Sez. 2, Sentenza n. 11970 del 18/11/1995 (Rv. 494701 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE | Parte costituita a mezzo di procuratore - Comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento - Effettuazione al procuratore costituito del domicilio risultante dall'albo - Ordinanza di rinvio dell'udienza di comparizione - Comunicazione presso lo studio di uno dei procuratori costituiti - Ritualità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE
Nel procedimento innanzi al Conciliatore trova applicazione l'art. 170 cod. proc. civ. in base al quale se la parte si sia costituita col ministero di un difensore munito di procura, le comunicazioni e le notificazioni vanno fatte nel corso del procedimento al procuratore costituito nel domicilio risultante dall'albo professionale. Pertanto, è ritualmente eseguita presso lo studio di uno dei procuratori costituiti la comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di comparizione, essendo priva di rilevanza, in difetto di costituzione personale, l'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso la propria abitazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)