diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 febbraio 1964, cause riunite C-73/63 e C-74/63

Decisione
decisa il 1964-02-18
ECLI
ECLI:EU:C:1964:8

Epigrafe

Nei procedimenti riuniti aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a norma dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, relative alle cause promosse da N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereniging «Rotterdam» con sede in Rotterdam, e Cooperative Suikerfabriek en Raffinaderij G.A. «Put-tershoek» con sede in Puttershoek, assistite dall'avv. Salomonson, contro il Ministro dell'agricoltura e della pesca, assistito dagli avvocati Weber e L.J. Schippers, e dirette ad ottenere che siano risolte le seguenti questioni : 1. Se la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 27 luglio 1960 (prorogata il 21 dicembre 1960 ed il 28 giugno 1961 e modificata il 27 febbraio 1962), la quale stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri, conferisca ai Paesi Bassi il potere d'imporre una tassa sull'esportazione di pasta per fondente a destinazione della Repubblica federale di Germania. 2. In caso affermativo, a) se, in virtù dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, la Commissione poteva conferire ai Paesi Bassi tale potere, posto che i Paesi Bassi non lo avevano chiesto; in caso negativo : b) se la decisione è con ciò nulla in quanto conferisce ai Paesi Bassi tale potere. 3. Qualora dalla soluzione data alle questioni di cui al n. 2 risulti che la decisione è nulla, a) se fra le difficoltà contemplate nell'articolo 226, paragrafo 1, del Trattato vadano comprese quelle sorte esclusivamente dall'applicazione delle norme imperative del Trattato, in ispecie quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla soppressione delle tariffe interne; qualora quest'ultima questione sia risolta in senso negativo, b) se se ne possa dedurre che la decisione è nulla in quanto conferisce ai Paesi Bassi tale potere; oppure si debba ritenere per altri motivi che tale decisione è nulla in quanto ha violato il diritto delle Comunità europee, il che richiama in ispecie l'assunto delle ricorrenti secondo il quale la predetta Commissione, adottando la decisione, si è valsa del procedimento di cui all'articolo 226 del Trattato per evitare di ricorrere a quello previsto dall'articolo 235 del Trattato. LA CORTE composta dai Signori : A. M. Donner, (relatore), Presidente, Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, Presidenti di sezione, L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, giudici, Avvocato generale : K. Roemer, Cancelliere : A. van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › a) Nella causa 74-63

