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Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 17/11/1987 Cc. (dep. 12/01/1988) Rv. 177357 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - REVOCA DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - RIGETTO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177357-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - REVOCA DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - RIGETTO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

Il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetti l'istanza di sospensione della revoca del beneficio della liberazione condizionale per Mancanza dei motivi a sostegno dell'istanza stessa è inammissibile. Si tratta, infatti, di provvedimento avente natura amministrativa, non soggetto ad alcun mezzo di impugnazione, perché meramente ordinatorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)