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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 dicembre 1976, causa 102/75

Decisione
decisa il 1976-12-02
ECLI
ECLI:EU:C:1976:172

Epigrafe

Nella causa 102-75, ASGER PETERSEN, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, 43, avenue Prince Baudouin, con l'avv. Oscar Lassen, Østergade 18, Copenaghen, Danimarca, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Trevor Townsend, assistito dal sig. Peter Baumann, del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, bâtiment CFL, place de la Gare, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al reclamo presentato dal ricorrente il 19 febbraio 1975 (inquadramento nel grado A 4), LA CORTE (prima sezione), composta dai signori: A. M. Donner, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte; ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Come risulta dal suo fascicolo personale, il sig. Asger Petersen, cittadino danese, chiedeva di essere assunto presso la Commissione delle Comunità europee con un grado non inferiore ad A 4 e veniva convocato per un colloquio con telegramma 21 settembre 1973.
paragrafo 2
Nel corso di tale colloquio, svoltosi il 28 settembre successivo, gli veniva fatto presente che, data la normativa vigente, non era certo che egli potesse essere assunto col grado A 4, giacché non aveva maturato il minimo di anni di esperienza professionale prescritto.
paragrafo 3
Con lettera 30 settembre 1973, il Petersen confermava di essere interessato ad un posto della carriera A 5/A 4 purché si trattasse di un posto di grado A 4. In caso di nomina al grado A 5, egli si riservava di accettare solo dopo che gli fosse stato precisato lo scatto che si intendeva attribuirgli.
paragrafo 4
Con lettera 9 ottobre 1973, gli veniva comunicato che, nonostante le norme dello statuto del personale non consentissero il suo inquadramento immediato nel grado A 4, sarebbe stato possibile, in caso di assunzione col grado A 5, concedergli un abbuono di anzianità. Il 28 novembre 1973 la Commissione proponeva al Petersen un posto di amministratore principale, inquadrato nel grado A 5, 3o scatto, presso la direzione generale «concorrenza», direzione «ispezione», divisione «ispezione-energia e acciaio».
paragrafo 5
Il Petersen comunicava la sua accettazione con lettera 8 dicembre 1973 ed entrava in servizio, in prova, il 1o gennaio 1974. Il 1o ottobre 1974, egli veniva nominato in ruolo col grado A 5.
paragrafo 6
Successivamente, il Petersen metteva in dubbio l'esattezza delle informazioni sulla normativa in materia di assunzione comunicatagli dalla Commissione prima della sua entrata in servizio. A suo avviso, tale normativa consentiva di equiparare il servizio militare obbligatorio all'esperienza professionale. Ritenendo pertanto di possedere i requisiti per la nomina al grado A 4, egli presentava, il 19 febbraio 1975, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale — registrato il 24 febbraio 1965 — chiedendo che la sua situazione venisse riesaminata e che gli fosse attribuito il grado A 4.
paragrafo 7
Poiché la Commissione non rispondeva entro il termine stabilito — ciò che equivale ad una decisione implicita di rigetto — il Petersen presentava, il 22 settembre 1975, il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 23 settembre 1975.
paragrafo 8
Con ordinanza 20 maggio 1976, la Corte (prima sezione) decideva di sentire il ricorrente e il sig. Junger, dipendente della Commissione delle Comunità europee, sull'oggetto del colloquio che essi hanno avuto il 28 settembre 1973.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare il silenzio-rifiuto mantenuto per quattro mesi dall'autorità che ha il potere di nomina sul reclamo proposto dal ricorrente medesimo il 19 febbraio 1975; 2. dichiarare illegittimo il rifiuto della Commissione di attribuirgli, al momento dell'assunzione, il grado A 4; 3. dichiarare che, in tale circostanza, l'accettazione da parte del ricorrente di un posto di grado A 5 non pregiudica i suoi diritti; 4. ingiungere alla Commissione di rettificare l'inquadramento originario del ricorrente attribuendogli il grado A 4/1 invece del grado A 5/3; 5. condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 3
Nella replica, il ricorrente chiede in subordine che la Corte, ove ritenga di non poter accogliere i quattro capi della domanda principale, dichiari che, al momento dell'assunzione, egli possedeva i requisiti formali di anzianità per essere inquadrato nel grado A 4.
paragrafo 4
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
1. dichiarare il ricorso irricevibile; 2. in subordine, respingerlo; 3. porre comunque le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di aver proposto il reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale subito dopo essere venuto a conoscenza della norma che consente di tener conto sia del servizio militare, sia degli studi per calcolare l'anzianità. A suo avviso, il termine per la proposizione del suddetto reclamo deve computarsi dal momento in cui egli ha avuto una conoscenza sufficiente dei criteri d'inquadramento, cioè meno di una settimana prima della presentazione del reclamo stesso. Fino a quel momento egli si è fondato, in buona fede, sulle dichiarazioni dell'autorità che ha il potere di nomina, giacché tutti gli elementi giuridici relativi al problema erano esclusivamente a disposizione e sotto il controllo della Commissione.
paragrafo 2
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, richiamandosi alla lettera dell'art. 90, n. 2, e ricordando che il provvedimento di assunzione oggetto del reclamo è stato notificato al ricorrente con lettera 28 novembre 1973. In mancanza di qualsiasi fatto nuovo idoneo a far decorrere nuovamente il termine di 3 mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, questo è spirato verso la fine del febbraio 1974. Nessuno dei motivi invocati dal ricorrente costituisce «un fatto nuovo che muti le circostanze ed i presupposti essenziali che stanno alla base del primo atto» (sentenza della Corte 22 maggio 1961; cause riunite 42 e 49-59, SNUPAT c. Alta autorità della CECA, Racc. 1961, pag. 97).
paragrafo 3
Il ricorrente era a conoscenza delle norme concernenti l'inquadramento dei dipendenti comunitari (una copia dello statuto gli è stata trasmessa contemporaneamente alla lettera 28 novembre 1973) e non ha sollecitato ulteriori informazioni prima dell'ottobre 1974.
paragrafo 4
Per quanto concerne il presente ricorso, va osservato che, anche se il reclamo può essere proposto in qualsiasi momento, esso può prorogare il termine d'impugnazione fissato dall'art. 91, n. 2 dello statuto solo se sia stato presentato entro tre mesi dalla notifica dell'atto, a norma dell'art. 90, n. 2.
paragrafo 5
Il ricorrente replica che la lettera 28 novembre 1973 costituisce un provvedimento amministrativo di rigetto — per quanto concerne l'inquadramento nel grado A 4 — motivato con la lettera 9 ottobre 1973. Il termine per l'impugnazione di un simile atto può, secondo i principi generali di diritto amministrativo, iniziare a decorrere solo dal momento in cui il destinatario è in grado di rendersi conto dell'inesattezza della motivazione su cui l'atto è fondato. Una decisione in senso contrario avrebbe per effetto di consentire all'autorità amministrativa che emana un atto fondato su motivi inesatti di indurre in errore il destinatario ed abusare della sua buona fede, col risultato di privarlo, dopo un periodo di tempo relativamente breve, di qualsiasi tutela giurisdizionale.
paragrafo 6
Il ricorrente si richiama inoltre a taluni principi di equità vigenti nel diritto inglese, i quali devono ormai costituire parte integrante dell'ordinamento giuridico delle Comunità europee.
paragrafo 7
Tali principi consentono in molti casi al giudice di non tener conto delle norme in materia di termini la cui rigida applicazione comporterebbe conseguenze inique per una delle parti in causa.
paragrafo 8
Il ricorrente fornisce ulteriori precisazioni in merito alle circostanze di fatto che, a suo avviso, hanno un'importanza determinante per stabilire il termine entro il quale egli avrebbe dovuto agire per la tutela dei suoi diritti. In particolare, egli ha avuto piena cognizione delle norme in materia di assunzione applicate nel suo caso solo attraverso una nota indirizzata il 21 luglio 1975 dal capo della direzione «statuto» al capo di gabinetto del commissario Gundelach (allegato 15 all'atto introduttivo). Deve quindi ragionevolmente ritenersi che il termine per proporre reclamo ha cominciato a decorrere solo da quel momento.
paragrafo 9
Il ricorrente, comunque, ha ritenuto in buona fede fino all'ottobre 1974 che la motivazione del provvedimento di rigetto fosse esatta e ciò, secondo la logica giuridica, deve sospendere il termine stabilito per la proposizione del reclamo. Dall'ottobre 1974, egli ha cominciato a nutrire dei dubbi ma, data la riluttanza della convenuta a fornirgli le necessarie informazioni, non ha mai avuto, prima della presentazione del reclamo, un grado di cognizione tale da far decorrere il termine.
paragrafo 10
Le sentenze della Corte di giustizia citate dalla convenuta non sono pertinenti alla presente controversia.
paragrafo 11
Il ricorrente assume infine che il suo diritto ad un'adeguata tutela giurisdizionale esige il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità, ed aggiunge che l'eventuale accoglimento della sua domanda non recherebbe pregiudizio a chicchessia.
paragrafo 12
Nella controreplica, la convenuta nega che le spiegazioni fornite al ricorrente possano essere considerate, in diritto amministrativo, come motivazione di un successivo provvedimento di assunzione con inquadramento nel grado A 5.
paragrafo 13
Pur volendo accogliere il punto di vista del ricorrente, deve convenirsi che la «motivazione» non è impugnabile, giacché il ricorrente non possedeva i requisiti di anzianità per essere inquadrato nel grado A 4.
paragrafo 14
Anche se egli avesse effettivamente posseduto tali requisiti, la «motivazione» resta pur sempre esatta in quanto esprime le considerazioni di mero fatto che sono all'origine della decisione impugnata. A quanto risulta, il ricorrente non sostiene che gli è stata fornita una «motivazione» volutamente errata, bensí semplicemente che questa è espressione di un'erronea applicazione delle norme giuridiche in materia. Così stando le cose, il vizio che, a suo avviso, inficierebbe la motivazione non ha conseguenza alcuna sul decorso di un eventuale termine di impugnazione.
paragrafo 15
Per quanto concerne le considerazioni di «equità» che dovrebbero indurre a sospendere il termine d'impugnazione nel caso di dipendenti appena assunti, la convenuta si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia che precisa il significato degli artt. 90, n. 2 e 91, n. 3, dello statuto (sentenza 21 febbraio 1974; cause riunite 15 — 33, 52, 53, 57 — 109, 116, 117, 123, 132 e 135-137-73, Schots-Kortner c. Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc. 1974, pag. 177; sentenza 15 dicembre 1966, causa 34-65, Mosthaf c. Commissione, Racc. 1966, pag. 705). Essa cita inoltre la sentenza 12 dicembre 1967 (causa 4-67, Collignon c. Commissione; Racc. pag. 429) in cui si afferma che i termini di impugnazione hanno carattere imperativo e che le parti non possono disporne a loro piacimento. Il ricorrente non può quindi invocare la pretesa necessità di applicare ai dipendenti appena assunti norme speciali in materia.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di aver sempre precisato, sia durante il colloquio del 28 settembre 1973, sia nelle sue lettere successive, di essere disposto ad accettare un posto presso la Commissione a condizione di essere inquadrato nel grado A 4.
paragrafo 2
Il rappresentante della Commissione gli ha promesso tale inquadramento ove ciò fosse compatibile con la normativa in materia di assunzione. Il ricorrente si è dichiarato disposto a modificare le sue pretese nella sola ipotesi in cui detto inquadramento fosse risultato assolutamente impossibile ed ha infine accettato un posto di grado A 5 solo dopo che la Commissione gli aveva fatto presente che la normativa vigente non consentiva di inquadrarlo nel grado desiderato.
paragrafo 3
Egli ha cominciato a dubitare dell'esattezza di tale dichiarazione nell'ottobre 1974, cioè dopo essersi messo in contatto col gabinetto del commissario Gundelach, che stava conducendo un'inchiesta di carattere generale sui criteri d'inquadramento dei candidati danesi.
paragrafo 4
Infine, nel febbraio 1975, egli è venuto a conoscenza delle norme che consentono di equiparare il servizio militare obbligatorio all'esperienza professionale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › I — Sul primo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente fa carico alla convenuta di aver violato l'art. 27 dello statuto del personale e di aver applicato in maniera errata i criteri di inquadramento vigenti per i dipendenti della CEE. L'inquadramento nel grado A 4 gli è stato rifiutato in quanto, secondo la Commissione, egli non aveva maturato 12 anni di esperienza professionale. In effetti, avendo conseguito il diploma di laurea nel gennaio 1963, egli poteva vantare, al momento dell'entrata in servizio presso la Commissione, solo 11 anni d'esperienza professionale. Una nota del 16 settembre 1975, indirizzata al gabinetto danese dal capo della divisione «assunzioni, nomine, promozioni» ha confermato per la prima volta che l'anzianità del ricorrente è stata calcolata con effetto dal settembre 1962.
paragrafo 2
Se tale dichiarazione esprime il punto di vista attuale della Commissione, deve concludersi che il ricorrente ha maturato 12 anni di anzianità alla fine del periodo di prova.
paragrafo 3
La Commissione, comunque, avrebbe potuto — come ha già fatto in altri casi — integrare la leggera insufficienza di anzianità del ricorrente tenendo conto:
paragrafo 4
a) del servizio militare; b) degli studi; c) dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli studi.
paragrafo 5
a) Nella sua relazione del 15 febbraio 1974, il «comitato provvisorio per l'inquadramento» ha ritenuto opportuno considerare come esperienza professionale il servizio militare — col limite massimo di due anni — escludendo tuttavia che tale criterio potesse comportare l'inquadramento sistematico nel grado superiore. Il ricorrente assume che il servizio militare obbligatorio può essere considerato alla stregua di un'esperienza professionale tale da consentire l'accesso a un grado superiore, purché esso non costituisca una parte preponderante della durata complessiva dell'esperienza professionale maturata dal candidato. Nel caso del ricorrente, è stato calcolato che il servizio militare ha rappresentato meno del 10 % della sua esperienza professionale complessiva; è pertanto inesatto affermare che egli rivendica il diritto all'inquadramento nel grado A 4 sulla sola base del servizio militare. b) Il ricorrente accenna poi alle difficoltà risultanti dalla diversa durata degli studi universitari nei vari Stati membri. Invero, lo studente universitario danese inizia la sua carriera con due anni e mezzo di ritardo rispetto allo studente inglese. Il ricorrente cita un caso estremo in cui, per colmare questo divario, si è tenuto conto di una parte della durata degli studi universitari ai fini del calcolo dell'anzianità di un candidato danese. Egli sostiene quindi d'essere stato vittima di una discriminazione, nonostante gli sia stato concesso un abbuono d'anzianità di 4 mesi. c) Il ricorrente assume del pari che in alcuni casi l'autorità che ha il potere di nomina si è attenuta ad una prassi che consente di tener conto, nel calcolare l'anzianità, dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli studi. A tale proposito egli dichiara di aver lavorato, durante le vacanze scolastiche, in una banca danese per circa 6 mesi e nell'ufficio di un procuratore per circa 2 mesi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente fa carico, in secondo luogo, alla ricorrente di aver violato i principi generali del diritto. Egli sotiene che l'inquadramento nel grado A 4 gli è stato formalmente promesso da una persona che aveva il potere di agire in nome della Commissione, con la sola riserva che tale inquadramento non fosse risultato incompatibile con le norme vigenti in materia di assunzione. La Commissione era tenuta ad adempiere detta promessa a meno che la riserva non fosse divenuta operante.
paragrafo 2
Essa si sarebbe dovuta avvalere, nel caso del ricorrente, del suo potere discrezionale conformemente alla normativa in materia di assunzione, tenendo conto dell'interpretazione e della prassi seguita in casi precedenti e fondandosi sul principio del trattamento più favorevole.
paragrafo 3
A giudizio del ricorrente, l'affermazione della Commissione secondo cui le norme vigenti ostavano al suo immediato inquadramento nel grado A 4 costituisce una deformazione della realtà che, in ultima analisi, l'ha indotto ad accettare un posto di grado A 5. Né l'accettazione di tale posto, né tanto meno l'inerzia del ricorrente hanno fatto venir meno i suoi diritti derivanti dalla promessa di un posto di grado A 4.
paragrafo 4
Poiché, a differenza di quanto è stato fatto credere al ricorrente, il suo inquadramento nel grado A 4 era possibile, egli non può essere vincolato dall'accettazione dell'offerta di assunzione col grado A 5.