paragrafo 1
Il 27 luglio 1960 la Commissione della C.E.E. adottava, a richiesta della Repubblica federale di Germania, una decisione (notificata al governo interessato, ma non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) a norma dell'articolo 226 del Trattato C.E.E., con la quale autorizzava detto Stato membro ad imporre, fra l'altro, fino al 31 dicembre 1960, una tassa compensativa di 18,25 fiorini il quintale sulla pasta per fondente (sottovoce doganale 1704 C) importata dai Paesi Bassi, a meno che questi non riscuotessero la stessa tassa all'atto dell'esportazione.
paragrafo 2
La decisione veniva prorogata con provvedimento del 21 dicembre 1960 (non pubblicato) e modificata il 28 giugno 1961 (G.U. pag. 1230-61), nuovamente prorogata il 22 dicembre 1961 (G.U. pagg. 192 e 193-62) ed ancora modificata il 27 febbraio 1962(G.U. pagg. 861 e 862-62).
paragrafo 3
A seguito di questi provvedimenti della Commissione, con decreto 3 agosto 1960 (STCrt 5 agosto 1960, n. 150), il Ministro olandese dell'agricoltura e della pesca istituiva una tassa sull'esportazione di pasta per fondente; è questo il cosiddetto «Hef fingsbeschikking fondantmassa 1960» (in prosieguo designato : Heff. Fond.) adottato in forza dell'articolo 42 della Landbouwwet in relazione al In- en Uitvoerbesluit Landbouwproducten 1958,
paragrafo 4
Il 27 aprile 1962 la Hoofdproductschap Akkerbouwproducten, in nome del Ministro, notificava alla N.V. Internationale Crediet-en Handelsvereninging «Rotterdam» un accertamento per 4.000 fiorini di tassa sull'esportazione in Germania, avvenuta il 27 febbraio 1962, di 20 tonnellate di pasta per fondente, (prodotta dalla Cooperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij G.A. «Puttershoek») accertamento basato sullo Heff. Fond; le due interessate interponevano ricorso presso il College van Beroep voor het bedrijfs leven ed a sostegno elevavano fra l'altro censure basate sul-Trattato C.E.E., e precisamente :
paragrafo 5
I — a) Lo Heff. Fond. è in contrasto con l'articolo 12 del Trattato C.E.E., in quanto è stato adottato posteriormente al 1o gennaio 1958 ed ha istituito una tassa che prima non esisteva. b) Esso è pure in contrasto con l'articolo 16 dello stesso Trattato. c) Con detto provvedimento, visti anche i regolamenti, le decisioni e le risoluzioni del Consiglio in data 4 aprile (G.U. n. 30, del 20 aprile 1962), si è posta in essere una disciplina che in realtà assoggetta il prodotto di cui trattasi alle norme in materia agricola del Trattato C.E.E., e ciò in contrasto con l'articolo 38, paragrafo 3, di detto Trattato. II — L'illegittimità dello Heff. Fond., resa manifesta dalle sopramenzionate disposizioni del Trattato C.E.E., non può essere sanata dalla decisione della Commissione in data 27 luglio 1960, successivamente prorogata e modificata. Il tenore di questa decisione rende legittimo il dubbio che gli Stati membri esportatori non siano stati in realtà autorizzati a riscuotere una tassa sull'esportazione. In caso affermativo, poi, l'autorizzazione è in contrasto col Trattato, e la Commissione non aveva il potere di concederla : a) L'articolo 226, paragrafo 2, non attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare ad adottare misure di salvaguardia gli Stati membri che non si trovano in difficoltà ai sensi del primo paragrafo dello stesso articolo e che non hanno chiesto una siffatta autorizzazione. La Commissione ha quindi violato l'articolo 226. b) Le condizioni poste dall'articolo 226, paragrafo 1, per la concessione dell'autorizzazione non sono state nella specie affatto soddisfatte; quand'anche l'industria tedesca per la trasformazione dello zucchero si fosse trovata in difficoltà, queste non sarebbero state del genere contemplato nell'articolo 226, paragrafo. 1. Questa disposizione non riguarda infatti le difficoltà derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme imperative del Trattato. c) La Commissione si. è valsa dell'articolo 226 onde sottrarsi al procedimento di cui all'articolo 235 («sviamento di procedura»).
paragrafo 6
Il resistente ribatteva fra l'altro quanto segue :
paragrafo 7
1) La tesi, secondo la quale lo Heff. Fond, è illegittimo in quanto in contrasto con gli articoli 12 e 16 del Trattato C.E.E., è infondata, giacché l'articolo 226, paragrafo 3, del Trattato stabilisce che le misure adottate in forza di detto articolo possono derogare alle norme del Trattato. Il fatto che lo Heff. Fond. non faccia richiamo al provvedimento della Commissione non ha alcuna rilevanza: ciò che importa è che il fondamento giuridico sussista, non già che ad esso venga fatto richiamo. 2) L'assunto secondo il quale, applicando l'articolo 226 alla pasta per fondente, si farebbe ricadere questo prodotto (non compreso nell'allegato II) sotto le disposizioni relative all'agricoltura, è erroneo; date le analogie fra gli articoli 46 e 226 del Trattato, la stessa cosa si potrebbe sostenere a proposito di qualsiasi prodotto al quale fosse applicato l'articolo 226. 3) Circa l'argomento secondo il quale la Commissione, a norma dell'articolo 226, avrebbe potuto soltanto autorizzare la Repubblica federale, cioè il paese importatore, ad adottare misure di salvaguardia, non già permettere ai Paesi Bassi di istituire una tassa sull'esportazione, il resistente deduceva che il provvedimento della Commissione non ha autorizzato i Paesi Bassi ad imporre una tassa sull'importazione, bensì ha sottoposto l'autorizzazione alla Repubblica federale alla condizione : «a meno che lo Stato membro esportatore applichi questa tassa all'esportazione». La tassa all'esportazione è quindi una modalità dell'autorizzazione concessa alla Repubblica federale; l'articolo 226, paragrafo 2, ammette ciò espressamente. L'articolo 226, paragrafo 3, riguarda naturalmente anche le modalità che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono connesse all'autorizzazione. L'articolo 46 menziona espressamente la condizione alla quale la Commissione ha sottoposto nella specie l'autorizzazione. Sotto questo aspetto, la sola differenza fra l'articolo 46 e l'articolo 226 è che il primo prevede solo questa condizione, mentre il secondo è formulato in modo più ampio, giacché lascia alla Commissione di stabilire le condizioni alle quali l'autorizzazione deve essere sottoposta. Qualora si accogliesse la tesi delle ricorrenti, alla formula più ampia dell'articolo 226 corrisponderebbero poteri più ristretti, il che è inammissibile. 4) Alla tesi, secondo la quale non sarebbero state nella specie soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 226, paragrafo 1, per la concessione dell'autorizzazione, il resistente oppone che nella motivazione del provvedimento la Commissione ha dimostrato con dati di fatto che dette condizioni erano soddisfatte.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › a) Nella causa 74-63 › Le pronunzie del College van Beroep voor het bedrijfsleven

