Norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E
Testo in vigore al
Art. 9
1. Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunita' devono aver soggiornato nel territorio nazionale:
a) da almeno sei mesi prima del, giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;
b) da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.
2. Qualora gli animali di cui alle lettere a) e b) siano di eta' inferiore rispettivamente a sei o a tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.
Capo II. Spedizione di carni
Art. 10
1. Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati all'art. 1 adatte al consumo alimentare umano.
2. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, eccezion fatta per l'azione del freddo comunque applicata e comprendendo quindi in tale dizione anche le carni congelate.
Art. 11
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, relativamente agli scambi di carni fresche, si intende per:
a) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento;
b) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla precedente lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
c) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago.
Art. 12
1. Le carni fresche spedite dal territorio nazionale al territorio degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) essere state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformita' del successivo art. 14;
b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, essere state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti c controllati in conformita' del successivo art. 14;
c) provenire da un animale da macello che il veterinario competente abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento e considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato C.
d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni del capitolo V dell'allegato C;
e) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento effettuata da un veterinario ufficiale in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato C e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, sempreche' sia stato constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
f) essere munite di bollo in conformita' delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato C;
g) essere conservate dopo l'ispezione successiva all'abbattimento, in conformita' delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato C, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformita' del successivo art. 14 o di impianti di refrigerazione situati al di fuori dei macelli e laboratori ma egualmente riconosciuti e controllati a norma del citato art. 14;
h) essere trasportate verso il Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C, ed essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D rilasciato dal veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto almeno nella lingua del Paese destinatario.
Art. 13
1. Sono escluse dagli scambi intracomunitari:
a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;
b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante necessario per la bollatura;
c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o piu' cisticerchi vivi o morti;
d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, nonche' le malformazioni o le alterazioni di cui alla lettera e) del precedente art. 12;
e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.
Art. 14
1. I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente art. 12 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e 111 dell'allegato C.
2. Il Ministero della sanita' assicura la vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni in detti macelli e laboratori mediante funzionari dei ruoli veterinari del Ministero medesimo o veterinari appositamente incaricati e, a tal fine, posti alle dirette dipendenze del veterinario provinciale. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dalla Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe stabilite dal Ministero della sanita': la relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione.
3. Le somme all'uopo occorrenti saranno iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e corrispondentemente; per il recupero, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. I macelli o laboratori, ai quali viene assegnato un proprio numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri: il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione da detti registri.
5. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione della Comunita' economica europea ed alle competenti autorita' centrali degli altri Stati membri della Comunita' gli elenchi dei macelli e dei laboratori riconosciuti, e provvede anche alla notifica delle eventuali revoche.
6. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i veterinari che esercitano la vigilanza e l'ispezione delle carni nei macelli e nei laboratori riconosciuti assumono la qualifica di veterinari ufficiali. Nei macelli pubblici riconosciuti ai sensi del presente articolo, il veterinario ufficiale e' il direttore del macello.
7. I frigoriferi separati dai macelli e dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente art. 12, devono essere autorizzati a norma dell'art 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
Art. 15
1. Le carni provenienti dal macelli e dai laboratori di sezionamento riconosciuti, munite del bollo di cui alla lettera f) del precedente art. 12, sono totalmente equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il citato regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'art. 16 di detto regolamento. Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano piu' destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunita' economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati conformi al modello di cui all'allegato D, firmati dal veterinario ufficiale competente, e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'art. 40 del menzionato regolamento.
Titolo II. Spedizione di animali e carni dagli altri stati membri all'italia
Capo I. Spedizione di animali
Art. 16
1. Gli animali da macello, se condotti, al loro arrivo in Italia,
direttamente ad un macello, vi debbono essere macellati al piu' presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria.
2. I mercati cui gli animali da macello possono essere condotti direttamente, subito dopo l'arrivo in Italia, saranno autorizzati dal Ministero della sanita', a condizione che siano attigui ad un macello e che la loro regolamentazione consenta l'uscita degli animali al termine del mercato, verso altri macelli all'uopo designati, per ogni mercato, dallo stesso Ministero. In casi determinati l'autorizzazione potra' essere concessa anche per mercati non attigui ad un macello.
