Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 541 del 1988
Massime (3)
Massima n. 13100
- Impiego pubblico
- Impiegato dello stato
- Procedimento disciplinare non ancora iniziato o non ancora esaurito
- Provvedimento di sospensione dal servizio per gravi motivi
- Competenza
- Attribuzione al ministro
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il potere di sospensione dal servizio per gravi motivi, attribuito al Ministro nei confronti dell'impiegato ed esercitabile prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, concreta una potestà discrezionale la cui attribuzione a detto organo, anziché alla commissione disciplinare, costituisce una scelta legislativa, non lesiva del diritto di difesa del dipendente: tale diritto, infatti, può, se mai, trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralità e non nei confronti dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, sollevata in riferimento all'art.24 Cost.). - cfr. O. n. 239/1988.
Norme impugnate
- art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Parametri
- art. 24 Cost.
Massima n. 13101
- Impiego pubblico
- Impiegato dello stato
- Procedimento disciplinare non ancora iniziato o non ancora esaurito
- Provvedimento di sospensione dal servizio per gravi motivi
- Assegno alimentare
- Misura
- Manifesta infondatezza della questione.
- d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92.
- Cost., art. 25 secondo comma, 27 secondo comma, 36.
Leggi la massima
L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, è oggettivamente diversa da quella disciplinare; né, peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.
Norme impugnate
- art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Parametri
- art. 36 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 27, comma 2, Cost.
Massima n. 13102
- Impiego pubblico
- Impiegato dello stato
- Procedimento disciplinare non ancora iniziato o non ancora esaurito
- Provvedimento di sospensione dal servizio per gravi motivi
- A) competenza
- Attribuzione al ministro
- B) assegno alimentare
- Misura
- Manifesta infondatezza della questione.
- d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92.
- Cost., artt. 3, 21.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art.3 Cost., in quanto manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del "tertium comparationis" ed in riferimento all'art.21, essendo il richiamo a tale norma manifestamente inconferente, la questione di legittimità costituzionale dell'art.92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
Norme impugnate
- art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1976 dal Tribunale amministrativo della Toscana, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 354 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Ravenna Aurelio e del Ministero dell'Interno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), a norma del quale l'impiegato, per ordine del Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo del contrasto: con gli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., per violazione dei principi nullum crimen sine lege e della presunzione di innocenza dell'imputato; con gli artt. 21 e 24 Cost., in quanto la genericità delle fattispecie, oggetto di procedimento disciplinare (e quindi di sospensione cautelare) potrebbe portare a compressione della libertà di espressione del pensiero e del diritto di difesa; con gli artt. 24 e 3 Cost., per essere il potere di sospensione attribuito al Ministro anziché alla Commissione di disciplina, la quale garantirebbe maggiore imparzialità e migliore e più obiettiva valutazione dei fatti; con l'art. 24 Cost. per la compressione che subirebbe il diritto di difesa dell'impiegato, data la assoluta discrezionalità e la incontrollabilità del potere di sospensione; con gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto la misura dell'assegno alimentare inciderebbe gravemente sui mezzi di sussistenza dell'impiegato;
punto 2
Considerato che il potere di sospensione attribuito al ministro concreta una potestà discrezionale e l'attribuzione di essa al suddetto organo, anziché alla commissione disciplinare, concreta una scelta legislativa che non è idonea a ledere il diritto di difesa del dipendente, che, se mai, può trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralità (cfr. sent. 3 maggio 1988, n. 239) e non nei confronti dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato;
che gli artt. 25 e 27 Cost. concernono la materia penale, la quale per il suo contenuto e per le sue conseguenze è oggettivamente diversa da quella disciplinare (cfr. sentenze 8 giugno 1981, n. 100 e 11 aprile 1969, n. 78); che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare;
che per i profili concernenti l'art. 3 Cost. manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del tertium comparationis, mentre il richiamo all'art. 21 Cost. appare manifestamente inconferente;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata dal Tribunale ammininistrativo regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze