Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1978, causa 88/78
Epigrafe
Nel procedimento 88/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS
e
DITTA HERMANN KENDERMANN OHG, con sede in Bingen,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 945, che determina i tipi di vino da pasto (GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1), nonché sulla validità del regolamento della Commissione 25. 9. 1975, n. 2448, che sospende per alcuni vini l'applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 250 del 26. 9. 1975, pag. 29),
LA CORTE (Seconda Sezione)
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; M. Sørensen e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere f.f. : M. Petersen,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Con l'art. 1 del regolamento della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448, che sospende per alcuni vini l'applicazione degli importi compensativi monetari (i.c.m.) (GU n. L 250 del 26. 9. 1975, pag. 29), gli importi compensativi vigenti nel settore del vino, quali venivano stabiliti dal regolamento della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021, che fissa gli i.c.m. e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 205 del 4. 8. 1975, pag. 1), venivano sospesi, salvo in Germania, «per i … vini da pasto dei tipi A II e A III, ai sensi del regolamento CEE n. 945/70 …». Il regolamento n. 2448/75 entrava in vigore il 26 settembre 1975.
Il regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 945, che determina i tipi di vino da pasto (GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1), contempla all'art. 2 tre tipi di vino da pasto bianchi, e cioè:
«a) il vino da pasto bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 10o né superiore a 12o; tale vino è denominato “tipo A I”;
b) il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau; tale vino è denominato “tipo A II”;
c) il vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling; tale vino è denominato “tipo A III”.»
punto 2
Nel periodo 3-15 ottobre 1975, la ditta Kendermann, resistente nella causa principale, esportava vino dalla Germania in Canadà. Si trattava di vino ottenuto dai tipi tedeschi Sylvaner e Müller-Thurgau, tagliati col 30 % di vino bianco francese del vitigno Chenin, o con lo 0,1-0,2 % di vino bianco italiano del vitigno Trebbiano, o con l'1,3 % di Chenin. Per queste esportazioni, la resistente nella causa principale chiedeva che le venissero versati gli i.c.m. in forza del regolamento n. 2021/75. L'Ufficio doganale (Hauptzollamt Hamburg-Jonas), ricorrente nella causa principale, respingeva la richiesta richiamandosi al regolamento n. 2448/75.
punto 3
Dopo aver invano reclamato più volte, la resistente nella causa principale adiva il Finanzgericht di Amburgo, sostenendo in particolare che i vini da essa esportati avevano il gusto tipico del vino tedesco dei vitigni Sylvaner e Müller-Thurgau. Nei casi in cui il vino da taglio francese era stato aggiunto in proporzione del 30 %, essa aveva fatto in modo che il gusto del vino francese rimanesse neutro. L'Istituto enologico di Bad Kreuznach considerava trattarsi di vini del tipo A II. Ne consegue, a suo avviso, che gli i.c.m. vanno corrisposti per l'intero quantitativo esportato, quanto meno per il vino tedesco. Se non si potesse accettare questa interpretazione del regolamento n. 2448/75, la validità di quest'ultimo potrebbe far sorgere dubbi.
Il Finanzgericht di Amburgo condannava lo Hauptzollamt a versare alla resistente nella causa principale gli i.c.m. da essa pretesi, basandosi fra l'altro sulla regola generale n. 3, lett. b), della tariffa doganale comune, secondo la quale, «i prodotti misti … devono essere classificati … secondo la materia … che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale …». Esso riteneva che la suddetta norma doveva applicarsi in forza dell'art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato viti-vinicolo (GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1), il quale recita:
«Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento …».
Nella fattispecie, il Finanzgericht riteneva provato che i vini dei vitigni Sylvaner e Müller-Thurgau conferissero ai vini tagliati loro caratteristiche essenziali.
punto 4
Lo Hauptzollamt ricorreva per cassazione al Bundesfinanzhof.
Con ordinanza 28 febbraio 1978, questo ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se appartengano al tipo di vini A II ai sensi dell'art. 2 b) del regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 945 anche vini tagliati, composti da vini da pasto dei tipi A II e A I, nei quali la componente che ne determina le caratteristiche è il vino di tipo A II;
2. Se il vino tagliato di cui al n. 1 rientri sempre e comunque nel tipo A II ai sensi dell'art. 2 b), del regolamento (CEE) n. 945/70 qualora la sua percentuale di vino del tipo A I sia molto ridotta. In caso affermativo: in quali casi si può ancora ritenere che la percentuale di vino del tipo A I sia ridotta.
3. In caso di soluzione negativa del punto 1: se il vino tagliato di cui al n. 1 debba complessivamente ritenersi vino del tipo A I ai sensi dell'art. 2 b) del regolamento (CEE) n. 945/70 oppure lo si possa quanto meno, dato che contiene vino del tipo A II, considerare vino da pasto di tipo A II ai sensi dell'allegato I, parte 6, del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021 e ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448, per il quale (in proporzione) si possono concedere importi compensativi monetari per l'esportazione dalla Germania.
4. Se sia valido il regolamento (CEE) n. 2448/75 qualora vada interpretato nel senso che, in caso di esportazione di vini tagliati del tipo di cui ai punti 1 e 2, non vengono versati importi compensativi monetari, vale a dire nemmeno per la parte costituita da vini di tipo A II.»
punto 5
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'Ufficio doganale deduceva fra l'altro, avanti il Bundesfinanzhof, che a torto il Finanzgericht aveva applicato la regola generale n. 3, lett. b), della tariffa doganale comune per la classificazione dei tipi vini da pasto ai sensi delle disposizioni già menzionate. Il rinvio, contenuto nell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 816/70, alla suddetta norma generale vale unicamente, secondo il chiaro tenore di detta disposizione, per la classificazione. Ove un provvedimento di diritto comunitario si ricolleghi a caratteristiche diverse da quelle fissate dalla Nomenclatura, sono decisive solo le disposizioni che definiscono queste altre caratteristiche.
L'Ufficio doganale assume che il regolamento n. 945/70 si applica alla classificazione dei vini esportati. Esso sostiene che, a norma dell'art. 2, leu. b), di detto regolamento e anche secondo lo spirito di questa disposizione, solo il vino bianco da pasto dei vitigni Sylvaner o Müller-Thurgau è definito vino di tipo A II. Sono esclusivamente questi vitigni a presentare i caratteri distintivi che, secondo la volontà del legislatore comunitario, contraddistinguono un tipo rappresentativo di vino da pasto della produzione comunitaria, il tipo A II, che giustifica un particolare prezzo d'orientamento.
Sempre secondo l'Ufficio doganale, in base all'art. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 945/70, i tipi di vino A II e A III sono stati definiti in base a precise caratteristiche botaniche. L'altro vino bianco da pasto, avente gradazione alcolica effettiva non inferiore al 10o né superiore al 12o, non appartenente al tipo A II o A III, è denominato A I, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regolamento n. 945/70. Un vino tagliato che, oltre al vino da pasto di tipo A II, sia composto, in più o meno ampia proporzione, da vino da pasto di tipo A I, non può più venir classificato interamente nel tipo A II. La protezione prevista per i vini da pasto di tipo A II, grazie ad elevati prezzi di orientamento sarebbe indebolita se al vino da pasto di tipo A II potesse aggiungersi in maniera illimitata vino di tipo A I, neutro quanto al gusto, senza che questo vino tagliato perda la denominazione A II.
Anche dal punto di vista degli i.c.m. da corrispondere, il fatto che il vino tagliato venga classificato sotto il tipo di vino da pasto A II porta necessariamente a distorsioni. Sarebbe in contrasto con lo spirito del sistema degli importi compensativi, l'ammettere, nel caso dei vini tagliati, la compensazione monetaria vigente per il vino di tipo A II anche per la parte di vino da pasto di tipo A I, nonostante che, al momento dell'importazione, questa parte sia stata soggetta ad un importo compensativo inferiore o sia stata importata senza riscossione di importo compensativo (il che era possibile nel periodo delle esportazioni effettuate dalla resistente nella causa principale).
punto 6
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 30 marzo 1978.
A norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la resistente nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 12 luglio 1978, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della resistente nella causa principale
paragrafo 1
a) Ad avviso della resistente nella causa principale, la prima questione pregiudiziale va risolta affermativamente.
Il fatto che l'art. 3 del regolamento n. 945/70 contempli l'istituzione di elenchi dei vitigni fornisce già un'indicazione per risolvere la suddetta questione: qualora vi fossero compresi esclusivamente i vini bianchi da pasto provenienti al 100 % da vitigni dei tipi Sylvaner o Müller-Thurgau, un elenco speciale non sarebbe necessario.
La resistente nella causa principale sostiene che si deve provare, conformemente ai principi generali d'interpretazione, in base al sistema e alle finalità del regolamento n. 945/70, quali siano le condizioni che devono concorrere perché un vino possa essere classificato nel tipo A II ai sensi di detto regolamento.
Dato che questo ha lo scopo di determinare i tipi di vino da pasto, l'elmento decisivo, a suo avviso, non è la precisa definizione botanica dei diversi vitigni, ma la costituzione di categorie che presentino un certo carattere uniforme. È quanto risulta, a suo avviso, dall'art. 2, lett. a), per quanto riguarda il tipo A I: qui, l'elemento rilevante non è il vitigno; la classificazione viene determinata dalla gradazione alcolica. Anche nelle successive categorie del tipo A II e del tipo A III, il regolamento non richiede che il vino da definire provenga esclusivamente dai vitigni indicati, bensì che il tipo di vino sia denominato in maniera esatta. Per quanto riguarda i vini da pasto rossi, questa idea risulta ancora più chiara: all'art. I del predetto regolamento, il tipo «Portoghese» viene menzionato come unico vitigno per determinare un certo tipo di vino, mentre per il resto si fa riferimento soltanto alla gradazione alcolica.
Secondo la resistente, nell'ambito dei suindicati vitigni, in caso di taglio, il tipo del vino viene stabilito applicando le norme generali per l'interpretazione della Nomenclatura della tariffa doganale comune.
Sempre secondo la resistente nella causa principale, nel caso di specie si applica la tariffa doganale comune: l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 816/70 lo prescrive espressamente e rinvia alle predette norme generali; nella fattispecie ciò risulta in maniera particolarmente chiara, dato lo stretto rapporto che esiste tra la legislazione doganale in senso stretto, da una parte, ed il diritto delle restituzioni, ivi compresa la compensazione monetaria, dall'altra. Un rinvio del genere è del pari contemplato ed usuale nelle organizzazioni di mercato relative ad altri prodotti: ad esempio, per i cereali, nell'art. 18, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 del 1o. 11. 1975, pag. 1); questo rinvio è particolarmente significativo per la presente questione, in quanto esso implica l'applicazione di un altro regolamento del Consiglio — regolamento 29 ottobre 1975, n. 2729, relativo ai prelievi all'importazione applicabile ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (GU n. L 281 del 1o. 11. 1975, pag. 18) — che, nel preambolo, enuncia il principio secondo cui nell'ambito dei prelievi e delle restituzioni per i prodotti agricoli soggetti ad organizzazioni di mercato si applica la tariffa doganale comune:
«Il prelievo applicabile a questi miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l'interpretazione delle tariffa doganale comune.»
Qualora si risolvesse negativamente la prima questione, la norma relativa al tipo A I avrebbe fra l'altro la funzione di una disposizione residua per i vini tagliati. Secondo la resistente nella causa principale, è a ragione che il Finanzgericht di Amburgo si è opposto a questa tesi: la classificazione dei tipi di vino da pasto va considerata alla luce delle sue finalità: lo scopo della classificazione è di consentire di fissare dei prezzi d'orientamento per ciascuno tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria; poiché i prezzi d'orientamento vengono fissati in base ai prezzi praticati nella fase della produzione — quindi prima del taglio — sui mercati delle regioni viticole della Comunità, sui quali è posta in commercio una parte rilevante della produzione dei vini da pasto delle regioni considerate e siccome, inoltre, i prezzi d'orientamento per i vini da pasto del tipo A II e del tipo A III sono in media di livello corrispondente a più del doppio di quelli dei vini del tipo A I, è escluso che vini da pasto composti da tipi A I tagliati con tipi A II o, se del caso, A III siano compresi nella voce relativa al tipo A I.
La resistente nella causa principale sottolinea poi che, dovendo la prima questione pregiudiziale essere a suo avviso risolta affermativamente, le sue osservazioni quanto alle successive questioni vengono presentate solo ad ogni buon fine ed in via subordinata.
b) Quanto alla seconda questione pregiudiziale, essa sottolinea ancora una volta che l'elemento decisivo, secondo il regolamento n. 945/70 è il tipo di vino. Ove si ritenesse che anche un'aggiunta molto ridotta di vino del tipo A I consente di classificare tutto il vino nel tipo A I, si disconoscerebbe il principio di base e la struttura fondamentale del suddetto regolamento.
