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Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Testo in vigore al

Art. 3

1. L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento e' subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

2. L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832.

3. L'ufficio comunale non potra' procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'eta' di anni ventuno e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dallo articolo 18.

4. Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avra' luogo in base alla presentazione del solo titolo.

Art. 4

1. Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovra' restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovra' tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.

Art. 5

1. L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si e' trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del podesta' del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 8

1. L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.

Art. 9

1. E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

2. Le autorita' locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorita' comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.

3. Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorita', rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serieta' e dignita' della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Art. 10

1. A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.

2. In caso di recidiva l'ammenda non sara' mai minore di L. 200.

Art. 11

1. Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

2. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Art. 12

1. Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

2. E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne da' la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

3. E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Art. 13

1. Ai meccanici ortopedici ed ernisti e' consentito:

  1. a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;

  2. b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);

  3. c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

2. L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo puo' essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

Art. 14

1. E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.

2. Sono compresi in tale divieto:

  1. a) le riduzioni di lussazioni;

  2. b) le incisioni di ascessi anche superficiali;

  3. c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;

  4. d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili;

  5. e) le medicazioni delle cavita' nasali, auricolari, oculari, orali;

  6. f) le medicazioni in genere delle ferite.

Art. 15

1. Soltanto sotto il controllo del medico curante e' consentito agli infermieri di praticare:

  1. a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

  2. b) medicazioni vaginali e rettali;

  3. c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

Art. 16

1. Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

  1. a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

  2. b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

  3. c) eseguire frizioni;

  4. d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

  5. e) praticare lavande rettali e vaginali;

  6. f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.

Art. 17

1. E' vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

2. I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Art. 18

1. E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della liberta' personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprieta' di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

2. Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

3. L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvedera' al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

4. L'esercente che, invitatovi dall'ufficio comunale, non consegni, ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sara' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Art. 19

1. Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato piu' di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubbriachezza.

2. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo e' ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.

3. Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovra' a cura della Prefettura essere comunicata al podesta' del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.

Art. 20

1. Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attivita' professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

2. I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

3. I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potra' essere inferiore a L. 200.

4. Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

Art. 21

1. I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.

Art. 22

1. E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.

2. E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attivita' professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.

3. Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.

4. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 300.

5. In caso di recidiva l'ammenda non sara' inferiore a L. 200.