Sez. 1, Sentenza n. 2861 del 06/10/1972 (Rv. 360583 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - REGISTRO DI CONTABILITA - INSERZIONI OBBLIGATORIE - ESTREMI - RISERVE PER LA RIVALSA DELL'IGE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA - INSUSSISTENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - REGISTRO DI CONTABILITA - INSERZIONI OBBLIGATORIE - ESTREMI - RISERVE PER LA RIVALSA DELL'IGE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA - INSUSSISTENZA.*
Debbono inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilita esclusivamente le annotazioni e le riserve riguardanti le partite del lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, e non pure quelle relative ad altri soggetti affatto estranei alla finalita di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo, che e propria di tale registro, quali le riserve per rivalsa dell'IGE e dell'imposta di registro dovute sui lavori o la Determinazione della decorrenza degli interessi di mora. (Conf 2290'65).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 6, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 64, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 23, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 107, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 46, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)