Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 17/11/1987 Cc. (dep. 12/01/1988) Rv. 177357 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - REVOCA DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - RIGETTO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - REVOCA DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - RIGETTO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetti l'istanza di sospensione della revoca del beneficio della liberazione condizionale per Mancanza dei motivi a sostegno dell'istanza stessa è inammissibile. Si tratta, infatti, di provvedimento avente natura amministrativa, non soggetto ad alcun mezzo di impugnazione, perché meramente ordinatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)