Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 gennaio 1986, causa 44/84
Epigrafe
Sentenza della Corte
15 gennaio 1986
Nel procedimento 44/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE e dell'art. 150 del trattato CEEA, dai Commissioners for the special purposes of the Income Tax Acts (« Special Commissioners »), nella causa pendente dinanzi a tale giudice tra
Derrick Guy Edmund Hurd
e
Kenneth Jones (Her Majesty's Inspector of Taxes),
domanda vertente sull'interpretazione di talune norme di diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché degli artt. 5 e 7 del trattato CEE, in ordine al prelievo di imposte nazionali sulle retribuzioni corrisposte dalla Scuola europea di Culham, nel Regno Unito, ai membri britannici del suo corpo insegnante,
LA CORTE
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, fi. di presidente, K. Bahlmann e R. Joliét, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate:
per il sig. D. G. E. Hurd, dalľaw. Francis Jacobs, Queen's Counsel,
per il governo del Regno Unito, dalľaw. R. Plender, barrister,
per il governo di Danimarca, dal sig. L. Mikaelsen,
per il governo d'Irlanda, dalľaw. J. O'Reilly, barrister,
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Grünwald,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 22 maggio 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › A — La creazione delle Scuole europee e lo status giuridico della Scuola europea di Cul-ham
punto 1
Dopo l'insediamento a Lussemburgo delle istituzioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, fin dal 1953 emergeva la necessità di creare idonee strutture scolastiche nella rispettiva madre lingua per i figli dei dipendenti di tali istituzioni. A questo scopo alcuni dipendenti della CECA costituivano un'associazione finanziata dalla Alta Autorità. Essa fondava una scuola, comprendente il ciclo prescolare e quello elementare, il cui funzionamento prendeva avvio il 4 ottobre 1953; gli insegnanti di questa scuola erano dipendenti dell'associazione e venivano retribuiti dalla stessa.
Sin dalla primavera del 1954 questa soluzione si dimostrava insufficiente. Su invito del presidente dell'Alta Autorità, i rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione dei sei Stati membri si riunivano pertanto a Lussemburgo il 22 giugno, il 27 luglio e il 7 settembre 1954 per esaminare la creazione di un ciclo di insegnamento secondario. Durante queste riunioni essi si orientavano verso l'istituzione di una scuola dotata di uno statuto intergovernativo ed a questo scopo si costituivano in « consiglio superiore » che doveva assumere il patrocinio della scuola e determinare i principi della sua organizzazione e le direttive generali per la sua gestione. Si conveniva fra l'altro che il personale insegnante sarebbe stato messo a disposizione della scuola dagli Stati membri, che avrebbero continuato a corrispondere a questi insegnanti le rispettive retribuzioni nazionali, e che il trattamento retributivo degli insegnanti sarebbe stato reso uniforme tramite la corresponsione di un supplemento. Il 12 ottobre 1954 iniziava il funzionamento dei due primi anni del ciclo secondario.
Nel periodo successivo i rappresentanti dei governi si riunivano più volte per discutere in particolare l'elaborazione di uno statuto della Scuola europea che doveva prendere la forma di un trattato fra i sei Stati interessati. I progetti necessari venivano elaborati all'inizio del 1957 ed esaminati durante una riunione tenutasi nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1957. Durante questa riunione del consiglio superiore venivano inoltre adottate decisioni in merito all'adozione di uno statuto del personale insegnante ed all'uniformità delle retribuzioni di quest'ultimo, compresa la questione delle imposte dovute su dette retribuzioni.
punto 2
Il 12 aprile 1957, i governi dei sei Stati membri firmavano lo statuto della Scuola europea che veniva in seguito ratificato da tutti gli Stati membri. Nei considerandi dello statuto si rileva che la presenza nella sede provvisoria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio di figli di funzionari provenienti dagli Stati membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati. In forza dell'art. 6, la Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalità giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e può stare in giudizio. I suoi organi sono il consiglio superiore, i consigli d'ispezione, il consiglio d'amministrazione e il direttore (art. 7).
Per quanto riguarda il consiglio superiore, l'art. 8 dispone che esso è costituito dai ministri di ciascuna delle parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero. A norma dell'art. 27, la CECA può ottenere un seggio nel consiglio superiore in base ad un accordo negoziato fra il consiglio superiore e la CECA. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, esso è incaricato dell'applicazione dello statuto, ed a tal fine dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. L'art. 28 autorizza il consiglio superiore a negoziare con il governo dello Stato in cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.
L'art. 12 precisa che, in materia amministrativa, il consiglio superiore:
« 1) (...);
2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico;
3) determina ogni anno, su proposta dei consigli d'ispezione, le necessità di personale e regola con i governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
4) stabilisce, all'unanimità, su proposta dei consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante. »
L'art. 13 dispone che, in materia di bilancio, il consiglio superiore:
« 1) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola predisposto dal consiglio d'amministrazione;
2) provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli oneri fra tutte le parti contraenti;
3) (...) ».
Ai sensi dell'art. 26, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola è alimentato mediante:
« 1) i contributi versati dalle parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal consiglio superiore;
2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi;
3) le donazioni ed i lasciti accettati dal consiglio superiore;
4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del consiglio superiore. »
In forza di questo statuto, il consiglio superiore adottava, nella riunione in data 13 e 14 aprile 1962, un regolamento finanziario. Da questo regolamento finanziario (parte C), e successive modifiche, risulta che gli Stati membri versano un contributo pari agli stipendi nazionali degli insegnanti messi a disposizione della Scuola, e che la Commissione delle Comunità europee versa un contributo pari alla differenza fra l'importo totale del bilancio stabilito dal consiglio superiore e gli altri contributi ed entrate della Scuola.
In pratica, la maggior parte del bilancio della Scuola, cioè circa due terzi, viene così coperta dal contributo della Commissione delle Comunità europee. Questo contributo è iscritto nel bilancio della Comunità alla voce stanziamenti di funzionamento della Commissione, in cui si fa menzione, nei commenti, delle decisioni di bilancio del consiglio superiore e viene riportato in sintesi il bilancio delle diverse scuole.
In forza del precitato regolamento finanziario (parte D), il controllo dei conti delle Scuole europee è effettuato dalla Corte dei conti delle Comunità europee.
punto 3
Dopo l'istituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e l'insediamento delle istituzioni di quest'ultime e del relativo personale in varie località, venivano fondate altre Scuole europee a Bruxelles (I) nel 1958, a Mol, in Belgio, e a Varese, in Italia, nel 1960, a Karlsruhe, nella Repubblica federale, di Germania nel 1962, a Bergen (Petten), nei Paesi Bassi, nel 1963 ed a Bruxelles (II) nel 1976. Onde facilitare la creazione di queste nuove scuole e dar loro uno status giuridico, i governi degli Stati membri firmavano a Lussemburgo, il 13 aprile 1962, un protocollo concernente la creazione di Scuole europee redatto con riferimento allo statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, che estende ad altre Scuole europee lo statuto di quella di Lussemburgo. Un protocollo aggiuntivo a questo protocollo, firmato il 15 dicembre 1975, permetteva inoltre di creare nel 1977 una Scuola europea a Monaco di Baviera per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
L'art. 1o del protocollo concernente la creazione di Scuole europee dispone quanto segue:
« Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunità europee, possono essere creati sul territorio delle parti contraenti istituti denominati « Scuole europee ».
Anche altri alunni di qualunque nazionalità, possono esservi ammessi.
Questi istituti saranno retti, con riserva degli articoli sotto riportati, dalle disposizioni dello statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e dal regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957. ».
Ai sensi dell'art. 3, i poteri conferiti dallo statuto della Scuola europea, fra l'altro, al consiglio superiore sono estesi ad ogni scuola così creata. Ognuna di queste ha una distinta personalità giuridica.
L'art. 7 di questo protocollo dispone che
« Per quanto concerne il bilancio, in deroga all'art. 13 dello statuto della Scuola europea, il consiglio superiore approva, per ciò che lo riguarda, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione, e li trasmette all'autorità competente delle Comunità europee ».
punto 4
Nel settembre del 1972, ai fini dell'adesione del Regno Unito alle Comunità europee, il Regno Unito aderiva, conformemente all'art. 3, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, allo statuto della Scuola europea nonché all'allegato relativo alla licenza liceale europea e al protocollo concernente la creazione di Scuole europee, considerati come accordi conclusi dagli Stati membri originari relativi al funzionamento delle Comunità o connessi alla loro azione ai sensi dell'art. 3, n. 1. Nell'ottobre del 1972, veniva adottato un « Order in Council » per conferire ad ogni Scuola europea la personalità giuridica in forza della section 2 (2) dello European Communities Act 1972.
Nel 1978, veniva creata a Culham, Oxforshire, Regno Unito, una Scuola europea destinata ai figli del personale dell'impresa comune Joint European Tours (JET) costituita nell'ambito del trattato CEEA.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › B — Lo statuto del personale insegnante delle Scuole europee e la situazione relativa alle imposte nazionali sulla retribuzione degli insegnanti in Stati membri diversi dal Regno Unito
punto 1
Il primo statuto del personale insegnante comandato alla Scuola europea o messo a disposizione di quest'ultima veniva adottato dal consiglio superiore nella riunione in data 25, 26 e 27 gennaio 1957. Esso si fonda sul principio secondo cui durante la messa a disposizione della Scuola o il comando presso quest'ultima, il personale insegnante è soggetto all'autorità gerarchica del direttore della Scuola ed al controllo del consiglio d'ispezione e conserva con l'amministrazione da cui dipende i rapporti amministrativi determinati dal suo stato giuridico nel paese di origine ed in particolare le garanzie ed obblighi che esso comporta.
Per quel che riguarda gli stipendi, essi venivano fissati dagli articoli da 3 a 5 dello statuto del personale insegnante ad un livello uniforme per ogni categoria di insegnanti, indipendentemente dal paese d'origine. Negli artt. 6 e 8 venivano stabiliti assegni familiari e indennità di residenza e, nell'art. 9, un collegamento all'indice del costo della vita in Lussemburgo. Negli artt. 11 e 12 si contemplavano indennità di prima sistemazione e di rimpatrio ed un rimborso delle spese di viaggio e di trasloco.
All'art. 10, sotto il titolo « assegni compensativi a carico della Scuola » veniva disposto che
« Nell'intento di armonizzare le condizioni di impiego vengono rimborsate all'insegnante le somme trattenute sullo stipendio dell'amministrazione nazionale, escluse le ritenute di carattere fiscale. »
Ai sensi dell'art. 16, dal titolo « emolumenti nazionali »
« La somma dovuta dalla Scuola ai membri del personale insegnante è la differenza fra gli emolumenti versati a ciascuno di essi dalle amministrazioni nazionali e gli stipendi, indennità e assegni previsti dal presente statuto e calcolati secondo le modalità che esso comporta. »
Dal verbale delle riunioni del consiglio superiore nei giorni, 25, 26 e 27 gennaio 1957 risulta che, all'atto dell'esame e della discussione dello statuto del personale insegnante, risultava che una soluzione consistente nell'armonizzazione completa delle condizioni retributive mediante l'eliminazione delle disparità risultanti dalla diversità dei regimi fiscali, vuoi tramite un'esenzione degli stipendi nazionali, corrisposti dagli Stati membri, dall'imposta nazionale sui redditi, vuoi tramite un rimborso delle imposte nazionali pagate, rischiava di incontrare talune difficoltà. Veniva pertanto proposto che gli insegnanti pagassero le imposte in base ai rispettivi regimi nazionali sugli stipendi base nazionali e che i supplementi versati per l'equiparazione degli stipendi e le indennità particolari alla Scuola europea fossero esonerati da ogni aggravio fiscale. Il processo verbale della riunione prosegue con la seguente dichiarazione:
« Il consiglio superiore decide pertanto che gli insegnanti verseranno le imposte sullo stipendio o su quella parte di esso che corrisponde allo stipendio nazionale. Gli assegni integrativi da essi percepiti ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 9 dello statuto nonché le indennità percepite ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 11 e 12 dello statuto saranno esenti da qualsiasi imposta. Lo stipendio degli insegnanti non dovrà comunque esser colpito da doppia imposizione fiscale.»
Questa decisione è contenuta nella raccolta delle decisioni del consiglio superiore regolarmente ristampata ed aggiornata.
punto 2
Il primo statuto del personale insegnante veniva in seguito modificato e sostituito dallo statuto del personale insegnante e regime applicabile agli insegnanti incaricati, adottato dal consiglio superiore nella riunione dei giorni 4 e 5 dicembre 1967. Nella versione che si applica al caso di specie, tenuto conto delle modifiche effettuate prima degli anni 1978-79 e 1979-80, questo nuovo statuto del personale insegnante contiene in particolare, al capitolo II, disposizioni particolareggiate sugli stipendi e sulle indennità. Queste disposizioni sono formulate secondo il modello dello statuto del personale e del regime degli altri agenti delle Comunità europee. Ai sensi dell'art. 23, la retribuzione dei membri del personale insegnante viene riveduta « sulla base delle decisioni adottate in materia di modificazione dei coefficienti correttori per l'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee nelle varie sedi ». Ai sensi dell'art. 48, n. 1, taluni articoli dello statuto del personale insegnante, che riprendono le disposizioni dello statuto del personale delle Comunità, si adeguano automaticamente in caso di modifica di quest'ultimo statuto, ed in caso di controversia sull'interpretazione di questi articoli ci si basa sull'interpretazione data dalle Comunità europee.
All'art. 24, intitolato « versamenti integrativi a carico della Scuola », dopo una disposizione che corrisponde all'art. 10 del primo statuto relativa al rimborso delle trattenute alla fonte diverse da quelle di carattere fiscale, figura il seguente n. 2:
« Qualora la somma trattenuta a titolo d'imposta sullo stipendio sia superiore a quella che sarebbe prelevata dallo stipendio europeo in base al regolamento vigente per i funzionari della Comunità economica europea, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto della Comunità, l'insegnante beneficia di un assegno “ differenziale ” pari alla differenza tra i due importi. »
L'art. 30, intitolato « emolumenti nazionali », dispone fra l'altro che
« La somma dovuta dalla Scuola ai membri del personale insegnante è la differenza tra, da una parte, gli stipendi, indennità e assegni previsti per ciascuno di essi dal presente statuto e calcolati secondo le modalità che esso comporta e, dall'altra, il controvalore dell'insieme degli emolumenti versati dalle ammministrazioni nazionali calcolato nella moneta del paese dove l'insegnante esercita le sue funzioni, sulla base (di un) tasso (...) appurato almeno ogni sei mesi dal rappresentante del consiglio superiore. »
La disposizione di cui all'art. 24, n. 2, veniva inserita nello statuto del personale insegnante nel 1966 poiché, a causa delle differenze fra le imposte nazionali dei diversi Stati membri, l'omogeneità dei redditi netti dei membri del personale insegnante era stata seriamente compromessa. Il consiglio superiore, onde garantire la parità di trattamento, aveva quindi deciso di compensare queste differenze con un'indennità « differenziale » che coprisse ogni imposizione nazionale superiore all'imposta comunitaria dovuta su di un reddito mensile comparabile percepito da un dipendente della Comunità economica europea. Le spese risultanti da questa decisione dovevano essere finanziate secondo le norme sul finanziamento delle spese delle Scuole europee.
punto 3
Per quel che riguarda il prelievo di imposte nazionali sugli stipendi del personale insegnante, nell'accordo concluso fra il governo del Granducato del Lussemburgo ed il consiglio superiore il 13 ottobre 1971, a norma dell'art. 28 dello statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957, compare fra l'altro una norma (art. 9) in forza della quale
« I direttori, i membri del corpo insegnante, nonché quelli del personale amministrativo, quando sono comandati presso la Scuola, vengono esonerati da ogni imposta sugli stipendi, emolumenti ed indennità versati dalla Scuola a integrazione degli emolumenti corrisposti dall'amministrazione del paese d'origine, i quali ultimi restano soggetti all'imposta di detto paese d'origine. »
L'art. 9 della convenzione conclusa fra il governo del Regno del Belgio ed il consiglio superiore il 12 ottobre 1962 è redatto in termini quasi identici.
La convenzione fra il governo italiano ed il consiglio superiore conclusa il 5 settembre 1963 dispone all'art. 7, nella versione modificata da un protocollo in data 14 maggio 1971 e da uno scambio di lettere in data 16 novembre 1976, che
« I direttori, i membri del corpo insegnante, nonché quelli del personale amministrativo che non abbiano la cittadinanza italiana e non avessero la loro residenza abituale in Italia prima della creazione della Scuola fruiscono dei privilegi ed immunità seguenti:
(...)
c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sugli stipendi, emolumenti ed indennità loro versati dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia, il governo italiano si riserva il diritto di prendere in considerazione queste retribuzioni ai fini della determinazione del tasso da applicare a redditi provenienti da altre fonti. »
Prima che il consiglio superiore avesse dato la sua approvazione ai sensi del precitato art. 7, durante una riunione tenutasi nei giorni 1o e 2 dicembre 1970, le delegazioni degli Stati membri diversi dall'Italia presso il consiglio superiore avevano constatato che questa formulazione era in contraddizione con la decisione del consiglio superiore, con la prassi esistente in Italia e con la prassi degli altri Stati membri interessati in quanto l'esenzione non era stabilita per i cittadini italiani. Poiché tuttavia il rappresentante del governo italiano aveva affermato che in pratica non vi erano problemi in quanto i supplementi europei non erano mai stati assoggettati ad imposta, il consiglio superiore approvava comunque il succitato protocollo aggiuntivo ritenendo che esso avrebbe permesso di risolvere il problema della tassazione dei membri italiani del personale della Scuola in modo analogo a quanto avveniva negli altri paesi sedi di una Scuola europea, pur riservandosi tuttavia il diritto di riesaminare il problema in caso di modifica della situazione di fatto esistente all'epoca.
La convenzione fra il governo del Regno dei Paesi Bassi ed il consiglio superiore, conclusa il 29 aprile 1979, non contiene disposizioni relative all'esenzione dall'imposta sul reddito. Rispondendo ad un quesito posto dalla Corte, il governo olandese ha precisato che benché i Paesi Bassi, per ragioni di principio, non concedano l'esenzione dalle imposte agli insegnanti cittadini olandesi per la retribuzione versata dalla Scuola di Bergen in forza dello statuto del personale insegnante, l'imposta riscossa su questa retribuzione non sarebbe a carico degli interessati bensì del ministero olandese della pubblica istruzione. Infatti, in uno scambio di lettere in ordine alla precitata convenzione, si dichiara che si è riscontrata una unanimità di vedute, fra l'altro, sul punto seguente:
« Benché il governo dei Paesi Bassi non ritenga opportuno, per ragioni di principio, concedere al direttore, ai membri del corpo insegnante ed ai membri comandati del personale amministrativo della Scuola un'esenzione d'imposta sull'importo degli emolumenti versati al personale della Scuola sul bilancio di questa, esso si dichiara tuttavia disposto a nominare un'autorità ufficiale incaricata, eventualmente per il tramite della Scuola, di procedere alla regolarizzazione di questa imposta con gli interessati o a loro vantaggio. Questa procedura viene applicata nel modo seguente: l'importo da regolarizzare in ogni caso specifico verrà determinato detraendo da un importo, uguale all'imposta che l'interessato deve versare a norma della legge olandese, l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se non si tenesse conto degli stipendi, emolumenti ed indennità che la Scuola corrisponde all'interessato sul proprio bilancio. »
Nella Repubblica federale di Germania veniva adottato, il 9 luglio 1970 un regolamento federale che attribuisce taluni privilegi ed immunità al personale della Scuola europea di Karlsruhe e a norma del quale
« I due supplementi che il consiglio superiore delle Scuole europee versa al direttore ed ai membri del personale insegnante della Scuola europea di Karlsruhe a norma delle disposizioni dello statuto del personale insegnante delle Scuole europee sono esonerati dall'imposta sul reddito per la quota corrispondente. »
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › C — La causa principale e le questioni pregiudiziali
punto 1
Secondo la Scuola europea di Culham, non è stato concluso nessun accordo fra il governo del Regno Unito ed il consiglio superiore in merito all'esenzione dall'imposta sul reddito costituito dagli stipendi, emolumenti ed indennità corrisposti dalla Scuola europea di Culham al direttore ed ai membri del corpo insegnante. Nessuna disposizione di legge o regolamentare dell'ordinamento britannico tratta espressamente tale questione.
La prassi seguita dall'amministrazione delle finanze britannica consiste nel non prelevare imposte sugli importi corrisposti dalla Scuola europea di Culham ai suoi insegnanti che siano cittadini di altri Stati membri. Essa non riconosce tuttavia questa esenzione agli insegnanti britannici della Scuola europea di Culham.
Per quanto riguarda l'esonero dall'imposta concesso agli insegnanti degli altri Stati membri, è tuttavia controverso se esista un fondamento giuridico sufficiente per detta esenzione nella sola normativa nazionale e quale sia, eventualmente, la disposizione che può essere fatta valere a tal fine. L'amministrazione britannica delle finanze ha fatto riferimento in proposito innanzitutto alle diverse convenzioni relative alla doppia imposizione, che contengono disposizioni che esonerano dall'imposta britannica vuoi le retribuzioni corrisposte dall'altro Stato o grazie a fondi da esso creati, per servizi resi a tale altro Stato nell'esercizio di funzioni pubbliche, vuoi le retribuzioni dei professori ed insegnanti di un altro Stato presso una scuola britannica per un periodo che non superi i due anni. Essa ha fatto poi riferimento, per gli insegnanti non irlandesi, alla section 373 dell'Incoine and Corporation Taxes Act 1970 relativa ai consoli e rappresentanti ufficiali di altri Stati nel Regno Unito. La pertinenza di queste disposizioni è stata tuttavia messa in dubbio in quanto gli insegnanti di altri Stati membri lavorano generalmente presso la Scuola europea di Culham per un periodo di più di due anni, prestano la loro attività non nell'esercizio di funzioni pubbliche per un altro Stato bensì per la Scuola europea, che non costituisce né un'articolazione né un'autorità di un altro Stato e che versa loro gli importi di cui trattasi ricavandoli dal proprio bilancio, e in quanto essi non sono consoli o agenti consolari o impiegati di un servizio ufficiale o di un organo di uno Stato straniero, bensì dipendenti della Scuola europea alla cui autorità essi sono soggetti e di cui attuano i compiti.
La posizione delle autorità britanniche consistente nel sottoporre all'imposta sul reddito il supplemento europeo degli insegnanti britannici della Scuola di Culham era oggetto di discussioni in seno al consiglio superiore fra il maggio e il dicembre del 1979.
In quest'occasione, i rappresentanti dei governi di tutti gli Stati membri, ad esclusione del Regno Unito, nonché della Commissione esprimevano l'opinione secondo cui la decisione del consiglio superiore del gennaio 1957, rispettata da tutti gli altri Stati membri, vincola il governo britannico il quale sarebbe pertanto tenuto ad adottare, come gli altri Stati membri interessati, i provvedimenti necessari alla sua applicazione. Essi dichiaravano che una modifica vuoi di questa decisione vuoi dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, che garantisce la parità di trattamento degli insegnanti indipendentemente dalla loro nazionalità, non era auspicabile e ritenevano che il governo britannico avrebbe dovuto trovare una soluzione per rimediare alle conseguenze di bilancio derivanti dalla sua posizione in merito alla Scuola di Culham.
Il governo britannico riteneva di non essere vincolato dalla decisione del consiglio superiore del gennaio 1957 e rifiutava di prendere in considerazione l'adozione di provvedimenti legislativi per concedere agli insegnanti britannici della Scuola europea di Culham, già retribuiti molto bene rispetto agli altri insegnanti britannici, l'esenzione fiscale. La necessaria approvazione del parlamento britannico per tale provvedimento non era d'altronde probabile. Esso respingeva altresì la possibilità di porre a carico del Department of Education and Science l'assegno « differenziale » contemplato dall'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante. In quanto cittadini britannici residenti nel Regno Unito, i membri britannici del personale insegnante della Scuola europea di Culham non possono essere trattati in modo diverso da tutti i professori britannici impiegati in una qualunque scuola del Regno Unito. Qualora il consiglio superiore intenda evitare oneri aggiuntivi per il bilancio della Scuola di Culham in seguito all'applicazione dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, il governo britannico è disposto ad escludere l'applicazione di quest'articolo nell'ambito dell'accordo da concludere, a norma dell'art. 28 dello statuto della Scuola europea, con il consiglio superiore.
punto 2
Il sig. Derrick Hurd è cittadino britannico e risiede nel Regno Unito. Egli è il direttore della Scuola europea di Culham. In questa qualità egli ha il diritto di percepire, in forza delle precitate disposizioni,
uno stipendio corrisposto dal Department of Education and Science britannico, calcolato secondo le tabelle degli stipendi vigenti per gli insegnanti delle scuole elementari e secondarie in Inghilterra e nel Galles (in prosieguo : « lo stipendio nazionale»);
uno stipendio aggiuntivo corrisposto dalla Scuola europea destinato a portare il suo stipendio al livello stabilito dallo statuto del personale insegnante della Scuola europea (in prosieguo : « il supplemento europeo»);
determinate indennità versate dalla Scuola europea in forza dello statuto del personale insegnante.
Conformemente alla precitata prassi, l'ispettore delle imposte riteneva che non soltanto lo stipendio nazionale dello Hurd ma anche il supplemento europeo e le indennità corrisposte dalla Scuola europea fossero redditi imponibili ai sensi della normativa britannica che disciplina l'imposta sul reddito. Veniva quindi effettuato un accertamento su questa base per gli esercizi fiscali 1978/79 e 1979/80.
punto 3
Avverso tali accertamenti fiscali lo Hurd presentava un ricorso agli Special Commissioners, giudice di prima istanza in materia di imposte sui redditi.
A sostegno del ricorso lo Hurd faceva valere, in particolare, che il supplemento europeo corrisposto dalla Scuola europea è esente, in forza del diritto comunitario, dall'imposta nazionale sui redditi; in una prima fase, la situazione delle indennità corrisposte dalla Scuola europea veniva esclusa dalla trattazione di comune accordo tra le parti. Lo Hurd sosteneva in particolare che
l'art. 5 del trattato CEE obbliga il governo del Regno Unito a rispettare la decisione adottata durante la riunione del consiglio superiore dei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1957 sull'esenzione da imposta del supplemento europeo del personale insegnante;
la mancata applicazione di questa decisione costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 7 del trattato CEE;
a norma dell'art. 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, il governo del Regno Unito è tenuto a rispettare tale decisione perché:
in primo luogo, lo statuto della Scuola europea costituisce un accordo ai sensi della seconda frase del n. 1 di questo articolo e la decisione del consiglio superiore costituisce un accordo comune alle parti contraenti dell'accordo sullo statuto della Scuola europea, con la conseguenza che l'adesione del Regno Unito a questo statuto implica l'accettazione della decisione del consiglio superiore,
e, in secondo luogo, poiché gli Stati membri originari sul cui territorio sono state create Scuole europee hanno rispettato la decisione del consiglio superiore, il Regno Unito si trova nella loro medesima situazione in forza del n. 3 di detto articolo.
L'ispettore delle imposte contestava tali argomenti. Egli sosteneva inoltre che qualsiasi obbligo incombente al Regno Unito in forza della decisione del consiglio superiore non conferiva diritti ai singoli. Egli sosteneva infine che la Corte di giustizia non è competente per l'interpretazione di un fatto estraneo all'art. 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, in quanto l'applicazione di questo articolo è di competenza esclusiva dei giudici nazionali.
punto 4
Dinanzi a questa controversia, gli Special Commissioners decidevano, il 14 febbraio 1984, di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1
a) Se, nell'interpretare l'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione alla Comunità economica europea 22 gennaio 1972, la Corte di giustizia sia competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sul se una determinata questione rientri nell'ambito definito dalle espressioni « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (n. 1 del suddetto articolo) e « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione (...) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (n. 3 dello stesso articolo).
b) In caso affermativo: se, in forza del suddetto art. 3, il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione nel proprio ordinamento interno ad una determinata decisione adottata in una riunione tenutasi nel gennaio 1957 e secondo la quale i componenti del corpo insegnante della Scuola europea sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle indennità ad essi spettanti (eccettuata la parte corrispondente agli stipendi nazionali), alla luce delle circostanze in cui è stata adottata tale decisione, dei successivi sviluppi della stessa, degli atti che disciplinano le Scuole europee ed i loro organi di gestione, nonché del seguito dato dai sei Stati membri originari a tale decisione anteriormente alla data di entrata in vigore del summenzionato trattato di adesione (1o gennaio 1973).
2) In subordine: se, in forza dell'art. 5 o dell'art. 7 del trattato CEE (e del summenzionato trattato di adesione) o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario (diversa dall'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione), il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione nel proprio ordinamento interno alla suddetta decisione.
3) Qualora al Regno Unito incomba l'obbligo di cui alle precedenti questioni 1 b) o 2, se (in caso di mancata attuazione della suddetta decisione nell'ordinamento interno del Regno Unito) un componente del corpo insegnante della Scuola europea creata nel Regno Unito sia legittimato, in forza del diritto comunitario, a far valere la suddetta decisione dinanzi ai giudici del Regno Unito. »
Nella motivazione di questa decisione di rinvio, gli Special Commissioners rilevano, per quel che riguarda l'art. 5 del trattato CEE, che se si può riconoscere che la Scuola europea contribuisce a facilitare il funzionamento delle istituzioni comunitarie, sarebbe poi ancora necessario che la riscossione di imposte sul supplemento europeo dei professori britannici arrechi un danno alla Scuola di Culham.
Quanto all'art. 7 del trattato CEE, le diversità di situazione fra gli insegnanti britannici e gli altri derivano in realtà da differenze esistenti fra i sistemi fiscali degli Stati membri e le convenzioni relative alla doppia imposizione in questa materia. Orbene, la mancata armonizzazione dei sistemi fiscali non può costituire una discriminazione. D'altronde, la stessa decisione del consiglio superiore favorisce gli insegnanti di Stati in cui la media nazionale degli stipendi è bassa.
Per quel che riguarda l'art. 3 dell'atto di adesione, destinato a garantire l'adesione dei nuovi Stati membri al « patrimonio giuridico comunitario », è pacifico che lo statuto della Scuola europea costituisce un accordo ai sensi della seconda frase dell'art. 3, n. 1. Si deve tuttavia esaminare inoltre se l'adesione a questo statuto implichi necessariamente l'obbligo di dare effetto alla decisione del consiglio superiore o se quest'ultima possa essere considerata come una presa di posizione ai sensi dell'art. 3, n. 3 dell'atto di adesione. Quanto all'art. 3, n. 1, si può pensare che gli obblighi derivanti da tali accordi rientrino nell'ambito del diritto internazionale e non abbiano un'efficacia diretta negli Stati interessati. Inoltre non sembra che la decisione del consiglio superiore faccia parte integrante dello statuto della Scuola europea né addirittura che il consiglio superiore abbia potuto prendere una decisione che vincoli i governi in questa materia. Quanto all'art. 3, n. 3, sarebbe sorprendente se questa disposizione creasse obblighi di diritto comunitario e gli accordi di cui al n. 1 no. Dalla lettera di detto paragrafo sembra potersi ricavare che le disposizioni da esso contemplate non abbiano un'efficacia diretta. La decisione del consiglio superiore sembra rappresentare più un auspicio che una presa di posizione adottata di comune accordo il che è confermato dalle misure adottate da cinque Stati per la sua attuazione. Se esistesse un obbligo equivalente a quelli istituiti con una direttiva, esso non sembrerebbe privo della precisione necessaria per attribuirgli un'efficacia diretta.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › D — La fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 1984.
paragrafo 2
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dal sig. Hurd, con l'avv. Francis Jacobs, Queen's Counsel, mandatario dell'avv. John H. Overs dello studio Berwin Leighton, Solicitors, dal governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. N. Ricks del Tresaury Solicitors Department, in qualità di agente, assistito dall'aw. Richard Plender, dal governo del Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grünwald, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale. A norma dell'art. 21 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, essa ha chiesto alle parti in causa nonché ai governi italiano e olandese di rispondere per iscritto, prima dell'udienza, a taluni quesiti e di fornire alla Corte talune informazioni, vertenti in sostanza sulla prassi esistente in Italia e nei Paesi Bassi in materia di tassazione dei supplementi europei degli insegnanti cittadini dello Stato in cui ha sede la rispettiva Scuola europea ivi situata, l'origine e la portata dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante nonché sulle discussioni in seno al consiglio superiore in merito alla tassazione dei supplementi europei in generale e più in particolare presso la Scuola europea di Culham. In risposta di tali quesiti, è stata fornita alla Corte una serie di informazioni e di documenti di cui si è tenuto conto, nell'essenziale, nella precedente esposizione degli antefatti.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › A — Osservazioni del sig. Hurd
punto 1
a) Per quel che riguarda la questione 1 a) relativa alla competenza della Corte, lo Hurd osserva che la Corte ha spesso interpretato atti estranei ai trattati come in particolare l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio — GATT — (vedi sentenza 16 marzo 1983, Società petrolifera italiana SpA e Michelin italiana SpA, cause riunite 267-269/81, Racc. pag. 801). Nel caso di specie la questione essenziale verte sull'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione che rientra nella competenza della Corte. Non sarebbe comunque realistico proporre che la Corte rifiuti di pronunziarsi su questa prima questione mentre essa si occupa dei medesimi problemi pronunziandosi sulle questioni subordinate relative agli artt. 5 e 7 del trattato CEE per le quali non può sussistere alcun dubbio circa la competenza della Corte.
La risposta a questa questione dovrebbe quindi essere affermativa.
b) Quanto al merito della prima questione, è pacifico che lo statuto della Scuola europea costituisce un accordo ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione. Il trattato e l'atto di adesione hanno avuto come oggetto e finalità essenziali la collocazione dei nuovi Stati membri nella stessa posizione degli Stati membri fondatori per quel che riguarda il« patrimonio giuridico comunitario » nel suo insieme anche relativamente ai diritti ed obblighi che non trovano il loro fondamento giuridico nei trattati comunitari. Gli obblighi derivanti dallo statuto della Scuola europea vincolano così gli Stati membri in forza del trattato di adesione.
Anche se la decisione del consiglio superiore dei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1957 sull' esenzione dalle imposte nazionali è stata adottata prima della firma dello statuto della Scuola europea nell'aprile 1957, tuttavia essa è stata adottata in applicazione di quest'ultimo in quanto è rimasta in vigore ed è stata accettata dagli Stati contraenti dell'accordo sullo statuto che l'hanno ratificata con piena cognizione delle sue conseguenze. La decisione è pertanto obbligatoria in applicazione dello statuto.
Il consiglio superiore era competente ad adottare una siffatta decisione. Infatti, a suo parere, i governi interessati possono vincolarsi essi stessi con una decisione del genere, quest'ultima ha acquisito la forza di un obbligo irrevocabile grazie alla sua applicazione durata diversi anni e, ad oltre 20 anni dalla sua adozione e vista la prassi successivamente messa in atto dagli Stati contraenti, è troppo tardi per mettere in dubbio la sua validità.
Ad ogni modo la formulazione dell'art. 3 dell'atto di adesione è abbastanza ampia per includere obblighi che, anche se non derivanti direttamente dallo statuto, fanno parte del « patrimonio giuridico comunitario » in quanto esiste una prassi costante ed uniforme degli Stati membri originari, anteriore all'adesione del Regno Unito, nel senso di concedere l'esenzione fiscale nonché una opinio juris conforme. Detta prassi costituisce la prova dell'esistenza di un obbligo giuridico in tal senso che esisteva al momento dell'adesione del Regno Unito. Gli Stati membri interessati si sono in ogni caso sentiti vincolati da un tacito accordo reciproco rientrante nel « patrimonio giuridico comunitario ».
La prassi seguita dal Regno Unito stesso prova d'altronde l'esistenza di quest'obbligo in quanto il supplemento europeo degli insegnanti non britannici è esente dall'imposta nazionale. Ora, le due tesi che l'amministrazione fiscale britannica ha difeso l'una dopo l'altra a questo proposito, cioè quella dell'applicazione delle convenzioni relative alla doppia imposizione e quella dell'applicazione della normativa interna, non sono fondate, come risulta da un'analisi particolareggiata delle disposizioni di cui trattasi. Questa esenzione, generalmente applicata a favore degli insegnanti non cittadini del Regno Unito, è ingiustificata in base alla legislazione interna del Regno Unito, costituisce infatti un'applicazione parziale del controverso obbligo di concedere l'esenzione fiscale.
Lo Hurd ritiene pertanto che l'obbligo di concedere l'esenzione fiscale incomba al Regno Unito in forza dell'art. 3 dell'atto di adesione.
punto 2
a) Sulla seconda questione, lo Hurd ritiene che l'obbligo di cui è causa incomba al Regno Unito anche in forza dell'art. 5 del trattato CEE. Contrariamente ai dubbi sollevati dagli Special Commissioners, quest'articolo creerebbe esso stesso obblighi al di là e al di sopra di quelli d'altronde contenuti nel trattato e nell'atto di adesione.
Dalla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze 15 settembre 1981, causa 208/80, Lord Bruce of Donington, Race. pag. 2205, e 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento, Race. pag. 255) risulta che l'art. 5 impone obblighi agli Stati membri indipendentemente dalle altre disposizioni di diritto comunitario come « il dovere di non adottare provvedimenti che possano ostacolare il funzionamento interno delle istituzioni » e « gli obblighi reciproci e di leale collaborazione ». L'art. 5 impone agli Stati membri un obbligo generale di collaborazione onde facilitare la realizzazione dei compiti della. Comunità (vedi sentenze 14 luglio 1976, cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer, Race. pag. 1279, e 4 ottobre 1979, causa 141/78, Francia/Regno Unito, Race, pag. 2923).
L'art. 5 va inteso nel senso che ìntegra gli obblighi risultanti dall'art. 3 dell'atto di adesione, in cui la materia di cui è causa viene considerata in modo esplicito, e nel senso che impone un obbligo generale di collaborazione per la realizzazione delle finalità di questo atto.
Il prelievo di imposte sul supplemento europeo arreca pregiudizio alla Scuola europea di Culham, alla Scuola europea in generale e alla Comunità stessa. Per quel che riguarda i dipendenti della Comunità, la Corte ha constatato, nella sentenza 16 dicembre 1960 (causa 6/60, Humblet/Belgio, Race. pag. 1093), che l'esenzione delle retribuzioni da qualsiasi imposta nazionale è necessaria per salvaguardare il potere delle Comunità di fissare l'importo netto effettivo degli stipendi, per garantire l'uguaglianza di trattamento dei dipendenti di diversa nazionalità e per evitare che sia ostacolata l'assunzione di dipendenti cittadini di alcuni Stati membri. Gli stessi argomenti valgono nel caso di specie per la Scuola europea. L'assoggettamento ad imposta degli insegnanti britannici della Scuola europea comporterebbe discriminazioni fra insegnanti tali da pregiudicare l'unità del personale e un'atmosfera di lavoro armonioso e positiva nella Scuola. Questa posizione del governo del Regno Unito costituisce infine un ostacolo alla conclusione di un accordo fra esso e la Scuola.
