Sez. 6, Sentenza n. 255 del 08/11/1972 Ud. (dep. 22/01/1973) Rv. 122945 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - CAMPIONI(PRELIEVO E ANALISI) - ANALISI ESEGUITA CON UN METODO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - CAMPIONI(PRELIEVO E ANALISI) - ANALISI ESEGUITA CON UN METODO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Le norme che regolano il compimento delle analisi dei prodotti prelevati a campione(art 43 RDL 15 ottobre 1925, n 2033, e art 118 del regolamento 1 luglio 1926, n 1361)non prevedono alcuna sanzione di nullita per l'analisi chimica eseguita con un metodo diverso da quello ufficiale; e pertanto pienamente legittimo, da parte del giudice che ne compia una critica valutazione di fatto secondo il principio del libero convincimento, l'esame di un risultato di analisi, conseguito dall'organo competente attraverso un metodo diverso da quello ufficiale di cui non sia contestata l'esattezza scientifica. (V 118496, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1925 num. 2033 art. 43 CORTE COST., Legge 01/07/1926 num. 1361 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)