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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-76/11

Decisione
decisa il 2012-11-21
ECLI
ECLI:EU:T:2012:613

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 21 novembre 2012 Pesca – Misure di conservazione delle risorse della pesca – Articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 – Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti assegnati per gli anni precedenti – Applicazione nel tempo – Certezza del diritto – Interpretazione che garantisce il rispetto del diritto primario – Principio di legalità delle pene – Irretroattività Nella causa T-76/11, Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, abogado del Estado, ricorrente, contro Commissione europea, rappresentata da F. Jimeno Fernández e D. Nardi, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (GU L 291, pag. 31), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2012, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il presente ricorso il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (GU L 291, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Sentenza › Contesto normativo

punto 2
L’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), stabilisce quanto segue: «1. Qualora la Commissione stabilisca che uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di una riserva o di un gruppo di riserve, essa opera deduzioni dal contingente, dall’assegnazione o dalla parte annuale di detto Stato membro. Tali deduzioni sono decise conformemente alla procedura prevista all’articolo 36. 2. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, disposizioni in materia di deduzione conformi agli obiettivi e alle strategie gestionali di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e tiene conto, in via prioritaria, dei parametri seguenti: entità del superamento; eventuali superamenti registrati per la stessa riserva nell’anno precedente; stato biologico delle risorse in questione».
punto 3
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115, pag. 3), dispone quanto segue: «1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi sbarchi consentiti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell’anno successivo. 2. Per gli stock di cui all’articolo 2, terzo trattino, il superamento degli sbarchi consentiti comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell’anno successivo secondo lo schema sotto riportato: Entità del superamento rispetto agli sbarchi consentiti Detrazione Primo 10% Superamento x 1,00 Successivo 10% sino al 20% complessivamente Superamento x 1,10 Successivo 20% sino al 40% complessivamente Superamento x 1,20 Qualsiasi superamento che vada oltre il 40% Superamento x 1,40 Una detrazione pari al superamento × 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto agli sbarchi consentiti pari o inferiore a 100 tonnellate. Un ulteriore 3% della quantità pescata in eccesso rispetto agli sbarchi consentiti è inoltre detratto per ciascuno degli anni successivi in cui gli sbarchi consentiti sono superati per oltre il 10%».
punto 4
L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), è formulato come segue: «La Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro».
punto 5
L’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1), prevede quanto segue: «1. Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. 2. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella: Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati Fattore moltiplicatore Fino al 5% Superamento * 1,0 Dal 5% al 10% Superamento * 1,1 Dal 10% al 20% Superamento * 1,2 Dal 20% al 40% Superamento * 1,4 Dal 40% al 50% Superamento * 1,8 Superamento di oltre il 50% Superamento * 2,0 Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate. 3. Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se: a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e tali superamenti hanno dato luogo a detrazioni ai sensi del paragrafo 2; b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente le relazioni del CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale. 4. In caso di superamento di un contingente, quota o parte di uno stock o gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può operare detrazioni conformemente all’articolo 119 dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento. 5. Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock superati in quanto tali poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119».
punto 6
Conformemente al suo articolo 124, il regolamento n. 1224/2009 è applicabile a partire dal 1o gennaio 2010.

