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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 30 novembre 2022, causa T-611/21

Decisione
decisa il 2022-11-30
ECLI
ECLI:EU:T:2022:739

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 novembre 2022 Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un accessorio per telecomandi senza fili – Motivo di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali Nella causa T-611/21, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., con sede in Sosnowiec (Polonia), rappresentata da M. Oleksyn, avvocato, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Chylińska e J. Ivanauskas, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: ESSAtech, con sede in Přistoupim (Repubblica ceca), IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto, al momento della deliberazione, da V. Tomljenović, presidente, I. Nõmm e D. Kukovec (relatore), giudici, cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 luglio 2022, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

punto 2
Il 7 dicembre 2017 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
punto 3
Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato nella seguente immagine:
punto 4
I prodotti ai quali il disegno o modello è destinato a essere applicato rientrano nella classe 14.03, ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Telecomandi (senza fili) (accessori per -)».
punto 5
Il disegno o modello contestato è stato registrato il 7 dicembre 2017 come disegno o modello comunitario con il numero 4539 302-0001 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2018/044 del 5 marzo 2018.
punto 6
Il 20 maggio 2019 la ESSAtech, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002.
punto 7
Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002.
punto 8
Il 6 aprile 2020 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.
punto 9
Il 27 maggio 2020 la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.
punto 10
Con la decisione impugnata, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato.
punto 11
Al riguardo, la commissione di ricorso ha evidenziato, in primo luogo, che la funzione tecnica del prodotto di cui trattasi – ossia un dispositivo destinato a essere collocato sulla pila di un telecomando per dispositivi elettrici a pile – è quella di consentire l’interruzione di alimentazione elettrica mediante pile quando quest’ultimo non viene utilizzato. In secondo luogo, essa ha constatato che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione erano le seguenti: due placche circolari di colore dorato e marrone, una striscia che unisce le due placche circolari e un circuito stampato situato su un lato di una delle placche, costituito da componenti elettroniche. In terzo luogo, essa ha ritenuto che tutte le suddette caratteristiche fossero determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione, cosicché il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Conclusioni delle parti

punto 12
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.
punto 13
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.

In diritto › Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

punto 14
La ricorrente chiede al Tribunale di ammettere la ricevibilità delle catture di schermate di un sito Internet contenute negli allegati da A.4 a A.6 del ricorso a titolo di prova. A suo avviso, tali documenti provano l’esistenza di alternative ai prodotti coperti dal disegno o modello in questione nonché la grave restrizione alla libertà di creazione.
punto 15
L’EUIPO contesta la ricevibilità degli allegati da A.4 a A.6 del ricorso, per il motivo che i documenti ivi contenuti sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
punto 16
È necessario constatare che – come risulta dal fascicolo – i documenti contenuti negli allegati da A.4 a A.6 del ricorso non sono stati presentati dinanzi all’EUIPO, ma sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
punto 17
Orbene, dalla giurisprudenza emerge che, alla luce della lettera dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, il controllo della legittimità effettuato dal Tribunale su una decisione della commissione di ricorso deve essere riferito alle questioni di diritto che sono state avanzate dinanzi alla stessa. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Ammettere tali prove, infatti, sarebbe in contrasto con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2013, Viejo Valle/UAMI – Établissements Coquet (Tazza e piattino con striature e piatto fondo con striature), T-566/11 e T-567/11, EU:T:2013:549, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].
punto 18
Ne consegue quindi che i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale devono essere respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Raffigurazione di un supporto promozionale circolare), T-9/07, EU:T:2010:96, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].
punto 19
Di conseguenza, i documenti contenuti negli allegati da A.4 a A.6 del ricorso non possono essere presi in considerazione e, pertanto, devono essere considerati irricevibili.

In diritto › Sulla fondatezza dei motivi

punto 20
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 63, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
punto 21
Si deve iniziare l’esame del ricorso analizzando il secondo motivo.
punto 22
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver correttamente proceduto al trattamento delle prove e degli argomenti che sono stati presentati, dalla richiedente la dichiarazione di nullità, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, ossia gli allegati dal n. 1 al n. 4 della memoria contenente i motivi del ricorso proposto dinanzi a tale commissione.
punto 23
In primo luogo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha, in sostanza, violato l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 63, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
punto 24
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
punto 25
L’EUIPO sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in relazione all’ammissione degli elementi di prova presentati dalla controinteressata nel procedimento dinanzi ad essa, dal momento che le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1) sono state soddisfatte nel caso di specie. In secondo luogo, esso evidenzia che, poiché la ricorrente non aveva contestato tale ammissione, la commissione in parola non aveva l’obbligo di motivare espressamente detta ammissione.
punto 26
Nel caso di specie, dal fascicolo del procedimento risulta che, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, la richiedente la dichiarazione di nullità ha depositato una memoria contenente i motivi del suo ricorso, nonché gli allegati dal n. 1 al n. 4. Tali allegati contenevano i seguenti elementi di prova: immagini di circuiti integrati di forma circolare e collegamenti ipertestuali verso le loro fonti (allegato n. 1); un collegamento ipertestuale verso un video disponibile sul sito Internet YouTube, nonché immagini che mostrano l’utilizzazione del prodotto (allegato n. 2); immagini di disegni o modelli anteriori e collegamenti ipertestuali verso le loro fonti (allegato n. 3); una descrizione del prodotto (allegato n. 4).
punto 27
Come risulta dal fascicolo e come ammesso dalle parti, gli allegati dal n. 1 al n. 4 della memoria contenente i motivi del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso contengono fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi a detta commissione. In tale memoria, la richiedente la dichiarazione di nullità ha altresì presentato, a tal proposito, un’argomentazione supplementare che non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità.
punto 28
Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, «[n]el corso del procedimento l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti», ma che, «[t]uttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’[EUIPO] si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate». Inoltre, l’articolo 63, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che «[l’EUIPO] può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile».
punto 29
Dalla formulazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 6/2002, e che non è affatto proibito per l’EUIPO tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti [v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2017, Gamet/EUIPO – «Metal-Bud II» Robert Gubała (Maniglia di porta), T-306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punto 15; v. anche, per analogia, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42].
punto 30
La suddetta disposizione, precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, conferisce infatti all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur sempre motivando la sua decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto delle medesime (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2017, Maniglia di porta, T-306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
punto 31
Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso, ai fini dell’eventuale presa in considerazione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa, occorre rilevare che tale presa in considerazione è giustificabile quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
punto 32
In particolare, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dispone quanto segue: «Conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (…) 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o (…) sono depositati per contestare valutazioni effettuate o (…) esaminat[e] d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso».
punto 33
Il regolamento delegato 2018/625 è infatti applicabile nel settore dei disegni o modelli comunitari, in quanto, ai sensi dell’articolo 108 del regolamento n. 6/2002, le disposizioni di detto regolamento delegato relative al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso sono anche applicabili ai ricorsi riguardanti le decisioni di cui all’articolo 55 di tale regolamento [sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo), T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155, punto 44]. Quest’ultimo articolo riguarda in particolare – come nel caso di specie – le decisioni delle divisioni di annullamento.
punto 34
Occorre altresì rilevare che il contenuto dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 è identico a quello dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, a cui fa esplicitamente riferimento l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
punto 35
Ne consegue che le condizioni dei cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 si applicano mutatis mutandis all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Pertanto, la possibilità per la commissione di ricorso di prendere in considerazione fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa, in forza dell’articolo 63, paragrafo 2, di detto regolamento, è disciplinata dall’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento delegato [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Kondyterska korporatsiia «Roshen»/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Raffigurazione di un’aragosta), T-254/20, non pubblicata, EU:T:2021:650, punti 55 e 56].
punto 36
