Sez. 6, Sentenza n. 89 del 23/01/1968 Ud. (dep. 05/04/1968) Rv. 107509 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE -SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO DEL PROPRIO ATTUALE RECAPITO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE -SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO DEL PROPRIO ATTUALE RECAPITO - IRRILEVANZA.*
Una volta effettuata la notifica del decreto di citazione nelle forme degli irreperibili col pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.170 cod.proc.pen., la comunicazione del proprio attuale recapito che l'imputato faccia pervenire prima della udienza non toglie efficacia all'atto gia compiuto perche la validita di un atto va giudicata in funzione della situazione esistente al tempo in cui il medesimo viene posto in essere. (V.107276, anno 1968, 105711, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)