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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 maggio 1983, causa 132/82

Decisione
decisa il 1983-05-17
ECLI
ECLI:EU:C:1983:135

Epigrafe

Nella causa 132/82, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Michel van Ackere, in qualità d'agente, assistito dal sig. Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio con l'estero e della collaborazione allo sviluppo, assistito dall'avv. J. Çlaeys Bouuaert, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne, convenuto, causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato CEE riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate in Belgio, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore e U. Everling, presidenti di sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Le formalità doganali relative all'importazione in Belgio di merci originarie di uno Stato membro o in libera pratica vengono espletate alla frontiera o all'interno del paese.
paragrafo 2
Nel primo caso non è dovuto alcun tributo; nel secondo caso la presentazione della merce al magazzino speciale di un deposito pubblico dà luogo alla riscossione di un onere pecuniario determinato e percepito dai comuni come compenso per l'uso, da parte degli importatori, dei locali messi a loro disposizione.
paragrafo 3
A norma dell'art. 25 della legge 20 febbraio 1978 relativa ai depositi doganali e al deposito temporaneo (Moniteur belge del 22. 3. 1978), lo Stato interviene solo per fissare l'aliquota massima dei diritti di magazzinaggio e disciplinare le modalità di riscossione degli stessi.
paragrafo 4
Dal regio decreto 29 gennaio 1979 relativo ai depositi doganali ed al deposito temporaneo (Moniteur belge del 7. 3. 1979), risulta che i diritti di magazzinaggio non possono superare 5,50 franchi per collo o per quintale di peso lordo di merce scaricata nel magazzino, 3,50 franchi per collo o per quintale in peso lordo di merce scaricata fuori del magazzino (banchina o cortile) e 13 franchi per tonnellata di peso lordo (con un massimo di 130 franchi per vagone, autocarro o rimorchio) se la merce, previa autorizzazione della dogana, non viene scaricata.
paragrafo 5
La Commissione, ritenendo che i suddetti diritti di magazzinaggio costituiscano tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, iniziava nei confronti del Belgio, con lettera 2 agosto 1978, il procedimento contemplato dall'articolo 169 del Trattato. In questa lettera, richiamandosi alla costante giurisprudenza della Corte, e in particolare alle sentenze 1o luglio 1969 (causa 24/68, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 193, e cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Racc. pag. 211), essa affermava che i diritti di cui trattasi non potevano essere considerati come il corrispettivo di servizi resi effettivamente e individualmente in modo da arrecare agli importatori un vantaggio determinato. La Commissione invitava il Governo belga a farle pervenire le sue osservazioni entro due mesi.
paragrafo 6
Con lettera 22 settembre 1978, la Rappresentanza permanente del Belgio rispondeva che l'onere in discussione costituisce un compenso versato al comune per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni dei magazzini speciali e per la possibilità di depositarvi la merce sotto custodia.
paragrafo 7
La Commissione, considerando che dalla suddetta lettera 22 settembre 1978 traspariva un malinteso, si metteva nuovamente in contatto con gli uffici belgi competenti, e infine il Governo belga precisava il suo punto di vista in una risposta complementare alla lettera di messa in mora della Commissione.
paragrafo 8
In una lettera datata 21 novembre 1979 la Rappresentanza permanente affermava che gli importatori non sono obbligati a servizi dei magazzini speciali dei depositi pubblici. L'importatore che non disponga di un posto doganale fisso nei propri magazzini può avvalersi dei servizi di uno dei centri mobili autorizzati che controllano, a domicilio, la merce ivi inoltrata direttamente dalla frontiera, oppure depositare la merce in un magazzino privato dove funzioni un ufficio doganale. L'uso dei magazzini speciali costituisce pertanto un vantaggio effettivo e individuale per l'importatore che non disponga delle attrezzature necessarie per consentire il controllo a domicilio da parte di un centro mobile o che non desideri rivolgersi a un magazzino privato e pagare il compenso fissato dall'esercente.
paragrafo 9
Il 12 marzo 1981 la Commissione emetteva il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1o comma, del Trattato. Essa affermava che i diritti di magazzinaggio sono riscossi in connessione solo con l'arrivo della merce al magazzino speciale e non con l'uso effettivo e volontario delle attrezzature, da parte dell'importatore, per un periodo di tempo superiore a quello necessario per l'espletamento delle formalità doganali. La percezione di un onere pecuniario all'atto dello sdoganamento all'interno del paese non può essere giustificata richiamandosi alla possibilità di svolgere gratuitamente le formalità doganali alla frontiera. In entrambi i casi si tratta di formalità effettuate per consentire la messa sul mercato della merce. Tali formalità non devono, in nessun caso, dar luogo al pagamento di tasse.
paragrafo 10
Il Governo belga era invitato a conformarsi entro due mesi al parere motivato, trasmessogli il 18 marzo 1981.
paragrafo 11
In risposta al suddetto parere, la Rappresentanza permanente del Bėglio dichiarava, in una lettera 15 maggio 1981, che il Governo belga non aveva modificato il punto di vista espresso nella lettera 21 novembre 1979.
paragrafo 12
Il 23 aprile 1982 la Commissione ha proposto il presente ricorso, registrato nella Cancelleria della Corte lo stesso giorno.
paragrafo 13
In relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con lettera 26 gennaio 1983, ha invitato il Governo belga e la Commissione a rispondere per iscritto, entro il 1° marzo 1983, ai seguenti quesiti:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Quesito rivolto al Governo belga:

paragrafo 1
In quale caso (o in quali casi), tenuto conto degli artt. 16 e 34 del regio decreto 29 gennaio 1979, l'importatore sia dispensato dal pagamento dei diritti di magazzinaggio.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Quesito posto alla Commissione:

paragrafo 1
Quale sia, al riguardo, la situazione negli altri Stati membri.
paragrafo 2
Le risposte del Governo belga e della Commissione sono state registrate nella cancelleria della Corte il 21 febbraio e, rispettivamente, il 1omarzo 1983.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Dichiarare che il Regno del Belgio, riscuotendo i diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate in Belgio, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea; 2. Condannare il Regno del Belgio alle spese.
paragrafo 3
Il Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Respingere il ricorso della Commissione; 2. Condannare la Commissione alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Secondo la Commissione, della costante giurisprudenza della Corte, e in particolare della sentenza 25 gennaio 1977 (causa 46/76, Bauhuis, Race. pag. 5), risulta che «qualsiasi onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, e 16, del Trattato, anche se non sia riscossa a profitto dello Stato». Non va qualificato tale solo l'onere che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore e il cui importo sia proporzionato al suddetto servizio o che faccia parte di un sistema generale di tributi interni che colpiscano sistematicamente, secondo gli stessi obiettivi, la merce nazionale e la merce importata o esportata (si vedano, in questo senso, le sentenze 14. 12. 1962, cause riunite 2 e 3/62, Commissione/Belgio e Lussemburgo, Race. pag. 791; 8. 11. 1979, causa 251/78, Denkavit, Race, pag. 3369; 28. 1. 1981, causa 32/80, Kortmann, Race. pag. 251; 3. 2. 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Race. pag. 283).
paragrafo 2
A parere della Commissione, i diritti di magazzinaggio riscossi dalle autorità beiglie non costituiscono né un tributo interno né il corrispettivo di un servizio.
paragrafo 3
A tenore dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1979 relativo ai depositi doganali e al deposito temporaneo, «i diritti di magazzinaggio devono essere corrisposti per le merci che pervengano al magazzino, indipendentemente dal fatto che esse siano o no scaricate». Da questa disposizione risulta chiaramente che l'onere di cui trattasi è dovuto in ragione non dell'uso effettivo delle attrezzature del magazzino, ma semplicemente dell'attraversamento della frontiera o, più esattamente, dalla presentazione della merce importata al magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali.