Conformemente alla giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se la commissione di ricorso abbia effettivamente esercitato l’ampio potere discrezionale di cui dispone per decidere, in modo motivato e tenendo debitamente conto dell’insieme delle circostanze rilevanti, se occorreva o meno prendere in considerazione i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa al fine di pronunciare la decisione che essa era chiamata ad adottare. Spetta inoltre al Tribunale controllare che la commissione di ricorso abbia fatto un uso appropriato del potere discrezionale conferitole dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 (v. sentenza del 5 luglio 2017, Maniglia di porta, T-306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce del precedente punto 35, quest’ultima disposizione deve essere applicata in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
punto 37
Come risulta dalla giurisprudenza relativa all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, citata nei precedenti punti 30 e 36, la commissione di ricorso deve esercitare il proprio potere discrezionale, di cui a tale disposizione, al fine di decidere, pur sempre motivando la propria decisione al riguardo, se occorra o meno tener conto dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa. Tale obbligo è anche previsto dalla giurisprudenza relativa dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, secondo la quale, nell’eventualità in cui detta commissione di ricorso accolga tali elementi e fondi la propria decisione sugli stessi, essa deve necessariamente motivare, conformemente all’articolo 62 di detto regolamento, le ragioni che l’hanno portata a ritenere che le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento delegato fossero soddisfatte [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2021, Skyliners/EUIPO – Sky (SKYLINERS), T-15/20, non pubblicata, EU:T:2021:401, punto 80].
punto 38
A tal proposito, occorre osservare che l’obbligo della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 al fine di decidere, pur sempre motivando la sua decisione al riguardo, se occorra o meno prendere in considerazione i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa trova la sua origine nell’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
punto 39
Inoltre, l’esame da parte della commissione di ricorso della questione dell’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa costituisce una tappa preliminare obbligatoria rispetto all’eventuale analisi, da parte sua, di tali elementi nell’ambito dell’esame della fondatezza del ricorso proposto dinanzi ad essa.
punto 40
Pertanto, per quanto riguarda tanto l’analisi della questione dell’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso quanto l’esame delle questioni di merito, la decisione impugnata deve soddisfare i requisiti dell’obbligo di motivazione previsto, in particolare, all’articolo 41 della Carta – il quale si intitola «Diritto ad una buona amministrazione» – e, più precisamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera c), di detto articolo, le violazioni dei quali sono altresì dedotte dalla ricorrente.
punto 41
Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dispone che «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». Il paragrafo 2, lettera c), del detto articolo precisa, dal canto suo, che «[t]ale diritto comprende in particolare (…) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».
punto 42
L’obbligo di motivazione, che deriva anche dall’articolo 62 del regolamento n. 6/2002 ha, secondo la giurisprudenza, il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione interessata [sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori), T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87, punto 82].
punto 43
La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti deve essere valutata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata [sentenza del 9 febbraio 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Bicchieri), T-16/16, EU:T:2017:68, punto 58].
punto 44
Occorre evidenziare che l’obbligo di motivazione mira a impedire anche l’adozione di decisioni arbitrarie. Esso comporta quindi un effetto di autodisciplina, nel senso che, trovandosi obbligato a presentare le ragioni di una decisione, il suo autore è altresì tenuto a garantire che tali ragioni siano pertinenti, coerenti e sufficientemente precise.
punto 45
Ne consegue che, quando la commissione di ricorso esercita il potere discrezionale conferitole dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, essa è tenuta a motivare la propria decisione quanto all’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa, indicando, in particolare, se, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, detti elementi possano essere accolti. Occorre quindi controllare, nel caso in esame, se tale commissione abbia rispettato l’obbligo in parola.
punto 46
Nel caso di specie, anche se la commissione di ricorso non ha esplicitamente constatato, nella decisione impugnata, l’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte negli allegati dal n. 1 al n. 4 della memoria contenente i motivi del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, occorre ritenere che detti elementi sono stati presi in considerazione implicitamente, ma necessariamente, da detta commissione. Da un lato, infatti, non soltanto diversi elementi di prova prodotti in detti allegati sono stati menzionati nella presentazione dei motivi e degli argomenti delle parti di cui al punto 15 della decisione impugnata, ma la loro presa in considerazione è altresì dedotta dai riferimenti, nella motivazione di detta decisione, all’insieme dei fatti, degli argomenti e delle prove presentati dinanzi a tale commissione. Dall’altro lato, sia la ricorrente che l’EUIPO concordano nelle loro memorie su tale ammissione.
punto 47
Orbene, è necessario constatare che la motivazione della decisione impugnata non contiene alcun elemento relativo alle ragioni per le quali la commissione di ricorso abbia ammesso i fatti invocati o le prove addotte dalla richiedente la dichiarazione di nullità per la prima volta dinanzi ad essa.
punto 48
Pertanto, il Tribunale non è in grado di esaminare se la commissione di ricorso abbia fatto applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625 e se i due requisiti posti da tale disposizione fossero soddisfatti prima dell’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa. In particolare, esso non può controllare se detta commissione abbia esaminato, da un lato, la rilevanza dei suddetti elementi, a un primo esame, per la causa e, dall’altro, le eventuali valide ragioni che hanno condotto alla loro produzione tardiva. È pertanto impossibile per il Tribunale conoscere la giustificazione di detta ammissione nonché valutare la fondatezza della decisione impugnata sul punto.