paragrafo 1
Nelle pronunzie del 10 luglio 1963 il College affermava, tra l'altro :
paragrafo 2
Il College ammette in ipotesi che la pasta per fondente sia un prodotto al quale si applica pure l'articolo 12 del Trattato e che la tassa istituita con lo Heff. Fond. abbia sull'esportazione di pasta per fondente un effetto equivalente a quello di un dazio di esportazione, pur essendo stato istituito posteriormente al- l'entrata in vigore del Trattato.
paragrafo 3
Ne consegue che, tenuto conto di quanto sopra, si deve pure ammettere in ipotesi che lo Heff. Fond. sia in contrasto con l'articolo 12 del Trattato il quale, secondo la sentenza 5 febbraio 1963 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa 26-62, ha efficacia diretta e crea diritti che il giudice olandese è tenuto a tutelare.
paragrafo 4
Questo contrasto non può però rendere invalido lo Heff. Fond., né di conseguenza nullo l'accertamento impugnato, qualora vada accolta la tesi del resistente secondo la quale tale contrasto è sanato dalla decisione della Commissione C.E.E. in data 27 luglio 1960.
paragrafo 5
Non è necessario risolvere la questione se lo Heff. Fond. sia in contrasto con gli articoli 16 e/o 38.
paragrafo 6
Ne consegue che la decisione della presente controversia dipende dalla risoluzione della sopramenzionata questione: se il contrasto dello Heff. Fond. con l'articolo 12, ed eventualmente con altre norme del Trattato, sia sanato dalla più volte ricordata decisione della Commissione C.E.E., in relazione all'articolo 226 del Trattato.
paragrafo 7
Per risolvere tale questione è necessario risolverne altre tre, che sono state sollevate davanti al College; queste ultime vertono sull'interpretazione del Trattato C.E.E. e sulla validità e interpretazione di un atto emanante da un organo della Comunità.
paragrafo 8
Ciò significa che il College, posto che le sue decisioni non sono impugnabili, è tenuto, a norma dell'articolo 177 del Trattato, a sottoporre dette questioni alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
paragrafo 9
Il College sospendeva il giudizio fino a quando la Corte di Giustizia non si fosse pronunziata sulle questioni deferitele.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › b) Nella causa 73-63

paragrafo 1
Nella causa 73-63 fu sollevata davanti al College van Beroep un'eccezione d'irricevibilità per decorso del termine. Le questioni deferite alla Corte in questa causa sono le stesse della causa 74-63.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.

paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. si possono così riassumere :
paragrafo 2
Le ricorrenti nei procedimenti principali sostengono quanto segue :
paragrafo 3
1) Accanto ad alcune questioni formulate in modo preciso è stato chiesto alla Corte di stabilire se «si debba ritenere per altri motivi che tale decisione è nulla in quanto ha violato il diritto delle Comunità europee». In base alla sentenza 14 dicembre 1962 (cause 2 e 3-62), s'impone la soluzione affermativa; un'autorizzazione non pubblicata, segreta, non può essere infatti considerata come l'«eccezione espressamente contemplata» di cui si parla in detta sentenza, non può quindi costituire il fondamento di misure in contrasto con l'articolo 12 ed è già per questo motivo invalida. Del pari invalida è la decisione del 28 giugno 1961, la quale si limita a prorogare un provvedimento illegittimo. 2) Le difficoltà menzionate nella decisione segreta della Commissione derivano in sostanza dal fatto (rilevato nella motivazione della decisione di autorizzazione in data 27 febbraio 1962, G.U. pag. 861-62) che i paesi esportatori di fondente concedono in generale una sovvenzione intesa a ridurre il prezzo dello zucchero al livello del mercato mondiale. Quest'ipotesi è contemplata negli articoli 10 e 92-94; applicando l'articolo 226 la Commissione ha violato il Trattato. 3) La motivazione, nella quale la Commissione afferma che sussistevano «difficoltà gravi e suscettibili di protrarsi» è insufficiente. Essa si limita ad affermare che, in seguito al l'aumento delle importazioni (16.000 tonnellate nel 1959 contro 3.000 nel 1957) l'industria tedesca del fondente aveva quasi del tutto cessato la sua attività. Le ricorrenti contestano ciò, e la Commissione avrebbe dovuto comunque provarlo cifre alla mano. 4) I provvedimenti della Commissione devono rispondere alle normali esigenze della tecnica legislativa: l'eventuale autorizzazione allo Stato membro esportatore avrebbe dovuto essere espressa in modo non equivoco e ciò in contrapposizione alle disposizioni, non modificabili, dei Trattati, come ad esempio l'articolo 46 del Trattato C.E.E., a proposito delle quali può essere talvolta necessario uno «sforzo interpretativo».
paragrafo 4
Le ricorrenti giungono alla conclusione che tanto la questione n. 1, quanto il primo quesito della questione n. 2 vanno risolti in senso negativo, mentre il quesito 2 b) va risolto in senso positivo.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › La Commissione della C.E.E. ha fatto anzitutto due rilievi preliminari :