Qualora ci si dovesse tuttavia basare sull'entità delle percentuali non corrispondenti al tipo A II, il criterio non dovrebbe essere troppo rigoroso. Quanto meno, anche secondo questa maniera di considerare la questione, le aggiunte di altri tipi di vino dovrebbero essere considerate insignificanti nella misura in cui sia ancora possibile dare a tutto il vino la definizione dei vitigni della parte sostanziale del vino tagliato. Così, in forza del § 8 del decreto tedesco relativo al vino (Weinverordnung) 15 luglio 1971 (BGBl. I, pag. 926), la denominazione dei vitigni dominanti può essere usata finché l'aggiunta di vino d'altri vitigni non superi il 25 %. Una percentuale superiore per l'aggiunta di vino proveniente da altri vitigni sarebbe giustificata, ove il vino aggiunto sia neutro quanto al gusto: in un rapporto 70/30, infatti, il vitigno predominante è chiaramente prevalente. Partendo dagli elementi indicati nella seconda questione, il limite risulta quindi, essere, ad avviso della resistente nella causa principale, dell'ordine del 30 %.
c) Quanto alla terza questione pregiudiziale, la resistente osserva che, secondo il regolamento n. 2448/75, la sospensione della compensazione monetaria non riguarda in particolare i vini da pasto dei tipi A II ai sensi del regolamento n. 945/70. Ne consegue necessariamente che l'interpretazione in base alla quale, in casi di taglio, la corresponsione degli importi compensativi monetari sia del tutto abolita, è inammissibile.
La tesi secondo cui nessuna compensazione è ammessa per il taglio, e ciò sempre e senza eccezione, è del pari incompatibile con le disposizioni generali del regime delle restituzioni. L'art. 6 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli i.c.m. (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37) rinvia, per l'applicazione della compensazione monetaria negli scambi coi paesi terzi, al regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1). Richiamando l'art. 8, n. 1, 3o comma, di questo regolamento, la resistente osserva che la normativa comunitaria stabilisce chiaramente che le restituzioni e gli importi compensativi vanno corrisposti anche per i componenti di prodotti composti.
La resistente assume inoltre che la restituzione all'esportazione e la compensazione monetaria hanno lo scopo di incoraggiare ad esportare prodotti agricoli comunitari in Stati terzi. In proposito, non si fa alcuna differenza a seconda che detti prodotti siano esportati dalla Comunità senza subire alterazioni, e poi miscelati, o miscelati nell'ambito della Comunità, e poi esportati.
d) In merito alla quarta questione pregiudiziale, la resistente osserva che il regolamento n. 2448/75, ammesso che contenga una disciplina nel senso indicato nella stessa questione, non è adeguatamente motivato, giusta l'art. 190 del Trattato.
A suo avviso, il suddetto regolamento viola inoltre il principio della parità di trattamento. La sospensione della compensazione monetaria per vini da pasto che non rientrano interamente nei tipi speciali di cui all'art. 1 del regolamento n. 2448/75 è obiettivamente infondata, almeno se, in tal modo, vini il cui carattere è determinato dai vini di tipo A II che devono fruire della compensazione, siano da questa esclusi. Secondo la resistente nella causa principale, l'obiettivo del sistema della compensazione, che è quello di sostenere e quindi garantire l'esportazione di vino malgrado le oscillazioni monetarie, vale per detto vino così come per i tipi esclusi dalla sospensione. Le circostanze esterne non si sono modificate al punto da poter giustificare la sospensione parziale, in particolare per vini che, esportati separatamente, darebbero luogo alla compensazione monetaria.
In via del tutto subordinata la resistente denuncia un altro vizio del regolamento n. 2448/75: questo veniva adottato il 25 settembre e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 26 settembre 1975, e fissava al 29 dello stesso mese la data della propria entrata in vigore. La resistente aveva stipulato i contratti che riguardano il caso di specie prima di tale data e quindi in un'epoca in cui non si parlava ancora di abolizione della compensazione monetaria. Giuridicamente, ciò significa che, tenuto conto della necessità di tutelare l'affidamento, la sospensione non può aver luogo per quantitativi che hanno costituito oggetto di contratti prima dell'adozione del regolamento. La resistente si riferisce, in proposito, alla sentenza della Corte 18 marzo 1975 (causa 78/74, Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Racc. 1975, pag. 421).
