diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 292 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-04, depositata il 1992-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:292
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 18453

  • Processo penale
  • Denunce da parte DI pubblici ufficiali
  • Presupposti
  • Conseguenze.
Leggi la massima
La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali, e quindi anche i giudici, quando li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare concretezza alle relative valutazioni. Pertanto tale attività, essendo prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'ambito della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio.

Norme impugnate

Massima n. 18454

  • Processo penale
  • Denuncia obbligatoria del giudice per fatto-reato riscontrato nell'esercizio delle sue funzioni
  • Conseguente prevista incompatibilità a giudicare
  • Lamentata violazione dei principi della soggezione dei giudici solo alla legge e del giudice naturale, nonché delle direttive della legge delega
  • Insussistenza
  • Attività prodromica all'esercizio dell'azione penale e pertanto assimilabile alla funzione requirente
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La denuncia proposta obbligatoriamente dal giudice, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per un reato rilevato nell'esercizio delle sue funzioni, si colloca nell'orbita della funzione requirente (ved. massima A) in quanto strumentale al suo esercizio e pertanto il considerarla, nell'art. 34, terzo comma, come causa di incompatibilità al giudizio - anche se non espressamente prevista nella direttiva n. 67 della legge di delega - è coerente con un sistema processuale ispirato - come la stessa direttiva n. 67, prima e seconda parte, conferma - alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. Non può quindi ritenersi che tale direttiva non sia stata osservata, né, di conseguenza, che sussista contrasto con i principi della soggezione del giudice alla sola legge e della naturalità del giudice, non certo violati da una predeterminazione legislativa - come quella che si verifica nella norma in questione - di spostamenti di competenza necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'imparzialità del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, nn. 1 e 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 25 e 101 Cost., dell'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sulla distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti: S. n. 496/1990.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18455

  • Processo penale
  • Incompatibilità a giudicare
  • Norme della disciplina attuale
  • Raffronto con quelle del codice previgente
  • Tendenziale coincidenza.
Leggi la massima
Nel dettare, in materia di incompatibilità a giudicare, la direttiva n. 67 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, il legislatore non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente, le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento. L'intero terzo comma dell'art. 34 dell'attuale codice (concernente tra l'altro l'ipotesi - di cui alla massima B - del giudice che abbia proposto denuncia) è infatti una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

punto 1
Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva ritenuto configurabili dei reati e perciò trasmesso i relativi atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., il Pretore di Bergamo - sezione distaccata di Clusone - nel presupposto della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen., ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendone il contrasto con gli artt. 76, 25 e 101 Cost. Vi sarebbe, innanzitutto, violazione della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi, dell'art. 76 Cost. - in quanto la denuncia da parte del giudice di un'ipotesi di reato ravvisata nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali non solo non equivale, ma "neppure assomiglia vagamente" alle ipotesi di incompatibilità previste nella direttiva n. 67 dell'art. 2, e contrasta con la direttiva n. 1, dato che, "lungi dal semplificare, appesantisce irragionevolmente le attività processuali". Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost.: il primo, perché il fatto ricadrebbe nel potere di cognizione del giudice ove fosse emerso prima della denuncia, sicché la prevista incompatibilità comporterebbe sottrazione del processo al suo giudice naturale; il secondo, perché sarebbe irragionevole, da un lato assoggettare il giudice all'obbligo di denuncia dei reati (cfr. art. 361 cod. pen.) - obbligo che è autonomo e indipendente da quello del pubblico ministero di iniziare l'azione penale - e dall'altro sottrargli la naturale competenza. Ciò, anche perché la previsione di incompatibilità eccederebbe lo scopo di assicurare la terzietà, dato che essa non rientra in alcuno dei casi in cui la manifestazione da parte del giudice del proprio parere sull'oggetto del procedimento legittima la sua ricusazione (art. 37, lettera a) - in relazione all'art. 36, lettera c) - e lettera b)).
punto 2
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Sarebbe da escludere, innanzitutto, la violazione del principio del giudice naturale, in quanto la norma in questione, in concorso con le altre norme sulla competenza, serve ad individuare, sulla base di criteri generali e predeterminati, il giudice naturale. Né potrebbe ravvisarsi un eccesso di delega, dato che la direttiva n. 67 fissa soltanto i criteri fondamentali ed i principi ineliminabili che debbono presiedere alla disciplina della materia, ma non esclude che il legislatore delegato possa, in conformità con i principi generali, integrare la disciplina; soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di riprendere ipotesi di incompatibilità ormai acquisite alla nostra tradizione processuale. Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi violata la direttiva n. 1, dal momento che la previsione di ipotesi di incompatibilità, mirando a tutelare l'imparzialità del giudice, e quindi un interesse primario del processo, comporta attività che debbono necessariamente ritenersi essenziali. Del pari da escludere sarebbe, infine, la violazione dell'art. 101 Cost., dato che la competenza non può dirsi sottratta perché essa deriva da una lettura combinata delle disposizioni in materia di competenza e di incompatibilità. La devoluzione ad altro giudice, inoltre, è vicenda fisiologica del processo e non può intendersi come una sorta di sanzione nei confronti del giudice incompatibile.

Considerato in diritto

punto 1
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, dubita che l'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'incompatibilità al giudizio del giudice che ha proposto denuncia per un reato rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., contrasti: - con l'art. 76 Cost., in quanto tale ipotesi non sarebbe assimilabile a quella prevista dalla direttiva n. 67 della legge delega e, complicando anziché semplificare l'attività processuale, contrasterebbe con la direttiva n. 1; - con l'art. 25 Cost., dato che comporterebbe sottrazione del processo al giudice naturale; - con l'art. 101 Cost., perché sarebbe irragionevole sottrarre la competenza per effetto di una denuncia obbligatoria per legge.
punto 2
La questione non è fondata. La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali - e quindi anche i giudici - che li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi per l'esercizio dell'azione penale (arg. ex art. 332). L'inclusione di tale ipotesi tra le cause d'incompatibilità, benché non espressamente prevista, non può dirsi contrastante con la direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega, dato che, nel dettarla, il legislatore, non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento: e l'intero terzo comma dell'art. 34 è una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930. La denuncia obbligatoria, inoltre, essendo un'attività di propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio. Il considerarla come fonte di incompatibilità al giudizio è, perciò, coerente con un sistema processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti (cfr. la direttiva n. 67, prima e seconda parte e la sentenza n. 496 del 1990); tanto più che rilevare - come nel caso di specie - dalle risultanze di un procedimento penale in corso gli estremi di altro reato perseguibile d'ufficio è attività sostitutiva di quella rientrante nel potere-dovere d'iniziativa del pubblico ministero. La configurazione della denuncia obbligatoria come causa d'incompatibilità non può, di conseguenza, considerarsi né irragionevole - e perciò lesiva dell'art. 101 Cost. - né contraddittoria con il principio di naturalità del giudice, dato che questo non è violato in caso di predeterminazione legale di spostamenti di competenza ritenuti necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, quali quello dell'imparzialità del giudice.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze