Sez. L, Sentenza n. 1435 del 10/02/1988 (Rv. 457538 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON AFFIDAMENTO DELLA RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL'APPOSITO UFFICIO DEL MINISTERO DEL TESORO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL CONCORSO DEI CREDITORI E DIVIETO DI AZIONI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON AFFIDAMENTO DELLA RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL'APPOSITO UFFICIO DEL MINISTERO DEL TESORO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL CONCORSO DEI CREDITORI E DIVIETO DI AZIONI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La normativa degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, pur stabilendo, in relazione ai crediti nei confronti degli enti la cui liquidazione è affidata all'apposito ufficio del ministero del tesoro, un procedimento di accertamento del passivo simile a quello previsto dagli artt. 92 e segg. della legge fallimentare, non prevede l'Obbligo del concorso dei creditori e il divieto di azioni individuali - operando tali principi solo nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge del 1956, si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa - e, pertanto, non impedisce il ricorso ad azioni giudiziari individuali, anche in Mancanza della preventiva richiesta di pagamento al ministero suddetto. (V 4070/84, mass n 436032).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)