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Sez. 3, Sentenza n. 6640 del 08/07/1998 (Rv. 517032 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato - Causa unica ed esclusiva dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità - Limiti - Comportamento del danneggiato volto a neutralizzare le conseguenze dell'illecito dell'agente - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517032-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato anche quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento dello stesso soggetto danneggiato che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare, e, se possibile, a neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, tal che lo stesso illecito resta in tal caso unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)