Sentenza › Fatti

punto 7
Il regolamento impugnato rientra in una serie di regolamenti di esecuzione della Commissione europea con i quali essa ha proceduto ad effettuare detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per un determinato anno in seguito a superamenti di contingenti precedentemente avvenuti. Tali regolamenti possono essere suddivisi in quattro gruppi.
punto 8
Negli anni 2002 e 2003 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2000/2002, dell’8 novembre 2002, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 308, pag. 13), e il regolamento (CE) n. 728/2003, del 25 aprile 2003, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 105, pag. 3). In tali regolamenti, fondati sui regolamenti nn. 2847/93 e 847/96, essa ha proceduto a detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito a superamenti di contingenti avvenuti nell’anno precedente.
punto 9
Negli anni 2004-2008, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 762/2004, del 23 aprile 2004, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 120, pag. 8); il regolamento (CE) n. 776/2005, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 130, pag. 7); il regolamento (CE) n. 742/2006, del 17 maggio 2006, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 130, pag. 7); il regolamento (CE) n. 609/2007, del 1o giugno 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 141, pag. 33), e il regolamento (CE) n. 541/2008, del 16 giugno 2008, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 (GU L 157, pag. 23). In tali regolamenti, fondati sui regolamenti nn. 2371/2002 e 847/96, la Commissione ha proceduto a detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito a superamenti di contingenti avvenuti nell’anno precedente. Dagli allegati di tali regolamenti risulta che in alcuni casi la Commissione non ha potuto effettuare detrazioni nella misura giustificata dai superamenti, poiché il totale di tali detrazioni avrebbe superato il totale dei contingenti assegnati per l’anno dato. In tali casi la Commissione si è limitata ad azzerare i rispettivi contingenti per l’anno dato, senza tuttavia riportare all’anno successivo il saldo rimanente.
punto 10
Dato l’aumento del numero dei casi in cui la Commissione non ha potuto procedere a detrazioni nella misura giustificata dai superamenti dei contingenti assegnati per l’anno precedente, essa ha modificato la sua politica nel regolamento (CE) n. 649/2009, del 23 luglio 2009, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca (GU L 192, pag. 14). Tale regolamento si fonda sui regolamenti nn. 2371/2002 e 847/96, come i regolamenti adottati negli anni 2004-2008. Orbene, al nono considerando del regolamento n. 649/2009, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno provvedere affinché le detrazioni giustificate dai superamenti dei contingenti assegnati per il 2008 avvenissero per il loro intero quantitativo, e che le detrazioni che non avevano potuto essere realizzate rispetto al 2009 avrebbero dovuto essere effettuate dai contingenti assegnati per il 2010 e, eventualmente, da quelli previsti per gli anni successivi. Peraltro essa ha indicato la differenza tra, da un lato, le detrazioni giustificate dai superamenti avvenuti nel 2008 e, dall’altro, il quantitativo dei contingenti assegnati per il 2009, in una colonna intitolata «Quantitativo residuo», figurante nella tabella riportata nell’allegato II di tale regolamento.
punto 11
Infine, nel 2010, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 novembre 2010. Tale regolamento si fonda sull’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009.
punto 12
I considerando 5 e 8 di tale regolamento sono formulati come segue: «(5) Il regolamento (...) n. 649/2009 (...) ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2009 sulla base del superamento dei contingenti del 2008. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2009 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente, al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010. (…) (8) Tuttavia, poiché le detrazioni da applicare riguardano un superamento avvenuto nel 2009 e quindi in un moment[o] in cui non si applicava il regolamento (...) n. 1224/2009, [per] motivi di certezza del diritto è opportuno procedere a detrazioni non più severe di quelle risultanti dall’applicazione delle disposizioni allora in vigore, ossia le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione su base annuale dei TAC e dei contingenti».
punto 13
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento impugnato stabilisce quanto segue: «I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (CE) n. 1226/2009, (CE) n. 1287/2009, (CE) n. 1359/2008 e (UE) n. 53/2010 sono ridotti come indicato in allegato».
punto 14
L’allegato del regolamento impugnato contiene una colonna intitolata «Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)», dove sono ripresi alcuni quantitativi indicati nella colonna intitolata «Quantitativo residuo» dell’allegato II del regolamento n. 649/2009.
punto 15
Peraltro, come il menzionato allegato del regolamento n. 649/2009, anche l’allegato del regolamento impugnato presenta una colonna intitolata «Quantitativo residuo», che indica le detrazioni cui la Commissione non ha potuto procedere in quanto il totale delle detrazioni superava il totale dei contingenti assegnati per il 2010.

Sentenza › Procedimento e conclusioni delle parti

punto 16
Con atto registrato il 2 febbraio 2010 nella cancelleria del Tribunale, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso di annullamento del regolamento impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
punto 17
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso, da un lato, di avviare la fase orale e, dall’altro, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, di invitare la Commissione a rispondere a taluni quesiti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.
punto 18
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 23 aprile 2012.
punto 19
Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia: annullare il regolamento impugnato; condannare la Commissione alle spese.
punto 20
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso in quanto infondato; condannare il ricorrente alle spese.

Sentenza › In diritto

punto 21
Con il regolamento impugnato la Commissione ha proceduto a detrazioni da taluni contingenti di pesca degli Stati membri per il 2010. Essa ha basato tale regolamento sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, applicabile a partire dal 1o gennaio 2010. Tale articolo prevede che la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati in un determinato anno, proceda a detrazioni dai contingenti di pesca futuri di tale Stato membro. Questa disposizione permette quindi alla Commissione di effettuare detrazioni non soltanto dai contingenti assegnati per l’anno seguente quello in cui si è verificato il superamento, ma anche dai contingenti assegnati per gli anni ad esso successivi. Pertanto, nell’ambito di un regolamento con il quale procede a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno determinato, la Commissione può effettuare detrazioni non solo in seguito ai superamenti di contingenti avvenuti l’anno precedente, ma anche in conseguenza di superamenti di contingenti verificatisi negli anni anteriori, nella misura in cui essi non abbiano ancora dato luogo alle corrispondenti detrazioni.
punto 22
Il ricorso di annullamento del Regno di Spagna si basa su quattro motivi. Con il primo motivo, si sostiene che l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, sul quale la Commissione ha fondato il regolamento impugnato, non era applicabile ratione temporis. Con i motivi secondo e terzo, il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato i principi di legalità delle pene, della certezza del diritto e di irretroattività delle norme penali meno favorevoli, procedendo a detrazioni dai contingenti per il 2010 in seguito a superamenti di contingenti relativi non solo al 2009, ma anche al 2008, mentre la normativa precedente l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 avrebbe consentito di procedere a detrazioni soltanto in relazione a superamenti di contingenti assegnati per il 2009. Con il quarto motivo, il Regno di Spagna sostiene che non si può consentire alla Commissione di scegliere la normativa applicabile in funzione del momento in cui essa decida di iniziare ad esaminare un comportamento.

