diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025, causa C-510/24

Decisione
decisa il 2025-10-16
ECLI
ECLI:EU:C:2025:795

Epigrafe

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 ottobre 2025 Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell’Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell’Unione a causa di un’irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo Nella causa C-510/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2024, nel procedimento PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. contro Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da B. Béres e C. Ehrbar, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. (in prosieguo: la «Profil-Copy»), una società ungherese, e il Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e dello Sviluppo regionale, Ungheria) (in prosieguo: il «Ministero»), che agisce in qualità di autorità di gestione del programma operativo «Sviluppo economico e Innovazione Plus», in merito al recupero di una sovvenzione versata alla Profil-Copy.

Contesto normativo › Diritto dell’Unione

punto 3
L’articolo 47 della Carta così recita: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (...)».
punto 4
Ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU 2021, L 231, pag. 159): «(...) 2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione [europea] e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. (...) (...) 7. Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. (...) Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale».

Contesto normativo › Diritto ungherese › Decreto n. 256/2021

punto 5
L’articolo 132, paragrafo 1, del a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2021/91) (decreto governativo n. 256/2021 sull’organizzazione dell’utilizzo delle sovvenzioni provenienti da taluni fondi dell’Unione europea nel corso del periodo di programmazione 2021-2027), del 18 maggio 2021 (in prosieguo: il «decreto n. 256/2021»), prevede che l’autorità di gestione concluda con il beneficiario un contratto di sovvenzione soggetto al diritto civile e che le norme applicabili al contratto di sovvenzione si applichino mutatis mutandis quando il rapporto di sovvenzione è costituito da un atto di concessione della sovvenzione emesso dall’autorità di gestione.
punto 6
In caso di sospette irregolarità, l’autorità di gestione promuove un procedimento di irregolarità in conformità al capo XIII del decreto n. 256/2021.
punto 7
L’articolo 397, paragrafo 2, di tale decreto dispone che, qualora sia stata constatata un’irregolarità, l’autorità di gestione può, tra l’altro, risolvere il contratto di sovvenzione.
punto 8
Ai sensi dell’articolo 403, paragrafo 1, di detto decreto: «Laddove la decisione con la quale viene accertata un’irregolarità sia illegittima o contraria al contratto di sovvenzione o al bando, il beneficiario può presentare ricorso una volta sola avverso detta decisione».
punto 9
L’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), del decreto n. 256/2021 dispone, a tale riguardo, che il Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság du Miniszterelnökség (Direzione della revisione contabile interna e dell’integrità dell’ufficio del Primo ministro, Ungheria) (in prosieguo: la «Direzione della revisione contabile interna e dell’integrità») respinge il ricorso senza esame nel merito se il ricorso proposto dal beneficiario riguarda una decisione già emessa su un ricorso.
punto 10
L’articolo 414, paragrafo 1, di tale decreto così recita: «Al momento della conclusione del procedimento di ricorso, la Direzione della revisione contabile interna e dell’integrità a) conferma la decisione con la quale viene accertata l’irregolarità; b) annulla la decisione con la quale viene accertata l’irregolarità, oppure c) annulla la decisione con la quale viene accertata l’irregolarità e avvia un nuovo procedimento di irregolarità presso l’autorità di gestione».
punto 11
Ai sensi dell’articolo 418 del medesimo decreto: «Laddove una sovvenzione sia stata ricevuta indebitamente o venga utilizzata in modo contrario alla legge o non conforme alla finalità per la quale è stata concessa oppure nel caso di revoca della sovvenzione o di risoluzione unilaterale o consensuale del contratto di sovvenzione, il beneficiario è tenuto a rimborsare la sovvenzione ricevuta indebitamente».
punto 12
L’autorità di gestione può procedere alla riscossione del debito mediante richiesta di pagamento, compensazione o autorizzazione al pagamento rateale. Se tali misure non danno risultati, l’autorità di gestione chiede immediatamente all’amministrazione tributaria, in applicazione dell’articolo 436, paragrafo 1, del medesimo decreto, di recuperare la sovvenzione non rimborsata, secondo le stesse procedure previste per la riscossione delle imposte.

Contesto normativo › Diritto ungherese › Legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile

punto 13
L’articolo 103, paragrafo 1, del a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile) (Magyar Közlöny 2016/190) prevede che il giudice civile competente possa, su domanda, adottare provvedimenti provvisori.

