Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 10/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116228 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI - NON OSTATIVITA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA - DIFFERENZE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI - NON OSTATIVITA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA - DIFFERENZE.*
Alla concessione delle attenuanti generiche non e di ostacolo l'esistenza di precedenti penali perche questi non sono che un aspetto della personalita del reo e il giudice, apprezzato l'intero fatto circostanziato, puo legittimamente prendere in considerazione l'elemento che, tra quelli indicati dall'art 133 cod pen, ritenga prevalente sugli altri e favorevole alla concessione del beneficio. Infatti, mentre per la Determinazione della pena il giudice deve valutare, nel loro complesso, le circostanze di cui all'art 133 cod pen, ai fini delle attenuanti generiche, invece, puo ritenere prevalenti altre circostanze, di natura diversa, se ricorrano.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 473 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)