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, vertente sull’inapplicabilità ratione temporis dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009

punto 23
Il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver basato il regolamento impugnato sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009. Poiché con il regolamento impugnato si effettuerebbero detrazioni da taluni contingenti in seguito a superamenti di contingenti avvenuti prima del 2010, esso non potrebbe essere fondato sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, applicabile a partire dal 1o gennaio 2010.
punto 24
In tale contesto occorre ricordare, in via preliminare, che il regolamento n. 1224/2009 non contiene specifiche disposizioni riguardanti l’applicazione nel tempo del suo articolo 105.
punto 25
Si devono pertanto applicare le regole generali sull’applicazione delle norme nel tempo, che distinguono, da un lato, le norme di procedura e, dall’altro, le norme di diritto sostanziale [sentenze della Corte del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., 212/80-217/80, Racc. pag. 2735, punto 9; del 6 luglio 1993, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, C-121/91 e C-122/91, Racc. pag. I-3873, punto 22, e del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C-293/04, Racc. pag. I-2263, punti 19-21]. L’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 stabilisce il regime delle detrazioni dai contingenti e costituisce quindi una norma di diritto sostanziale.
punto 26
Riguardo alle norme di diritto sostanziale, secondo costante giurisprudenza, esse devono essere in linea di principio interpretate nel senso che si riferiscono soltanto a situazioni createsi posteriormente alla loro entrata in vigore, onde garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Tuttavia, quando dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che esse si riferiscono altresì a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore, può essere loro attribuita anche un’efficacia retroattiva (v., in tal senso, sentenze della Corte del 15 luglio 1993, GruSa Fleisch, C-34/92, Racc. pag. I-4147, punto 22, e Beemsterboer Coldstore Services, punto 25 supra, punto 21).
punto 27
Si deve quindi esaminare se dalla ratio del regolamento n. 1224/2009 e dagli scopi che esso persegue risulti che il suo articolo 105 debba costituire la base giuridica del regolamento impugnato, dal momento che quest’ultimo regolamento procede a detrazioni da taluni contingenti assegnati per il 2010 in seguito a superamenti di contingenti avvenuti prima dell’applicabilità temporale di tale articolo, in data 1o gennaio 2010.
punto 28
In tale contesto si deve ricordare, anzitutto, che ai sensi della normativa applicabile la Commissione non poteva procedere alle detrazioni dai contingenti assegnati per il 2010 prima del 15 gennaio 2010.
punto 29
Da un lato, i contingenti concessi per il 2010 sono stati assegnati con il regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (GU L 21, pag. 1, e – rettifica – GU L 24, pag. 14).
punto 30
Dall’altro, la Commissione disponeva di tutti dati riguardanti le attività di pesca realizzate nel 2009 solamente a partire dal 15 gennaio 2010. Risulta, infatti, dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1224/2009 che gli Stati membri erano tenuti a notificare i dati riguardanti la pesca nel mese di dicembre 2009 solo entro il 15 gennaio 2010.
punto 31
Si deve inoltre constatare che nel 2010 la Commissione non poteva nemmeno basare il regolamento impugnato sul fondamento normativo costituito dalle disposizioni anteriori all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, vale a dire l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e l’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Infatti, in forza dell’articolo 121, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009, dal 1o gennaio 2010 le disposizioni summenzionate non erano più in vigore.
punto 32
La sola base giuridica sulla quale la Commissione poteva fondare il regolamento impugnato era quindi l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009. Un’interpretazione di tale articolo secondo la quale esso non era applicabile a superamenti di contingenti avvenuti prima del 1o gennaio 2010 comporterebbe che tali superamenti non potrebbero dar luogo a detrazioni, restando quindi privi di conseguenze. Orbene, un siffatto risultato sarebbe manifestamente contrario agli scopi perseguiti dal regolamento n. 1224/2009, in particolare all’obiettivo di garantire che i limiti fissati per le possibilità di pesca siano pienamente rispettati, menzionato al suo considerando 43.
punto 33
La Commissione non ha quindi commesso un errore di diritto basando il regolamento impugnato sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009.
punto 34
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione con l’argomento, sollevato dal Regno di Spagna, secondo cui l’applicazione dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 a situazioni maturate prima della sua entrata in vigore potrebbe portare a risultati contrari al principio della certezza del diritto. Infatti, come risulta dalle osservazioni precedenti, la Commissione è tenuta a seguire le chiare indicazioni del legislatore dell’Unione e ad applicare l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 a decorrere dal 1o gennaio 2010. Nell’ipotesi in cui l’applicazione di tale articolo a situazioni maturate prima della sua entrata in vigore o applicabilità temporale si rivelasse problematica riguardo all’osservanza del principio della certezza del diritto, la Commissione dovrebbe interpretarlo in maniera restrittiva, al fine di garantire il rispetto di tale principio di diritto primario.
punto 35
Il primo motivo, vertente sull’inapplicabilità ratione temporis dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, deve essere quindi respinto.

Sentenza › In diritto › Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e del principio della legalità delle pene

punto 36
Con il secondo motivo, il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato il principio della certezza del diritto e il principio di legalità delle pene.

