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Sez. 2, Sentenza n. 16195 del 23/07/2007 (Rv. 599874 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Omissione nell'inventario di beni appartenenti alla eredità - Non solo totale ma anche parziale - Causa di decadenza dal beneficio - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599874-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE

In tema di successioni "mortis causa", la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 cod. civ., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)