Sez. 1, Sentenza n. 4640 del 26/02/2009 (Rv. 607036 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Opere abusive - Sanatoria - Art. 39, comma 19, della legge n. 724 del 1994 - Applicabilità alle violazioni già condonabili in base alla legge n. 47 del 1985 - Sussistenza - Condizioni.
URBANISTICA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 39, comma 19, della legge n. 724 del 1994 - secondo cui "per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria" - dev'essere interpretata nel senso che sia riferibile anche alle violazioni già in precedenza condonabili in base alla legge n. 47 del 1985, purché ricorrano anche gli ulteriori presupposti contemplati dalla nuova legge e sempre che non sussista una delle situazioni in presenza delle quali la medesima legge del 1994 ha espressamente escluso la condonabilità.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)