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
a) Sulle prime due questioni pregiudiziali la Commissione osserva che non è necessario richiamare le regole generali della tariffa doganale comune per stabilire se un certo vino sia un vino da pasto di tipo A II, ai sensi dell'art. 2, leu. b), del regolamento n. 945/70. A suo parere, si deve infatti tener presente che la nomenclatura del regolamento n. 2248/75 si riferisce espressamente alla nozione di vino da pasto di tipo A II, definita dal regolamento n. 945/70, nel senso ch'essa assume in base alla disciplina relativa alla produzione del vino, in conformità alle finalità e alle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del vino.
Secondo la Commissione, dal regolamento n. 945/70 non si può desumere ch'esso limiti la definizione del «vino da pasto bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau» a questi soli vini. Nel testo del regolamento n. 816/70 (ad esempio all'art. 30, n. 2) si è infatti espressamente indicato di volta in volta quando un vino deve provenire esclusivamente da determinati vitigni per rispondere ad una determinata definizione. Nessuna restrizione del genere esiste nella formulazione del regolamento n. 945/70, di cui ora trattasi.
Sempre secondo la Commissione, la distinzione tra i diversi tipi di vino da pasto di cui al regolamento n. 945/70 si basa sulle caratteristiche della formazione dei prezzi sui diversi mercati comunitari. In relazione a ciò, non si rende necessario distinguere nettamente i tipi di vini ed i vitigni in funzione delle precise qualità organolettiche. Importa viceversa accertare quali vini di quali vitigni possano essere messi sul mercato e posti in vendita in quanto vini dello stesso tipo.
Il tipo di vino A II non si limita, ad esempio, ai vini di un solo vitigno. Il regolamento n. 945/70 comprende anzi in detto tipo due vitigni fra loro simili per quanto riguarda la formazione dei prezzi, e cioè il Sylvaner ed il Müller-Thurgau.
Inoltre, la Commissione sostiene che l'obbligo, contemplato dall'art. 3 di detto regolamento, di stabilire un elenco ancora più preciso dei vitigni i cui vini rassomigliano, in ragione della loro ridotta acidità, al tipo dei vini delle varietà Sylvaner e Müller-Thurgau, prova che queste varietà vanno considerate unicamente come categorie generali.
È quindi ancora agli Stati membri che spetta specificare a quali vini vadano attribuite le denominazioni Sylvaner e Müller-Thurgau. Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Commissione si richiama, in questo contesto, alla comunicazione del Fondo di stabilizzazione per il vino (Stabilisierungsfonds für Wein) del 16 febbraio 1972 (BAnz. n. 38 del 24. 2. 1972, pag. 1) che definisce, ai fini dell'intervento, il tipo A III come «vino da pasto tedesco dei vitigni Riesling bianco, Rulander, Burgunder bianco, Auxerrois» e dichiara:
«Tutti gli altri vini tedeschi da pasto bianchi costituiscono il tipo A II».
In questa prospettiva, che tiene conto principalmente dei problemi dei mercati e dei prezzi, il problema consiste, secondo la Commissione, nell'accertare se vini da pasto provenienti dai summenzionati vitigni di tipo A II, e tagliati con altri vini, possano porsi in vendita in quanto vini da pasto dei predetti vitigni e recare, sul mercato, la denominazione Sylvaner o Muller-Thurgau.
Con determinate riserve, l'art. 26 del regolamento n. 816/70 considera pure «vini da pasto», ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del vino, «i prodotti del taglio tra vini da pasto».
Secondo la Commissione, siffatti vini tagliati dei vitigni Sylvaner e Müller-Thurgau possono, a determinate condizioni, essere portati sul mercato con la denominazione di vino di detti vitigni. Il regolamento del Consiglio 8 agosto 1974, n. 2133, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1), autorizza l'indicazione della denominazione di un vitigno «se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 % da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista e purché questa sia determinante per il carattere del prodotto stesso». Dato che, in materia di designazione, detto regolamento è entrato in vigore solo il 1o settembre 1976, la facoltà di designare un vino secondo un determinato vitigno dipende, secondo la Commissione, nel contesto del caso di specie, ancora dal diritto nazionale, e cioè dal diritto tedesco (decreto tedesco relativo al vino). Questo ammette l'indicazione del vitigno per il vino nazionale «quando esso è stato prodotto, nella proporzione minima del 75 %, con uve del vitigno indicato, quando detta percentuale proviene esclusivamente dalla zona geografica di cui trattasi e dall'annata indicata e quando detto vitigno determina il suo carattere» (art. 8, § 1). Detta indicazione è del pari autorizzata quando il vino tedesco sia stato tagliato in Germania con vino diverso da quello di produzione nazionale (§ 10, 2o comma).