paragrafo 1
Nella questione n. 1 il College ha omesso di menzionare la decisione del 22 dicembre 1961; Il College si è pronunziato sull'articolo 12 basandosi su una determinata interpretazione del Trattato (conforme alle sentenze 26-62 e 28 a 30-62) ; è legittimo chiedersi se, posto che nelle cause principali ha rilevanza anche l'interpretazione data all'articolo 12, non sia opportuno che la Corte si pronunzi espressamente su detta interpretazione e sull'eventuale obbligo, nella specie, di farne oggetto di una domanda pregiudiziale; tutto ciò onde precisare la portata dell'articolo 177, terzo comma.
paragrafo 2
In merito alle varie questioni, la Commissione sostiene poi quanto segue :
paragrafo 3
Circa la questione n. 1 Le decisioni sono state adottate in applicazione dell'articolo 226 del Trattato il quale attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare, in determinate situazioni, lo Stato membro, che ne faccia richiesta, ad adottare misure di salvaguardia, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione. Nel concedere l'autorizzazione alla Repubblica federale di Germania, la Commissione ha posto la condizione che questo Stato membro non si varrà dell'autorizzazione qualora lo Stato membro esportatore riscuota la tassa indicata nella decisione. L'esecuzione di quest'ultima non è quindi rimessa esclusivamente allo Stato membro nel quale sono sorte le difficoltà, ma può avvenire anche ad opera dello Stato membro esportatore, al quale anzi è lasciata la scelta fra le due soluzioni alternative. La decisione perciò contiene in realtà anche un'autorizzazione agli Stati membri esportatori. A parte ciò, le decisioni di cui trattasi non sono destinate soltanto alla Repubblica federale, ma anche ai Paesi Bassi; se la questione in esame andasse risolta in senso negativo, ciò non sarebbe stato necessario. Circa la questione n. 2 La questione riguarda la discordanza fra il primo e il secondo paragrafo dell'articolo 226. La Commissione ha rilevato questa discordanza, giungendo tuttavia alla conclusione che, nell'esercitare i poteri attribuitile dall'articolo 226, essa ha non solo facoltà di porre la criticata condizione, ma che in molti casi ciò è opportuno e del tutto in armonia con lo scopo della citata disposizione. Infatti : L'articolo 226 ha lo scopo di rendere possibili le misure di salvaguardia: da chi siano adottate è una questione di secondaria importanza. Consentire allo Stato richiedente di fruire dei vantaggi finanziari inerenti a misure siffatte, incoraggerebbe la richiesta di misure di salvaguardia, il che dev'essere evitato. Ciò significherebbe inoltre premiare l'«arretratezza» dell'industria dello Stato membro richiedente. Lo stesso Trattato contempla, all'articolo 46, il sistema adottato dalla Commissione. Ad avviso della Commissione la questione 2 a) andrebbe quindi risolta in senso affermativo. Circa la questione 2 b) In base a quanto più sopra dedotto, la Commissione assume che la questione va risolta in senso negativo. Circa la questione 3 a) L'articolo 226 è una cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè una disposizione avente lo scopo di liberare temporaneamente, in determinate circostanze, uno Stato membro da uno o più obblighi impostigli dal Trattato ovvero dalle conseguenze degli stessi. È quindi pienamente giustificato farvi ricorso in caso di difficoltà «sorte dall'applicazione di norme imperative del Trattato». Circa l'espressione «sorte esclusivamente», la Commissione rileva che difficoltà del genere non possono essere quasi mai ricollegate «esclusivamente» ad una causa determinata. L'articolo 226 non contiene poi alcuna limitazione circa le cause delle «difficoltà». La questione 3 a) andrebbe quindi risolta in senso affermativo. Circa la questione 3 b) Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, la Commissione è evidentemente del parere che il primo quesito della questione 3 b) non può essere risolto che in senso negativo. Circa il secondo quesito della questione 3 b) Per quanto riguarda la tesi secondo la quale essa si sarebbe valsa dell'articolo 226 onde sottrarsi al procedimento di cui all'articolo 235, la Commissione rileva che, se le difficoltà dell'industria tedesca del fondente sono soltanto un aspetto di un più vasto problema che non poteva essere risolto mediante il solo articolo 226, ciò non significa che queste difficoltà dovessero protrarsi fino al momento in cui si fosse trovata una soluzione per detto problema; ciò tanto meno in quanto nella specie erano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 226. La Commissione contrasta l'assunto delle ricorrenti nei procedimenti principali secondo il quale non sussistevano affatto i presupposti per la concessione di un'autorizzazione ex articolo 226. All'argomento secondo il quale il decreto olandese, basato sull'autorizzazione concessa dalla Commissione, ha in pratica ricondotto il prodotto di cui trattasi sotto le disposizioni in materia agricola del Trattato, la Commissione ribatte che detto prodotto non è stato affatto equiparato ad un prodotto agricolo, e che le criticate decisioni non fanno che attenuare le conseguenze dannose delle disparità fra il trattamento riservato ai prodotti industriali e quello riservato ai prodotti agricoli. Il secondo quesito della questione 3 b) andrebbe quindi risolto in senso negativo.
paragrafo 4
Il Governo della Repubblica federale di Germania sostiene fra l'altro quanto segue :

