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Sez. 3, Sentenza n. 4283 del 04/05/1994 (Rv. 486464 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine | Declaratoria resa dal Pretore competente ex art. 26 cod. proc. civ. della inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze ex art. 1, primo comma, D.L. n. 551 del 1988 - Disciplina dei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi - Operatività - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486464-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine

L'opposizione avverso il decreto con il quale il pretore competente ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ. dichiara la inapplicabilità della sospensione della esecuzione delle sentenze e delle ordinanze prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61) è soggetta, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 2 della medesima legge, alla disciplina dei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi, ai quali, per il combinato disposto degli artt. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) e 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)