paragrafo 4
Anche se, come sostiene il Governo belga, l'uso del magazzino speciale è facoltativo, ciò non autorizza lo Stato belga a riscuotere diritti di magazzinaggio. Inoltre, il fatto che questi ultimi siano incassati dalle autorità comunali non incide, secondo la giurisprudenza summenzionata, sulla loro qualifica con riguardo alle disposizioni del Trattato.
paragrafo 5
Potrebbe eventualmente esservi un servizio effettivamente reso qualora l'onere venisse riscosso nel solo caso in cui la merce permanesse nel magazzino speciale per un periodo di tempo superiore al minimo necessario per l'espletamento delle formalità doganali. Risulta invece dal citato art. 34 del regio decreto che l'importatore può essere tenuto a pagare i diritti di magazzinaggio anche qualora, desiderando disporre della merce subito dopo l'adempimento delle formalità doganali e non depositarla nel magazzino, abbia ottenuto la dispensa dell'immagazzinamento in forza dell'art. 16 dello stesso regio decreto.
paragrafo 6
Alla luce della sentenza 16 giugno 1966 (cause riunite 52 e 55/65, Repubblica federale di Germania/Commissione, Race, pag. 345), non si può ammettere che l'agevolazione delle formalità doganali costituisca un servizio effettivo reso all'importatore e che giustifichi il pagamento di un corrispettivo, poiché dette formalità doganali sono imposte dallo Stato nel proprio interesse e non apportano alcun reale vantaggio all'importatore.
paragrafo 7
Sarebbe in contrasto con gli scopi comunitari consistenti nel favorire l'espletamento delle formalità doganali in prossimità del luogo dell'uso o del consumo — scopi concretizzati nel regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976 n. 222/77 (GU L 38, 1977, pag. 1) — «penalizzare» l'importatore che si attiene al procedimento prescritto dal suddetto regolamento imponendogli di pagare diritti di magazzinaggio.
paragrafo 8
Secondo il Governo belga, l'onere pecuniario dovuto per il magazzino speciale non può essere equiparato ad una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale perché innanzitutto non è riscosso in ragione dell'attraversamento della frontiera e inoltre costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore.
paragrafo 9
L'uso dei magazzini speciali è facoltativo. Le formalità doganali possono essere espletate nel territorio nazionale preso 600 imprese riconosciute, a determinate condizioni, come destinatari autorizzati nell'ambito dei provvedimenti di snellimento del regime di transito comunitario, oppure presso grandi imprese che dispongono di un posto doganale fisso, o ancora nei magazzini o nelle aree di deposito temporaneo di ditte private situati nei porti, negli aeroporti e in taluni centri importanti.
paragrafo 10
Solo qualora le formalità doganali siano adempiute presso l'importatore avente la qualifica di destinatario autorizzato non viene riscosso alcun diritto di magazzinaggio. Va comunque sottolineato che anche in questo caso l'impresa deve sopportare determinate spese per le necessarie attrezzature. Se invece l'importatore inoltra la merce importata ad un'impresa privata in cui operi un ufficio doganale, deve pagare un compenso per l'uso delle infrastrutture.
paragrafo 11
Il servizio offerto dai comuni giustifica, per gli stessi motivi, il pagamento dei diritti di magazzinaggio come compenso delle spese sostenute per la manutenzione degli impianti.
paragrafo 12
Pertanto, non l'attraversamento della frontiera, ma l'uso di infrastrutture offerte e finanziate da un terzo (il comune) costituisce, sotto il profilo giuridico, il fatto generatore dell'onere controverso.
paragrafo 13
In base alle considerazioni esposte dell'avvocato generale Roemer nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 52 e 55/56 (Repubblica federale di Germania/Commissione, Race. 1966, pag. 362), si deve ritenere che il pagamento dei diritti di magazzinaggio sia giustificato con riguardo al Trattato in quanto il motivo e lo scopo di tale onere non configurano alcuna forma di protezionismo, ma consistono unicamente nella copertura razionale delle spese cagionate dalla messa a disposizione di depositi commerciali. Si deve sottolineare che il gettito dell'onere in discussione, la cui aliquota massima è fissata dallo Stato, è inferiore alle spese di istallazione e di manutenzione dei magazzini speciali.