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › La Commissione della C.E.E. ha fatto anzitutto due rilievi preliminari : › A — SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
Secondo la giurisprudenza della Corte, in ispecie secondo i dettami della sentenza 26-62, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale alla sola condizione che le questioni deferitele rientrino palesemente in una delle ipotesi contemplate nell'articolo 177, primo comma. Sempre secondo la Corte, sono sottratte al suo esame tanto le considerazioni che hanno indotto il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte, quanto la rilevanza ch'esso attribuisce alle questioni pregiudiziali ai fini della decisione della controversia dinanzi a lui pendente.
paragrafo 2
Dall'esame, alla luce di questi principi, delle questioni deferite dal College, sorgono vari problemi :
paragrafo 3
Circa la questione n. 1 L'ammissibilità della questione non dà luogo ad obiezioni. Circa la questione n. 2 1) Qui viene sollevata, sub a), una questione d'interpretazione dell'articolo 226, mentre sub b) viene posto il problema se «di conseguenza» la decisione di cui trattasi sia invalida. Il modo in cui la questione è formulata indica che le sue due parti vanno considerate unitariamente. È evidente che al College interessa il quesito sub b) : esso vuole infatti sapere se la decisione sia nulla per violazione del diritto comunitario, nel qual caso rimarrebbe applicabile l'articolo 12. Il quesito 2 a) può tuttavia essere sollevato soltanto qualora si ammetta che, per stabilire se una decisione è valida, si possa prendere in considerazione anche la sua legittimità. In caso contrario, il quesito 2 a) non avrebbe più alcuna rilevanza (l'eventuale illegittimità non potrebbe infatti avere come conseguenza l'invalidità), e il quesito 2 b) andrebbe risolto indipendentemente da esso; il quesito 2 a) non ha poi importanza per il College anche perché la sola cosa che conta per esso è la risoluzione del quesito 2 b). Il problema per la Corte è quindi se essa debba risolvere qualsiasi questione astratta che le venga sottoposta, ovvero debba stabilire cosa abbia rilevanza per il giudice a quo ai fini della sua decisione; la posizione e la funzione della Corte fanno ritenere che essa dovrebbe considerare inammissibili le questioni che lo stesso giudice a quo ha ritenuto necessario deferire solo perché connesse con un'altra questione, qualora, una volta risolta quest'ultima, esse non abbiano più rilevanza. 2) Qualora la Corte sia d'avviso che, per il semplice fatto di essere stato posto, il quesito 2 a) indica che il giudice a quo lo ritiene «necessario» ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, sorge la questione se questa opinione, la quale rispecchia la giurisprudenza, non debba essere precisata. La «necessità» del quesito 2 a) dipende nella specie dall'interpretazione, non già del diritto nazionale (olandese), ma del diritto comunitario; la sezione a) del quesito ha infatti senso soltanto qualora dalla soluzione che ad essa sarà data si possa dedurre che non ricorre il motivo d'invalidità di cui alla sezione b) del quesito n. 2. Tale possibilità dipende dalla questione se, in un procedimento ex articolo 177, i singoli possano denunciare i vizi di decisioni destinate a Stati membri, cioè da una questione vertente sull'interpretazione dell'articolo 177 del Trattato. È lecito chiedersi se la Corte possa essere vincolata dall'interpretazione di un articolo del Trattato data dal giudice proponente in occasione di una questione preliminare, senza che quest'ultima sia stata deferita alla Corte (in altre parole, dall'interpretazione dell'articolo 177 data dal College, quale emerge dal nesso causale fra il quesito 2 a) e il quesito 2 b). Il problema per la Corte è quindi se non debba essa stessa giudicare della «necessità» e con ciò dell'ammissibilità delle questioni sottopostele. 3) In caso affermativo, l'ammissibilità del quesito 2 a) dipende dalla questione se in un procedimento pregiudiziale possa essere posta in discussione la legittimità di una decisione destinata ad uno Stato membro. Nell'esaminare questa questione si deve tener presente il testo del Trattato: mentre l'articolo 177 usa il termine «validità», il quale riguarda l'aspetto formale di un atto giuridico, l'articolo 173 parla di controllo di «legittimità». Sorge ora il problema se il controllo di legittimità, che a norma dell'articolo 173 sarebbe precluso, non soltanto per decorso del termine, ma anche per motivi di principio, sia reso possibile per via indiretta dall'articolo 177. Il controllo incidentale, ammesso dall'articolo 184, può aver luogo in via pregiudiziale; esso è tuttavia possibile soltanto per i regolamenti, non già per le decisioni destinate agli Stati membri. 4) Qualora la Corte ritenga che nell'esaminare la «validità» di una decisione destinata agli Stati membri si possa controllarne pure la «legittimità», le questioni deferite alla Corte devono essere considerate ammissibili. In caso contrario il quesito 2 a) è inammissibile. Se la Corte dovesse dichiararlo ammissibile, pur ritenendo impossibile il controllo di legittimità, il risultato sarebbe in sostanza il medesimo. In tal caso sarebbe infatti opportuno risolvere in primo luogo il quesito 2 b), con la conseguenza che il quesito 2 a) diverrebbe privo di oggetto, in quanto non avrebbe più alcuna rilevanza agli effetti della validità della decisione. Risolvendo in primo luogo il quesito 2 a), è infatti possibile che la Corte constati l'illegittimità della decisione, senza poterne trarre conseguenze circa la sua validità. Circa la questione n. 3 Le obiezioni formulate a proposito dell'ammissibilità della questione n. 2 valgono anche qui.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › La Commissione della C.E.E. ha fatto anzitutto due rilievi preliminari : › B — NEL MERITO