3. In ogni caso la macellazione deve aver luogo entro 72 ore dall'arrivo degli animali.
4. E' fatto divieto di introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di eta' inferiore ai 15 giorni.
Art. 17
1. Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato A e redatti in lingua italiana.
2. Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dal presente decreto vengono immediatamente avviati a destinazione, ove possono essere ammessi direttamente a libera pratica senza subire alcun periodo di osservazione od alcun altro vincolo sanitario tranne che per necessita' immediate di polizia veterinaria. Per l'introduzione di detti animali non e' necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore od il suo mandatario devono comunicare all'Ufficio veterinario di confine, entro le 48 ore antecedenti l'arrivo, la specie e il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonche' il prevedibile momento di arrivo.
3. Gli animali da macello sono avvisi direttamente dal confine al macello di destinazione, ovvero ad un mercato all'uopo autorizzato ai sensi del precedente art. 16, L'importazione di detti animali e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 49 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320:
1) su tale autorizzazione sara' in particolare indicato il macello od il mercato di destinazione.
4. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal citato regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari, che accompagnano gli animali a destino, senza alcun altra formalita'.
5. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione della Comunita' economica europea ed alle autorita' centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale.
Art. 18
1. I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunita' economica europea:
a) se tali animali sono affetti o vi e' il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia infettiva e diffusiva trasmissibile alla specie;
b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato.
2. Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti, o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera a) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto, e ne da' immediata notizia al Ministero della sanita' per ogni successiva decisione.
3. Purche' non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti alla origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.
4. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese speditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro 8 ore la rispedizione, viene ordinato la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al piu' presto dopo l'arrivo degli animali al macello conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanita' designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo.
5. Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate, devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facolta' di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla comunicazione, e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno essere altresi' comunicate al Ministero della sanita' che provvedera' ad informare l'autorita' competente del Paese speditore.
6. Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non e' dovuto alcun indennizzo.
Capo II. Spedizioni di carni
Art. 19
1. Le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine spedite in Italia dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle medesime garanzie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto tali carni devono essere presentate al confine munite del bollo previsto al capitolo VII dell'allegato C, con le opportune variazioni riguardanti il Paese d'origine e le sigle della Comunita' (CEE, EWG, EEG) ed accompagnate da certificato sanitario conforme all'allegato D e redatte in lingua italiana.
2. Le carni che siano trovate rispondenti alle norme del presente decreto sono avviate a destinazione senza alcun'altra formalita'. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal vigente, regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari.
3. Sino alla prima destinazione, le carni sono accompagnate dal medesimo certificato sanitario rilasciato all'origine, che, pertanto, e' a tale scopo totalmente equiparato ai certificati previsti dagli articoli 40 e 42 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
4. Qualora una partita presentata al confine con un unico certificato debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello, di cui all'allegato D.
Art. 20
1. I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunita' economica europea quando a seguito del controllo al confine si rivelino inadatte al consumo umano ovvero quando sia stato possibile constatare che non sono state fornite per tali carni le garanzie sanitarie previste dal certificato sanitario di cui all'art.
19.
3. Ove non si oppongano motivi di carattere sanitario le carni per cui sia stato disposto il divieto di cui al presente articolo possono essere rispedite all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.
4. Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facolta' di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanita' entero 30 giorni dalla comunicazione, e contro i provvedimenti di distruzione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
5. Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di una alterazione pericolosa, per la sanita' pubblica o di una grave violazione delle disposizioni che regolano gli scambi intracomunitari di carni fresche, le decisioni debbono, essere immediatamente comunicate al Ministero della sanita' che provvede ad informarne l'autorita' centrale competente del Paese speditore.
Art. 21
1. Salvo diversi accordi che potranno essere conclusi con singoli Paesi membri della Comunita' economica europea, e consentita l'introduzione in Italia di carni fresche, provenienti da Paesi membri della Comunita', limitatamente a:
a) per i bovini: carcasse intere, mezzene, quarti;
b) per i suini: carcasse intere, mezzene, quarti, prosciutti interi con osso, spalle intere con osso, regioni dorso-lombari con osso, lardi, pancette;
c) per gli ovini e caprini; carcasse intere e mezzene.