A causa dello stretto legame in essere fra la Scuola europea e le istituzioni Comunitarie, questa situazione è dannosa per la Comunità stessa. La Scuola europea ha il compito di agevolare il funzionamento delle istituzioni comunitarie offrendo possibilità di istruzione ai figli dei loro dipendenti. Essa rende così più agevole sia l'assunzione che il trasferimento di dipendenti in varie località della Comunità, come la Corte ha riconosciuto nella sentenza 24 febbraio 1981 (cause riunite 161 e 162/80, Carbogniani e Coda Zabetta, Race. pag. 543). Il legame fra la Scuola europea e la Comunità trova la sua espressione nelle norme che disciplinano la gestione amministrativa e finanziaria della Scuola. Inoltre, in forza dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, il rifiuto dell'esenzione fiscale ha conseguenze sulla concessione dell'assegno differenziale. Come risulta da un calcolo allegato alla memoria dello Hurd, questo assegno differenziale ammonterebbe, per il periodo settembre 1978 — aprile 1979, su uno stipendio nazionale di UKL 5176 e un supplemento europeo di UKL 8384, a UKL 3932 al primo stadio, assegno che, essendo esso stesso considerato imponibile, si sommerebbe di seguito fino ad un totale di UKL 21762. L'onere di questo assegno differenziale graverebbe sul bilancio della Comunità per cui il rifiuto d'esenzione andrebbe ingiustamente a vantaggio delle finanze di uno Stato membro, a spese della Comunità.
b) Per quel che riguarda l'art. 7 del trattato CEE, non si tratta nel caso di specie dell'effetto prodotto da sistemi d'imposizione diversi negli Stati membri, bensì del fatto che gli insegnanti britannici della Scuola europea di Culham sono soggetti all'imposta sul supplemento europeo mentre gli insegnanti non britannici di detta Scuola sono esonerati da imposte su questo supplemento in tutti gli Stati membri. La discriminazione consiste nel fatto che il Regno Unito concede l'esenzione agli insegnanti di altra nazionalità ma non agli insegnanti britannici, senza che vi sia d'altronde una giustificazione nelle norme nazionali. Ciò costituisce una discriminazione non necessaria, ingiustificata ed arbitraria a detrimento dei propri cittadini, contraria all'art. 7 ed al principio generale di parità di trattamento.
c) Lo Hurd invoca poi i principi generali del diritto. In forza del principio del rispetto delle legittime aspettative e della tutela del legittimo affidamento, gli insegnanti della Scuola europea di Culham hanno fondato motivo di invocare l'obbligo di cui trattasi, chiaramente sancito dalla decisione del 1957 ed in seguito uniformemente applicato. In forza del principio di buona fede, il Regno Unito è tenuto a rispettarlo. Poiché il Regno Unito non ha formulato riserve a questo proposito, né al momento dell'adesione al trattato né a quello della creazione della Scuola europea di Culham, il principio dell'« estoppel » si oppone al suo tentativo di rifiutare ora la decisione del consiglio superiore. Il rifiuto dell'esenzione è infine contrario al principio della solidarietà comunitaria, principio autonomo e fondamentale del diritto comunitario.
punto 3
Quanto alla terza questione relativa all'efficacia diretta, dell'obbligo di esenzione fiscale, lo Hurd ritiene che quest'obbligo sia sufficientemente preciso, chiaro ed incondizionato per avere una tale efficacia. Esso non è limitato da alcuna restrizione da parte degli Stati membri e la sua natura lo rende perfettamente idoneo a produrre effetti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri ed i loro cittadini. Indipendentemente dal suo fondamento giuridico esso deve quindi avere un'efficacia diretta.
In conclusione, lo Hurd propone di rispondere come segue agli Special Commissioners:
1) In forza di diritto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad esonerare il personale insegnante della Scuola europea da ogni imposta sui loro stipendi ed indennità diversi dalla parte del loro stipendio che corrisponde allo stipendio nazionale.
2) Quest'obbligo può essere fatto valere direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › B — Osservazioni del governo del Regno Unito
punto 1
a) Per quanto riguarda la questione sub 1 a), il governo del Regno Unito ritiene che se la Corte, in forza dell'art. 1, n. 3, del trattato di adesione, è manifestamente competente, a pronunziare decisioni in via pregiudiziale sull'interpretazione di tale atto, ivi compreso l'art. 3, non è tuttavia di sua competenza l'interpretazione e la definizione di altre « questioni ». Precisare se tali « questioni » posseggano effettivamente le caratteristiche di cui all'art. 3, rientra nell'applicazione ad un caso particolare e non nell'interpretazione del diritto comunitario, il che esula dalla competenza della Corte in materia pregiudiziale.
In tale ultima sede la Corte è unicamente competente ad interpretare gli atti elencati all'art. 177 del trattato CEE. Gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi a norma dell'art. 3, n. 1, prima frase, dell'atto di adesione o, a fortiori, gli accordi ai sensi della seconda frase di questa disposizione non rientrano in questo ambito.
La competenza della Corte è una competenza di attribuzione. Pertanto, la Corte si è basata sul fatto che si trattava di atti adottati da un'istituzione o ad essi assimilabili, quando ha riconosciuto la sua competenza ad interpretare taluni trattati internazionali (vedasi sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegmann, Race. pag. 449, e 16 marzo 1983, Società petrolifera italiana SpA e Michelin italiana SpA, precitata). Per quel che riguarda le convenzioni di cui all'art. 3, n. 2, dell'atto di adesione, si è ritenuto necessario adottare protocolli distinti attributivi di competenza alla Corte, come avviene per l'interpretazione della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per quel che riguarda la prima parte dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione, è ampiamente ammesso in dottrina che la Corte non è competente a determinare se uno Stato membro ha violato una decisione o un accordo dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in Consiglio, argomento che a fortiori dovrebbe applicarsi agli accordi contemplati nella seconda parte di questo numero. La formulazione dell'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione è a sua volta vaga e si riferisce a prese di posizione politiche degli Stati membri al di fuori del Consiglio. Prima del trattato di adesione, la Corte non aveva competenza per tali prese di posizione e questa competenza non le è stata conferita dall'atto di adesione.
Nel caso di specie l'oggetto della controversia fra le parti riguarda non tanto l'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione, quanto piuttosto l'interpretazione della decisione del consiglio superiore e la valutazione del comportamento degli Stati membri ove esistono Scuole europee. Non spetta alla Corte determinare il fondamento giuridico su cui si basa lo statuto della Scuola europea o determinare gli obblighi di uno Stato membro a norma di questo statuto o della decisione di cui è causa. Non rientra fra le funzioni della Corte un esame delle prese di posizione degli Stati membri onde determinare se esse siano state adottate di comune accordo o interpretarle allo scopo di stabilire se esse facciano insorgere obblighi.
Il governo del Regno Unito propone quindi di rispondere alla prima parte della prima questione nel modo seguente:
Nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale sul significato dei termini « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (art. 3, n. 1) nonché « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione (...) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (art. 3, n. 3) in modo da indicare al giudice nazionale gli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione di questo articolo. Invece, da quest'articolo, o da qualunque altra disposizione, alla Corte non deriva alcuna competenza per interpretare gli altri accordi conclusi dagli Stati membri originari, come pure le dichiarazioni, risoluzioni (...) o altre prese di posizione considerate in quest'articolo ovvero le altre questioni connesse a questi accordi, dichiarazioni, risoluzioni o prese di posizione.
b) Quanto alla seconda parte della prima questione, è impossibile risolverla senza interpretare la decisione del consiglio superiore e valutare le circostanze che le hanno fatto da sfondo e quelle successive. Infatti, questa decisione riguardava solo la Scuola europea di Lussemburgo, tenuto conto del comportamento del governo lussemburghese all'epoca; essa non è destinata ad introdurre una norma vincolante che il consiglio superiore non era d'altronde competente ad adottare ma ha definito una posizione di trattativa per un accordo in forza dell'art. 28 dello statuto. Secondo tale interpretazione, questa decisione non può essere obbligatoria per il Regno Unito in forza dell'art. 3 dell'atto di adesione.
Nessun obbligo del tipo considerato nella questione proposta deriva dall'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione, in quanto l'adesione del Regno Unito allo statuto non avrebbe implicato l'accettazione della decisione controversa del consiglio superiore né le conseguenze che lo Hurd attribuisce a questa decisione. Neppure dall'art. 3, n. 3, sorge un obbligo in quanto le posizioni degli Stati membri sulla decisione non sono state adottate di comune accordo.
La decisione controversa non rientra nel contesto su cui si è basata l'elaborazione dello statuto della Scuola europea. Lo statuto non tratta né della imposizione fiscale sugli stipendi dei professori né del problema stesso degli stipendi. Esso non autorizza il consiglio superiore ad adottare decisioni che impongano agli Stati membri di concedere privilegi o immunità al personale insegnante. Un'attenta analisi del verbale della riunione del consiglio superiore di cui trattasi dimostra infatti che la decisione controversa riguardava soltanto la Scuola europea di Lussemburgo, che essa era stata preceduta da una proposta in materia del membro lussemburghese del consiglio superiore su cui un altro membro non poteva pronunziarsi e un altro avanzava riserve, che i membri del consiglio superiore sembravano ritenere di esser competenti soltanto a presentare proposte alle autorità nazionali, e non che essi esprimevano il desiderio che la decisione ottenesse valore legale o addirittura formale attraverso la recezione nello statuto della Scuola europea o nello statuto del personale insegnante.
Anche supponendo che questa decisione si applicasse a tutte le Scuole europee in tutti gli Stati membri per un periodo indeterminato e imponesse obblighi agli Stati membri, essa non sarebbe divenuta obbligatoria per il Regno Unito per il semplice fatto della sua adesione allo statuto della Scuola europea. La prassi di diritto internazionale e la giurisprudenza dei tribunali internazionali si oppongono alla tesi secondo cui un atto anteriore cui lo Stato interessato non ha aderito possa ricevere efficacia obbligatoria per il tramite di un trattato successivo. Nel diritto internazionale, infatti, le disposizioni di un trattato internazionale non vincolano una parte ad alcun atto precedente la data di entrata in vigore, per questa parte, del trattato stesso.
Né la decisione litigiosa né la prassi degli Stati membri originari equivale ad una « presa di posizione » ai sensi dell'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione. La decisione non può costituire una presa di posizione del genere in quanto non è stata adottata dagli Stati membri bensì dal futuro consiglio superiore della Scuola europea. La prassi degli Stati membri originari è troppo diversa da uno Stato all'altro per poter sfociare in un comune accordo. In ogni caso, tenuto conto di queste diversità, il contenuto di un qualunque accordo del tipo contemplato all'art. 3, n. 3, non è idoneo ad imporre agli Stati membri, originari o nuovi, un obbligo di esenzione da imposte. Nulla in questa disposizione trasforma una presa di posizione politica non vincolante in un obbligo giuridicamente cogente.
Il governo del Regno Unito ritiene dunque che la seconda parte della prima questione vada risolta in senso negativo.
punto 2
a) Per quel che riguarda l'art. 5 del trattato CEE, il governo del Regno Unito osserva che la prima frase di quest'articolo impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato o determinati dagli atti delle istituzioni. Orbene, la decisione controversa non ha generato obblighi e, in ogni caso, il consiglio superiore non è una istituzione della Comunità.
La riscossione di un'imposta sul supplemento europeo non compromette la realizzazione delle finalità della Comunità così come l'esenzione da imposte non la facilita. La riscossione di imposte non arreca neppure un danno alla Scuola europea di Culham. Non sono quindi soddisfatte neppure le condizioni di cui all'art. 5, seconda e terza frase.
Nella sentenza 15 settembre 1981 (Lord Bruce of Donington, precitata), la Corte ha dichiarato che, in mancanza di norme che dispongano l'esenzione fiscale, gli Stati membri hanno facoltà di assoggettare ad oneri fiscali gli eventuali proventi di cui fruiscono i parlamentari europei in ragione del loro mandato. Questo principio va applicato in misura almeno uguale al personale insegnante della Scuola europea. L'argomentazione della Corte in questa causa fondata sull'art. 5, in merito ad una decisione interna del Parlamento relativa al rimborso di spese di soggiorno e di viaggio, non può invece essere applicata al caso di specie in quanto la Scuola europea non è un'istituzione della Comunità ed il supplemento europeo non costituisce un rimborso spese; la riscossione di imposte non comporta dunque, come nel caso della sentenza precitata, la sostituzione, da parte delle autorità nazionali, della loro valutazione di un sistema di rimborso a quella fatta da una istituzione di cui gli Stati membri non devono ostacolare il funzionamento interno.
b) Per quel che riguarda Vart. 7 del trattato CEE, la situazione lamentata dallo Hurd risulta dalle norme di diritto nazionale in materia di imposte sui redditi, che non contemplano esenzioni a favore dei cittadini britannici. Ora, in questo caso non si tratta di una discriminazione « nel campo di applicazione del trattato CEE », in quanto non si tratta di una materia da esso disciplinata. Inoltre, l'art. 7 non impone agli Stati membri di concedere ai loro cittadini un vantaggio non conferito in applicazione del trattato ai cittadini degli altri Stati membri o di eliminare le differenze legislative fra gli Stati membri.
Il governo del Regno Unito propone quindi che venga data una soluzione negativa alla seconda questione sollevata.
punto 3
La terza questione, relativa all' efficacia diretta., non richiede alcuna risposta da parte della Corte in quanto al Regno Unito non incombe alcun obbligo di concedere l'esenzione fiscale.
Anche se esistesse tale obbligo, si tratterebbe di un obbligo di adottare provvedimenti positivi di diritto interno che sarebbe contemporaneamente condizionato ed impreciso in quanto le autorità nazionali dovrebbero fra l'altro determinare se le modalità di attuazione siano analoghe a quelle adottate in Italia o nei Paesi Bassi.
Il disposto dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione non è chiaro né incondizionato. Anche qualora esso dovesse implicare l'obbligo di rispettare la decisione controversa, i nuovi Stati membri dovrebbero determinare se sono tenuti ad attuare tutte le decisioni del consiglio superiore e in tutte le loro parti; in caso contrario, essi dovrebbero identificare le decisioni o parti di decisioni da attuare nonché le altre disposizioni che derivano dagli « altri accordi » di cui all'art. 3, n. 1; gli Stati membri originari dovrebbero determinare in quale misura essi siano vincolati da tale obbligo allo stesso modo dei nuovi Stati membri.
Le medesime considerazioni valgono in misura ancora maggiore per un obbligo derivante dall'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione in quanto non esiste una disposizione meno precisa di questa nei trattati originari della Comunità. Le dichiarazioni e risoluzioni considerate da questa disposizione non costituiscono impegni giuridici la cui inosservanza possa essere sanzionata dalla Corte ma hanno unicamente un carattere di impegno politico.