Sentenza › In diritto › Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e del principio della legalità delle pene › Sul principio della certezza del diritto

punto 37
Il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato il principio della certezza del diritto basando il regolamento impugnato sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 e applicando in tal modo una nuova normativa, meno favorevole ad una situazione maturata nella vigenza della normativa anteriore.
punto 38
Esso non critica pertanto un’applicazione retroattiva nel senso proprio del termine, vale a dire la previsione, da parte di una norma, di effetti giuridici anteriori alla data della sua entrata in vigore.
punto 39
Orbene, come correttamente sostiene il Regno di Spagna, l’applicazione di una nuova normativa ad una situazione di fatto maturata prima della sua entrata in vigore, nella vigenza della normativa anteriore, può anch’essa sollevare problemi rispetto al principio della certezza del diritto. Infatti, in tal caso, vengono collegati effetti giuridici per il presente o per il futuro ad una situazione passata che, in quanto tale, non può più essere modificata. Per questa ragione il principio della certezza del diritto osta all’applicazione di una nuova normativa più severa rispetto ad una situazione maturata nella vigenza di una normativa anteriore più favorevole, nella misura in cui la persona interessata passa far valere un legittimo affidamento rispetto alla normativa anteriore (v., in tal senso, sentenza Beemsterboer Coldstore Services, punto 25 supra, punto 24).
punto 40
Riguardo al regolamento impugnato, con cui si procede a detrazioni da taluni contingenti assegnati per il 2010 in seguito a superamenti avvenuti in anni precedenti, si deve considerare che, basando tale regolamento sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, applicabile a partire dal 1o gennaio 2010, la Commissione ha applicato una normativa nuova a una situazione di fatto maturata nella vigenza della normativa anteriore.
punto 41
Si deve quindi esaminare se la Commissione abbia assoggettato tali superamenti a un regime meno favorevole di quello previsto dalla normativa vigente all’epoca in cui essi si sono verificati.
punto 42
In tale ambito si deve, in primo luogo, constatare che i fattori moltiplicatori per il calcolo delle detrazioni previsti all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009 sono meno favorevoli di quelli previsti all’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Orbene, come risulta dal considerando 8 del regolamento impugnato, la Commissione non ha applicato tali fattori moltiplicatori meno favorevoli. Al riguardo essa ha quindi interpretato l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 in modo da garantire il rispetto del principio della certezza del diritto (v. punto 34 supra).
punto 43
In secondo luogo, si deve esaminare la censura del Regno di Spagna secondo cui, nel regolamento impugnato, la Commissione ha proceduto a detrazioni dai contingenti di cui trattasi non solo in seguito a superamenti di contingenti avvenuti nell’anno precedente, ma anche a causa dei superamenti di contingenti avvenuti due anni prima, mentre ciò non sarebbe stato possibile in forza della normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, che avrebbe consentito di procedere a detrazioni soltanto in relazione ai superamenti avvenuti nell’anno precedente.
punto 44
Al riguardo si deve ricordare che l’ultima disposizione entrata in vigore prima dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 era l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002.
punto 45
Orbene, secondo la formulazione di quest’ultima disposizione, «[l]a Commissione (...) procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future». Tale disposizione permette quindi alla Commissione, quando essa constata un superamento di contingenti per un determinato anno, di procedere a detrazioni non soltanto dai contingenti assegnati per l’anno seguente, ma anche da quelli per gli anni successivi, nella misura in cui non tutte le detrazioni giustificate dai superamenti di contingenti a titolo di un anno determinato abbiano potuto essere prese in considerazione nell’ambito delle detrazioni dai contingenti attribuiti per l’anno seguente.
punto 46
Questa interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 è confermata da considerazioni di ordine teleologico. Come risulta dai considerando 3 e 4 di tale regolamento, quest’ultimo è volto in particolare alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche viventi, nonché al loro sfruttamento sostenibile. Orbene, soltanto un approccio che consenta di procedere a tutte le detrazioni giustificate dai superamenti intervenuti nel corso degli anni precedenti è conforme a tali scopi.
punto 47
Peraltro, soltanto una siffatta interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 permette di rispettare il principio di non discriminazione. Qualora l’imputazione delle detrazioni potesse essere praticata soltanto ai contingenti assegnati per l’anno successivo ai superamenti, gli Stati membri che rispettano i contingenti loro assegnati rischierebbero di essere discriminati rispetto agli Stati membri che li superano in maniera significativa. Infatti, nel caso in cui i superamenti di contingenti assegnati per un anno determinato giustifichino detrazioni il cui totale superi quello dei contingenti assegnati per l’anno successivo, il vantaggio determinato dal superamento risulta tanto maggiore quanto maggiore è l’eccedenza di pescato. Orbene, non è accettabile che uno Stato membro tragga vantaggio da un comportamento che non soltanto è contrario agli obiettivi di conservazione e gestione delle risorse acquatiche viventi e del loro sfruttamento sostenibile, ma costituisce altresì un comportamento sleale nei confronti degli Stati membri che rispettano i propri contingenti.
punto 48
In tale contesto il Regno di Spagna eccepisce che la disposizione che disciplinava le detrazioni sino all’applicabilità del regolamento n. 1224/2009, a partire dal 1o gennaio 2010, non era l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, bensì l’articolo 5 del regolamento n. 847/96 e che quest’ultimo permette di procedere a detrazioni soltanto dai contingenti «[assegnati] nell’anno successivo». In forza di tale disposizione la Commissione non avrebbe potuto procedere a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno successivo a quello immediatamente seguente i superamenti di cui trattasi.
punto 49
Orbene, anche ritenendo che l’articolo 5 del regolamento n. 847/96 debba essere interpretato in questo modo, che non sarebbe affatto conforme al principio della parità di trattamento (v. punto 47 supra), e che esista quindi un conflitto tra questo articolo e l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, prevarrebbe la soluzione di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, e non quella prevista all’articolo 5 del regolamento n. 847/96.
punto 50
Occorre infatti ricordare l’ordine cronologico in cui tali disposizioni sono state adottate. Anzitutto, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2847/93, il cui articolo 23, paragrafo 1, prevede che, quando uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la Commissione procede a detrazioni dal contingente di cui dispone tale Stato membro. Successivamente il Consiglio ha concretizzato il regime delle detrazioni dai contingenti nell’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Infine il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2371/2002. L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 è quindi una disposizione posteriore all’articolo 5 del regolamento n. 847/96.
