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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Visto l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994;
Visto l'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 1 Modifiche alle norme di attuazione

1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.

Art. 2 Invalidi civili

1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennita' sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.

Art. 3 Strade statali

1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione.

2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonche' l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

3. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.

Art. 4 Servizio antincendio

1. Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta e' autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La regione procedera' all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.

3. Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 5 Diritto di voto

1. Nei comuni di provenienza e' istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione a norma del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, restano iscritti per la durata di un anno nella lista indicata dal comma 1.

3. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data in cui il cittadino viene iscritto, a norma delle vigenti leggi, nell'anagrafe della popolazione residente del comune di immigrazione sito nel territorio della predetta regione. A tal fine i sindaci dei comuni della regione devono comunicare i nominativi dei cittadini di cui trattasi ai comuni di loro ultima residenza nel restante territorio della Repubblica.

Art. 6 Liste elettorali

1. Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista nell'art. 5, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune nelle elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e della provincia in cui e' compreso il comune medesimo.

2. Gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione a cui erano iscritti prima del trasferimento della residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta, nel termine di 48 ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso dell'anno, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni di immigrazione.

4. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati alla scadenza del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5, oppure quando, nel corso dello stesso, hanno ulteriormente trasferito la residenza fuori dal territorio della regione Valle d'Aosta.

Art. 7 Organo di controllo

1. La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, indicati nell'art. 8.

2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.

3. Il termine e' interrotto una sola volta se prima della sua scadenza la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizi. In tale caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi 2 e 3, gli uffici della commissione di coordinamento rilasciano immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

5. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 8 Atti amministrativi soggetti a controllo

1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 9 Atti non soggetti a controllo

1. In aggiunta agli atti che non rientrano nelle categorie indicate all'art. 8 restano esclusi dal controllo di cui al presente decreto gli atti politici, gli atti di organizzazione interna degli organi regionali, nonche' i provvedimenti assunti dagli organi regionali nell'esercizio di funzioni di controllo sugli atti adottati dai comuni, dall'unita' sanitaria locale e dagli altri enti locali della regione, anche se relativi a materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione.

Art. 10 Pubblicazione ed esecutivita' degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il piu' breve termine stabilito nell'atto stesso.

2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

3. Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma 2, devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio si ritengono decaduti.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove ritenga illegittimi gli atti di cui al comma 3, ne pronuncia l'annullamento, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 7.

Art. 11 Audizione della regione

1. I componenti della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale hanno diritto di essere sentiti, quando ne facciano richiesta, per gli atti di rispettiva competenza, dalla commissione di coordinamento in ogni fase del procedimento di controllo. Gli stessi possono farsi assistere da consulenti.
Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, e' fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 12 Atti delegati

1. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunita' montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione e' attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 13 Rappresentante della regione

1. Il rappresentante della regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

2. Con lo stesso procedimento di cui all'art. 45 della legge 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti effettivi.

3. Ai rappresentanti della regione spettano i gettoni di presenza ed i rimborsi spese in misura stabilita dalla giunta regionale.

Art. 15 Trasferimenti agli enti locali

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".

2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI