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Sez. 1, Ordinanza n. 65 del 15/01/1971 Cc. (dep. 31/05/1971) Rv. 118066 - 01

ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - RAPPORTI CON IL CODICE PENALE ED IL TULPS.*
Stato
decisa il 1971-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118066-01

ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - RAPPORTI CON IL CODICE PENALE ED IL TULPS.*

La legge 2 ottobre 1967, n 895, contenente Disposizioni per il controllo delle armi, non ha regolato l'intera materia avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi e quant'altro abbia come naturale destinazione la produzione di danno alle persone o alle cose. Pertanto, alle norme contenute nella legge predetta sopravvivono quelle contenute nella legge di ps e nel codice penale relative alla disciplina delle armi e delle materie esplodenti e dovra il giudice stabilire caso per caso, in relazione alla qualita, alla natura ed agli effetti della cosa, oggetto dell'incriminazione, quale sia la norma ad esso applicabile.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)