Inoltre, un obbligo del tipo di quello derivante dall'art. 3 dell'atto di adesione non è incondizionato in quanto dipende dalla conclusione di un accordo o dalla negoziazione di un accordo complementare fra il consiglio superiore e lo Stato membro a norma dell'art. 28 dello statuto. Esiste così una soluzione specifica e differenziata per il Lussemburgo e per il Belgio, per l'Italia e per i Paesi Bassi.
Per quel che riguarda un eventuale obbligo derivante dall'art. 5, esso non può essere fatto valere dai singoli (vedasi sentenza della Corte 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schlüter, Race. pag. 1135, punto 39 della motivazione e causa 10/73, Rewe-Zentral AG, Race. pag. 1175, punto 26 della motivazione).
Quanto all'art. 7, esso ha un'efficacia diretta soltanto in connessione con altre disposizioni specifiche del trattato che conferiscano al cittadino di uno Stato membro il diritto di fruire del medesimo trattamento dei cittadini di un altro Stato membro qualora esso faccia valere sul territorio di quest'ultimo diritti attribuitigli dal trattato (vedasi ad esempio sentenze 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Race. pag. 631; 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson e Beimann, Racc. pag. 1185; 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Race. pag. 1489).
Il governo del Regno Unito ritiene pertanto che la terza questione vada risolta negativamente.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › C — Osservazioni del governo danese
punto 1
a) Per quel che riguarda la questione sub 1 a) relativa alla competenza della Corte, il governo danese osserva che la Corte ha il compito di interpretare il diritto comunitario, ma non è competente per l'interpretazione di accordi generali di diritto internazionale, a meno che un accordo del genere le attribuisca una competenza particolare. Il diritto comunitario comprende i trattati originari e gli atti adottati in forza delle procedure contemplate dai trattati; gli altri atti, adottati diversamente tramite accordi fra Stati, rientrano nel diritto internazionale. Su questa medesima distinzione si fondano gli artt. 2 e 3 dell'atto di adesione. La Corte è competente ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione ed a decidere se un determinato accordo rientri nell'ambito dell'art. 3. La Corte deve invece astenersi dall'interpretare un accordo del genere in quanto tale, dato che come accordo generale di diritto internazionale esso potrebbe formare oggetto di un'interpretazione della Corte soltanto qualora a quest'ultima fosse attribuita una competenza particolare.
Non è possibile ammettere che la Corte abbia una competenza generale in materia di interpretazione. Numerose disposizioni contenute in convenzioni concluse dagli Stati membri, che disciplinano l'interpretazione di queste ultime, contraddicono la tesi di una tale competenza generale. È questo il caso delle convenzioni giudiziarie come della convenzione sulla legge applicabile del 1980, che stabilisce per la Corte competenze più limitate rispetto all'art. 177, o ancora della convenzione 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un istituito universitario europeo, che dispone all'art. 29 che le vertenze fra gli Stati partecipanti alla convenzione vengano risolte tramite arbitrato.
b) Quanto al merito, la decisione del consiglio superiore — tenuto conto della sua genesi e della sua applicazione successiva — non può essere considerata uno degli accordi previsti dall'art. 3 dell'atto di adesione. Il governo danese si associa in proposito ai dubbi avanzati dagli Special Commissioners nella motivazione dell'ordinanza di rinvio.
punto 2
Quanto alla seconda e alla terza questione, in forza degli artt. 5 e 7 del trattato CEE o di altre disposizioni di diritto comunitario non sussiste alcun obbligo di recepire nell'ordinamento interno la decisione di cui trattasi. Anche se esistesse un accordo vincolante per le parti, quest'accordo non potrebbe avere conseguenze giuridiche di diritto comunitario a norma dell'art. 5, n. 1, del trattato, in quanto si tratterebbe di un accordo di diritto internazionale che non può essere assimilato al diritto comunitario per mezzo di un'interpretazione estensiva di questa norma. La mancata attuazione della decisione del consiglio superiore non può neanche compromettere la finalità del trattato ai sensi dell'art. 5, 2o comma. Nel caso di specie non vi è alcuna violazione dell'art. 7, dato che l'esenzione fiscale di cui fruiscono gli altri insegnanti si fonda, a quanto pare, su convenzioni destinate ad evitare la doppia imposizione.
In conclusione., il governo danese propone di rispondere come segue alla questione sub 1 a) e b):
La Corte è competente ai fini dell'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione. La decisione litigiosa del consiglio superiore, non è uno degli accordi di cui all'art. 3. La Gran Bretagna non ha alcun obbligo di diritto comunitario, a norma dell'art. 3, che le imponga di attuare la decisione del consiglio superiore.
Esso propone di risolvere in senso negativo la seconda questione, così che la terza questione diviene senza oggetto.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › D — Osservazioni della Commissione
punto 1
a) Per quel che riguarda la questione sub 1 a), la Commissione sottolinea che, nell'ambito dell'interpretazione in via pregiudiziale dell'atto relativo alle condizioni di adesione, per cui la Corte è competente in forza dell'art. 1, n. 3, del trattato di adesione, la competenza della Corte comprende la competenza a stabilire se una determinata questione rientri nell'ambito definito da talune espressioni dell'art. 3 di detto atto. Infatti, vi è solo una differenza di termini tra il problema se la questione X rientri nell'ambito definito dall'espressione Y e se la disposizione Y possa essere interpretata nel senso che si applica alla questione X. La Corte ha sempre esaminato nel merito le questioni che, per il loro tenore, rientravano nell'ambito dell'art. 177 del trattato, indipendentemente dalla loro formulazione. La questione sub 1 a) va quindi risolta in modo affermativo.
b) Per quel che riguarda la questione sub 1 b), relativa alla interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 3 dell'atto relativo alla condizione di adesione alla luce della « decisione del consiglio superiore » del gennaio. 1957 relativa all' esenzione fiscale del supplemento europeo, è innanzitutto pacifico che lo statuto della Scuola europea ed il protocollo 13 aprile 1962 costituiscono accordi a norma dell'art. 3, n. 1, dell'atto cui il Regno Unito ha aderito in forza di quest'articolo. Lo statuto del personale insegnante, che si fonda sullo statuto della Scuola europea, anche se adottato prima dell'adozione di quest'ultimo fa parte delle disposizioni che si applicano alla Scuola europea alle quali il nuovo Stato membro era tenuto ad aderire. Aderendo allo statuto della Scuola, i nuovi Stati membri hanno altresì aderito a tutte le disposizioni di diritto derivato su di esso fondate o ad esso connesse ed adottate conformemente alle sue disposizioni, come nel caso dello statuto del personale insegnante. Aderendo allo statuto della Scuola europea, il Regno Unito ha aderito non soltanto alla sua formulazione letterale ma anche all'ente dotato di vita propria costituito dalla Scuola, con le sue articolazioni giuridiche, la sua storia e le sue tradizioni, e si trova sottoposto all'effetto delle decisioni adottate nel corso degli anni.
Alla stessa guisa dello statuto del personale insegnante, la « decisione del consiglio superiore » fa parte dell'insieme delle disposizioni che si applicano alla Scuola europea alle quali il Regno Unito ha aderito con l'adesione allo statuto della Scuola europea.
Il problema di determinare come gli insegnanti della Scuola europea debbano essere assoggettati ad imposta è disciplinato dalla normativa che si applica alla Scuola europea, e dal diritto comunitario in generale così come il medesimo problema per i dipendenti della Comunità ed i membri del Parlamento europeo è un problema di diritto comunitario. Per quel che riguarda i dipendenti, questa materia è disciplinata dall'art. 13 del protocollo sui privilegi ed immunità. Per i membri del Parlamento europeo, la Corte ha colmato una lacuna con la sentenza 15 settembre 1981 (causa Lord Bruce of Donington, cit.). Per gli stessi motivi, il regime fiscale degli insegnanti della Scuola richiedeva una decisione a livello comunitario, che è stata adottata nel gennaio 1957 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA. A questa riunione i rappresentanti degli Stati membri hanno partecipato nella duplice veste di membri del consiglio superiore, da essi istituito nella riunione del 22 giugno 1954, e di rappresentanti dei governi, riuniti per perfezionare il progetto di un accordo che i loro governi dovevano adottare in un prossimo futuro. Essi hanno agito nell'una o nell'altra veste a seconda del problema esaminato e dei poteri necessari. Così, malgrado la formulazione del verbale, essi hanno deciso l'esenzione fiscale del supplemento europeo nella loro qualità di rappresentanti dei governi; si tratta quindi di « una decisione dei governi » e non di una « decisione del consiglio superiore ».
Queste due funzioni dei rappresentanti debbono essere chiaramente distinte, dato che i poteri del consiglio superiore si limitano ai compiti ad esso conferiti, di determinare i principi di organizzazione della Scuola e di fissare le direttive generali di gestione. Tutti gli altri problemi relativi alla creazione della Scuola avrebbero dovuto essere risolti dai rappresentanti dei governi in tale qualità. Anche se, dopo la creazione di fatto della Scuola nell'autunno 1954, il consiglio superiore aveva iniziato a funzionare, erano rimasti, sino alla conclusione del trattato internazionale che ha dato origine allo statuto della Scuola, taluni punti che dovevano essere esaminati dai rappresentanti dei governi, come l'adozione dello statuto della Scuola o l'esenzione fiscale degli insegnanti.
Per sua natura, la « decisione dei governi » non costituisce di per sé un accordo a cui i nuovi Stati membri potessero aderire ai sensi dell'art. 3, n. 1, seconda frase dell'atto. Essa aveva un carattere accessorio poiché presupponeva l'adozione dello statuto del personale insegnante nonché dello statuto della Scuola europea, che doveva costituirne il fondamento giuridico. Nel contempo, tali atti non avrebbero potuto ricevere l'applicazione voluta senza l'attuazione della « decisione dei governi », la quale era indispensabile per realizzare l'obiettivo di un livello uniforme delle retribuzioni. A differenza di altre trattenute alla fonte, (vedi art. 10 del primo statuto del personale insegnante), i prelievi fiscali non avrebbero potuto essere rimborsati in quanto ogni rimborso sarebbe stato considerato anch'esso reddito imponibile, ditalché sarebbe stato necessario far ricorso al calcolo matematico infinitesimale. Di conseguenza, tutto il sistema di retribuzioni e tutto il delicato equilibrio della struttura interna delle scuole crollerebbe senza la pietra angolare dell'esenzione fiscale del supplemento europeo. Quest'ultimo non costituisce quindi un privilegio quasi-diplomatico degli insegnanti bensì un mezzo per garantire la parità di trattamento. Giuridicamente, questa « decisione dei governi » è caratterizzata dai seguenti aspetti: essa impone agli Stati membri l'esenzione del supplemento europeo; essa conferma che lo statuto della Scuola europea e lo statuto del personale insegnante sono stati redatti e fondati implicitamente sul principio di questa esenzione; essa costituisce la condizione preliminare per l'introduzione e il mantenimento di un sistema di retribuzioni uniformi per tutti gli insegnanti delle Scuole europee.
Aderendo allo statuto della Scuola europea il Regno Unito ha quindi aderito a tutte le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole, ivi compresa la decisione di non sottoporre ad imposizione finale il supplemento europeo. Ogni altra soluzione priverebbe di senso l'adesione allo statuto della Scuola europea, dando luogo a discussioni senza fine su materie ivi non menzionate in modo esplicito e condurrebbe a disparità nell'applicazione dello statuto della Scuola europea ed a discriminazioni a svantaggio degli insegnanti, degli allievi e dei genitori.
punto 2
La Commissione non affronta la questione sub 2, proposta in via subordinata.
punto 3
a) Per quel che riguarda la questione sub 3, la Commissione esamina innanzitutto la competenza della Corte a statuire su questioni relative allo statuto della Scuola europea in quanto, diversamente dalle questioni sub 1 a) e b), detta questione non riguarda l'interpretazione dell'atto di adesione. Si deve quindi esaminare se lo statuto della Scuola europea e la « decisione dei governi » siano « atti compiuti dalle istituzioni della Comunità » ai sensi dell'art. 177, tenuto conto del fatto che non sono stati adottati dal Consiglio bensì dagli Stati membri nel perseguimento di finalità comunitarie.
Le Scuole europee perseguono incontestabilmente obiettivi comunitari. La competenza alla creazione di tali Scuole si basa giuridicamente sul potere e sull'obbligo delle Comunità di fornire strutture di insegnamento appropriate ai figli dei dipendenti. Gli obblighi sociali (Fürsorgepflicht, obbligo di assistenza) nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie, cui l'art. 20 dello statuto del personale impone l'obbligo di residenza nel luogo della sede di servizio, si estendono in particolare ad un insegnamento adeguato per i figli a fronte dell'espatrio delle rispettive famiglie. Indennità quali l'indennità di dislocazione non possono infatti compensare, in materia di istruzione, gli inconvenienti dovuti al fatto di vivere all'estero. L'obbligo della Comunità di garantire un insegnamento adeguato sul posto e nella lingua materna è stato esplicitamente riconosciuto nel primo considerando dello statuto della Scuola europea. Conformemente a questa finalità delle Scuole europee, le Comunità finanziano queste ultime con un rilevante contributo iscritto nel bilancio delle Comunità, e la procedura di bilancio delle Scuole è innestata nella procedura di bilancio comunitaria in forza dell'art. 7 del protocollo concernente la creazione di Scuole europee. Altri elementi riferentesi alla Comunità sono costituiti dal fatto che il regime di indennità e di assicurazione malattia sono ricalcati su quelli da applicare ai dipendenti delle Comunità, tramite la rappresentanza delle Comunità presso il consiglio superiore e l'applicazione agli stipendi del coefficiente correttore delle Comunità.