punto 51
In mancanza di una norma speciale che disciplini la relazione tra l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, da un lato, e l’articolo 5 del regolamento n. 847/96, dall’altro, si deve applicare la regola generale secondo cui la legge posteriore prevale sulla legge anteriore. Di conseguenza, qualora esistesse un conflitto tra l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e l’articolo 5 del regolamento n. 847/96, il primo si imporrebbe. Tale approccio è peraltro conforme al considerando 19 del regolamento n. 2371/2002, secondo il quale tale regolamento mira a riprendere e rafforzare le principali disposizioni in materia di controllo, d’ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca previste dal regolamento n. 2847/93.
punto 52
Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, tale conclusione non è contraddetta dal considerando 19 del regolamento n. 2371/2002, secondo cui il regolamento n. 2847/93 deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione. Il Regno di Spagna ne deduce che, in mancanza di modalità di applicazione, l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 non era applicabile.
punto 53
Anche ritenendo che tale considerando non riguardi soltanto le disposizioni del regolamento n. 2847/93, ma anche quelle del regolamento n. 847/96, non se ne può dedurre che l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 non era applicabile dal momento della sua entrata in vigore. Tale considerando riguarda, infatti, soltanto le situazioni in cui, quando le disposizioni del regolamento n. 2371/2002 non sono sufficientemente concrete, si devono continuare ad applicare le disposizioni della normativa anteriore sino all’adozione delle modalità di applicazione necessarie. Detto considerando intende quindi evitare un vuoto normativo.
punto 54
Orbene, rispetto all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, il rischio di un siffatto vuoto normativo non esiste.
punto 55
Indicando che i superamenti di contingenti in un anno determinato possono giustificare detrazioni non solo dai contingenti dell’anno seguente, ma anche da quelli relativi agli anni successivi, tale disposizione risultava sufficientemente circostanziata. Non era quindi necessario adottare al riguardo modalità di applicazione.
punto 56
Quanto ai fattori moltiplicatori per il calcolo delle detrazioni, pur essendo certamente vero che l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 non li prevede, nemmeno rispetto ad essi era tuttavia necessario adottare modalità di applicazione. Infatti, poiché l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 non prevede nuove regole riguardanti il calcolo delle detrazioni, tale disposizione non ha rimesso in discussione le disposizioni speciali sui fattori moltiplicatori previste all’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Al riguardo, l’articolo 23, paragrafo 4, non ha quindi derogato all’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, letto in combinato disposto con le disposizioni speciali sui fattori moltiplicatori previste all’articolo 5 del regolamento n. 847/96, era sufficientemente concreto per poter essere applicato senza previa adozione di modalità di applicazione.
punto 57
Tale approccio riguardo all’interpretazione del rapporto tra le due disposizioni è peraltro avvalorato dall’articolo 121 del regolamento n. 1224/2009, da cui risulta che l’articolo 5 del regolamento n. 847/96 è stato abrogato soltanto al momento a partire dal quale l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, che contiene un nuovo regime di fattori moltiplicatori, era applicabile.
punto 58
Si deve pertanto respingere l’obiezione basata sul considerando 19 del regolamento n. 2371/2002. Peraltro, risulta dalle osservazioni precedenti che, riguardo ai limiti temporali delle detrazioni, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, l’articolo 5 del regolamento n. 847/96 non può essere considerato una norma speciale rispetto all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002.
punto 59
Occorre infine esaminare l’argomento sostenuto dal Regno di Spagna secondo cui dall’esistenza del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 (GU L 107, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 (GU L 176, pag. 8), si può dedurre che, in forza della normativa applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1224/2009, la Commissione non era autorizzata a procedere a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno successivo a quello seguente il superamento.
punto 60
Come risulta dal considerando 3 del regolamento n. 338/2008, quest’ultimo riguarda una situazione in cui la Commissione ha stimato, nel luglio 2007, che le catture di merluzzo bianco effettuate da pescherecci battenti bandiera polacca ammontavano già al triplo di quelle originariamente dichiarate dalla Polonia, e che si trattava di un superamento molto ragguardevole del contingente assegnato a tale Stato membro. Dai considerando 9 e 10 di tale regolamento risulta peraltro che, in tale situazione, il Consiglio ha deciso di derogare alla regola prevista all’articolo 5 del regolamento n. 847/96 e di consentire una detrazione dai contingenti su un periodo di quattro anni.
punto 61
Orbene, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, dai summenzionati considerando non si può dedurre che la normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 non consentiva di procedere a detrazioni dai contingenti relativi a un anno successivo a quello seguente il superamento. Occorre in particolare sottolineare che il considerando 10 del regolamento n. 338/2008, secondo cui la deroga era necessaria per ridurre le conseguenze socioeconomiche delle detrazioni «in particolare nel primo anno», osta a siffatta lettura. Come risulta chiaramente da tale considerando, il legislatore dell’Unione reputava che, in forza della normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, il superamento di contingenti in un anno determinato potesse dar luogo a detrazioni non solo dai contingenti assegnati per l’anno seguente, ma anche da quelli assegnati per gli anni successivi. La deroga introdotta dal regolamento n. 338/2008 non riguarda quindi tale aspetto.
punto 62
Di conseguenza, la deroga menzionata ai detti considerando 9 e 10 riguarda un altro elemento. Come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 338/2008, il Consiglio ha voluto evitare che le detrazioni avessero conseguenze di ordine socioeconomico che riteneva eccessive. La deroga riguarda quindi l’importo massimo delle detrazioni cui occorre procedere ogni anno. Al riguardo, tale regolamento prevede una ripartizione delle detrazioni su diversi anni.
punto 63
Si deve pertanto respingere l’obiezione basata sull’esistenza del regolamento n. 338/2008.
punto 64
Per concludere, si deve constatare che, ai sensi della normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, la Commissione era già autorizzata a procedere a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno determinato in seguito ai superamenti non solo dei contingenti dell’anno precedente, ma anche dei contingenti relativi agli anni anteriori a quest’ultimo.
punto 65
Pertanto, la censura basata su una violazione del principio della certezza del diritto deve essere respinta, senza che occorra esaminare se, nel regolamento impugnato, la Commissione abbia proceduto a detrazioni non soltanto in seguito a superamenti di contingenti assegnati per l’anno precedente, ma altresì in seguito a superamenti di contingenti assegnati per l’anno anteriore a quest’ultimo.

Sentenza › In diritto › Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e del principio della legalità delle pene › Sul principio di legalità delle pene

punto 66
Quanto al principio di legalità delle pene, si deve ricordare che esso esige che una sanzione, anche se di natura non penale, abbia un fondamento normativo chiaro ed inequivocabile (sentenze della Corte del 25 settembre 1984, Könecke, 117/83, Racc. pag. 3291, punto 11, e dell’11 luglio 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C-210/00, Racc. pag. I-6453, punto 52).
punto 67
In tale ambito si deve constatare, anzitutto, che l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 costituisce un fondamento normativo chiaro e inequivocabile, che consente alla Commissione di procedere a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno determinato in seguito a superamenti di contingenti intervenuti non solo nell’anno precedente, ma anche negli anni ad esso anteriori.
punto 68
Tuttavia, poiché il principio della certezza del diritto osta, in generale, a che la Commissione applichi una nuova normativa meno favorevole a una situazione maturata nella vigenza del regime normativo anteriore più favorevole, si deve altresì esaminare la questione se il principio di legalità delle pene consenta alla Commissione di procedere a siffatte detrazioni fondandosi sulla normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009.
punto 69
In tale contesto occorre esaminare, anzitutto, se il principio di legalità delle pene si applichi a detrazioni quali quelle previste all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e all’articolo 5 del regolamento n. 847/96. Si deve quindi analizzare la questione se tali detrazioni costituiscano misure repressive ai sensi di detto principio.
punto 70
In via preliminare, si deve ricordare che il sistema dei contingenti di pesca persegue lo scopo di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. Le detrazioni dai contingenti mirano a far rispettare i contingenti e hanno quindi la stessa finalità. Tuttavia, come il Regno di Spagna giustamente considera, la semplice circostanza che le detrazioni abbiano un siffatto scopo non consente di escludere che si tratti di sanzioni nel senso del principio summenzionato, poiché tali obiettivi possono essere perseguiti anche con misure repressive.
punto 71
Tuttavia si deve ricordare che una misura che si limiti a prevedere una compensazione per il danno arrecato e che si limiti quindi a ripristinare lo status quo ante non costituisce una misura repressiva nel senso del principio della legalità delle pene (v., per analogia, sentenze della Corte del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, Racc. pag. I-11569, punto 56, e del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C-255/02, Racc. pag. I-1609, punto 93). Di conseguenza si deve esaminare se le detrazioni previste all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e all’articolo 5 del regolamento n. 847/96 si limitino a compensare il danno arrecato dal superamento dei contingenti o se contengano elementi che vanno al di là di tale obiettivo.
punto 72
L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 847/96 si limitano a prevedere detrazioni consistenti nella semplice compensazione del superamento dei contingenti e non prevedono quindi una sanzione, vale a dire una misura che vada oltre tale compensazione.
punto 73
Al riguardo il Regno di Spagna sostiene l’argomento secondo il quale le detrazioni non sono misure che presentano un nesso diretto con la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, poiché la Commissione procede a detrazioni anche qualora, a livello dell’Unione, il quantitativo totale ammissibile del pescato per lo stock considerato non sia stato superato. Di conseguenza si tratterebbe di una misura che sanziona il comportamento di uno Stato membro e, pertanto, di una misura repressiva.
punto 74
Questo argomento non è convincente. Preliminarmente, si deve ricordare che il regime dei contingenti di pesca prevede un sistema di controllo decentralizzato, nell’ambito del quale spetta agli Stati membri controllare che i contingenti ad essi assegnati non siano superati. Orbene, un approccio secondo cui si procederebbe a detrazioni dai contingenti degli Stati membri soltanto se fossero cumulativamente soddisfatte due condizioni, ossia, in primo luogo, che uno Stato membro abbia superato i suoi contingenti e, in secondo luogo, che, a livello dell’Unione, siano stati superati i totali di catture autorizzate, rischierebbe di compromettere l’efficacia stessa del regime dei contingenti. Infatti, siffatto approccio permetterebbe agli Stati membri di giustificare il superamento dei propri contingenti invocando a posteriori il fatto che non siano stati superati i totali di catture autorizzate a livello dell’Unione. Una siffatta interpretazione potrebbe indurre gli Stati membri a omettere un rigido controllo dei contingenti ad essi assegnati, dato che un superamento potrebbe eventualmente rimanere privo di conseguenze. Ciò aumenterebbe il rischio che fossero di conseguenza superati anche i totali di catture autorizzate livello dell’Unione. Peraltro, si deve ricordare che il superamento dei contingenti conferisce a uno Stato membro un vantaggio ingiustificato. Le detrazioni hanno quindi un effetto compensativo anche rispetto agli Stati membri che hanno rispettato i loro contingenti. In tale contesto si deve ricordare che gli Stati membri hanno la possibilità di superare un contingente qualora negozino uno scambio di contingenti con un altro Stato membro prima che il contingente per lo stock ittico interessato si esaurisca (v., in tal senso, sentenza della Corte del 20 marzo 1990, Commissione/Francia, C-62/89, Racc. pag. I-925, punto 20). Il Regno di Spagna avrebbe quindi potuto negoziare un siffatto scambio, che gli avrebbe consentito di superare il contingente iniziale senza aumentare il rischio di superamento del totale di catture autorizzate a livello dell’Unione e senza procurarsi un vantaggio ingiustificato rispetto agli Stati membri che abbiano rispettato i loro contingenti.