Relativamente alla questione del se il vino tagliato di cui è causa fosse soggetto, in quanto «vino da pasto del tipo A II ai sensi del regolamento n. 945/70» alla compensazione monetaria contemplata dal regolamento n. 2021/75, la Commissione osserva che dalle sue precedenti considerazioni si può desumere che il problema consiste principalmente nello stabilne se detto vino potesse essere posto in commercio come vino da pasto del tipo A II, cioè se potesse essere designato come tale e se lo sia stato.
Gli atti di cui dispone la Commissione non le consentono di giudicare se il vino tagliato prodotto dalla resistente sia effettivamente «vino da pasto» ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 816/70. I vini tagliati esportati dalla resistente, che contenevano oltre il 25 % di vino straniero, non dovrebbero in nessun caso venir posti in commercio come vini da pasto del tipo A II. Per contro, i vini da pasto per i quali l'aggiunta del vino straniero era stata inferiore a detto limite del 25 % potevano, ad avviso della Commissione, essere designati come vini del tipo A II, ma unicamente nella misura in cui — concorrendo d'altronde tutte le altre condizioni — essi erano stati posti in vendita con la designazione Sylvaner o Müller-Thurgau. La Commissione non è in grado di giudicare in quale misura il caso di specie risponda effettivamente a dette condizioni. Spetta al competente giudice tedesco procedere ai necessari accertamenti.
b) Quanto alla terza questione pregiudiziale, la Commissione osserva che, a termini del regolamento n. 2448/75, il vino esportato deve appartenere, in quanto tale, al tipo A II per avere diritto alla compensazione monetaria. A suo avviso, dal combinato disposto dell'art. 6 del regolamento 1380/75 e dell'art. 8 del regolamento n. 192/75 non si può desumere la possibilità d'un versamento proporzionale: benché, infatti, giusta l'art. 6 del regolamento n. 1380/75, le disposizioni relative alla corresponsione di restituzioni all'esportazione si applichino al versamento degli i.c.m., tuttavia, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 192/75, la restituzione viene corrisposta per un dato componente di un prodotto esportato solo se la restituzione sia stata fissata in base ad una o più componenti di detto prodotto. Ora, questi presupposti non ricorrono nella fattispecie, in quanto non è contemplata alcuna compensazione monetaria per vino da pasto del tipo A II, esportato in quanto componente di una qualsiasi miscela, cioè di una merce con suo proprio e diverso carattere.
c) Quanto all'ultima questione pregiudiziale, la Commissione osserva che all'epoca dei fatti sussistevano le condizioni per l'applicazione di i.c.m. sul vino importato o esportato dalla Germania. Relativamente a questo punto, la Commissione richiama la sentenza della Corte 25 maggio 1978 (causa 136/77 A. Racke/Hauptzollamt Mainz, Racc. 1978, pag. 1245).
La Commissione dichiara di aver del resto tenuto conto, nell'adottare il regolamento n. 2448/75, del fatto che, pur consentendo, a quell'epoca, la situazione del mercato di aprire, con l'abolizione della compensazione monetaria, il mercato tedesco a vini da pasto stranieri, i quali in ragione delle loro caratteristiche, si distinguono sufficientemente dai vini tipici nazionali dei tipi A II ed A III, era d'altra parte necessario continuare a proteggere questi ultimi vini dalla concorrenza di vini stranieri aventi le stesse caratteristiche. I vini tagliati del tipo esportato dalla resistente nella causa principale, che contengono un'alta percentuale di vino straniero, non rientrano fra detti vini nazionali, in quanto non possono esser posti in commercio come vini di tipo A II. Questa constatazione toglie qualsiasi valore alla censura basata sulla discriminazione.