paragrafo 1
Il governo federale attribuisce soprattutto importanza al problema dei limiti entro i quali è ammesso, in un procedimento pregiudiziale, il controllo sulle decisioni destinate agli Stati membri; alle questioni deferite alla Corte esso ha dedicato quindi solo brevi considerazioni :
paragrafo 2
Questione n. 1 La questione va risolta in senso affermativo, posto che la decisione, per il modo in cui è formulata, autorizza anche i Paesi Bassi. Questione n. 2 Se il controllo deve vertere soltanto sulla validità in senso stretto, si deve ritenere che la decisione è valida. In tal caso non è necessario risolvere il quesito sub a). Se il controllo può vertere anche sulla legittimità delle decisioni, si deve rilevare che l'autorizzazione è stata concessa alla Repubblica federale alla condizione che lo Stato membro esportatore non riscuota per suo conto la tassa; se ne deve concludere che lo Stato membro esportatore dev'essere autorizzato a far ciò, giacché altrimenti la condizione sarebbe priva di senso. A tal fine non era necessaria una richiesta dello Stato esportatore: la facoltà a questo concessa è infatti soltanto la necessaria conseguenza dell'autorizzazione data alla Repubblica federale. In un caso del genere è sufficiente che lo Stato il quale dev'essere protetto dalle misure di salvaguardia chieda l'autorizzazione. Questione n. 3 Nei limiti in cui verte sulla legittimità, la questione può rimanere insoluta. In quanto occorra, il governo federale rileva tuttavia quanto segue : Non vi è alcun motivo di ritenere che, in caso di difficoltà del genere qui menzionato, l'articolo 226 non sia applicabile. È assolutamente escluso che l'articolo 226 sia stato applicato onde sottrarsi al procedimento dell'articolo 235; a complemento dell'articolo 226, applicato in un primo tempo, è stato in seguito fatto ricorso, infatti, all'articolo 235, giacché il primo è stato considerato adatto per un breve periodo transitorio, ma non per un periodo di una certa durata.

