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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 456 del 1991

Decisione
decisa il 1991-12-04, depositata il 1991-12-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:456
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17702

  • Regione emilia romagna
  • Inquinamento
  • Insediamenti produttivi
  • Scarichi di liquami in acque superficiali
  • Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 l. statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari nell'ipotesi in cui provenga da imprese agricole
  • Prospettata invasione della competenza statale in materia penale
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per la mancanza di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, il che non rende possibile verificare l'eventuale applicabilità di precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia. - In materia di inquinamento: S. n. 43/1990.

Norme impugnate

  • art. 11, comma 1, legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia -, iscritte rispettivamente ai nn. 258, 259 e 311 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992, e n. 1 ordinanza emessa dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Correggio - iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Gazzani Ulderico, con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 258 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia Romagna 28 novembre 1986, n. 42; che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero, dalla norma censurata, la materia degli scarichi civili, da ritenere, invece, di competenza statale; e si sarebbe sottratto alla sanzione di cui all'art. 21 della legge statale 10 maggio 1976, n. 319, lo scarico effettuato senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violando così la riserva di legge statale in materia penale; che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Del Monte Paolo, con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 259 del 1991) ed in quello a carico di Tognetti Sergio, con ordinanza dell'1 marzo 1991 (R.O. n. 311 del 1991); che identica questione è stata ulteriormente sollevata dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O. n. 358 del 1991), nel procedimento penale a carico di Salvarani Novella; che in tutti i suddetti giudizi non si sono costituite parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento, stante l'identità della questione in essi prospettata; che in tutte le ordinanze di rimessione manca qualsiasi esposizione del fatto, sebbene nella ordinanza n. 358 del 1991 sia riportata la sola imputazione; sicché non è possibile alcun riscontro concreto sui termini della questione; e, in particolare, non è dato stabilire di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se, cioè, esso sia civile, per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto dell'impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione; che nella ordinanza n. 358 del 1991 manca altresì qualsiasi giudizio sulla rilevanza della questione sollevata; che in tale situazione non è possibile nemmeno verificare l'eventuale applicabilità di precedenti decisioni di questa Corte (sent. n. 43 del 1990); che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezioni distaccate di Montecchio Emilia e di Correggio - con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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