La resistente non può, ad avviso della Commissione, richiamarsi alla necessità di tutelare l'affidamento: benché essa avesse infatti stipulato fin dal 1974 i contratti d'esportazione eseguiti solo alla fine del 1975, la Comunità non ha mai fornito alcuno spunto alla resistente perché questa facesse affidamento, in qualsivoglia maniera ed a così lungo termine, sulla corresponsione di un aiuto permanente per le sue operazioni.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La resistente nella causa principale, con l'avvocato Werner Kleinmann, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 28 settembre 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 9 novembre 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 28 febbraio, pervenuta in cancelleria il 30 marzo successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di Giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quatro questioni vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria in materia di organizzazione comune del mercato viti-vinicolo e del regime degli importi compensativi monetari (i.c.m.) nel settore del vino;
punto 2
dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra un'impresa tedesca e le autorità doganali della Germania federale, le quali rifiutavano di corrispondere a detta impresa gli i.c.m. da essa richiesti all'atto dell'esportazione in un paese terzo, nel periodo 3-15 ottobre 1975, di determinati quantitativi di vino da pasto bianco tagliato;
i vini di cui trattasi provenivano dal taglio di vini che rientrano nel «tipo A II», ai sensi dell'art. 2 del regolamento del consiglio 26 maggio 1970, n. 954, che determina i tipi di vino da pasto (GU n. L 114 del 27. 5. 1979, pag. 1), e di vini che appartengono al «tipo A I» ai sensi della medesima disposizione.
all'epoca delle esportazioni di cui è causa, gli i.c.m. erano stati sospesi, in forza del regolamento della Commissione 25 settembre 1975, n. 248, che sospende per alcuni vini l'applicazione degli i.c.m. (GU n. L 250 del 26. 9. 1975, pag. 29), per i vini da pasto di tipo A I, in Germania, ma non per quelli di tipo A II, ai sensi del regolamento n. 945/70.
SENTENZA › In diritto › Questioni 1 e 2
punto 3
Con le prime due questioni, il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se appartengano al tipo A II i vini tagliati, composti da vini da pasto dei tipi A II e A I qualora la componente che ne determina le caratteristiche sia il vino di tipo A II, o quanto meno nel caso in cui la percentuale di vino di tipo A I sia molto ridotta;
la resistente nella causa principale, come d'altronde il giudice tedesco adito in prima istanza, ritiene che, per risolvere dette questioni, si debba far ricorso alle norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune, cui rinvia l'art. 12 del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato viti-vinicolo (GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1).
punto 4
Tuttavia, nell'ambito della normativa comunitaria, la definizione dei tipi di vino contenuta nell'art. 2 del regolamento n. 945/70 serve non già alla classificazione tariffaria, bensì ai fini del regime di prezzi istituito da detta normativa;
il regolamento n. 945/70 veniva infatti adottato per dare attuazione, in particolare, all'art. 2 del regolamento n. 816/70, a termini del quale ogni anno viene fissato un prezzo di orientamento per ciascuno tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria;
la distinzione tra vari tipi di vino da pasto che risulta dal regolamento n. 945/70 è, di conseguenza, basata sulle peculiarità della formazione dei prezzi sui vari mercati della Comunità;
punto 5
il tipo A II non si limita né ai vini d'un solo vitigno né ai vini dei due vitigni espressamente indicati, cioè il Sylvaner ed il Müller-Thurgau, ma può comprendere altri vitigni che producano vini simili a quelli suddetti;
sotto il profilo della formazione dei prezzi, è conforme inoltre alla realtà dei mercati il tollerare, entro determinati limiti, che i vini rientranti nel tipo A II non provengano esclusivamente da un unico vitigno;
punto 6
dato che la misura in cui è ammesso il taglio non era stata ancora determinata dalla normativa comunitaria al momento dei fatti di cui è causa, spetta agli Stati membri stabilire le norme che vanno applicate;
possono quindi prendersi in considerazione le disposizioni dei § § 8 e 10 del decreto tedesco relativo al vino (Weinverordnung) 15 luglio 1971, che ammette il taglio nel limite del 25 %;
punto 7
dette questioni vanno quindi risolte nel senso che ai fini della corresponsione degli i.c.m., in base al regolamento della Commissione n. 2448/75, l'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 945/70 va interpretato nel senso che, all'epoca dei fatti di cui è causa, i vini provenienti dal taglio di vini da pasto dei tipi A II e A I appartenevano al tipo A II nel limite in cui il taglio era autorizzato dalle disposizioni nazionali.