paragrafo 14
La messa a disposizione degli importatori dei suddetti magazzini rientra perfettamente nella nozione di servizio effettivamente reso come definita dalla Corte in particolare nelle sentenze 1o luglio 1969 (causa 24/68, Commissione/Repubblica italiana, già citata; cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, precitate) e 26 febbraio 1975 (causa 63/74, W. Cadsky Spa, Race, pag. 281). L'uso di un deposito pubblico consente agli importatori che non siano sufficientemente attrezzati per poter ricevere la qualifica di destinatari autorizzati nell'ambito delle norme di snellimento del regime di transito comunitario, o non intendano servirsi delle aree o dei magazzini di deposito temporaneo di altre imprese private, di espletare le formalità doganali in prossimità del luogo di consumo della merce.
paragrafo 15
La tesi della Commissione, secondo cui l'onere controverso costituisce una tassa d'effetto equivalente in quanto non dipende dalla durata della giacenza della merce e va corrisposto anche qualora la merce non sia scaricata, non può essere accolta. Il calcolo dei diritti non è forfettario, poiché il loro importo varia a seconda del peso e del luogo di scarico. L'onere può peraltro paragonarsi ad un fitto o ad una tassa di parcheggio.
paragrafo 16
Generalmente la merce sosta in magazzino più del tempo necessario all'espletamento delle formalità doganali, se non altro — ad esempio — a causa delle attese inevitabili in caso di contemporaneo arrivo di più partite. Anche se, in casi del genere, si può pensare che l'importatore che parcheggia l'autocarro sulla pubblica via non è tenuto a pagare diritti di magazzinaggio, questa soluzione non offre alcun reale vantaggio tenuto conto delle difficoltà di parcheggio e dell'insicurezza dovuta al fatto che la merce non è sorvegliata.
paragrafo 17
Qualora la Corte accogliesse il punto di vista della Commissione, i comuni dovrebbero modificare le norme relative alla riscossione dei diritti di magazzinaggio in funzione della durata della giacenza prima e dopo l'espletamento delle formalità doganali, dei tempi di attesa, ecc. La nuova disciplina non agevolerebbe la libera circolazione delle merci in quanto comporterebbe ulteriori spese amministrative a carico degli importatori e la riscossione di oneri pecuniari più elevati, in taluni casi, degli importi forfettari attuali.

SENTENZA › In fatto › IV — Riassunto delle osservazioni scritte depositate in risposta ai quesiti della Corte

paragrafo 1
Il Governo belga, in risposta al quesito inteso ad accertare in quale caso, o in quali casi, tenuto conto degli artt. 16 e 34 del regio decreto 29 gennaio 1979, l'imperatore sia dispensato dal pagamento dei diritti di magazzinaggio, afferma che il suddetto regio decreto non contempla alcuna ipotesi di dispensa.
paragrafo 2
Ai termini dell'art. 16 del regio decreto precitato, «chi, dopo aver dichiarato come destinazione delle merci un deposito pubblico, intenda disporne per una delle altre destinazioni autorizzate può ottenere dal ricevitore la dispensa dall'immagazzinamento». Nell'ipotesi contemplata da questo articolo i diritti di magazzinaggio devono essere corrisposti.
paragrafo 3
L'art. 34 dello stesso regio decreto fa una distinzione tra due ipotesi..A tenore di questa disposizione, «il regolamento speciale può disporre che i diritti di magazzinaggio contemplati per le merci che pervengono al magazzino speciale si applichino anche:
paragrafo 4
1. alle merci dichiarate a destinazione di un deposito pubblico e per le quali il ricevitore conceda, all'arrivo, la dispensa dall'immagazzinamento; 2. alle merci importate dall'estero che vengano presentate al deposito pubblico in vista della rinuncia al transito».
paragrafo 5
Il n. 1 fa riferimento all'ipotesi contemplata dal citato art. 16 e nella quale i diritti di magazzinaggio vanno pagati. Lo stesso accade nel caso previsto dal n. 2, nel quale l'importatore fruisce del pari del magazzino speciale del deposito pubblico.
paragrafo 6
Il Governo belga precisa che tutte le ipotesi contemplate dal regio decreto sono espressamente menzionate nel regolamento speciale del deposito pubblico di ciascun comune.
paragrafo 7
La Commissione, rispondendo al quesito mirante a stabilire quale sia, al riguardo, la situazione negli altri Stati membri, dichiara che, stando ai risultati di un'indagine effettuata nel 1976-1977, negli altri Stati membri non vengono riscossi diritti di magazzinaggio per un'operazione fittizia, come quelli dovuti in Belgio. A suo avviso, non v'è alcun motivo di pensare che la situazione sia nel frattempo cambiata.
paragrafo 8
La Commissione si rammarica di non poter informare la Corte circa la situazione esistente in Grecia. Essa conta di poterlo fare all'udienza.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Van Ackere, in qualità d'agente, e il Governo belga, rappresentato dal sig. R. Hoebaer, in qualità d'agente, e dall'avv. I. Claeys Bouuaert, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione del Belgio, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'8 marzo 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 aprile 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate in Belgio, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali.
punto 2
La legge 20 febbraio 1978 relativa ai depositi doganali e al deposito temporaneo (Moniteur belge del 22. 2. 1978) definisce i depositi doganali come luoghi in cui la merce può sostare in franchigia da diritti d'importazione e tributi di qualsiasi genere per la durata della giacenza. La legge sancisce il principio secondo cui le merci introdotte nei depositi pubblici sono colpite da «diritti di magazzinaggio» il cui gettito netto è versato ai comuni che forniscono i locali. In conformità all'art. 25 della stessa legge, il regio decreto 29 gennaio 1979 (Moniteur belge del 7. 3. 1979) ha stabilito l'elenco dei depositi pubblici, ha fissato l'aliquota massima dei diritti di magazzinaggio ed ha disciplinato le modalità di riscossione degli stessi.
punto 3
La suddetta normativa è sostanzialmente conforme agli orientamenti definiti dalla direttiva del Consiglio 30 luglio 1968 n. 68/312 (GU L 194, pag. 13). Questa direttiva ha stabilito le norme che devono figurare nelle normative nazionali relative al deposito provvisorio delle merci che gli importatori non intendano assoggettare immediatamente ad un regime doganale determinato. Dette merci devono essere poste in depositi pubblici o privati designati dalle autorità nazionali, alle condizioni da queste stabilite, per un periodo massimo di quindici giorni, termine prorogabile in taluni casi.
punto 4
Lo sviluppo del transito comunitario, definito e favorito dal regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 22/77 (GU L 38, pag. 1), che ha codificato il regolamento del Consiglio 18 marzo 1969, n. 542, e le successive modifiche dello stesso, ha quindi offerto agli importatori la possibilità di inoltrare la merce in franchigia da dazi e tributi dalla frontiera a depositi pubblici situati all'interno del paese. In questi depositi essi possono far sdoganare la merce o lasciarla in deposito provvisorio qualora non vogliano assoggettarla immediatamente ad un regime doganale determinato.
punto 5
All'origine della presente controversia vi è la riscossione di diritti di magazzinaggio sulle merci presentate a tali depositi pubblici situati all'interno del paese.
punto 6
Secondo la Commissione, i diritti di magazzinaggio riscossi dalle autorità belghe costituiscono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato in quanto il pagamento degli stessi non rappresenta la contropartita di un servizio reso all'importatore, ma è unicamente connesso con l'espletamento delle formalità doganali.
punto 7
Il Governo belga contesta la qualifica di tassa d'effetto equivalente a dazi doganali attribuita ai diritti controversi, rilevando che sotto il profilo giuridico il fatto generatore di questo onere non è né l'attraversamento della frontiera né l'espletamento delle formalità doganali, ma l'uso, da parte degli importatori, dei depositi pubblici messi a loro disposizione dai comuni. Quest'uso costituirebbe un servizio reso agli importatori e potrebbe dar luogo alla riscossione di diritti.
punto 8
Occorre innanzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi onere pecuniario, sia pure minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato anche se non è riscosso dallo Stato. Non va qualificato tale solo l'onere che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore e il cui importo sia proporzionato al suddetto servizio, quando si tratti, come nella fattispecie, di un tributo che colpisce esclusivamente prodotti importati.
punto 9
Il divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali sancito dal Trattato è giustificato dal fatto che oneri pecuniari riscossi in ragione o in occasione dell'attraversamento della frontiera costituiscono un ostacolo per la libera circolazione delle merci.
punto 10
Dovendosi stabilire, con riguardo ai suddetti principi, se i diritti di magazzinaggio controversi abbiano o no il carattere di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, occorre rilevare, in primo luogo, che la collocazione nei magazzini speciali dei depositi pubblici di merce importata in deposito provvisorio costituisce manifestamente un servizio reso agli operatori economici. Tale collocazione può infatti essere decisa soltanto a loro richiesta e garantisce la giacenza in franchigia da dazi della merce di cui trattasi fino a che gli interessati non abbiano deciso quale destinazione darle. Peraltro, la Commissione non contesta che la collocazione della merce in deposito provvisorio possa legittimamente dar luogo al pagamento di diritti proporzionati al servizio reso.
punto 11
Tuttavia, tanto dal combinato disposto degli artt. 16, 30 e 34 del regio decreto belga 29 gennaio 1979, quanto dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte risulta che i diritti di magazzinaggio sono dovuti anche quando la merce sia presentata al deposito pubblico semplicemente per l'espletamento delle formalità doganali e perfino qualora essa sia dispensata dall'immagazzinaggio e l'importatore non ne abbia chiesto il deposito provvisorio.
punto 12
Il Governo belga sostiene che anche in questa ipotesi viene reso un servizio all'importatore. Questi potrebbe evitare il pagamento dei diritti di cui trattasi optando per lo sdoganamento alla frontiera, dove quest'operazione è gratuita. Inoltre, l'importatore che presenti la merce ad un deposito pubblico avrebbe il vantaggio di farla sdoganare in prossimità del luogo di destinazione e sarebbe dispensato dalla necessità di disporre delle installazioni adatte all'espletamento delle formalità doganali o di ricorrere, a tal fine, a magazzini privati, il cui uso è più costoso di quello dei depositi pubblici. Sarebbe pertanto legittimo riscuotere diritti proporzionati a tale servizio.
punto 13
Questo argomento non può essere accolto. Anche se l'uso di un deposito pubblico situato all'interno del paese procura certamente all'importatore determinati vantaggi, appare innanzitutto evidente che questi vantaggi sono connessi unicamente all'espletamento delle formalità doganali che, qualunque sia il luogo in cui avviene, costituisce sempre un obbligo. Va inoltre rilevato che detti vantaggi risultano dal regime di transito comunitario, che è stato istituito dai regolamenti nn. 542/69 e 222/77 non nell'interesse particolare degli operatori economici, ma, come emerge chiaramente dal quarto e dal sesto considerando del regolamento n. 222/77, allo scopo di snellire il movimento delle merci e di agevolare il trasporto all'interno della Comunità. Si deve pertanto escludere che si possa riscuotere un qualsivoglia onere per facilitazioni in materia di sdoganamento concesse nell'interesse del mercato comune.
punto 14
Da quanto precede risulta che il pagamento di diritti di magazzinaggio imposti in occasione del semplice espletamento delle formalità doganali non può essere considerato come corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore.
punto 15
Di conseguenza si deve constatare che il Regno del Belgio, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate in Belgio, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per il semplice espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
Ai termini dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso presente il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il Regno del Belgio, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate in Belgio, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per il semplice espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato. 2o Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Everling Mackenzie Stuart Due Bahlmann Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 maggio 1983. Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

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