punto 49
Del pari, dato che la decisione impugnata omette di indicare le ragioni dell’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, le parti si trovano nell’impossibilità di conoscere le giustificazioni di tale ammissione al fine di difendere i loro diritti.
punto 50
Pertanto, si deve constatare che, poiché la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione sotto il profilo dell’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, detta commissione non ha rispettato i requisiti derivanti dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
punto 51
Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti dell’EUIPO.
punto 52
Sotto un primo profilo, occorre respingere l’argomento dell’EUIPO secondo cui, poiché la ricorrente non aveva contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, l’ammissione dei fatti invocati o delle prove che erano state presentate per la prima volta dinanzi a detta commissione, quest’ultima non era obbligata a motivare espressamente la loro ammissione.
punto 53
In primo luogo, infatti, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T-80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 37]. Orbene, come constatato ai precedenti punti 48 e 49, non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.
punto 54
In secondo luogo, come rilevato al precedente punto 45, quando la commissione di ricorso esercita il potere discrezionale conferitole dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, essa è tenuta a motivare la propria decisione quanto all’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa, indicando, in particolare, se, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, detti elementi possano essere accolti.
punto 55
Ne consegue che l’esame dell’argomento dell’EUIPO di cui al precedente punto 52 deve essere effettuato alla luce dell’esistenza di un obbligo per la commissione di ricorso di indicare, in particolare, se, in base alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa possano essere accolti.
punto 56
È vero che, conformemente all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l’esame dei fatti da parte dell’EUIPO è circoscritto, nei procedimenti di dichiarazione di nullità – come nel caso di specie – ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.
punto 57
Tuttavia, l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non dispensa una commissione di ricorso dall’esaminare e dal motivare l’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 per il motivo che la ricorrente non ha contestato la ricevibilità di tali elementi.
punto 58
Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso deve infatti esaminare d’ufficio le questioni di diritto non sollevate dalle parti solo qualora esse riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali questioni al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento n. 6/2002 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 10 giugno 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli), T-100/19, EU:T:2020:255, punti da 70 a 72, e del 13 ottobre 2021, Škoda Investment/EUIPO – Škoda Auto (Raffigurazione di una freccia con ala), T-712/20, EU:T:2021:700, punto 24].
punto 59
Nel caso di specie, la questione se i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso possano essere ammessi in forza dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 costituisce una questione che riguarda la corretta applicazione del regolamento n. 6/2002 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo. La commissione in parola deve quindi esaminare d’ufficio tale questione e motivare la sua risposta.
punto 60
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, l’ammissione dei fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, in forza dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, unitamente all’esposizione nella decisione impugnata delle relative ragioni, non è sottratta all’esame di detta commissione per il solo fatto che la ricorrente non abbia contestato siffatta ammissione nella fase del procedimento dinanzi a detta commissione.
punto 61
In terzo luogo, detta conclusione è corroborata dall’obiettivo perseguito dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
punto 62
L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 mira infatti, segnatamente, ad assicurare il corretto svolgimento e l’efficienza dei procedimenti dinanzi all’EUIPO esortando le parti a rispettare i termini loro impartiti [v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T-76/21, non pubblicata, EU:T:2022:16, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
punto 63
L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 persegue quindi un obiettivo di interesse generale. In tale contesto, e dato che tale disposizione non si limita a tutelare il solo interesse delle parti in causa, queste ultime non possono avere la disponibilità dell’esame del rispetto delle norme che disciplinano l’ammissione delle prove.
punto 64
Orbene, l’argomento dell’EUIPO di cui al precedente punto 52, facendo dipendere il contenuto della motivazione esposta nella decisione impugnata quanto all’esame ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dalla questione se l’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso sia stata contestata o meno nel corso del procedimento dinanzi a detta commissione, mette a disposizione delle parti l’esame del rispetto delle norme che disciplinano l’ammissione delle prove di cui a tale disposizione. Tuttavia, l’obbligo di tale commissione di rispettare la legge – in particolare nell’ambito del controllo dell’ammissione delle prove alla luce dei requisiti regolamentari e di motivazione – non può dipendere dal fatto che le parti le chiedano di esercitare un simile controllo.
punto 65
In quarto luogo, occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza relativa all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, spetta alla parte che presenta le prove giustificare le ragioni per le quali esse sono state presentate in tale fase del procedimento, nonché dimostrare l’impossibilità di una siffatta presentazione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Raffigurazione di un’aragosta, T-254/20, non pubblicata, EU:T:2021:650, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
