargli il vantaggio concesso ai lavoratori francesi, per quanto riguarda l'inclusione, nel calcolo della pensione di vecchiaia, dei periodi assicurativi maturati in Algeria.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
20/21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, statuendo sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Nancy con sentenza 13 novembre 1975, afferma per diritto: Il principio della parità di trattamento dei lavoratori, sancito dagli artt. 48-51 del trattato CEE, implica che non valgono, nei confronti di un lavoratore residente in Francia e cittadino di un altro Stato membro, le norme nazionali che abbiano l'effetto di ricusargli il vantaggio concesso ai lavoratori francesi, per quanto riguarda l'inclusione, nel calcolo della pensione di vecchiaia, dei periodi assicurativi maturati in Algeria.

Firme

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart Capotorti Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 aprile 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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