2. L'introduzione di frattaglie commestibili e' consentita limitatamente ai visceri normalmente aderenti alla carcassa, fatta eccezione per le trippe, gli stomaci, le lingue bovine e suine, i cervelli bovini che possono essere introdotti anche separatamente.
3. E' vietata l'importazione di carni equine.
4. Per l'introduzione delle carni di cui al presente articolo non e' necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanita'. Detta autorizzazione e' invece necessaria per la introduzione di organi o ghiandole destinati ad uso opoterapico, che sara' consentita a norma delle disposizioni vigenti in materia.
5. Parimenti subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanita' sara' l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, che dovranno essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche di volta in volta impartite con la autorizzazione medesima.
Titolo III. Deroghe, limitazioni e disposizioni speciali
Capo I. Deroghe
Art. 22
1. Per i bovini da macello spediti in Italia da Paesi membri della Comunita' economica europea nei quali tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione e' sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica, la validita' della rivaccinazione antiaftosa e' portata a 12 mesi. Il Ministero della sanita' indichera' di volta in volta quali sono i Paesi per i quali si applica tale disposizione.
Art. 23
1. Con ordinanza del Ministro per la sanita' potranno essere concesse ad uno o piu' Paesi speditori, purche' concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:
a) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subito una vaccinazione antiaffosa, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data del carico;
b) bovini da allevamento, da produzione o da macello che abbiano subito, in luogo della vaccinazione antiaftosa, un trattamento praticato con oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorita' competente del Paese speditore ed accettato dal Ministero italiano della sanita';
c) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;
d) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o piu' unita' internazionali, per millilitro.
e) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di eta', che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne' da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unita' Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;
f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione .
2. Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanita' provvedera' ad informare immediatamente la Commissione della Comunita' economica europea e le competenti autorita' centrali degli altri Stati membri.
3. La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo e' subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.
Capo II. Divieti e limitazioni
Art. 24
1. Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini o di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministro per la sanita' potranno essere prese le seguenti misure:
a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di animali bovini e suini o di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;
b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di animali bovini e suini o di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.
2. Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanita' a conoscenza della Commissione della Comunita' economica europea e degli altri Stati membri della Comunita' entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi.
Art. 25
1. Qualora da taluno degli Stati membri della Comunita' economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare la introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini e di carni fresche provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si assume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanita' potra' rivolgersi alla Commissione della Comunita' economica europea per chiedere che si proceda ad immediate consultazioni qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.
Art. 26
1. Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunita' economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze estrogene naturali o di sintesi nonche' le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine provenienti da animali sottoposti allo stesso trattamento.
2. Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunita' le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la prevenzione della trichinosi limitatamente alle carni suine fresche.
Titolo IV. Perizie
Capo I. Spedizioni di animali e carni
Art. 27
1. Agli speditori di animali di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 18 e' accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando cio' sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla Commissione della Comunita' economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del predetto art. 18.
2. Eguale diritto e' accordato agli speditori di carni di cui sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 20, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, di detto art. 20.
3. L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.
4. L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.
Art. 28
1. Il Ministero della sanita' propone alla Commissione della Comunita' economica europea, per ciascuno dei settori "animali della specie bovina e suina" e "carni fresche", i nomi di almeno due esperti veterinari di provata competenza, comunicandone altresi' la specializzazione e l'esatto recapito. Tali esperti entreranno a far parte dell'apposito elenco compilato dalla predetta Commissione sulla base delle proposte dei diversi Stati membri. Il Ministero della sanita' provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonche' le possibili sostituzioni.
Art. 29
1. Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente art. 27, ne informa lo speditore o il suo mandatario a norma dei precedenti articoli 18 e 20, affinche' questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente art. 28 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato E, dovra' essere trasmesso, oltre che alla Commissione della Comunita' economica europea, al veterinario di confine che ne curera' l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanita'.
2. Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinche' non si verifichino condizioni che possano rendere piu' difficile o impossibile la perizia, sempreche' a cio' non si oppongano indifferibili necessita' di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potra' avvalersi dell'opera di un Istituto zooprofilattico o di una sua sezione.
3. Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi dovra' pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.