punto 66
Con il suo argomento ricordato al precedente punto 52, l’EUIPO tenta di mettere in discussione la ripartizione dell’onere della prova definita nella giurisprudenza citata al precedente punto 65, volendo far dipendere il contenuto della decisione impugnata in relazione all’esame ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 dalla questione se l’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso sia stata o meno contestata durante il procedimento dinanzi a detta commissione. Tuttavia, l’obbligo di tale commissione di rispettare la legge, in particolare nell’ambito del controllo dell’ammissione delle prove alla luce dei requisiti regolamentari e di motivazione, non può dipendere dal fatto che le parti le chiedano di esercitare un simile controllo.
punto 67
Allo stesso modo, la tesi sostenuta dall’EUIPO equivarrebbe a costringere le parti dinanzi alla commissione di ricorso a vigilare sul rispetto da parte di quest’ultima dei suoi obblighi procedurali ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, i quali sono vincolanti e soggetti a un esame d’ufficio.
punto 68
Di conseguenza, occorre constatare che, indipendentemente dal fatto che la ricorrente non ha contestato l’ammissione dei fatti invocati o delle prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima era in ogni caso tenuta, conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, a esaminare detta ammissione e a esporre le ragioni che l’hanno indotta ad ammettere detti elementi.
punto 69
Sotto un secondo profilo, non possono essere accolti neppure gli argomenti dell’EUIPO volti a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 erano soddisfatte nel caso di specie.
punto 70
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest’ultima e non può essere addotta nell’ambito di spiegazioni successivamente fornite dall’EUIPO, salvo circostanze eccezionali che, in assenza di urgenza, non ricorrono. Ne consegue che la decisione deve, in via di principio, essere autosufficiente e la sua motivazione non può derivare dalle spiegazioni scritte od orali fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione [v. sentenza del 12 dicembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T-35/16, non pubblicata, EU:T:2017:886, punto 57 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 marzo 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Scarpe), T-424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
punto 71
Nel caso di specie, in assenza di urgenza, non ricorrono le circostanze eccezionali che consentono all’EUIPO di fornire successivamente spiegazioni dirette a integrare la motivazione della decisione impugnata. In ogni caso, non si può ritenere che le spiegazioni fornite nel caso di specie integrino una motivazione esistente dal momento che esse costituiscono una motivazione del tutto nuova.
punto 72
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, i difetti di motivazione sono di per sé sufficienti per giustificare l’annullamento della decisione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 78). Si deve pertanto constatare che l’errore in cui è incorsa la commissione di ricorso, rilevato al precedente punto 50, comporta l’annullamento della decisione impugnata.
punto 73
Per altro verso, tale conclusione non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza secondo la quale una parte ricorrente non ha alcun interesse legittimo a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione in un caso in cui è già certo che, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, dovrà essere adottata una decisione identica [sentenze del 29 settembre 1976, Morello/Commissione, 9/76, EU:C:1976:129, punto 11, e del 3 dicembre 2003, Audi/UAMI (TDI), T-16/02, EU:T:2003:327, punti 97 e 98].
punto 74
Da un lato, infatti, non si può escludere che l’esame da parte della commissione di ricorso delle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625 possa portarla a non ammettere i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa. A tale riguardo, non spetta, tuttavia, al Tribunale sostituirsi all’EUIPO nella valutazione degli elementi in causa [v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15, EU:T:2016:568, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].
punto 75
Dall’altro lato, non si può neppure escludere che – se la commissione di ricorso dovesse decidere di non ammettere i fatti invocati o le prove addotte per la prima volta dinanzi ad essa – il risultato della decisione impugnata possa essere diverso. A tal proposito, occorre rilevare che l’EUIPO ammette, nel controricorso, che tali elementi sono serviti a suffragare le conclusioni che la commissione in parola ha tratto in relazione alla valutazione della suddetta funzione tecnica delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto di cui trattasi.
punto 76
Di conseguenza, si deve constatare che, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, una decisione identica non dovrà necessariamente essere adottata.
punto 77
Pertanto, occorre accogliere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dalla stessa addotti a sostegno di tale motivo, in particolare quelli vertenti sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
punto 78
Alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere il ricorso e, pertanto, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il primo motivo.

Sulle spese

punto 79
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 80
La ricorrente ha chiesto che l’EUIPO sia condannato alle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO.
punto 81
L’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
punto 82
Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento e al procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale, tuttavia, per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.
punto 83
Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta a ottenere che l’EUIPO sia condannato alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, l’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito di quest’ultimo procedimento, nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Firme

Tomljenović Nõmm Kukovec Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2022. Firme

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