I vincoli funzionali, finanziari ed organizzativi tra le Scuole europee e le Comunità sono così stretti da dover considerare lo statuto della Scuola europea ed il protocollo integrativo del 1962 come norme di diritto comunitario complementare. Sarebbe stato più opportuno che il Consiglio creasse le Scuole europee con un atto di diritto comunitario, come era stato d'altronde chiesto dal Parlamento europeo in una risoluzione (GU C 239 del 20.10.1975, pagine 11 e seguenti, punto 18). Il timore che le Comunità, e più in particolare la CECA, non fossero competenti a creare una scuola è infatti infondato. Questa competenza risiede nel potere e nell'obbligo delle Comunità di adottare norme di carattere sociale a favore dei dipendenti e di fornire tutti gli strumenti necessari a soddisfare i bisogni fondamentali delle loro famiglie, ivi compresa l'educazione.
La Corte è quindi competente ad interpretare lo statuto della Scuola europea.
b) Per quel che riguarda il merito della questione sub 3, la Commissione sottolinea che le condizioni d'impiego svolgono un ruolo determinante nella decisione di un insegnante di candidarsi ad un posto in una Scuola europea. Egli deve quindi poter fare assegnamento sulle informazioni risultanti dallo statuto della Scuola, dallo statuto del personale insegnante e da altre disposizioni e decisioni nonché su di una prassi consolidata da più di 20 anni. Aderendo allo statuto della Scuola europea, il Regno Unito ha incorporato nel diritto nazionale il diritto che si applica alle Scuole europee. La « decisione dei governi » è dunque divenuta parte integrante del diritto nazionale. In un processo, le parti eventualmente lese dalla mancata applicazione di questa decisione possono pertanto farla valere.
In conclusione, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sollevate:
1) Nell'interpretare l'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione, la Corte è competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sul se una determinata questione rientri nell'ambito definito dall'espressione « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (n. 1 del suddetto articolo) nonché dall'espressione « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione (...) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (n. 3 dello stesso articolo).
2) Il Regno Unito è sottoposto, in forza dell'art. 3, n. 1, seconda frase dell'atto, all'obbligo, risultante dal diritto comunitario, di dare attuazione nel proprio ordinamento interno alla decisione adottata nel gennaio 1957 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri originari delle Comunità europee, secondo cui i membri del corpo insegnante della Scuola europea devono essere esentati da ogni imposta sugli stipendi e indennità ad essi spettanti eccettuata la parte corrispondente agli stipendi nazionali.
3) Un membro del corpo insegnante della Scuola europea creata nel Regno Unito è legittimato, in forza del diritto comunitario, a far valere la suddetta decisione dinanzi ai giudici del Regno Unito.
SENTENZA › In fatto › III — Risposte ai quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Oltre agli elementi di fatto di cui si è già tenuto conto, risulta in particolare, dalle risposte dello Hurd, del governo britannico e della Commissione, che essi concordano nel ritenere che la disposizione dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, che contempla la concessione di un assegno differenziale, si applichi altresì a imposte nazionali sul supplemento europeo qualora uno Stato membro possa effettivamente sottoporre detto supplemento alle imposte nazionali sul reddito.
paragrafo 2
Per quel che riguarda l'ammontare dell'assegno differenziale che, in questa ipotesi, dovrebbe essere pagato dalla Scuola europea di Culham allo Hurd per compensare le imposte nazionali sul suo supplemento europeo, il governo britannico ha corretto il calcolo effettuato in proposito dallo Hurd nelle sue osservazioni scritte. Pur confermando che questo assegno differenziale sarebbe a sua volta nuovamente soggetto all'imposta nazionale, esso ha chiarito che le norme nazionali in materia stabiliscono che il calcolo infinitesimale operato dallo Hurd sia semplificato. Stando alla valutazione del governo britannico, che ai fini del presente procedimento si basa sulle indicazioni dello Hurd, il totale dell'imposta nazionale così riscosso sul supplemento europeo e sull'assegno differenziale dello Hurd potrebbe dunque ammontare a UKL 7847 e dar luogo ad un assegno differenziale totale di UKL 6838 per uno stipendio nazionale di UKL 5176, ed un supplemento europeo di UKL 8 384.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 7 marzo 1985, lo Hurd, con l'aw. F. Jacobs, del Quuen's Counsel, il governo del Regno Unito, rappresentato dal-ľaw. R. Plender, barrister, il governo di Danimarca, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, il governo d'Irlanda, rappresentato dall'aw. J. O'Reilly, barrister, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Grünwald, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
Lo Hurd ed i governi del Regno Unito e di Danimarca hanno sostanzialmente confermato le posizioni espresse nel corso della fase scritta.
paragrafo 3
Il governo dell'Irlanda si è limitato a presentare osservazioni sulla prima parte della prima questione, relativa alla competenza della Corte. Esso ritiene che la Corte sia competente ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione in forza dell'art. 1, nn. 2 e 3, del trattato di adesione e che lo statuto della Scuola europea ed il relativo protocollo rientrino nell'ambito dell'art. 3, n. 1 dell'atto di adesione. Secondo il governo irlandese, l'art. 3 dell'atto di adesione non ha tuttavia la finalità di trasformare accordi politici in impegni giuridici e la competenza della Corte ad interpretarlo non comprende quella di statuire su problemi di natura politica.
paragrafo 4
La Commissione si è limitata essenzialmente a rinviare alle sue osservazioni scritte ed a far sue le tesi espresse dallo Hurd riguardo agli artt. 5 e 7 del trattato CEE. Essa ha inoltre svolto argomenti sui diversi aspetti della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati onde dimostrare che sul piano strettamente internazionale la decisione del consiglio superiore del 1957 vincola il governo del Regno Unito.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le conclusioni all'udienza del 22 maggio 1985.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con decisione 14 febbraio 1984, pervenuta alla Corte il 17 febbraio seguente, i Commissioners for the special purposes of the Income Taxes Acts di Londra (in prosieguo « Special Commissioners ») hanno proposto, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali sull'interpretazione di diverse disposizioni e principi generali di diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (in prosieguo « atto di adesione »), allegato al trattato relativo all'adesione alla CEE e alla CEEA del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (« trattato di adesione »), e degli artt. 5 e 7 del trattato CEE, onde verificare se una data parte dei redditi del personale insegnante delle Scuole europee possa essere soggetta all'imposta nazionale sui redditi.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il direttore della Scuola europea di Culham, Oxfordshire, sig. Derrick Guy Edmund Hurd, e l'ispettore incaricato della riscossione delle imposte sui redditi. Tale controversia ha per oggetto accertamenti fiscali per gli anni 1978/79 e 1979/80 e relativi agli importi che lo Hurd durante questi anni ha percepito dalla Scuola europea a titolo di redditi.
punto 3
È opportuno osservare che le Scuole europee sono state create nelle diverse sedi delle Istituzioni delle Comunità europee, in Lussemburgo, Belgio, Italia, Repubblica federale di Germania e Paesi Bassi, nonché nel 1978 a Culham (Regno Unito) ed allo scopo di istituire un insegnamento, nella rispettiva lingua materna, per i figli dei dipendenti delle Comunità. La creazione delle Scuole europee è disciplinata da due convenzioni, lo statuto della Scuola europea, del 12 aprile 1957 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, voi. 443, pag. 129), con cui è stata istituita la prima Scuola europea a Lussemburgo, ed il protocollo 13 aprile 1962 concernente la creazione di Scuole europee, adottato in riferimento a quest'ultimo statuto (Raccolta dei trattati, voi. 752, pag. 267). Queste due convenzioni sono state concluse fra i sei Stati membri originari delle Comunità europee. Il Regno Unito vi ha aderito dopo l'adesione alle Comunità europee.
punto 4
II consiglio superiore, composto fra l'altro dai ministri competenti delle parti contraenti nonché da un rappresentante della Comunità, cui le precitate convenzioni hanno attribuito il compito della loro applicazione in materia pedagogica, amministrativa e finanziaria, ha adottato disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli insegnanti delle Scuole europee contenute, nella loro versione attuale, nello statuto del personale insegnante e regime applicabile agli insegnanti incaricati, in data 4 e 5 dicembre 1967, e successive modifiche (in prosieguo: « statuto del personale insegnante »).
punto 5
Per quel che riguarda il finanziamento delle Scuole europee, il consiglio superiore, a norma dell'art. 13 dello statuto della Scuola europea, approva il bilancio e provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli oneri fra tutte le parti contraenti. L'art. 26 dello statuto della Scuola europea dispone che il bilancio, adottato dal consiglio superiore, è alimentato in particolare mediante i contributi versati dalle parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal consiglio superiore e le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso accordi. La negoziazione di tali accordi con le Comunità europee è esplicitamente contemplata all'art. 27 dello statuto della Scuola europea ed all'art. 4 del protocollo concernente la creazione di Scuole europee. Dagli atti di causa risulta che, secondo le disposizioni in materia finanziaria adottate dal consiglio superiore, gli Stati membri versano un contributo pari agli stipendi nazionali degli insegnanti da essi comandati e la Commissione delle Comunità europee versa un contributo che copre il resto del bilancio, tenendo conto di talune altre entrate della Scuola. Detto contributo della Comunità viene iscritto nel bilancio delle Comunità europee alla voce stanziamenti di funzionamento della Commissione.
punto 6
Gli insegnanti della Scuola europea sono dipendenti delle rispettive amministrazioni nazionali comandati da tali amministrazioni presso le Scuole europee. Essi ricevono, in primo luogo, una retribuzione corrisposta dalle proprie amministrazioni nazionali e calcolata in base alle tabelle degli stipendi del loro Stato di origine e, in secondo luogo, un importo versato dalla Scuola europea (in prosieguo denominato « supplemento europeo »). Questo supplemento europeo corrisponde alla differenza fra la retribuzione nazionale e una retribuzione uniforme, stabilita dallo statuto del personale insegnante secondo il modello dello statuto del personale delle Comunità europee.
punto 7
Il prelievo di imposte nazionali sugli stipendi degli insegnanti è oggetto di una decisione (in prosieguo « la decisione del 1957 ») che fa parte del verbale di una riunione, tenutasi i giorni 25, 26 e 27 gennaio 1957, dei rappresentanti dei sei Stati membri originari della Comunità del carbone e dell'acciaio che si erano costituiti in consiglio superiore della prima Scuola europea a Lussemburgo, allora in via di creazione, secondo cui
« Il consiglio superiore decide che gli insegnanti verseranno le imposte sullo stipendio o su quella parte di esso che corrisponde allo stipendio nazionale. Gli assegni integrativi da essi percepiti ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 9 dello statuto nonché le indennità percepite ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 11 e 12 dello statuto, saranno esenti da qualsiasi imposta. Lo stipendio degli insegnanti non dovrà comunque essere colpito da doppia imposizione fiscale ».
punto 8
Onde rendere uniformi le retribuzioni nette degli insegnanti, qualunque sia il loro Stato di origine, nonostante le differenze fra le imposte nazionali sui redditi nei diversi Stati membri, il consiglio superiore disponeva, nel 1966, il pagamento di un « assegno differenziale »; a norma dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante,
« Qualora la somma trattenuta a titolo d'imposta sullo stipendio sia superiore a quella che sarebbe prelevata dallo stipendio europeo in base al regolamento vigente per i funzionari della Comunità economica europea, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto della Comunità, l'insegnante beneficia di un assegno “ differenziale ” pari alla differenza tra i due importi. »
punto 9
Di conseguenza, gli stipendi nazionali di tutti gli insegnanti delle diverse Scuole europee sono soggetti alle imposte nazionali sui redditi nei rispettivi Paesi d'origine. Per gli insegnanti delle Scuole europee situate a Lussemburgo, in Belgio, in Italia, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, qualunque sia la loro nazionalità, i supplementi europei e gli assegni differenziali versati da dette Scuole, a seconda delle modalità giuridiche e delle diverse prassi amministrative, sono in un modo o nell'altro esenti dalle imposte nazionali sui redditi sia negli Stati di origine degli insegnanti sia nello Stato in cui si trova la Scuola interessata.
punto 10
Nel Regno Unito, i supplementi europei e gli assegni differenziali versati dalla Scuola europea di Culham agli insegnanti che non siano cittadini britannici non sono soggetti all'imposta sui redditi. La causa principale verte sul problema se questi importi siano invece imponibili nel caso dei cittadini britannici.
punto 11
Dagli atti di causa risulta che lo Hurd, cittadino del Regno Unito, era stato comandato presso la Scuola europea di Culham dall'amministrazione britannica. L'ispettore delle imposte effettuava accertamenti fiscali concernenti i supplementi europei che questa Scuola aveva versato all'interessato per gli esercizi fiscali 1978/79 e 1979/80. Esso riteneva che queste somme, come per tutti gli insegnanti britannici della Scuola europea di Culham, fossero imponibili dato che nessuna esenzione era stabilita né dalla legge britannica né dallo statuto della Scuola europea o dallo statuto del personale insegnante. Avverso tali accertamenti fiscali, lo Hurd proponeva un ricorso dinanzi agli Special Commissioners, giudice di prima istanza in materia di imposta sui redditi.
punto 12
Lo Hurd sosteneva che le integrazioni retributive versate dalla Scuola europea dovevano essere esonerate dalle imposte nazionali in forza del diritto comunitario. Poiché il Regno Unito aveva aderito allo statuto della Scuola europea, essendovi tenuto in forza dell'art. 3 dell'atto di adesione, esso avrebbe per ciò stesso accettato la « decisione del 1957» e si sarebbe trovato, rispetto a quest'ultima, nella medesima situazione degli Stati membri originari. Inoltre, l'art. 5 del trattato CEE avrebbe imposto al governo britannico di rispettare questa decisione; la sua mancata applicazione ai cittadini britannici avrebbe costituito una discriminazione vietata dall'art. 7 del trattato.
punto 13
Gli Special Commissioners, a cui è stata sottoposta la controversia, hanno ritenuto che la loro decisione dipendesse da un certo numero di questioni di interpretazione del diritto comunitario. Essi hanno quindi proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1
a) Se, nell'interpretare l'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione alla Comunità economica europea 22 gennaio 1972, la Corte di giustizia sia competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sul se una determinata questione rientri nell'ambito definito dalle espressioni « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (n. 1 dell'articolo 3) e « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione (...) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (n. 3 dello stesso articolo).
b) In caso affermativo: se, in forza del suddetto art. 3, il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione ad una determinata decisione adottata in una riunione tenutasi nel gennaio 1957 e secondo la quale i componenti del corpo insegnante della Scuola europea sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle indennità ad essi spettanti (eccettuata la parte corrispondente agli stipendi nazionali), alla luce delle circostanze in cui è stata adottata tale decisione, dei successivi sviluppi della stessa, degli atti che disciplinano le Scuole europee ed i loro organi di gestione, nonché del seguito dato dai sei Stati membri originari a tale decisione anteriormente alla data di entrata in vigore del summenzionato trattato di adesione (1o gennaio 1973).
2) In subordine: se, in forza dell'art. 5 o dell'art. 7 del trattato CEE (e del summenzionato trattato di adesione) o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario (diversa dall'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione), il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione nel proprio ordinamento interno alla suddetta decisione.
3) Qualora al Regno unito incomba l'obbligo di cui alle precedenti questioni 1 b) o 2), se (in caso di mancata attuazione della suddetta decisione nell'ordinamento interno del Regno Unito) un componente del corpo insegnante della Scuola europea creata nel Regno Unito sia legittimato, in forza del diritto comunitario, a far valere la suddetta decisione dinanzi ai giudici del Regno Unito. »
SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte
punto 14
La prima parte della prima questione è volta in sostanza a precisare la competenza della Corte ad interpretare in via pregiudiziale, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, così come del resto, dell'art. 150 del trattato CEEA, l'art. 3 dell'atto di adesione in relazione alla normativa relativa alle Scuole europee e al loro personale insegnante.
punto 15
Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del trattato di adesione, le norme concernenti i poteri e le competenze delle istituzioni quali figurano nei trattati CEE e CEEA si applicano nei confronti del trattato di adesione, di cui fanno parte le norme dell'atto di adesione ad esso allegate. I poteri e le competenze cui questa disposizione si riferisce comprendono la competenza in via pregiudiziale della Corte a norma degli artt. 177, 1o comma, del trattato CEE e dell'art. 150, 1o comma, del trattato CEEA. La Corte è quindi competente a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione.
punto 16
Tuttavia, secondo il governo del Regno Unito, la Corte non potrebbe pronunciarsi, interpretando l'art. 3 dell'atto di adesione, sul problema se normative quali lo statuto della Scuola europea, il protocollo concernente la creazione di Scuole europee e le disposizioni adottate in forza di questi ultimi rientrino nell'ambito d'applicazione di tale articolo; la Corte non sarebbe competente ad interpretare queste norme in quanto tali, e la soluzione di tale questione presupporrebbe necessariamente un'interpretazione delle norme stesse.
punto 17
Il governo danese ritiene anch'esso che la competenza della Corte non possa essere estesa, per il tramite dell' interpretazione dell'art. 3 dell'atto di adesione, all'interpretazione di norme non contemplate dall'art. 177 del trattato CEE e dall'art. 150 del trattato CEEA, ma ammette che la Corte possa stabilire se un accordo o una disposizione di cui sia causa rientri o meno nelle categorie di atti considerate dall'art. 3 dell'atto di adesione.
punto 18
II governo irlandese ritiene che la Corte, essendo competente ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione, possa stabilire se nell'ambito di applicazione di questa disposizione rientri un determinato atto ma non pronunziarsi sull'efficacia giuridica dell'atto stesso nei confronti dello Stato membro interessato.
punto 19
Secondo lo Hurd e la Commissione, la competenza della Corte ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione comprenderebbe quella di determinare gli obblighi che derivano agli Stati membri dagli atti a cui esso si riferisce. Essi ritengono che i vincoli funzionali, finanziari ed organizzativi fra le Scuole europee e la Comunità siano così stretti da implicare che lo statuto della Scuola europea ed il protocollo complementare del 1962 nonché le norme risultanti dalla disciplina sulle Scuole europee facciano parte del « diritto comunitario complementare » e rientrino pertanto nell'ambito della competenza della Corte.
punto 20
Per risolvere questo problema è opportuno constatare innanzitutto che la creazione delle Scuole europee non si fonda sui trattati istitutivi delle Comunità europee o su atti delle istituzioni comunitarie bensì su convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, e cioè lo statuto della Scuola europea ed il protocollo concernente la creazione di Scuole europee, sopra citati. Queste convenzioni, così come le norme, gli atti e le decisioni degli organi delle Scuole europee su di esse fondati non rientrano in nessuna delle categorie di atti contemplate dagli artt. 177 del trattato CEE e 150 del trattato CEEA. Il semplice fatto che queste convenzioni presentino dei legami con la Comunità e con il funzionamento delle sue istituzioni non basta a considerarle parte integrante del diritto comunitario, la cui interpretazione uniforme in tutta la Comunità è di competenza della Corte. La Corte non è quindi competente a pronunziarsi in via pregiudiziale, in forza degli artt. 177 del trattato CEE e 150 del trattato CEEA, sull'interpretazione di tali atti.
punto 21
Tuttavia, onde determinare l'ambito di applicazione dell'art. 3 dell'atto di adesione relativamente a tali atti, può essere necessario definire la loro natura e di conseguenza esaminarli per quanto è necessario a questo scopo. Ciò non può tuttavia attribuire alla Corte, per il tramite dell'art. 3 dell'atto di adesione, la competenza piena e illimitata ad interpretare gli atti di cui è causa, poiché essa non le è attribuita dagli artt. 177 del trattato CEE e 150 del trattato CEEA.
punto 22
La prima parte della prima questione va quindi risolta nel senso che la Corte è competente ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione e che questa competenza comprende quella di interpretare gli atti considerati da tale norma al solo fine di determinare l'ambito di applicazione della stessa, ma non al fine di definire gli obblighi che ne derivano agli Stati membri.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 3 dell'atto di adesione
punto 23
La seconda parte della prima questione è volta a determinare se l'art. 3 dell'atto di adesione imponga ai nuovi Stati membri l'obbligo di dare attuazione nell'ordinamento interno alla « decisone del 1957 » sull'esenzione da imposte nazionali.
punto 24
Lo Hurd sostiene che l'art. 3 dell'atto di adesione implicherebbe per il Regno unito l'obbligo di dare attuazione alla « decisione del 1957 » e di concedere a tutti gli insegnanti della Scuola europea di Culham l'esenzione fiscale sul supplemento europeo. Lo statuto della Scuola europea costituirebbe un accordo ai sensi del n. 1 di quest'articolo. Gli obblighi che ne derivano per uno Stato membro farebbero parte del « patrimonio giuridico comunitario » che i nuovi Stati membri sono tenuti ad accettare. Anche se adottata prima della firma dello statuto della Scuola europea nell'aprile del 1957, la decisione del consiglio superiore del gennaio 1957 sarebbe divenuta obbligatoria in applicazione dello statuto a seguito della ratifica di quest'ultimo. D'altro canto la sua validità e la sua forza cogente sarebbero d'al-trode state ammesse da una lunga prassi degli Stati membri che si sarebbero sentiti vincolati dalla « decisione del 1957 ». Il Regno Unito stesso avrebbe parzialmente ammesso la validità di questa decisione dandole attuazione nei confronti degli insegnanti della Scuola di Culham non aventi la cittadinanza britannica.
punto 25
II governo del Regno Unito ritiene che la « decisione del 1957 » non rientri né nell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione né nel n. 3 dello stesso articolo. Essa non sarebbe mai stata destinata a produrre un qualsiasi effetto giuridico obbligatorio, in quanto il consiglio superiore non sarebbe d'altronde competente ad emanare norme vincolanti nei confronti degli Stati membri. In ogni caso, questa decisione, adottata senza la partecipazione del Regno Unito, non avrebbe alcuna efficacia nei confronti di quest'ultimo secondo il diritto internazionale.
punto 26
Anche a parere del governo danese un atto come la « decisione del 1957 », che non sarebbe stato destinato ad avere una efficacia vincolante per gli Stati membri, non costituisce un accordo ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione.
punto 27
Secondo la Commissione, la « decisione del 1957 », adottata dai rappresentanti dei governi in quanto tali e non in quanto membri del consiglio superiore, avrebbe un carattere accessorio nei confronti dello statuto della Scuola europea che, a sua volta costituirebbe un accordo ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione. In quanto condizione indispensabile per la realizzazione della struttura interna della Scuola europea, che implicherebbe in particolare un livello uniforme delle retribuzioni degli insegnanti, essa sarebbe divenuta obbligatoria per il Regno Unito con l'adesione di quest'ultimo allo statuto della Scuola europea.
punto 28
La Corte constata innanzitutto che lo statuto della Scuola europea e il protocollo concernente la creazione di Scuole europee, in precedenza citati, costituiscono, ai sensi della seconda frase dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione, accordi conclusi dagli Stati membri originari relativi al funzionamento delle Comunità o connessi alla loro azione, e che il Regno Unito, conformemente all'impegno preso in forza di detta disposizione, ha aderito a questi accordi. Invece, la « decisione del 1957 », adottata dai rappresentanti degli Stati membri costituitisi in consiglio superiore della prima Scuola europea a Lussemburgo, allora in via di creazione, aveva un carattere derivato rispetto allo statuto della Scuola europea e non può essere considerata essa stessa un accordo internazionale ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione.
punto 29
L'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione estende il « patrimonio giuridico comunitario » che i nuovi Stati membri sono tenuti ad accettare a causa della loro adesione alle Comunità, alle « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione » adottate di comune accordo dagli Stati che siano « relative alle Comunità europee ». Adottata per l'attuazione della convenzione sullo statuto della Scuola europea conclusa in relazione al funzionamento delle Comunità, la « decisione del 1957 » fa parte delle prese di posizione contemplate da questa disposizione. Di conseguenza, i nuovi Stati membri si trovano, nei confronti della « decisione del 1957 », in forza dell'art. 3, n. 3, « nella stessa situazione degli Stati membri originari ».
punto 30
L'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione non conferisce tuttavia alcuna efficacia giuridica aggiuntiva agli atti a cui si applica, ma si limita a dichiarare che i nuovi Stati membri « rispetteranno i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione ». Esso ha quindi la funzione di imporre nei confronti dei nuovi Stati membri gli stessi obblighi derivanti dagli atti di cui trattasi agli Stati membri originari senza che un nuovo Stato membro possa far valere che questi atti sono stati adottati in sua assenza.
punto 31
La Commissione si è ancora occupata, in particolare durante la fase orale, del problema se, in forza dello statuto della Scuola europea e più in generale in forza delle norme di diritto internazionale, tenuto conto dei poteri conferiti dagli Stati membri ai loro rappresentanti nel consiglio superiore per la riunione di cui trattasi, questa « decisione del 1957 » abbia un'efficacia giuridica vincolante. Questo problema non rientra tuttavia nella competenza della Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale in forza degli artt. 177 del trattato CEE e 150 del trattato CEEA, come è già stato detto in precedenza.
punto 32
La seconda parte della prima questione va quindi risolta dichiarando che l'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione, va interpretato nel senso che si applica alla decisione, adottata il 25, 26 e 27 gennaio 1957 dai rappresentanti dei sei Stati membri originari della CECA, che si erano costituiti in consiglio superiore della Scuola europea a Lussemburgo, senza tuttavia nulla aggiungere alla portata giuridica inerente a tale decisione.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 5 del trattato CEE
punto 33
Gli Special Commissioners chiedono, nella loro seconda questione, in primo luogo, se l'art. 5 del trattato CEE imponga agli Stati membri un obbligo di dare attuazione alla « decisione del 1957 ». Dall'ordinanza di rinvio risulta che tale questione è volta a stabilire se gli Stati membri siano obbligati ad esonerare dalle imposte nazionali i supplementi europei degli insegnanti delle Scuole europee, stabilite sul loro territorio, che siano loro cittadini.
punto 34
Secondo lo Hurd, l'art. 5 comporterebbe, a causa dello stretto legame fra le Scuole europee e le istituzioni comunitarie, l'obbligo per gli Stati membri di non adottare misure pregiudizevoli per il funzionamento delle Scuole europee. Orbene, bisognerebbe rispettare la necessità, per le Scuole europee, di evitare discriminazioni fra gli insegnanti per quel che riguarda il livello delle retribuzioni. Inoltre, una compensazione dell'onere risultante dalle imposte nazionali sul supplemento europeo effettuata dalle Scuole europee graverebbe non soltanto sul bilancio delle Scuole europee ma su quello della Comunità e sarebbe quindi direttamente pregiudizievole per quest'ultima. A questo proposito, lo Hurd si riferisce in particolare al precitato art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante ed alle conseguenze finanziarie della concessione dell'assegno differenziale ivi contemplato.
