Sez. 4, Sentenza n. 32196 del 20/05/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 229089 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Custodia giudiziaria - Domanda di liquidazione - Rigetto - Opposizione - Provvedimenti - Competenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di spese di giustizia, con riferimento all'ipotesi di opposizione al rigetto della domanda di liquidazione delle indennità di custodia giudiziaria, non provvede il giudice dell'esecuzione bensì il presidente dell'ufficio giudiziario competente in applicazione della procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato dalla legge n. 794 del 1942.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)