SENTENZA › IN FATTO › III — Il procedimento

paragrafo 1
Le pronunzie 10 luglio 1963 del College van Beroep voor het bedrijfsleven sono state inscritte nel registro della Corte l'11 luglio 1963. Il 26 luglio 1963 le pronunzie sono state notificate, a cura del cancelliere della Corte, alle parti in entrambi i procedimenti, agli Stati membri e alla Commissione della C.E.E.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., le ricorrenti nei procedimenti principali, la Commissione della C.E.E. e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno presentato osservazioni scritte in entrambe le cause.
paragrafo 3
Con ordinanza 19 luglio 1963, la Corte ha disposto la riunione delle cause.
paragrafo 4
All'udienza pubblica del 28 novembre 1963 hanno svolto deduzioni orali le ricorrenti nei procedimenti principali, la Commissione della C.E.E. e il Governo della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni orali e motivate all'udienza del 16 dicembre 1963.

SENTENZA › IN DIRITTO

paragrafo 1
La Commissione ha sollevato la questione se il College van Beroep, quale giudice di ultima istanza, non abbia violato l'articolo 177, terzo comma del Trattato, non sottoponendo alla Corte l'interpretazione dell'articolo 12 sulla quale esso ha basato le questioni che costituiscono oggetto della domanda pregiudiziale.
paragrafo 2
La Corte rileva che la motivazione del provvedimento di rinvio mostra che il College non ha in realtà interpretato l'articolo 12, bensì si è limitato ad applicare l'interpretazione già datane dalla Corte, in virtù dell'articolo 177, nelle sentenze 26-62 e 28 a 30-62. Non è quindi il caso di esaminare il problema sollevato dalla Commissione.
paragrafo 3
In primo luogo è stata deferita alla Corte la questione se le criticate decisioni della Commissione, con le quali la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad imporre una tassa speciale sulle importazioni di fondente, abbiano al tempo stesso attribuito al Regno dei Paesi Bassi il potere di riscuotere una tassa dello stesso importo sulle esportazioni di questo prodotto verso la Repubblica federale di Germania.
paragrafo 4
La Corte osserva che l'autorizzazione data a quest'ultimo Stato membro è stata concessa con la riserva che lo stesso Stato membro esportatore non riscuota la tassa di cui alle decisioni di cui trattasi. Queste decisioni, le quali erano destinate fra l'altro ai Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi, hanno invero indicato l'importo della tassa, in primo luogo in fiorini e solo in secondo luogo in marchi. Si deve quindi ritenere che dette decisioni abbiano autorizzato il Governo olandese ad imporre la tassa di cui trattasi, se non esplicitamente — il che sarebbe stato preferibile sotto il profilo della certezza del diritto — almeno in modo implicito.
paragrafo 5
Con la seconda questione è stato chiesto alla Corte di stabilire se l'articolo 226 permettesse alla Commissione di autorizzare il Governo olandese ad imporre una tassa che esso non aveva richiesto e se in caso contrario le decisioni non fossero illegittime.
paragrafo 6
La Corte osserva che le misure di salvaguardia possono avere l'unico scopo di proteggere temporaneamente un settore dell'attività economica nel quale siano sorte difficoltà. Benché l'articolo 226, paragrafo 1 , stabilisca che lo stesso Stato interessato deve chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia, il secondo paragrafo dello stesso articolo attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, a richiesta dello Stato interessato, le misure di salvaguardia «che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione». Questa disposizione ha carattere eccezionale solo per quanto riguarda la natura e la portata delle deroghe al Trattato, non già riguardo al modo in cui la Commissione intende attuare la protezione richiesta.
paragrafo 7
A questo proposito, la Commissione deve valersi dei mezzi che implicano le conseguenze meno gravose per lo Stato la cui economia sia lesa dalle misure autorizzate. A tale scopo, l'autorizzazione può essere sottoposta alla condizione che quest'ultimo Stato non preferisca applicare esso stesso le misure di salvaguardia.
paragrafo 8
La facoltà della Commissione di sottoporre l'autorizzazione ad una condizione del genere trova poi conferma nell'articolo 226, paragrafo 3, il quale stabilisce che nella scelta delle misure di salvaguardia dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. Sotto questo aspetto, le decisioni impugnate non danno perciò luogo ad alcun rilievo.
paragrafo 9
Nella terza questione, il College van Beroep ha chiesto in primo luogo alla Corte di stabilire se le difficoltà causate dall'applicazione di norme imperative, in ispecie quelle provocate dalla soppressione dei dazi interni, possano essere incluse fra quelle contemplate nell'articolo 226.
paragrafo 10
La Corte rileva che, come risulta dalla motivazione delle decisioni criticate, la Commissione riteneva che le difficoltà di cui trattasi sussistessero già anteriormente all'applicazione del Trattato e siano soltanto aumentate in seguito alla soppressione degli ostacoli che impedivano gli scambi nell'ambito del mercato comune. Non essendo stata dimostrata l'erroneità di questa opinione, nell'esaminare le decisioni sottoposte al controllo della Corte non è necessario prendere in considerazione detta questione. D'altronde l'articolo 226 fa menzione di difficoltà, senza distinguere fra quelle causate dall'applicazione del Trattato e le altre. Le decisioni di cui trattasi non possono quindi essere criticate nemmeno sotto questo aspetto.
paragrafo 11
Nella terza questione è stato poi chiesto alla Corte di stabilire se le decisioni siano invalide per altri motivi ovvero per il fatto che la Commissione si sarebbe valsa dell'articolo 226 del Trattato per evitare di applicare l'articolo 235. Su questo punto la Corte può limitarsi ad esaminare se la Commissione, applicando l'articolo 226, non abbia violato l'articolo 235, e se le criticate decisioni non siano inficiate da vizi rilevabili d'ufficio.
paragrafo 12
L'articolo 235 ha carattere complementare e può essere applicato soltanto qualora il Trattato non abbia previsto i poteri necessari per il conseguimento di un determinato scopo della Comunità; il regolare esercizio dei poteri attribuiti dal Trattato non può pertanto costituire violazione di detto articolo.
paragrafo 13
Le ricorrenti nella causa principale, richiamandosi alla sentenza della Corte nella cause riunite 2 e 3-62, hanno sostenuto che un'autorizzazione non pubblicata non può essere considerata come la «eccezione espressamente contemplata» di cui si parla in detta sentenza. Questa censura deve essere presa in esame, giacché l'eventuale mancanza di una pubblicazione prescritta può essere rilevata d'ufficio.
paragrafo 14
A questo proposito la Corte rileva che, benché appaia opportuno che a una decisione del genere in esame, la quale colpisce i diritti e gli interessi di cittadini di più Stati membri, venga data la pubblicità usuale in casi siffatti, l'articolo 191 si limita a prescrivere che le decisioni siano notificate ai destinatari. Nella specie, è assodato che la notifica ha avuto luogo. In questo caso, l' «eccezione espressamente contemplata» è rappresentata dallo stesso articolo 226, nei limiti in cui esso ammette misure di salvaguardia che costituiscono deroghe agli articoli 12 e 16 del Trattato.
paragrafo 15
Ne consegue che, non essendovi altri vizi rilevatoli d'ufficio, nulla può far ritenere invalide le decisioni di cui trattasi.

