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Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 23/01/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201425 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili | Prevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto - Valutazione esclusiva del giudice di merito - Modalità.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201425-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili

La valutazione circa la prevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto va compiuta dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva, con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento, che deve essere tale da rendere probabile, secondo l'"id quod plerumque accidit", vale a dire secondo il corso ordinario dei fatti, l'intervento di fattori incidenti negativamente sulla ripetibilità dell'atto stesso. Una volta formulata questa prognosi postuma, che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica, il giudice del dibattimento è legittimato a disporre se in tal senso sollecitato dalle parti, la lettura degli atti dei quali ha riconosciuto la imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione ad utilizzarli come elemento di convincimento, di qualunque natura essi siano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)