SENTENZA › In diritto › Questione 3
punto 8
Con la terza questione si chiede in sostanza se il vino tagliato, quando non possa considerarsi interamente appartenente al tipo A II, possa cionondimeno, dato che contiene vino di tipo A II, essere considerato vino di questo tipo, per il quale (in proporzione) si possono concedere i.c.m.;
a sostegno d'una soluzione affermativa della suddetta questione, la resistente nella causa principale richiama il combinato disposto dell'art. 6 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli i.c.m. (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37), e dell'art. 8 del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agri coli (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1);
dalla prima di dette disposizioni risulta, infatti, che le norme in materia di restituzioni all'esportazione vanno applicate alla corresponsione di i.c.m. negli scambi coi paesi terzi, mentre la seconda delle richiamate disposizioni contempla il caso dei prodotti composti che fruiscono di una restituzione fissata per una o più delle loro componenti.
punto 9
In proposito basta osservare che il caso in esame non rientra in una siffatta ipotesi, dato che non è fissato alcun i.c.m. per il vino tagliato che venga esportato in quanto prodotto composto, né per il vino da pasto del tipo A II esportato in quanto componente di un prodotto del genere;
punto 10
la terza questione va quindi risolta nel senso che il combinato disposto dell' art. 6 del regolamento della Commissione n. 1380/75 e dell'art. 8 del regolamento della Commissione n. 192/75 va interpretato nel senso che un vino tagliato il quale non soddisfa le condizioni per essere considerato complessivamente come un vino da pasto del tipo A II, non può fruire, all'esportazione nei paesi terzi, degli i.c.m. in proporzione al quantitativo di vino del tipo A II in esso contenuto.
SENTENZA › In diritto › Questione 4
punto 11
Con la quarta questione si chiede se il regolamento della Commissione n. 2448/75 sia valido, anche se dal combinato disposto delle norme in esso contenute e di altre norme vigenti in materia risulti che, in caso di esportazione di vini tagliati del tipo di cui trattasi, non vengono versati i.c.m.;
detta questione è divenuta priva di contenuto, in quanto dalle soluzioni fornite alle prime due questioni risulta che i vini tagliati possono in realtà fruire degli i.c.m.;
punto 12
non esiste, d'altra parte, alcun motivo di contestare la validità del regolamento n. 2448/75 nel caso in cui la corresponsione di i.c.m. non sia contemplata per il fatto che il taglio va al di là del limite risultante dalle disposizioni nazionali;
nella sentenza 25 maggio 1978 (causa 136/77, Racke/Hauptzollamt Mainz, Racc. 1978, pag. 1245), la Corte ha già affermato che la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale per aver ritenuto che la situazione esistente, all'epoca considerata, sul mercato dei vini giustificava il mantenimento in vigore degli i.c.m. all'importazione ed all'esportazione dei vini importati ed esportati dalla Germania,
più particolarmente, adottando il regolamento n. 2448/75, le cui disposizioni dovevano necessariamente applicarsi all'importazione e all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, com'è stato da essa illustrato nel corso del procedimento, del fatto che, pur se l'andamento del mercato consentiva, all'epoca considerata, di aprire, abolendo la compensazione monetaria, il mercato tedesco a vini da posto stranieri che, in ragione delle loro caratteristiche, si distinguevano a sufficienza dai vini nazionali dei tipi A II ed A III, era per contro necessario continuare a proteggere questi ultimi dalla concorrenza dei vini stranieri aventi caratteristiche analoghe;
data la giustificazione obiettiva esistente per la differenza di trattamento da ciò derivante per i vini che non possono vendersi come vini di tipo A II, non si può ritenere che il regolamento abbia effetti discriminatori;
punto 13
la validità del regolamento non può essere contestata dalla resistente nella causa principale col richiamo al principio della tutela del leggittimo affidamento, dato che le frequenti modifiche degli i.c.m. in funzione dell'andamento dei mercati sono inerenti al sistema stesso;
punto 14
si deve quindi concludere che l'esame della questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 2448/75.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 28 febbraio 1978, dichiara:
1o Ai fini della corresponsione degli importi compensativi monetari in base al regolamento della Commissione n. 2448/75, l'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 945/70 va interpretato nel senso che, all'epoca dei fatti di cui è causa, i vini provenienti dal taglio di vini da pasto dei tipi A II e A I appartenevano al tipo A II. nel limite in cui il taglio era autorizzato dalle disposizioni nazionali.
2o Il combinato disposto dell'art. 6 del regolamento della Commissione n. 1380/75 e dell'art. 8 del regolamento della Commissione n. 192/75 va interpretato nel senso che un vino tagliato il quale non soddisfa le condizioni per essere considerato complessivamente come un vino da pasto del tipo A II, non può fruire, all'esportazione nei paesi terzi, degli importi compensativi monetari in proporzione al quantitativo di vino del tipo A II in esso contenuto.
3o L'esame della questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 2448/75.
Firme
Mackenzie Stuart
Sørensen
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1978.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart