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Sez. 3, Sentenza n. 2116 del 13/06/1969 (Rv. 341408 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341408-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - INVALIDITA.*

La condizione che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, si da presentarsi oggettivamente come effettiva negazione di ogni vincolo, e una condizione meramente potestativa e, pertanto, invalida. (V. 2145-67, massima n. 329288 532-66, massima n. 321073 304-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)