paragrafo 5
Per quanto concerne la sua inerzia, il ricorrente sostiene di aver avuto tutte le ragioni per credere che il problema di cui trattasi fosse stato oggetto di un esame scrupoloso prima che venisse compilata la lettera 9 ottobre 1973. Peraltro, se si considera la complessità delle norme e delle procedure interne soggette, per loro natura, al controllo esclusivo della convenuta, appare comprensibile e giustificabile che il ricorrente abbia, in completa buona fede, atteso tanto prima di proporre reclamo contro la falsa rappresentazione della realtà di cui è responsabile la convenuta.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controricorso

paragrafo 1
La convenuta nega l'esistenza di una promessa fatta al ricorrente da uno dei suoi dipendenti nel senso indicato nell'atto introduttivo. Essa precisa che nel corso del colloquio del 28 settembre 1973 il sig. Junger, dipendente della direzione generale «concorrenza», ha reso edotto il ricorrente sulla normativa concernente l'esperienza professionale e sul fatto che le decisioni in materia di inquadramento potevano essere adottate solo previo parere del «comitato per l'inquadramento».
paragrafo 2
Per quanto riguarda l'inquadramento dei dipendenti in un grado diverso dal grado iniziale della loro categoria o carriera, la convenuta si richiama alle disposizioni di cui al titolo III dello statuto, ai criteri applicabili per l'inquadramento nei gradi e scatti della carriera A 4/A 5, stabiliti il 6 giugno 1973 dal sig. Borschette (allegato 3), nonché alla relazione 15 febbraio 1974 del «comitato per l'inquadramento».
paragrafo 3
Tale relazione espone quanto segue a proposito dei problemi sollevati nel caso di specie:
paragrafo 4
Pagg. 2-3: 1. Diversa durata degli studi universitari. Per garantire una valutazione uniforme della durata dell'esperienza professionale maturata dopo la conclusione del primo ciclo di studi universitari, il comitato ha ritenuto di doverla calcolare a partire dal quarto o dal quinto anno di studi, apportando correttivi adeguati per quanto concerne i cittadini danesi e i cittadini inglesi. Pag. 3 2. Servizio militare. Cfr. atto introduttivo sub I a. Pag. 7 Il comitato si è avvalso con particolare cautela della possibilità di inquadrare nel grado A 4 i candidati aventi un'esperienza professionale di durata pari o superiore a 12 anni a decorrere dalla fine del primo ciclo di studi universitari. Esso infatti, nel caso di candidati che vantavano un periodo di attività lavorativa compreso fra i 12 e i 14 anni, ha ammesso tale possibilità solo purché esistesse la garanzia che detta esperienza fosse in stretta relazione con le mansioni inerenti al posto da attribuire.
paragrafo 5
Per quanto concerne gli studi, il «comitato per l'inquadramento» ha calcolato la durata dell'esperienza professionale dei candidati danesi a partire dall'inizio del sesto anno di studi e quella dei candidati inglesi dal quinto anno successivo all'inizio degli studi.
paragrafo 6
Tuttavia non si è mai tenuto conto, per l'inquadramento in un determinato scatto o grado della categoria A, né dell'esperienza professionale acquisita nel corso del primo ciclo di studi universitari, né del periodo di prova effettuato dai dipendenti dopo l'assunzione.
paragrafo 7
Nel caso del ricorrente, la durata dell'esperienza professionale è stata calcolata a partire dall'inizio del sesto anno di studi universitari, cioè dal settembre 1962. Per quanto concerne il dipendente citato nell'atto introduttivo, si è seguito lo stesso criterio.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controricorso › I — Sul primo mezzo

paragrafo 1
Secondo la convenuta, il richiamo del ricorrente all'art. 27 dello statuto riposa su un'idea errata. Egli, probabilmente, intende farle carico di aver violato le disposizioni di cui al n. 3 di tale norma giudicando, in determinati casi, che l'inizio dell'esperienza professionale di taluni candidati danesi si collocasse in una data posteriore a quella di cui si era tenuto conto nel caso di candidati inglesi loro coetanei.
paragrafo 2
La convenuta rinvia a quanto ha riferito sopra circa i criteri seguiti a tale proposito dal «comitato per l'inquadramento».
paragrafo 3
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova attestante che il periodo del servizio militare e la durata degli studi siano stati valutati in maniera diversa a seconda della cittadinanza dei candidati, e non ha pertanto dimostrato che il diverso inquadra mento eventualmente attribuito ai candidati danesi rispetto ad altri candidati della stessa età fosse fondato sulla cittadinanza, allo scopo di riservare dei posti ai cittadini di un determinato Stato membro.
paragrafo 4
Il «comitato per l'inquadramento», emanando il suo parere circa l'attribuzione del grado A 5 al ricorrente, ha applicato correttamente tutte le norme in materia di inquadramento e comunque si è astenuto da qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controricorso › II — Sul secondo mezzo

paragrafo 1
La convenuta osserva che nell'atto introduttivo non sono precisati i principi giuridici che le si fa carico di aver violato.
paragrafo 2
Il ricorrente non è stato in grado di provare l'esistenza di una promessa formale di inquadramento nel grado A 4 e rimprovera a torto alla convenuta di avergli fornito una falsa rappresentazione della realtà, giacché la normativa vigente in materia non consentiva, in effetti, il suo inquadramento nel grado suddetto.
paragrafo 3
Né, d'altra parte, è lecito ritenere che le informazioni fornite dallo Junger al ricorrente nel corso dei colloqui avuti con quest'ultimo abbiano avuto per effetto di vincolare la convenuta: tali colloqui, infatti, si sono svolti nell'ambito delle trattative preliminari vertenti sulle condizioni di assunzione.
