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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 352 Decisione

1. Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:178

  1. 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

  2. 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

  3. 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

2. All'udienza la causa e' trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza e' depositata entro sessanta giorni.171173

Art. 354 Rimessione al primo giudice

1. Il giudice d'appello, se dichiara la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

2. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

3. Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attivita' che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.171173

Art. 355 Provvedimenti sulla querela di falso

1. Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Art. 356 Ammissione e assunzione di prove

1. Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.6772171173

2. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

Art. 357

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 358 Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile

1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.

Art. 359 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

1. Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.6772

Capo III. Del ricorso per cassazione

Sezione I. Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  1. 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

  2. 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

  3. 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

  4. 4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

  5. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.136

2. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

4. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.171173

5. Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.171173

Art. 360-bis Inammissibilita' del ricorso

1. Il ricorso e' inammissibile:

  1. 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

  2. 2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Art. 361 Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

1. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

2. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

3. La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

Art. 362 Altri casi di ricorso

1. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.171173

2. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

  1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;171173

  2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

3. Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresi' essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.171173

Art. 363 Principio di diritto nell'interesse della legge

1. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

2. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.

3. Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.

4. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

Art. 363-bis Rinvio pregiudiziale

1. Il giudice di merito puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

  2. 2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;

  3. 3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

2. L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.

4. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

5. Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la restituzione degli atti al giudice.

6. Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti.171173

Art. 365 Sottoscrizione del ricorso

1. Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Art. 366 Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':

  1. 1) l'indicazione delle parti;

  2. 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

  3. 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;171173

  4. 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;171173

  5. 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

  6. 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.171173

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.173

3. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.173

Art. 367 Sospensione del processo di merito

1. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.6772

2. Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Art. 368 Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

1. Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.

2. Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.8890

3. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

4. La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

5. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 369 Deposito del ricorso

1. Il ricorso e' depositato, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.171173

2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':

  1. 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

  2. 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

  3. 3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ;

  4. 4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.173