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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 385 del 2004

Decisione
decisa il 2004-12-01, depositata il 2004-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:385
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28926

  • Processo penale
  • Reati di competenza del giudice di pace
  • Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
  • Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione
  • Mancata previsione
  • Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del diritto di difesa
  • Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell’apertura del dibattimento, dell’istituto dell’oblazione. Il giudice ‘a quo’, infatti, non prospetta profili diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati con ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione), che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni. L’ordinanza di rimessone, peraltro, difetta della descrizione della fattispecie del giudizio ‘a quo’ ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. - Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 231/2003 e nn. 57, 56, 55/2004. - In termini, relativamente all’inammissibilità per difetto di motivazione della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. ordinanze citate nn. 191 e 190/2004.

Norme impugnate

  • art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 18 settembre 2003, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Taurianova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che all'imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell'apertura del dibattimento, dell'istituto dell'oblazione, anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione»; che secondo il giudice a quo sarebbe ravvisabile «un affievolimento del diritto di difesa» anche alla luce dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, o comunque non fondata.
punto 2
Considerato che questioni analoghe a quella concernente la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa la possibilità per l'imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze numeri 57, 56 e 55 del 2004; che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze numeri 191 e 190 del 2004).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taurianova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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