paragrafo 4
Ammesso e non concesso che lo Junger abbia fornito al ricorrente informazioni inesatte, ciò equivarrebbe solo ad un'interpretazione errata di una norma dello statuto e non costituirebbe necessariamente, di per sé, un illecito tale da fondare un ricorso giurisdizionale (sentenza 13 luglio 1972; causa 79-71, Heinemann c. Commissione, Racc. 1972, pag. 579). A tal fine, il ricorrente deve dimostrare che la convenuta gli ha arrecato «un danno effettivo ed attuale» (causa 79-71).
paragrafo 5
Orbene, l'informazione assertivamente inesatta concerneva una nomina ipotetica che non è mai stata effettuata. La questione relativa all'eventuale inquadramento nel grado A 4 è stata trattata separatamente da quella concernente l'offerta di un posto di grado A 5. L'informazione assertivamente inesatta poteva unicamente comportare per l'interessato la possibilità di scegliere fra un inquadramento nel grado A 5 ed altre prospettive di impiego e non può pertanto attribuirgli il diritto alla rettifica del suo inquadramento.
paragrafo 6
La convenuta conclude sostenendo che nulla le vietava di inquadrare il ricorrente nel grado A 5: l'art. 31 dello statuto, infatti, contempla la facoltà e non l'obbligo di inquadrare i candidati in un grado della categoria A diverso dal grado iniziale. Essa non era quindi affatto tenuta a inquadrare il ricorrente nel grado A 4.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Replica

paragrafo 1
Il ricorrente ribadisce che la convenuta gli ha fatto una promessa chiara e precisa, accompagnata dalla riserva menzionata nell'atto introduttivo. Egli non era in grado di sapere in quale veste agisse lo Junger, né di conoscere l'esistenza di eventuali limiti apposti alle sue competenze: questo punto non gli è stato chiarito né durante il colloquio tenutosi a Bruxelles, né nelle note successivamente inviategli. Vi erano, comunque, sufficienti ragioni per ritenere che lo Junger agisse in nome della direzione generale «personale e amministrazione» e fosse competente a trattare la questione dell'inquadramento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Replica › I — Sul primo e sul secondo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente assume che l'applicazione del complesso di norme in materia di assunzione citate dalla convenuta è soggetta al principio di parità di trattamento cui l'amministrazione è in generale tenuta a conformarsi, e più particolarmente alle limitazioni contemplate dall'art. 27 dello statuto del personale.
paragrafo 2
Per quanto concerne la diversa durata degli studi universitari nei vari Stati membri, la convenuta ha deciso, onde determinare il punto di partenza per il calcolo dell'anzianità, di assumere come base una durata media di 4-5 anni, che viene eventualmente maggiorata o diminuita in funzione della durata normale degli studi nello Stato membro da cui provengono i candidati. Tale criterio si rivela però inadeguato quando si assume come punto di partenza per il calcolo dell'anzianità l'inizio del sesto anno di studi per i candidati danesi e l'inizio del quinto anno di studi per tutti i candidati inglesi. L'applicazione sistematica di un limite inferiore a questi ultimi e di un limite superiore ai primi stride manifestamente con il principio della non discriminazione in funzione della cittadinanza.
paragrafo 3
A proposito del secondo mezzo, il ricorrente sostiene che, data la possibilità di considerare, come punto di partenza per il calcolo dell'anzianità, la fine del quarto anno di studi (nel suo caso, il mese di giugno 1961) o, come si fa per i candidati inglesi, l'inizio del quarto anno (settembre 1961), egli aveva comunque un'anzianità potenziale superiore a 12 anni e quindi avrebbe dovuto essere inquadrato nel grado A 4 come gli era stato promesso.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il servizio militare obbligatorio, il ricorrente ammette la necessità di evitare che un candidato sia inquadrato in un grado superiore quando, nel calcolo dell'anzianità, la durata del servizio di leva abbia un ruolo essenziale. Nel suo caso, tuttavia, il periodo trascorso sotto le armi equivale a circa il 10 % dell'anzianità da lui maturata. In forza del principio della parità di trattamento sancito nella relazione 15 febbraio 1974, la convenuta è pertanto obbligata ad includere nel calcolo dell'anzianità del ricorrente i 18 mesi di servizio militare obbligatorio da lui prestato.
paragrafo 5
Quanto all'esperienza professionale maturata nel corso degli studi, il ricorrente sostiene di aver svolto un'attività lavorativa retribuita per 8-9 mesi dopo la fine del primo ciclo di studi (maggio 1959). Se egli non ha fatto cenno tempestivamente a questa attività di carattere sporadico è perché ignorava l'esistenza di una norma che consente di tenerne conto. Poco prima di promuovere il presente ricorso, egli ha appreso da due colleghi danesi ch'essi avevano ottenuto l'inquadramento desiderato dopo aver dimostrato, su espressa richiesta dell'amministrazione, di aver acquisito un'esperienza professionale nel corso degli studi. La convenuta, se non altro, avrebbe dovuto attenersi a tale prassi nei confronti di tutti i candidati e darsi la pena di sollecitare le informazioni necessarie.
paragrafo 6
Omettendo di farlo, essa ha commesso un grave illecito e ciò rende superfluo provare l'esistenza di un nesso di causalità fra l'atto amministrativo viziato e la decisione del suo destinatario. La convenuta ha esercitato il suo potere discrezionale di valutazione per perseguire un obiettivo estraneo all'assunzione ed ha quindi tenuto un comportamento illegittimo. A questo proposito si potrebbe pensare ad uno sviamento di potere tale da comportare la nullità dell'atto dannoso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Replica › II — Sul secondo mezzo in particolare

paragrafo 1
Il ricorrente rimprovera alla convenuta la violazione di taluni principi generali del diritto delle obbligazioni e del diritto amministrativo. Considerato alla luce dei principi fondamentali del diritto delle obbligazioni, il telegramma 21 settembre 1973 costituisce una procura speciale che attribuiva allo Junger il potere di trattare con il ricorrente e d'impegnare la convenuta. Poiché tale documento non precisa i limiti della procura, la questione del se il ricorrente li conoscesse o dovesse conoscerli ha un'importanza determinante.
paragrafo 2
A questo proposito il ricorrente sostiene di non aver mai avuto motivi per dubitare, durante il colloquio avuto a Bruxelles con lo Junger, che questi, facendogli la promessa di cui trattasi, eccedesse i limiti dei poteri conferitigli. Di conseguenza, tale promessa, in forza dei principi fondamentali del diritto delle obbligazioni, vincola il rappresentato.
paragrafo 3
Alla stessa conclusione si perviene se si considerano i fatti sotto il profilo del diritto pubblico: la procura suddetta può qualificarsi come un ordine di servizio reso noto col telegramma sopra citato senza alcuna precisazione circa i limiti eventualmente apposti alla delega di poteri.
paragrafo 4
Secondo i principi di diritto amministrativo vigenti, un atto amministrativo idoneo ad attribuire diritti soggettivi — nella fattispecie, la promessa — anche se emanato in contrasto con un ordine di servizio, non è nullo per incompetenza se il suo destinatario non conosceva o non poteva conoscere tale vizio.
paragrafo 5
Il richiamo della convenuta alle sentenze sopra citate non è pertinente, giacché nel caso di specie il vizio dell'atto amministrativo non risiede in un errore di diritto, bensì in un difetto di competenza di cui il destinatario non poteva avere conoscenza.
paragrafo 6
La convenuta, vincolata dalla promessa, avrebbe dovuto avvalersi del suo potere discrezionale onde sfruttare tutte le possibilità offerte dalla normativa in materia di assunzione di attribuire al ricorrente il grado A 4.
paragrafo 7
Per di più, la motivazione di cui alla lettera 9 ottobre 1973 costituisce un errore di diritto e di conseguenza, in forza dei principi basilari del diritto delle obbligazioni, il destinatario non è vincolato dalle dichiarazioni di volontà che è stato indotto a formulare dalla lettera suddetta.
paragrafo 8
Il criterio decisivo per giudicare la validità dell'inquadramento nel grado A 5 consiste, alla luce sia dei principi di diritto privato, sia di quelli di diritto pubblico, nell'accertare se la motivazione errata abbia influito in maniera determinante sulla decisione del ricorrente di accettare tale inquadramento; tale questione, secondo il ricorrente, deve essere manifestamente risolta in senso affermativo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controreplica

paragrafo 1
La Commissione nega che le dichiarazioni fatte dallo Junger al ricorrente nel corso del colloquio del 28 settembre 1973 possano considerarsi come una promessa d'inquadramento nel grado A 4. Né la lettera 30 settembre 1973 del ricorrente, né quella indirizzatagli il 9 ottobre successivo dallo Junger confermano l'esistenza di una simile promessa.
paragrafo 2
In realtà, lo Junger non aveva né la competenza né il potere di decidere in merito all'assunzione o all'inquadramento dei candidati.
paragrafo 3
A tale proposito, la convenuta sottolinea che il telegramma di convocazione fa una netta distinzione fra la direzione generale «concorrenza» (DG IV), presso la quale il ricorrente avrebbe dovuto incontrare lo Junger, e l'ufficio competente per le assunzioni (DG IX), al quale egli avrebbe dovuto successivamente rivolgersi.
paragrafo 4
Per di più, la ripartizione di competenze fra la direzione generale IV e l'autorità che ha il potere di nomina emerge chiaramente dalle lettere inviate in seguito al ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controreplica › I — Sul primo e sul secondo mezzo

paragrafo 1
La convenuta assume che i principi formulati nella relazione del «comitato per l'inquadramento» sono in tutto conformi al divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, sulla religione o sul sesso e garantiscono piena parità di trattamento ai candidati indipendentemente dalla loro cittadinanza, tenuto conto, in particolare, delle disparità esistenti fra i sistemi di istruzione e di preparazione professionale dei vari Stati membri.
paragrafo 2
Il principio fondamentale in base al quale si effettua l'inquadramento dei dipendenti assunti nella categoria A, ai sensi dell'art. 31 dello statuto, è che essi «sono nominati… nel grado iniziale della loro categoria o quadro», vale a dire, per quanto concerne la carriera A 5/A 4, nel grado A 5, 1o scatto. Un eventuale inquadramento più vantaggioso dei dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri rappresenta quindi una deroga al suddetto principio. I criteri applicati in simili casi sono stati elaborati tenendo conto dell'esigenza di assimilare i suddetti dipendenti a quelli provenienti dagli Stati membri originari e già in servizio, in modo da evitare ogni discriminazione fra questi due gruppi. Inoltre, era necessario garantire ai candidati originari dei nuovi Stati membri una parità di trattamento.
paragrafo 3
La regola generale che subordina l'inquadramento nel grado A 4 al requisito di un'esperienza professionale di quattordici anni si iscrive in tale contesto. Il ricorrente non tiene conto del fatto che l'inquadramento nel grado suddetto di candidati che avessero maturato solo dodici anni di esperienza professionale era previsto solo per casi eccezionali.