Contesto normativo › Diritto ungherese › Legge n. CLIII del 2017 sui procedimenti esecutivi avviati dall’amministrazione tributaria

punto 14
L’articolo 15 del az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (legge n. CLIII del 2017 sui procedimenti esecutivi avviati dall’amministrazione tributaria) (in prosieguo: la «legge sui procedimenti esecutivi avviati dall’amministrazione tributaria») (Magyar Közlöny 2017/193) non menziona i giudici tra gli organi autorizzati a sospendere un procedimento esecutivo avviato dall’amministrazione tributaria.
punto 15
Quando è adita dall’autorità di gestione ai sensi dell’articolo 436, paragrafo 1, del decreto n. 256/2021, l’amministrazione tributaria emette un ordine di bonifico amministrativo che la banca della parte tenuta al rimborso deve eseguire conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, della legge sui procedimenti esecutivi avviati dall’amministrazione tributaria. Tale amministrazione procede altresì, in forza di tale legge, all’esecuzione forzata sui beni mobili e immobili.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

punto 16
La Profil-Copy ha ricevuto una sovvenzione per un importo di 125184193 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 315000) per l’installazione di pannelli solari. La sovvenzione è stata concessa nell’ambito del programma operativo ungherese «Sviluppo economico e Innovazione Plus», attuato per il periodo 2021-2027 e sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
punto 17
Avendo constatato un’irregolarità, il Ministero, agendo in qualità di autorità di gestione di tale programma, ha ordinato la revoca dell’atto di concessione della sovvenzione e il recupero della sovvenzione versata.
punto 18
A seguito di un ricorso proposto dalla Profil-Copy presso la Direzione della revisione contabile interna e dell’integrità, tale decisione è stata confermata e, ai sensi dell’articolo 403, paragrafo 1, e dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), del decreto n. 256/2021, non può più essere contestata in sede amministrativa.
punto 19
Di conseguenza, l’autorità di gestione ha revocato la sovvenzione che era stata indebitamente concessa alla Profil-Copy e ha chiesto a quest’ultima di rimborsarla, informandola che, in caso di mancata restituzione di tale sovvenzione, detta autorità avrebbe avuto il diritto di chiedere all’amministrazione tributaria nazionale di procedere al recupero del credito corrispondente alla sovvenzione indebitamente percepita.
punto 20
Poiché il diritto ungherese qualifica il rapporto tra l’autorità di gestione e il beneficiario della sovvenzione dell’Unione come rapporto di natura civile, la Profil-Copy ha proposto un’azione civile dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, al fine di evitare le conseguenze della decisione che ha ordinato il recupero della sovvenzione di cui essa aveva beneficiato.
punto 21
Nell’ambito di tale azione, essa ha chiesto che fossero dichiarati illegittimi tanto la decisione che accertava l’irregolarità quanto l’ordine di recupero della sovvenzione asseritamente indebita. Essa ha altresì chiesto a tale giudice l’adozione di un provvedimento provvisorio fondato sull’articolo 103, paragrafo 1, della legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile, diretto a vietare al Ministero di procedere al recupero o alla riscossione forzata dell’importo richiesto. A tal fine, la Profil-Copy sostiene che, mentre il Ministero può, rivolgendosi all’amministrazione tributaria, procedere a un’esecuzione forzata nei suoi confronti prima che sia emessa una decisione definitiva in materia civile sul merito della sua domanda, essa può far valere i suoi diritti nei confronti di tale ministero solo nell’ambito di un procedimento civile ordinario. Dal canto suo, il Ministero, dinanzi al giudice del rinvio, deduce che quest’ultimo non è competente ad adottare un siffatto provvedimento provvisorio.
punto 22
A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito del procedimento principale, esso è tenuto a verificare se l’autorità di gestione abbia rispettato, in sede di recupero delle sovvenzioni, il decreto n. 256/2021, il quale attua il regolamento 2021/1060.
punto 23
Inoltre, detto giudice spiega di essere stato recentemente investito di diverse cause analoghe in cui i singoli chiedono di vietare provvisoriamente al Ministero di procedere al recupero di un credito. Tali soggetti affermano che l’esecuzione forzata renderebbe impossibile la prosecuzione della loro attività economica, creando un rischio di insolvenza o di liquidazione giudiziaria prima della chiusura definitiva del processo. In tal modo, sussisterebbe un rischio reale che i destinatari di una decisione di recupero di una sovvenzione cessino di esistere ancor prima della chiusura del processo con una decisione definitiva, il che li porrebbe nell’impossibilità di far valere i loro diritti.
punto 24
È in tale contesto che i giudici civili ungheresi consentono al destinatario di una decisione dotata di forza esecutiva di recupero di una sovvenzione di proporre successivamente un’azione civile per farne dichiarare l’illegittimità nell’ambito di un ricorso avverso la decisione che dichiara la risoluzione del contratto di sovvenzione.
punto 25
Il giudice del rinvio spiega, tuttavia, che la giurisprudenza ungherese è divisa per quanto riguarda la competenza dei giudici civili sulle domande di provvedimenti provvisori proposte in questo tipo di cause. Un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che, poiché la legge ungherese fa rientrare il contratto di sovvenzione dell’Unione nel diritto civile, non vi siano ostacoli all’adozione di provvedimenti provvisori. Al contrario, per un secondo orientamento giurisprudenziale, una siffatta domanda di provvedimento provvisorio deve essere respinta per incompetenza del giudice adito, dal momento che l’articolo 15 della legge sui procedimenti esecutivi avviati dall’amministrazione tributaria non menziona i giudici tra gli organi autorizzati a sospendere un procedimento di esecuzione forzata avviato da tale amministrazione.
punto 26
Nei limiti in cui, in primo luogo, esso è chiamato a esaminare la legittimità del recupero di una sovvenzione dell’Unione concessa in forza del regolamento 2021/1060, in secondo luogo, l’articolo 69, paragrafo 7, di tale regolamento impone agli Stati membri di garantire un esame efficace delle denunce riguardanti i fondi europei e, in terzo luogo, l’articolo 47 della Carta conferisce un diritto a un ricorso effettivo a qualsiasi persona i cui diritti garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, il giudice del rinvio ritiene necessario interrogare la Corte al fine di valutare se il sistema di trattamento delle irregolarità previsto dal diritto ungherese sia compatibile con tale articolo 47.
punto 27
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il beneficiario di una sovvenzione abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della [Carta] avverso una dichiarazione dell’autorità di gestione dotata di forza esecutiva che gli impone di rimborsare la sovvenzione dell’[Unione] che gli è stata versata. 2) Laddove l’autorità di gestione, mediante una dichiarazione dotata di forza esecutiva, obblighi il beneficiario a rimborsare una sovvenzione dell’[Unione] allo stesso già versata e il beneficiario, in mancanza di altri mezzi di ricorso, eserciti un’azione civile per evitarne le conseguenze, se detta azione civile debba essere considerata un ricorso dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della [Carta]. 3) Se per ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della [Carta] debba intendersi un ricorso che non è in grado di evitare il rischio concreto di una situazione di insolvenza dell’interessato come conseguenza del provvedimento sottoposto a esame mediante il ricorso, ma eseguito prima della pronuncia su quest’ultimo. 4) Quali atti possa compiere il giudice nazionale nel caso in cui la risposta alla terza questione sia negativa, ma esso ritenga che la normativa nazionale non gli consente di evitare il rischio concreto di una situazione di insolvenza dell’interessato come conseguenza del provvedimento sottoposto a esame mediante il ricorso, ma eseguito prima della pronuncia su quest’ultimo. Se il giudice possa adottare provvedimenti provvisori per evitare il rischio di insolvenza della parte fino alla conclusione definitiva del procedimento, qualora questo sia l’unico modo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, pur essendo, ad avviso del giudice, precluso dalla normativa nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione pregiudiziale