SENTENZA › LE SPESE

paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E. e dal Governo della Repubblica federale di Germania, i quali hanno presentato alla Corte osservazioni nel presente procedimento, non danno luogo a rifusione. Per quanto riguarda le parti nella causa principale, l'attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nel procedimento vertente dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven: a questo spetta quindi provvedere sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le deduzioni orali delle ricorrenti nella causa principale' della Commissione della C.E.E. e del Governo della Repubblica federale di Germania; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli articoli 12, 16, 177, 191, 226 e 235 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea; Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità, Europee; Viste le sentenze nelle cause 26-62 e 28 a 30-62 ; LA CORTE statuendo sulle domande sottopostele in via pregiudiziale dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con pronunzie del 10 agosto 1963, dichiara : 1. Le decisioni della Commissione della C.E.E. in data 27 luglio 1960, 21 dicembre 1960, 28 giugno 1961, 22 dicembre 1961 e 27 febbraio 1962, tutte relative alle misure di salvaguardia riguardanti l'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente provenienti da altri Stati membri, attribuiscono al Governo del Regno dei Paesi Bassi il potere di imporre una tassa di uguale importo sulla esportazione di questi prodotti verso la Repubblica federale di Germania. 2. L'esame delle questioni deferite alla Corte non dà motivo di ritenere invalide le decisioni sopramenzionate. 3. Spetta al College van Beroep voor het bedrijfsleven provvedere sulle spese del presente giudizio.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 18 febbraio 1964. Donner Hammes Trabucchi Delvaux Rossi Lecourt Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 18 febbraio 1964. Il Cancelliere A. Van Houtte Per il Presidente Ch. L. Hammes Presidente di sezione

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