paragrafo 4
Orbene, secondo la convenuta, il ricorrente non rappresenta affatto un caso eccezionale.
paragrafo 5
Essa nega di aver violato il principio della parità di trattamento o di aver commesso uno sviamento di potere nell'applicate i criteri summenzionati al ricorrente, e respinge le critiche da questi formulate nella replica a tale proposito.
paragrafo 6
a) Diversa durata degli studi universitari. Se la durata dell'esperienza professionale venisse calcolata, ad esempio — come si sostiene nella replica —, a partire dall'inizio del quinto anno di studi, il ricorrente si troverebbe equiparato ai candidati inglesi che hanno terminato gli studi triennali ed hanno per di più maturato un anno di esperienza professionale ad un'epoca in cui egli non aveva ancora completato lo studio di branche del diritto d'importanza fondamentale; la carriera del ricorrente, nel momento da lui indicato, non può essere equiparata a quella di un candidato inglese. b) Servizio militare obbligatorio. La regola applicata a questo proposito dal «comitato per l'inquadramento» è stata interpretata nel senso che il servizio di leva poteva, sì, essere preso in considerazione ai fini dell'attribuzione di un determinato scatto in un determinato grado, ma non comportava l'inquadramento in un grado superiore (A 4 invece di A 5) se non in circostanze eccezionali: questo, però, non è il caso del ricorrente. c) Esperienza professionale acquisita nel corso degli studi. Siffatte attività non sono mai state prese in considerazione ai fini dell'inquadramento dei candidati e pertanto sarebbe contrario al principio della parità di trattamento tenerne conto nel caso del ricorrente. In mancanza di indicazioni precise che le consentano di indagare utilmente, la convenuta non si ritiene in grado di formulare osservazioni circa il caso di due dipendenti danesi cui si allude nella replica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Atto introduttivo › II — Sul secondo mezzo › Controreplica › II — Sul secondo mezzo

paragrafo 1
La convenuta sostiene che il ricorrente sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere con certezza che lo Junger non aveva il potere di impegnare la Commissione e si richiama a quanto essa stessa ha esposto a questo proposito più avanti.
paragrafo 2
In realtà non vi è stata alcuna delega di un qualsiasi potere di decisione allo Junger.
paragrafo 3
L'argomento del ricorrente fondato sull'esistenza di una promessa assertivamente fattagli è irrilevante ai fini della valutazione delle tesi esposte: i rapporti intercorrenti fra la convenuta ed i suoi dipendenti sono di natura statutaria e non già di natura contrattuale (sentenze 19 marzo 1975, causa 28-74, Gillet c. Commissione, Racc. 1975, pag. 463, e 28 maggio 1970, cause riunite 19, 20, 25 e 30-69, Richez-Parise c. Commissione, Racc. 1970, pag. 325).
paragrafo 4
Una promessa nel senso indicato dal ricorrente non può in alcun caso obbligare la convenuta ad attribuirgli un posto di grado A 4 in spregio alle norme normalmente applicate in materia di assunzione. Il ricorrente, poi, non ha prodotto alcuna prova per dimostrare l'esistenza di una promessa di natura tale da attribuirgli un qualsiasi diritto. Una siffatta promessa, anche ammettendo che gli sia stata fatta, deve comunque considerarsi revocata dalla lettera 9 ottobre 1973 della convenuta.
paragrafo 5
La convenuta respinge inoltre la valutazione dei fatti sotto il profilo del diritto pubblico: le dichiarazioni dello Junger, che si inquadrano nell'ambito della fase preparatoria dell'assunzione, non possono essere equiparate ad un atto amministrativo.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 23 settembre 1976. Nel corso di tale udienza si è proceduto all'audizione del ricorrente e del sig. Junger sull'oggetto del colloquio che essi hanno avuto il 28 settembre 1973.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 26 ottobre 1976.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/3 Con atto introduttivo del 22 settembre 1975, il ricorrente — assunto dalla Commissione il 1o gennaio 1974 e nominato in ruolo il 1o ottobre successivo con il grado A 5 — ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dall'autorità che ha il potere di nomina al reclamo da lui presentato il 19 febbraio 1975 in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Con tale reclamo, egli aveva chiesto che gli venisse attribuito, con effetto dalla data della sua entrata in servizio, il grado A 4 in quanto — a suo dire — egli possedeva già a tale data i requisiti cui era allora subordinato l'inquadramento nel grado suddetto. Nell'istanza introduttiva, il ricorrente chiede inoltre alla Corte di constatare l'illegittimità del rifiuto della Commissione di attribuirgli il grado A 4, di dichiarare che egli non è vincolato dall'accettazione del grado A 5, e di ingiungere alla Commissione di rettificare il suo inquadramento originario attribuendogli il grado A 4/1.
paragrafo 2
4/5 La convenuta eccepisce che il silenzio-rifiuto opposto al reclamo costituisce una semplice conferma del rifiuto di attribuire al ricorrente il grado A 4 — notificato all'interessato con lettera 9 ottobre 1973 — nonché del suo inquadramento nel grado A 5 — deciso con provvedimento 28 novembre 1973 — e pertanto non può far rivivere i termini prescritti per l'impugnazione di tali decisioni, che il ricorrente ha lasciato decorrere infruttuosamente.
