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Sez. 6 - , Sentenza n. 49548 del 03/12/2019 Cc. (dep. 05/12/2019) Rv. 277437 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Omessa sottoscrizione del provvedimento cautelare da parte del giudice – Irrilevanza – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277437-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, non è causa di invalidità e non comporta l'ineseguibilità del mandato l'omessa sottoscrizione del provvedimento cautelare da parte del giudice, in quanto la previsione dell'art. 1, comma 3, legge 22 aprile 2005, n. 69, presuppone solo che, a fronte delle svariate autorità giudiziarie che possono emettere il mandato di arresto europeo, sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata data esecuzione a un mandato di arresto europeo sottoscritto dal presidente di un tribunale polacco, precisando che era irrilevante che l'attestazione dell'emissione dell'ordinanza cautelare fosse stata sottoscritta dal segretario giudiziario, in quanto era certo che il provvedimento era stato deciso e vagliato da un giudice).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)