punto 28
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione concessa nell’ambito dell’attuazione del regolamento 2021/1060 debba disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione di un programma sostenuto da fondi dell’Unione che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione.
punto 29
Come si evince dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.
punto 30
Ciò si verifica nel caso di specie, dal momento che la decisione che ordina la revoca e il recupero della sovvenzione versata alla Profil-Copy è stata adottata sulla base del decreto n. 256/2021, che attua il regolamento 2021/1060 precisando le modalità di utilizzo delle sovvenzioni provenienti da taluni fondi dell’Unione europea nel corso del periodo di programmazione 2021-2027.
punto 31
Ciò premesso, il riconoscimento, in un determinato caso di specie, del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione [v., segnatamente, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99, punto 34].
punto 32
Nel caso di specie, l’azione civile proposta dalla Profil-Copy mira a far dichiarare l’illegittimità, da un lato, della decisione dell’autorità di gestione che revoca la sovvenzione che le era stata concessa nell’ambito del programma «Sviluppo economico e Innovazione Plus», che è sostenuto nell’ambito del FESR e del FSE+ e, dall’altro, e di conseguenza, dell’ordine di recupero di tale sovvenzione.
punto 33
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione concessa nell’ambito dell’attuazione del regolamento 2021/1060 deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione di un programma sostenuto da fondi dell’Unione che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione.
punto 34
Occorre ricordare che spetta al giudice del rinvio determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l’interpretazione corretta del diritto nazionale (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 49).