paragrafo 3
6/9 Di rimando, il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza solo alla fine del 1974 dei criteri d'inquadramento stabiliti dal Commissario competente — relativamente all'assunzione di dipendenti in occasione dell'adesione dei nuovi Stati membri — per l'attuazione dell'art. 31, n. 2, dello statuto del personale, e destinati a guidare l'attività di un comitato per l'inquadramento incaricato di presentargli proposte a tale riguardo. Egli non avrebbe quindi avuto la possibilità, fino al momento in cui ha appreso l'esistenza di tali criteri — la cui corretta applicazione, a suo avviso, avrebbe consentito il suo inquadramento nel grado A 4, ma ai quali non è stata data alcuna pubblicità —, di agire per l'annullamento del provvedimento con cui gli è stato attribuito, in spregio ai suddetti criteri, il grado A 5. Per di più, sempre a suo dire, l'autorità che ha il potere di nomina era a conoscenza, sin dall'inizio, del suo desiderio di occupare un posto di grado A 4 e la convenuta si era impegnata, tramite uno dei dipendenti responsabili in materia di assunzioni di cittadini dei nuovi Stati membri, a venire incontro alle sue aspirazioni qualora la normativa vigente lo avesse consentito. Di conseguenza, non vi sarebbe stato accordo fra le parti e sia il provvedimento di nomina, sia l'accettazione di questa da parte del ricorrente, sarebbero invalidi per la mancanza di questo elemento essenziale: in base a criteri di equità, il termine per denunciare tale invalidità dovrebbe decorrere solo dal momento in cui il ricorrente è stato in grado di constatare il proprio errore.
paragrafo 5
11/13 Secondo questa tesi, tali criteri erano elementi del sistema normativo vigenti al momento della sua nomina e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere resi noti all'interessato. Tuttavia, l'accertamento della natura giuridica di detti criteri, indispensabile per decidere circa la ricevibilità del ricorso, attiene del pari all'esame della fondatezza del ricorso stesso. È pertanto opportuno esaminare la ricevibilità congiuntamente al merito.
paragrafo 6
14/17 Nella fase istruttoria del procedimento è emerso che il ricorrente si è fondato su talune dichiarazioni che gli sarebbero state fatte dal sig. Junger, dipendente di categoria B incaricato di accogliere i candidati e metterli in contatto con i capi dei servizi ai quali essi avrebbero potuto essere destinati. Il suddetto dipendente non aveva alcun potere di assumere impegni quali quelli menzionati dal ricorrente e del resto nega di averlo fatto. Comunque sia, la nomina del ricorrente non può essere fondata su un concorso di volontà, ma trae origine da un atto emanato unilateralmente dall'autorità che ha il potere di nomina. Ne consegue che le pretese del ricorrente, in quanto fondate sull'assenza di un accordo concernente le condizioni di assunzione, vanno senz'altro respinte e non possono in alcun modo influire sulla ricevibilità del ricorso.
paragrafo 9
20/26 Al fine di garantire a ta li proposte la necessaria coerenza, egli raccomandava al suddetto comitato di attenersi a determinati criteri concernenti, in particolare, la valutazione dell'esperienza professionale maturata prima dell'assunzione in funzione dei diplomi universitari e del periodo eventualmente passato sotto le armi. Era tuttavia escluso che tali criteri dovessero venir applicati automaticamente, giacché la loro unica funzione era di facilitare la scelta che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto fare in base alle proposte del comitato. Peraltro, sia i suddetti criteri, sia l'istituzione del comitato per l'inquadramento, costituivano provvedimenti puramente interni, miranti ad agevolare le numerose selezioni e decisioni da operarsi ed adottarsi entro un periodo di tempo relativamente breve, e, in quanto tali, non potevano attribuire agli interessati alcun diritto né alcuna aspettativa. Essi non pregiudicavano la libertà dell'autorità avente il potere di nomina di decidere in merito ai gradi da proporre per l'assunzione dei candidati. Pertanto, il fatto che i criteri di cui trattasi non siano stati portati a conoscenza né del ricorrente, né — peraltro — degli altri candidati non ha costituito un'omissione: gli interessati, infatti, non possono prevalersi di tali criteri, né, a maggior ragione, contestare in giudizio l'esattezza delle valutazioni formulate in base a questi. Ne consegue che la scoperta, da parte del ricorrente, dell'esistenza di detti criteri non può costituire un fatto nuovo idoneo a far rivivere il termine d'impugnazione.
paragrafo 10
27/28 Per di più, in corso di causa è emerso che, nel caso del ricorrente, i diversi criteri sono stati applicati correttamente e senza alcuna discriminazione. Il ricorso, pertanto, va in ogni caso respinto.
punto 10
In sostanza, quindi, il ricorrente sostiene che l'apprendimento, da parte sua, dell'esistenza e dell'applicazione dei criteri d'inquadramento sopra menzionati costituisce un fatto nuovo idoneo a far rivivere il termine d'impugnazione.
punto 18
In occasione dell'assunzione di dipendenti resa necessaria dall'adesione dei nuovi Stati membri, l'autorità che ha il potere di nomina veniva autorizzata, dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 4 dicembre 1972, n. 2530, ad avvalersi largamente della facoltà, contemplata dagli artt. 31, n. 2 e 32, n. 2, dello statuto del personale, di derogare alle norme che disciplinano in via generale l'inquadramento nei gradi della categoria A.
punto 19
Il 6 giugno 1973, il membro della Commissione che costituiva allora l'autorità che ha il potere di nomina, fra l'altro, per i gradi A 4 e A 5, istituiva un comitato per l'inquadramento, incaricato di presentargli proposte in merito all'inquadramento dei candidati cittadini dei nuovi Stati membri.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
29/31 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione), dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Donner Mertens de Wilmars O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 dicembre 1976. II cancelliere A. Van Houtte II presidente della prima sezione A. M. Donner

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