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Sez. L, Sentenza n. 3082 del 02/03/2001 (Rv. 544362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Proroga di tali sgravi ex art. 1 D.L. n. 71 del 1993 introduttivo di uno sgravio annuale e incentivante - Sgravio decennale per assunzione di lavoratori anche non in soprannumero (art. 59 nono comma T.U. n. 218 del 1978) - Abrogazione implicita di tale sgravio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La proroga degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 T.U. n. 218 del 1978 in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, disposta dall'art. 1 D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993 n. 151, comprende anche lo sgravio decennale per le assunzioni di nuovi lavoratori dal 1 dicembre 1991 (nono comma art. 59 citato), senza necessità che gli stessi siano in soprannumero rispetto alle unità precedentemente occupate, atteso che tale sgravio non è stato abrogato, neanche implicitamente, da quello annuale e incentivante introdotto dal suddetto art. 1 D.L. n. 71 del 1993, che è invece alternativo al solo sgravio annuale parziale (di cui al primo comma dell'art. 59 T.U.).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)