Sez. 1, Sentenza n. 22791 del 06/07/2026 (Rv. 679380-01)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Termine di un anno ex art. 143, comma 3, del Codice della privacy - Scadenza finale per l’esercizio del potere sanzionatorio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali, il termine di un anno, previsto dall'art. 143, comma 3, del Codice della privacy, ha l'esclusiva funzione di garantire al reclamante una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso, ma il suo decorso non vale a segnare una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall'Autorità, in quanto il relativo procedimento è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile, a pena di decadenza, il citato termine; ne consegue che quest'ultimo termine non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio dell'Autorità garante, il quale è, invece, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)