Sulle questioni pregiudiziali › Sulle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta

punto 35
Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la possibilità, per il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione, da un lato, di contestare in via incidentale una decisione dotata di forza esecutiva che gli impone di rimborsare tale sovvenzione nell’ambito di un’azione proposta dinanzi a un giudice civile al fine di far dichiarare l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione e, dall’altro, di chiedere, nell’ambito di tale azione, l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere l’esecuzione di tale decisione, costituisce un ricorso giurisdizionale effettivo.
punto 36
In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente, in particolare, a interpretare e ad applicare il diritto nazionale [sentenze del 4 maggio 1999, Sürül, C-262/96, EU:C:1999:228, punto 95; del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 76; del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C-215/21, EU:C:2022:723, punto 26, nonché del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C-582/21, EU:C:2024:282, punti 31 e 54].
punto 37
Pertanto, la Corte partirà dalla premessa, ricordata al punto 25 della presente sentenza, che la giurisprudenza ungherese è divisa per quanto riguarda la competenza dei giudici civili a disporre provvedimenti provvisori in ricorsi diretti a vietare provvisoriamente all’autorità di gestione di procedere al recupero di una sovvenzione che essa considera indebitamente versata al suo beneficiario.
punto 38
L’articolo 47 della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale disposizione, il che implica che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
punto 39
A tale diritto corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione [sentenze del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 44, e del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punto 47].
punto 40
A tale riguardo, se è vero che, in mancanza norme specifiche dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47 della Carta [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punto 115 e giurisprudenza citata; del 2 giugno 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, punto 52, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 64].
punto 41
Il diritto dell’Unione non produce tuttavia l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punti 40, 41, 64 e 65, e del 2 giugno 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, punto 54).
punto 42
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, tenuto conto dello stato della normativa ungherese, i giudici civili si sono dichiarati competenti a valutare, in via incidentale, la compatibilità con il diritto dell’Unione di una decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione che ordina il recupero di una sovvenzione dell’Unione, in occasione di un ricorso proposto dal beneficiario di tale sovvenzione avverso, in particolare, una decisione di revoca di detta sovvenzione o di risoluzione del contratto di sovvenzione.
punto 43
Occorre aggiungere che il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 21; del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punti 67 e 77, nonché del 2 giugno 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, punto 53). Ne consegue che in una situazione del genere il giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto nazionale che sola osti alla concessione di provvedimenti provvisori.
punto 44
Inoltre, nei limiti in cui, come osservato al punto 25 della presente sentenza, la giurisprudenza ungherese è divisa per quanto riguarda la competenza dei giudici civili a disporre provvedimenti provvisori in ricorsi diretti a vietare provvisoriamente all’autorità di gestione di procedere al recupero di una sovvenzione che essa considera indebitamente versata al suo beneficiario, occorre fare riferimento all’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale. Tale esigenza include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto di aver costantemente interpretato detta disposizione in un senso che è incompatibile con tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 33 e 34).
punto 45
Nella presente causa, poiché il diritto ungherese qualifica il rapporto tra l’autorità di gestione e il beneficiario della sovvenzione dell’Unione come rapporto di natura civile e poiché l’articolo 103, paragrafo 1, della legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile, autorizza il giudice civile competente a disporre, su domanda, provvedimenti provvisori, spetta al giudice del rinvio privilegiare la prima corrente giurisprudenziale menzionata al punto 25 della presente sentenza e, di conseguenza, dichiararsi competente a sospendere l’esecuzione della decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione che ha ordinato la revoca e il recupero della sovvenzione dell’Unione inizialmente versata alla Profil-Copy.
punto 46
Infatti, laddove il giudice del rinvio non potesse sospendere l’applicazione della decisione menzionata al punto precedente, l’autorità di gestione potrebbe ottenere l’esecuzione forzata di tale decisione presso l’amministrazione tributaria. Orbene, il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, sarebbe illusorio se una normativa nazionale consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a danno di una parte. Una siffatta normativa nazionale violerebbe il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo sancito da detto articolo 47 (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, punti 35 e 36, e del 3 luglio 2025, TOODE, C-653/23, EU:C:2025:517, punto 28).
punto 47
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che la possibilità, per il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione, da un lato, di contestare in via incidentale una decisione dotata di forza esecutiva che gli impone di rimborsare tale sovvenzione nell’ambito di un’azione proposta dinanzi a un giudice civile al fine di far dichiarare l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione e, dall’altro, di chiedere, nell’ambito di tale azione, l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere l’esecuzione di tale decisione, costituisce un ricorso giurisdizionale effettivo.

Sulle spese

punto 48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione europea concessa nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione dotata di forza esecutiva dell’autorità di gestione di un programma sostenuto da fondi dell’Unione che gli ingiunge di rimborsare tale sovvenzione. 2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dev’essere interpretato nel senso che: la possibilità, per il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione europea, da un lato, di contestare in via incidentale una decisione dotata di forza esecutiva che gli impone di rimborsare tale sovvenzione nell’ambito di un’azione proposta dinanzi a un giudice civile al fine di far dichiarare l’illegittimità di una decisione che dispone la revoca di detta sovvenzione e, dall’altro, di chiedere, nell’ambito di tale azione, l’adozione di provvedimenti provvisori al fine di sospendere l’esecuzione di tale decisione, costituisce un ricorso giurisdizionale effettivo.

Firme

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