punto 35
II governo del Regno Unito osserva che la riscossione di un'imposta sul supplemento europeo non comprometterebbe la realizzazione delle finalità della Comunità e non arrecherebbe danno alla Scuola europea di Culham. Riferendosi alla sentenza della Corte 15 settembre 1981 (causa n. 208/80, Lord Bruce of Donington, Race. pag. 2205), esso ritiene che non possa applicarsi un'argomentazione del genere dato che nel caso di specie non verrebbe ostacolato il funzionamento interno di nessuna istituzione comunitaria.
punto 36
Va constatato che lo statuto della Scuola europea e il protocollo concernente la creazione di Scuole europee si inseriscono nel contesto di tutta una serie di accordi, decisioni, atti e prese di posizione con cui gli Stati membri collaborano e coordinano le loro attività onde contribuire al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e facilitare l'esecuzione dei loro compiti. Infatti, la creazione delle Scuole europee, come risulta dal primo considerando dello statuto della Scuola europea, è motivata dal fatto che la presenza nelle sedi delle istituzioni comunitarie di dipendenti originari degli Stati membri rende necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati, e le scuole stesse sono destinate, come è precisato dall'art. 1, 1o comma, del protocollo concernente la creazione di Scuole europee, all'educazione e all'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunità europee.
punto 37
Tuttavia, tale cooperazione degli Stati membri e le norme relative non trovano il loro fondamento giuridico nei trattati istitutivi delle Comunità europee e non fanno parte del diritto creato dalle Comunità e derivato dai trattati. Le norme dei trattati non si applicano pertanto allo statuto della Scuola europea e alle decisioni adottate in forza di quest'ultimo.
punto 38
Per quel che riguarda più in particolare l'art. 5 del trattato, si deve rilevare che quest'articolo impone agli Stati membri, nella seconda frase del 1o comma, l'obbligo di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e che, a norma del secondo comma, gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Come la Corte ha osservato in particolare nella sentenza 10 febbraio 1983 (causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento, Race. pag. 255), questa norma è l'espressione del principio più generale che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci dì leale collaborazione ed assistenza. Questi obblighi, contenuti nell'ambito dei trattati, non possono essere applicati a convenzioni distinte fra gli Stati membri che esulino da quest'ambito come nel caso dello statuto della Scuola europea.
punto 39
Diverso sarebbe il caso in cui l'applicazione di una disposizione dei trattati o di diritto comunitario derivato ovvero il funzionamento delle istituzioni comunitarie fossero ostacolati da una misura adottata nell'ambito dell'attuazione di una siffatta convenzione conclusa fra gli Stati membri al di fuori dell'ambito di applicazione dei trattati. In questa ipotesi, la misura di cui trattasi potrebbe essere considerata contraria agli obblighi derivanti dall'art. 5, 2o comma, del trattato CEE.
punto 40
In questa prospettiva occorre esaminare se l'assoggettamento a imposta dei supplementi europei degli insegnanti di una Scuola europea, come è sostenuto dallo Hurd, arrechi pregiudizio al funzionamento delle istituzioni comunitarie in forza del meccanismo, sopra descritto, dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante.
punto 41
Infatti, secondo le informazioni fornite dalle parti, in forza dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, la Scuola europea compensa, con il conferimento di un assegno differenziale, l'onere risultante agli insegnanti dalla riscossione di imposte nazionali sullo stipendio nella misura in cui l'ammontare delle imposte nazionali riscosse sullo stipendio superi quello del prelievo che sarebbe effettuato su detto stipendio in forza delle norme vigenti per il personale della Comunità. Se uno Stato membro assoggetta i supplementi europei ad un'imposta nazionale, la Scuola restituisce quindi agli insegnanti l'importo di questa imposta per il tramite di un assegno differenziale, il quale può essere a sua volta imponibile. Questo meccanismo potrebbe teoricamente ripetersi all'infinito. È vero che nel caso di specie la normativa nazionale permette, come sostenuto dal governo britannico, di porre fine a tale ripetizione grazie ad un calcolo semplificato.
punto 42
L'onere finanziario di questo meccanismo grava completamente sul bilancio della Comunità, dato che, come sopra chiarito, quest'ultima compensa la differenza tra la somma dei redditi corrisposti dalla Scuola e degli stipendi nazionali degli insegnanti, da un lato e, dall'altro, l'importo globale del bilancio della Scuola europea. Tutti i pagamenti aggiuntivi effettuati dalla Scuola in forza dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, gravano pertanto direttamente sul bilancio della Comunità.
punto 43
Per valutare il danno che deriva alla Comunità da una simile prassi di uno Stato membro, non basta prendere in considerazione soltanto il caso dello Hurd o degli insegnanti britannici della Scuola europea di Culham, ma è necessario tener conto altresì della situazione che potrebbe risultare da una applicazione di prassi analoghe in altri Stati membri.
punto 44
La generalizzazione di un comportamento come quello tenuto dalle autorità britanniche nel caso dello Hurd, comporterebbe un vero e proprio trasferimento di fondi a carico del bilancio comunitario ed a favore del bilancio nazionale e, sotto il profilo finanziario, avrebbe conseguenze direttamente dannose per la Comunità. Uno Stato membro potrebbe così, in modo unilaterale, arrecare pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri.
punto 45
Tali conseguenze non possono essere ammesse. Il comportamento che ne è all'origine viola l'obbligo di leale collaborazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell'obbligo, contemplato all'art. 5 del trattato CEE, di facilitare quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato.
punto 46
In questo contesto, gli Special Commissioners chiedono, con la terza questione, se il divieto, derivante dall'art. 5 del trattato CEE, di riscuotere imposte nazionali sul supplemento europeo degli insegnanti di una Scuola europea sia atto a produrre effetti diretti nei rapporti giuridici fra i singoli e i rispettivi Stati membri e se, di conseguenza, lo Hurd abbia diritto ad invocarlo dinanzi ai giudici del Regno Unito.
punto 47
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, perché una norma abbia efficacia diretta nei rapporti fra i singoli e i rispettivi Stati membri, è necessario che essa sia chiara ed incondizionata e che non sia subordinata ad alcun altro provvedimento di esecuzione a carattere discrezionale.
punto 48
Questa condizione non è soddisfatta nel caso dell'obbligo, di cui trattasi nel caso di specie, derivante dall'art. 5 del trattato, di non compromettere, attraverso misure unilaterali, il sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri. Le differenze che esistono su questo punto fra la prassi degli Stati membri concernente le modalità e le procedure per l'esenzione degli insegnanti dalle imposte, dimostrano infatti che il contenuto di quest'obbligo non è sufficientemente preciso. Spetta a ciascuno Stato membro interessato decidere esso stesso in merito alle modalità con cui intende evitare che la sua prassi fiscale nei confronti degli insegnanti delle Scuole europee produca effetti dannosi per il sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri.
punto 49
La prima parte della seconda questione, in connessione con la terza questione, va quindi risolta nel senso che l'obbligo di leale collaborazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell'obbligo, contemplato dall'art. 5 del trattato CEE, di facilitare quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, vieta loro di assoggettare ad imposte nazionali gli stipendi versati dalle Scuole europee ai loro insegnanti se l'onere risultante da tale riscossione di imposte nazionali grava sul bilancio della Comunità, e che quest'obbligo non produce effetti diretti tali da poter essere fatti valere nei rapporti fra i singoli e i rispettivi Stati membri.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 7 del trattato e sui principi generali del diritto comunitario
punto 50
La seconda questione proposta dagli Special Commissioners verte inoltre sul problema se l'art. 7 del trattato CEE o altre disposizioni di diritto comunitario comportino un obbligo per uno Stato membro di estendere l'esenzione dalle imposte nazionali sui redditi, da esso concessa agli insegnanti della Scuola europea cittadini di un altro Stato membro, agli insegnanti suoi cittadini e, più in particolare, di applicare nei loro confronti la « decisione del 1957 ».
punto 51
Secondo lo Hurd, il fatto che il Regno Unito conceda l'esenzione fiscale agli insegnanti cittadini di altri Stati e non agli insegnanti britannici, costituirebbe una discriminazione in base alla nazionalità, contraria all'art. 7 del trattato CEE.
punto 52
II governo del Regno Unito ritiene che, trattandosi di una materia estranea all'ambito d'applicazione del trattato CEE, l'art. 7 non possa essere pertinentemente invocato. Inoltre, quest'articolo non imporrebbe agli Stati membri di riconoscere ai loro cittadini il medesimo trattamento accordato ai cittadini degli altri Stati membri.
punto 53
A questo proposito, va osservato innanzitutto che fra le parti è pacifica la circostanza che, di fatto, le retribuzioni degli insegnanti non cittadini britannici della Scuola europea di Culham non sono soggette alle imposte britanniche. Non spetta alla Corte decidere sulla questione, controversa fra le parti, se questa differenza di trattamento sia effettivamente giustificata da norme di legge nazionali o da convenzioni relative alla doppia imposizione e quali siano tali norme. La questione proposta dal giudice nazionale va quindi risolta partendo dall'ipotesi di uno Stato membro la cui normativa stabilisca effettivamente tale disparità di trattamento in base alla cittadinanza degli insegnanti di una Scuola europea stabilita sul suo territorio.
punto 54
Onde risolvere la questione va esaminato se tale situazione rientri, come richiesto dall'art. 7 del trattato CEE, nel « campo di applicazione del presente trattato ». Gli insegnanti delle Scuole europee possono senz'altro essere considerati lavoratori ai sensi dell'art. 48 del trattato CEE, i quali, all'atto dell'assunzione in una Scuola situata in un altro Stato membro, esercitano il loro diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. La situazione è tuttavia diversa nel caso di un insegnante che sia cittadino dello Stato membro in cui si trova la Scuola europea di cui trattasi e che non si sia trasferito all'interno della Comunità per prendere servizio presso tale Scuola.
punto 55
Come la Corte ha già dichiarato nelle sentenze 28 marzo 1979 (causa 175/78, Saunders, Race. pag. 1129) e 27 ottobre 1982 (cause riunite 35 e 36/82, Morson e Jhanjan, Race. pag. 3723), il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 7 del trattato CEE, così come l'espressione specifica che ne è stata data nell'art. 48, non possono essere applicati a situazioni puramente interne di uno Stato membro che non hanno alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario. Il semplice fatto che alcuni cittadini di uno Stato membro siano dipendenti di una Scuola europea stabilita sul territorio di quest'ultimo non basta a farli usufruire delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori ed a limitare la competenza di questo Stato membro a disporre nei loro confronti misure più restrittive di quelle applicate ai cittadini di altri Stati membri.
punto 56
Ne consegue che l'art. 7 del trattato CEE non può essere invocato per vietare ad uno Stato membro di sottoporre il personale insegnante di una Scuola europea situata sul suo territorio ad un trattamento fiscale più sfavorevole per i propri cittadini di quello riservato ai cittadini di un altro Stato membro.
punto 57
Lo Hurd si è ancora riferito ai principi generali di diritto comunitario, ed in particolare ai principi della tutela del legittimo affidamento, dell'« estoppel » e della solidarietà comunitaria da cui risulterebbe, a suo parere, che il Regno Unito è tenuto a rispettare « la decisione del 1957 ».
punto 58
A questo proposito è sufficiente osservare che non risulta che i principi invocati dallo Hurd abbiano, in un caso come quello di specie, un carattere autonomo rispetto all'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5 del trattato CEE. Per quel che riguarda il legittimo affidamento, va constatato, che grazie all'applicazione dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, l'onere finanziario risultante nei suoi confronti a seguito della riscossione di imposte sul supplemento europeo sarebbe limitato.
punto 59
La seconda questione proposta va quindi risolta nel senso che né l'art. 7 del trattato CEE, né i principi generali del diritto comunitario impongono ad uno Stato membro di dare attuazione alla precitata decisione del 1957 e di esonerare dalle imposte nazionali gli stipendi degli insegnanti di una Scuola europea, situata sul suo territorio, qualora tali insegnanti siano cittadini di detto Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 60
Le spese sostenute dal governo di Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dai Commisioners for the special purposes of the Income Tax Acts, con decisione 14 febbraio 1984, dichiara:
1) La Corte è competente ad interpretare l'art. 3 dell'atto di adesione. Questa competenza comprende quella di interpretare gli atti considerati da tale norma al solo fine di determinare l'ambito di applicazione della stessa, ma non al fine di definire gli obblighi che ne derivano agli Stati membri.
2) L'art. 3, n. 3, dell'atto di adesione, va interpretato nel senso che si applica alla decisione, adottata il 25, 26 e 27 gennaio 1957 dai rappresentanti dei sei Stati membri originari della CECA, che si erano costituiti in consiglio superiore della Scuola europea a Lussemburgo, senza tuttavia nulla aggiungere alla portata giuridica inerente a tale decisione.
3) L'obbligo di leale collaborazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell'obbligo, contemplato dall'art. 5 del trattato CEE, di facilitare quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, vieta loro di assoggettare ad imposte nazionali gli stipendi versati dalle Scuole europee ai loro insegnanti se l'onere risultante da tale riscossione di imposte nazionali grava sul bilancio della Comunità. Quest'obbligo non produce effetti diretti tali da poter essere fatti valere nei rapporti fra i singoli e i rispettivi Stati.
4) Né l'art. 7 del trattato CEE, né i principi generali del diritto comunitario impongono ad uno Stato membro di dare attuazione alla precitata decisione del 1957 e di esonerare dalle imposte nazionali gli stipendi degli insegnanti di una Scuola europea, situata sul suo territorio, qualora tali insegnanti siano cittadini di detto Stato membro.
Firme
Everling
Bahlmann
Joliét
Bosco
Koopmans
Due
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente f.f.
U. Everling
presidente di sezione