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Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14

Testo vigente

Art. 11 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.».

2. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile,».

Art. 12 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;

  2. b) al comma 7:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;

    2. 2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»;

  3. c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;

  4. d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2»;

  5. e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41».

2. All'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; »;

    2. 2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);» sono soppresse;

    3. 3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

  2. b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
    1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
    1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.».

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «giorno successivo al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «giorno successivo al suo deposito».

4. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell'articolo 44,» sono soppresse;

  2. b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1» sono soppresse.

5. All'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «se gia' nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»;

  2. b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
    «d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».

6. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»;

  2. b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,».

7. All'articolo 49, comma 3, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

8. All'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui agli articoli 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 33 e 34».

9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»;

  2. b) al comma 6:

    1. 1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»;

    2. 2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»;

  3. c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;

  4. d) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    «12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»;

  5. e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
    «15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».

10. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»;

  2. b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»;

  3. c) al comma 5:

    1. 1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»;

    2. 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.»;

  4. d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».

Art. 13 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»;

  2. b) al comma 2:

    1. 1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»;

    2. 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»;

  3. c) al comma 4:

    1. 1) dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»;

    2. 2) le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.»;

  4. d) al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» e' inserita la seguente: «eventualmente»;

  5. e) al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta».

2. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»;

  2. b) al comma 2, dopo il quinto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.».

Art. 15 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;

  2. b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
    a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
    b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
    c) le strategie d'intervento;
    d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
    e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
    f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
    g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
    g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.»;

  3. c) al comma 4, le parole: «i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate».

Art. 16 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l'articolo 116.»;

  2. b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».

2. All'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.».

3. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all'articolo 54».

4. All'articolo 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

    2. 2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»;

  2. b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento.»;

  3. c) al comma 5:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti»;

    2. 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti».

5. All'articolo 62 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

    2. 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;» b) al comma 5, dopo le parole: «avanti al tribunale» sono inserite le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 27» e dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.».

6. L'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1.
Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e' prevista la continuita' dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e' espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione e' modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione e' proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.»

7. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.»;

  2. b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20»;

  3. c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.»

  4. d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».

Art. 17 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni.»;

  2. b) al comma 4, la parola: «mera» e' soppressa;

  3. c) al comma 8, le parole: «il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.» sono sostituite dalle seguenti: «il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.»;

  4. d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
    «9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.».

  5. e) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
    «9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.».

Art. 18 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo»;

    2. 2) dopo le parole: «titolo III,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 44,»;

  2. b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    «4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.».

2. All'articolo 66 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;

  2. b) al comma 5, le parole: «dei debiti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivo».

Art. 19 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;

  2. b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».

2. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;

  2. b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.»;

  3. c) al comma 4:

    1. 1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

    2. 2) le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse;

    3. 3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;

  4. d) al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» e' inserito il segno d'interpunzione: «,»;

  5. e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»;

  6. f) al comma 8:

    1. 1) le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»;

    2. 2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;

  7. g) il comma 9 e' abrogato;

  8. h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse;

    2. 2) il secondo periodo e' soppresso;

  9. i) i commi 11 e 12 sono abrogati;

  10. l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano».

3. All'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.»;

  2. b) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta.».

4. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) le parole: «d'ufficio» sono soppresse;

    2. 2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»;

    3. 3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;

  2. b) il comma 3 e' abrogato;

  3. c) al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;

  4. d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.»;

  5. e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».

5. All'articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;

  2. b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;

  3. c) al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;

  4. d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».

Art. 20 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;

  2. b) al comma 3:

    1. 1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento»;

    2. 2) dopo le parole: «e' obbligatoria» e' inserita la seguente:
      «solo».

2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

    1. 1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

    2. 2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;

  2. b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.
    L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;

  3. c) al comma 3:

    1. 1) le parole: «continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile» sono sostituite dalle seguenti: «continuazione dell'attivita', e' altresi' possibile»;

    2. 2) dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «o all'attivita' professionale».

3. All'articolo 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» sono sostituite dalle seguenti «nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3»;

  2. b) al comma 2:

    1. 1) alla lettera c), dopo le parole: «esistenza di atti» sono inserite le seguenti: «in frode o di atti»;

    2. 2) alla lettera d), le parole: «nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;

    3. 3) alla lettera e), il segno d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»;

    4. 4) le lettere f) e g) sono abrogate.

4. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;

  2. b) al comma 2:

    1. 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

    2. 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      «d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata.»;

  3. c) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle azioni esecutive e cautelari»;

  4. d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, la parola: «giuridica» e' soppressa;

  2. b) al comma 3, le parole: «e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata».

6. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato»;

  2. b) al comma 3, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;

  3. c) il comma 4 e' abrogato;

  4. d) al comma 5, le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,»;

  5. e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».

7. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;

  2. b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;

  3. c) al comma 3, le parole: «in caso di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;

  4. d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».

Art. 21 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»;

  2. b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»;

  3. c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),»;

  4. d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.».

3. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera a), le parole: «situazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

  2. b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    «c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonche' delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;»;

  3. c) alla lettera e):

    1. 1) le parole: «la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti»;

    2. 2) le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria»;

  4. d) alla lettera f), le parole: «in forma diretta» sono inserite le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attivita' in capo al cessionario dell'azienda»;

  5. e) alla lettera p), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

  6. f) dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente:
    «p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.».

4. L'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1.
Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.
7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»

5. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: «al deposito delle domande e della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito della domanda»;

  2. b) dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20».

6. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

  2. b) al comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

  3. c) al comma 3, il segno d'interpunzione: «,» e le parole: «neppure» e «dello stesso sesso» sono soppresse;

  4. d) al comma 5, dopo le parole: «dell'ammontare» e' inserita la seguente «complessivo»;

  5. e) il comma 8 e' abrogato.

Art. 22 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.»;

2. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».

Art. 23 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
    «6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»;

  2. b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».

2. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 47 e della concessione» sono sostituite dalle seguenti; «all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione».

3. All'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio».

4. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3».

5. All'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»;

  2. b) al comma 4, la parola «scritta» e' soppressa;

  3. c) al comma 7:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,»;

    2. 2) al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»;

  4. d) al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»;

  5. e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    «11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»;

  6. f) al comma 12, la parola: «contatto» e' sostituita dalla seguente «contratto».

6. All'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;

  2. b) al comma 5:

    1. 1) le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;

    2. 2) le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse;

  3. c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo».

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;

  2. b) al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.».

8. All'articolo 101 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»;

  2. b) al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;

  3. c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo».

9. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o degli accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse.

10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Effetti del concordato preventivo».

Art. 24 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2»;

    2. 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.»;

    3. 3) il terzo periodo e' soppresso;

  2. b) al comma 3, al primo periodo le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3» e il secondo periodo e' soppresso.

2. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «in cancelleria» sono soppresse;

  2. b) al comma 3, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.

Art. 25 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati»;

  2. b) al comma 8, il segno d'interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.».

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 5, sesto periodo, le parole: «primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto»;

  2. b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
    «5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuita' aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita' aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.»;

3. All'articolo 110 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.».

4. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 la parola: «immediatamente» e' soppressa e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» sono inserite le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».

Art. 26 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
    b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
    c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
    d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori:
    1) ai quali e' offerto un importo non integrale del credito;
    2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»;

  2. b) al comma 3, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)»;

  3. c) al comma 5, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato»;

  4. d) il comma 6 e' abrogato.

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «Se il concordato consiste nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni»;

  2. b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.»

  3. c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «La cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le cancellazioni» e le parole «sono effettuati» sono sostituite dalla seguente: «sono effettuate»;

  4. d) al comma 5, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;

  5. e) al comma 6, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;

  6. f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio».

3. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita'). - 1. Quando il piano del concordato in continuita' prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale puo' nominare uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, e' effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.».

4. All'articolo 115 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Azioni del liquidatore giudiziale».

5. L'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione.».

6. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 5, le parole: «approvata e omologata dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dai creditori e omologata»;

  2. b) al comma 6:

    1. 1) le parole: «ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della societa' debitrice o altre deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le deliberazioni»;

    2. 2) le parole: «per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza» sono soppresse.

7. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 118-bis (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuita' aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».