punto 75
Il fatto che non sia stata considerato un dato quale il totale delle catture a livello dell’Unione, è dovuto quindi alla natura e alla ratio di un regime che, da un lato, assegna singoli contingenti a ciascuno Stato membro e, dall’altro, prevede un sistema di controllo decentralizzato. Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, non si può dedurre da ciò che le detrazioni non abbiano un nesso diretto con la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. Ne consegue che, anche se la Commissione procede a detrazioni dai contingenti senza considerare se i totali ammissibili di cattura a livello dell’Unione siano stati superati, tali detrazioni costituiscono una misura compensativa e non una sanzione.
punto 76
Quanto all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 847/96, è certamente vero che essi prevedono fattori moltiplicatori per il calcolo delle detrazioni. Tuttavia tali fattori moltiplicatori non possono essere considerati come sanzioni eccedenti l’obiettivo di una compensazione. Come ha giustamente considerato la Commissione, detti fattori moltiplicatori mirano a garantire un’integrale compensazione del danno causato dal superamento dei contingenti. Infatti, la pesca in eccesso ha un’incidenza negativa sulla capacità di riproduzione dello stock ittico interessato, che può rallentare la sua ricostituzione e comportarne la riduzione.
punto 77
Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, tale ragionamento non può essere posto in dubbio dalla considerazione che vengono applicati fattori moltiplicatori a superamenti di contingenti riguardanti stock ittici che non formano oggetto di misure dirette alla loro ricostituzione. Si deve infatti ricordare che i piani di ricostituzione dello stock riguardano stock che si trovano al di sotto dei limiti biologici di sicurezza ed hanno l’obiettivo di consentire loro di rientrare entro tali limiti. Per contro, le detrazioni dai contingenti perseguono l’obiettivo di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. Esse mirano dunque a garantire che gli stock si mantengano entro i limiti biologici di sicurezza. Ne consegue che il superamento dei contingenti può di per sé giustificare detrazioni volte a compensare integralmente il danno dallo stesso causato.
punto 78
Di conseguenza, le detrazioni previste all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e all’articolo 5 del regolamento n. 847/96 non costituiscono sanzioni e non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del principio di legalità delle pene.
punto 79
Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, tale conclusione non è contraddetta dall’ottavo considerando del regolamento n. 847/96. Anche se tale considerando menziona la finalità delle detrazioni, vale a dire quella di «penalizzare» il superamento dei contingenti, non se ne può tuttavia dedurre che il legislatore dell’Unione abbia considerato si trattasse, nella fattispecie, di sanzioni repressive. Una siffatta interpretazione di tale considerando è contraddetta in particolare dal considerando 43 del regolamento n. 1224/2009. Infatti, pur se questo regolamento successivo prevede un regime di fattori moltiplicatori più severo di quello previsto all’articolo 5 del regolamento n. 847/96, dal suo considerando 43 risulta che l’obiettivo delle detrazioni è quello di riparare ai danni causati alle risorse della pesca interessate e agli altri Stati membri e di ripristinare la situazione anteriore. In ogni caso, la natura delle detrazioni dai contingenti non può dipendere dal contenuto dell’ottavo considerando del regolamento n. 847/96, ma deve essere valutata in applicazione di criteri oggettivi, menzionati ai precedenti punti 71-78.
punto 80
Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il principio di legalità delle pene fosse applicabile alle detrazioni previste all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e all’articolo 5 del regolamento n. 847/96, si dovrebbe constatare che tale principio non impedisce alla Commissione di basarsi su tali disposizioni per imporre detrazioni dai contingenti assegnati per un anno determinato in seguito a superamenti di contingenti intervenuti non soltanto nell’anno precedente, ma anche negli anni ad esso anteriori.
punto 81
Infatti, l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e l’articolo 5 del regolamento n. 847/96 non solo costituiscono un fondamento normativo per siffatte detrazioni, ma sono anche sufficientemente chiari e precisi. Invero, come esposto ai precedenti punti 43–64, una lettura combinata di tali disposizioni permette di capire che, perlomeno a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, la Commissione era autorizzata, a fronte di un superamento di contingenti in un anno determinato, a procedere a detrazioni non soltanto dai contingenti assegnati per l’anno seguente, ma anche da quelli assegnati per gli anni ad esso successivi. Considerata la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e il fatto che soltanto questa interpretazione poteva essere considerata conforme al principio di non discriminazione e agli obiettivi perseguiti da tale regolamento, il Regno di Spagna non poteva far valere un ragionevole dubbio al riguardo.
punto 82
Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che, nel periodo 2004-2008, la Commissione si sia limitata a imporre detrazioni dai contingenti assegnati per l’anno seguente l’avvenuto superamento (v. punto 9 supra). Infatti, la chiarezza e l’univocità di un fondamento giuridico devono essere valutate applicando criteri oggettivi e non dipendono quindi dall’interpretazione della Commissione.
punto 83
Di conseguenza, la censura basata su una violazione del principio di legalità delle pene deve essere altresì respinta in quanto infondata.
punto 84
Il secondo motivo deve essere pertanto respinto nella sua interezza.

Sentenza › In diritto › Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di irretroattività delle norme penali meno favorevoli

punto 85
Con il suo terzo motivo, il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato il principio di irretroattività delle norme penali meno favorevoli, applicando il più severo regime dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 a una situazione maturata nella vigenza della normativa anteriore.
punto 86
Tale motivo deve essere altresì respinto. In primo luogo, risulta dai precedenti punti 70-79 che le detrazioni dai contingenti non hanno natura repressiva. In secondo luogo, si deve ricordare che, come esposto ai precedenti punti 37-65, la Commissione non ha applicato un regime più severo di quello previsto dalla normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009.

Sentenza › In diritto › Sul quarto motivo, vertente sull’impossibilità di lasciare alla Commissione la scelta del fondamento normativo applicabile

punto 87
Con il quarto motivo, il Regno di Spagna sostiene, in sostanza, che non si può consentire alla Commissione di scegliere la disposizione su cui basare un atto giuridico come il regolamento impugnato. Al fine di escludere tale facoltà di scelta, si dovrebbe evitare di applicare l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 a superamenti di contingenti avvenuti prima del 1o gennaio 2010.
punto 88
Questo motivo è infondato.
punto 89
Come esposto ai precedenti punti 27–33, la Commissione non godeva di una facoltà di scelta circa il fondamento normativo che avrebbe dovuto consentire l’adozione del regolamento impugnato. Infatti, l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 era la sola disposizione su cui essa poteva basare un regolamento per l’applicazione di detrazioni dai contingenti per il 2010.
punto 90
In tale contesto si deve altresì ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, essa non gode di un potere discrezionale rispetto all’applicazione dell’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, ma è tenuta, in linea di principio, ad applicare le disposizioni previste da tale articolo. Soltanto qualora principi di diritto primario, come il principio della certezza del diritto, lo impongano, la Commissione deve interpretare restrittivamente tale disposizione, al fine di garantire il rispetto di detto diritto primario.
punto 91
Anche il quarto motivo deve essere quindi respinto e, pertanto, deve essere respinto l’intero ricorso.

Sentenza › Sulle spese

punto 92
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 93
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme

Czúcz Labucka Gratsias Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2012. Firme

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