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Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 29/01/2016 Cc. (dep. 12/04/2016) Rv. 266392 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione dei "gravi indizi" - Priorità - Rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266392-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'"autonoma valutazione" giudiziale introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, comporta che la rilevazione dei "gravi indizi di colpevolezza" - da effettuare con valutazione adeguata ancorché non necessitante di una riscrittura autonoma del testo della richiesta del PM - è prioritaria rispetto al vaglio delle "esigenze cautelari", di modo che non è legittimo desumere l'esistenza dei primi dall'apprezzamento delle seconde.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)